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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 963/2023 promossa da
- (C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
29.01.1960,
- (C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. VINCI
PIERLUIGI del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Vicenza, Borgo Scroffa n. 37;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
- parte convenuta contumace -
con oggetto: azione di petizione ereditaria e di restituzione dei beni ereditari.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
1 come da note scritte d.d. 22.10.2024
“Nel merito
In via principale: Accertati i fatti di cui in narrativa, verificata ed accertata la validità del
testamento del 28/01/2011, dichiarare gli odierni Attori, sig.ra e sig. Parte_1
, eredi universali del sig. e, conseguentemente, ordinare alla Parte_2 Persona_1
sig.ra la restituzione agli stessi della somma di € 243.987,43, oltre agli CP_1
interessi legali e rivalutazione maturati sino al saldo effettivo, quale importo risultante dal
capitale in atto (€ 268.987,43), dedotto il legato previsto dalla suindicata disposizione testamentaria in favore della sig.ra per la somma di € 25.000,00. CP_2
In ogni caso: Con rifusione integrale delle spese e competenze professionali del presente
giudizio, nonché di quelle relative alla procedura di mediazione, e distrazione delle stesse
ex art. 93 c.p.c.
Si chiede sin d'ora la liquidazione delle spese legali con maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche.
In via istruttoria (…)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione d.d. 23.02.2023 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
evocato in giudizio la convenuta , chiedendo l'accertamento della loro qualità di CP_1
eredi testamentari del defunto , con conseguente condanna della convenuta, Persona_1
quale erede della OR , a restituire loro la somma di € 243.987,43, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione.
Gli attori hanno esposto, in particolare, che:
2 - in data 21.02.2011 sarebbe deceduto a Bolzano il signor , nato a [...] Persona_1
(VR) il giorno 11.04.1928;
- con testamento olografo datato 28.01.2011, pubblicato in data 15.07.2011 per atto del dott. , Notaio in Chiampo (VI), iscritto al Collegio Notarile dei distretti Persona_2
notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, il signor avrebbe nominato Persona_1
quali suoi eredi universali gli odierni attori, prevedendo altresì un legato del valore di €
25.000,00 in favore della OR;
CP_2
- con testamento anteriore del 04.01.2011, pubblicato il 02.03.2011 dal dott.
[...]
Notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, il signor Per_3 Persona_1
avrebbe nominato quale sua erede universale la OR;
CP_2
- la OR in forza di tale testamento del 04.01.2011, sarebbe entrata nel possesso CP_2
di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario del de cuius;
- pertanto gli odierni attori, in data 19.09.2011, avrebbero inviato alla OR CP_2
richiesta di restituzione immediata dei beni ereditari, al netto del lascito in favore della stessa;
- in esito alla ricezione della succitata comunicazione, la OR si sarebbe opposta CP_2
a mezzo del proprio legale di fiducia alle pretese avanzate dagli odierni attori;
- in data 26.11.2012 la OR sarebbe deceduta in Casale MO (AL); CP_2
- la OR avrebbe avuto una sola figlia, la OR , per cui gli odierni CP_2 CP_1
attori avrebbero inviato alla medesima in data 08.05.2013 ulteriore richiesta per la restituzione di quanto a loro spettante;
- non avendo ricevuto risposta alcuna, i signori e avrebbero instaurato nei Pt_1 Per_1
confronti della OR , con atto di citazione del 14.08.2013, un giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Bolzano;
- l'odierna convenuta non si sarebbe mai costituita nel predetto procedimento, in seguito
3 abbandonato dagli attori per la mancanza di prova in ordine all'accettazione dell'eredità
della OR da parte della figlia;
CP_2 CP_1
- di recente, i signori e sarebbero venuti a conoscenza della riscossione, da Pt_1 Per_1
parte della OR , del rateo di tredicesima maturata alla data del decesso della CP_1
madre, con conseguente tacita accettazione dell'eredità della OR CP_2
- la OR sarebbe pertanto tenuta a restituire agli attori i beni rientranti nell'asse CP_1
ereditario di , consistenti nella somma di € 268.987,43, dedotto il lascito di € Persona_1
25.000,00 in favore della OR CP_2
- in osservanza del d.lgs. n. 28/2010 sarebbe stato attivato il procedimento obbligatorio di mediazione.
La convenuta , regolarmente citata, ha serbato contegno contumaciale. CP_1
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
Successivamente, all'udienza d.d. 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 23.01.2025.
2. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente si rileva che il procedimento di mediazione prescritto dal d.lgs. n. 28/2010
è stato regolarmente introdotto (cfr. doc. 18 fasc. attoreo) e si è concluso con verbale negativo d.d. 17.04.2023 (cfr. allegato 2 alla nota attorea d.d. 03.07.2023).
Ciò premesso, dal testamento olografo datato 28.01.2011, pubblicato in data 15.07.2011 per atto del dott. , Notaio in Chiampo (VI), iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, emerge che la OR Pt_1
4 ed il signor sono stati nominati dal signor , nato a Pt_1 Parte_2 Persona_1
BE (VR) il giorno 11.04.1928 e deceduto a Bolzano il 21.02.2011, quali suoi eredi universali, mentre la OR è stata beneficiata del legato della somma di CP_2
denaro di € 25.000,00 (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. attoreo).
Le riportate disposizioni testamentarie risultano all'evidenza incompatibili con quelle di cui al precedente testamento del 04.01.2011, pubblicato il 02.03.2011 dal dott. Persona_3
Notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, con cui la OR CP_2
è stata nominata dal testatore quale sua unica erede universale (cfr. doc. 4 fasc. Persona_1
attoreo).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 682 c.c., con il testamento posteriore d.d. 28.01.2011, è
stato revocato implicitamente il testamento anteriore d.d. 04.01.2011.
Gli eredi universali del defunto devono essere dunque individuati nei signori Persona_1
e , spettando alla OR il solo legato della Parte_1 Parte_2 CP_2
somma di denaro di € 25.000,00.
Nel caso in esame risulta tuttavia provato documentalmente che la OR , in CP_2
data 05.04.2011, ha presentato dichiarazione di successione in morte di , Persona_1
indicando, quali beni costituenti l'attivo ereditario, somme di denaro e obbligazioni depositate presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. per un ammontare complessivo pari ad € 268.987,43 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo); è parimenti provato documentalmente che la
OR in data 28.04.2011 ha riscosso presso la Cassa di Risparmio di CP_2
Bolzano S.p.a. tutte le giacenze intestate al defunto (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). Persona_1
Pur rivestendo la qualità di mera legataria della somma di € 25.000,00, e non di erede universale, la OR ha quindi conseguito il possesso dei beni ereditari nella CP_2
loro interezza. Sussiste pertanto il diritto degli attori ad ottenere la restituzione di detti beni,
detratto l'importo oggetto di legato.
5 Dalla documentazione in atti risulta peraltro che la OR è deceduta in CP_2
Casale MO (AL) in data 26.11.2012 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), lasciando unicamente la figlia (cfr. doc. 10 fasc. attoreo). Mediante il messaggio di posta elettronica CP_1
d.d. 29.06.2023(cfr. doc. 20 fasc. attoreo) l'INPS ha comunicato che quest'ultima ha presentato, quale unica erede di , domanda di pagamento di rate della CP_2
pensione maturate e non riscosse dalla madre, ottenendo così la liquidazione delle somme dovute. In base all'art. 476 c.c. la convenuta ha pertanto accettato tacitamente CP_1
l'eredità della OR , divenendo successore universale della medesima. CP_2
Ai sensi dell'art. 534 c.c. sussiste dunque la legittimazione passiva dell'odierna convenuta,
avente causa della persona in possesso dei beni ereditari.
Da quanto precede consegue la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di € 243.987,43, come risultante a seguito della detrazione dall'importo di € 268.987,43, riscosso dalla OR , del legato disposto in suo favore di € CP_2
25.000,00. Stante il richiamo dell'art. 535 c.c. alle disposizioni in materia di possesso e dovendosi presumere, ex art. 1147 c.c., che la OR al tempo dell'acquisto del CP_2
possesso in data 28.04.2011, ignorasse l'esistenza di un testamento successivo e incompatibile con quello in cui era stata nominata erede, gli interessi legali sono dovuti dal giorno successivo alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.). Trattandosi di debito di valuta non spetta invece la rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Parte convenuta va dunque condannata alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da €
52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con aumento del 10% per la redazione degli atti con tecniche informatiche
6 idonee ad agevolarne la consultazione, e dunque in € 7.756,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie. In favore di parte attrice deve inoltre riconoscersi il diritto alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che si liquidano in € 504,00, oltre 15%
per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
Le spese, così quantificate in complessivi € 8.260,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA
e IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie, devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pierluigi Vinci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) accerta che gli attori e sono eredi Parte_1 Parte_2
universali del defunto;
Persona_1
2) condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori CP_1
e dell'importo di € 243.987,43, oltre interessi Parte_1 Parte_2
legali dal giorno successivo alla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori e CP_1 Parte_1
le spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del presente Parte_2
giudizio, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pierluigi
Vinci e liquida complessivamente in € 8.260,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e
IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 11.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 963/2023 promossa da
- (C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
29.01.1960,
- (C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. VINCI
PIERLUIGI del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Vicenza, Borgo Scroffa n. 37;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
- parte convenuta contumace -
con oggetto: azione di petizione ereditaria e di restituzione dei beni ereditari.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
1 come da note scritte d.d. 22.10.2024
“Nel merito
In via principale: Accertati i fatti di cui in narrativa, verificata ed accertata la validità del
testamento del 28/01/2011, dichiarare gli odierni Attori, sig.ra e sig. Parte_1
, eredi universali del sig. e, conseguentemente, ordinare alla Parte_2 Persona_1
sig.ra la restituzione agli stessi della somma di € 243.987,43, oltre agli CP_1
interessi legali e rivalutazione maturati sino al saldo effettivo, quale importo risultante dal
capitale in atto (€ 268.987,43), dedotto il legato previsto dalla suindicata disposizione testamentaria in favore della sig.ra per la somma di € 25.000,00. CP_2
In ogni caso: Con rifusione integrale delle spese e competenze professionali del presente
giudizio, nonché di quelle relative alla procedura di mediazione, e distrazione delle stesse
ex art. 93 c.p.c.
Si chiede sin d'ora la liquidazione delle spese legali con maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche.
In via istruttoria (…)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione d.d. 23.02.2023 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
evocato in giudizio la convenuta , chiedendo l'accertamento della loro qualità di CP_1
eredi testamentari del defunto , con conseguente condanna della convenuta, Persona_1
quale erede della OR , a restituire loro la somma di € 243.987,43, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione.
Gli attori hanno esposto, in particolare, che:
2 - in data 21.02.2011 sarebbe deceduto a Bolzano il signor , nato a [...] Persona_1
(VR) il giorno 11.04.1928;
- con testamento olografo datato 28.01.2011, pubblicato in data 15.07.2011 per atto del dott. , Notaio in Chiampo (VI), iscritto al Collegio Notarile dei distretti Persona_2
notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, il signor avrebbe nominato Persona_1
quali suoi eredi universali gli odierni attori, prevedendo altresì un legato del valore di €
25.000,00 in favore della OR;
CP_2
- con testamento anteriore del 04.01.2011, pubblicato il 02.03.2011 dal dott.
[...]
Notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, il signor Per_3 Persona_1
avrebbe nominato quale sua erede universale la OR;
CP_2
- la OR in forza di tale testamento del 04.01.2011, sarebbe entrata nel possesso CP_2
di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario del de cuius;
- pertanto gli odierni attori, in data 19.09.2011, avrebbero inviato alla OR CP_2
richiesta di restituzione immediata dei beni ereditari, al netto del lascito in favore della stessa;
- in esito alla ricezione della succitata comunicazione, la OR si sarebbe opposta CP_2
a mezzo del proprio legale di fiducia alle pretese avanzate dagli odierni attori;
- in data 26.11.2012 la OR sarebbe deceduta in Casale MO (AL); CP_2
- la OR avrebbe avuto una sola figlia, la OR , per cui gli odierni CP_2 CP_1
attori avrebbero inviato alla medesima in data 08.05.2013 ulteriore richiesta per la restituzione di quanto a loro spettante;
- non avendo ricevuto risposta alcuna, i signori e avrebbero instaurato nei Pt_1 Per_1
confronti della OR , con atto di citazione del 14.08.2013, un giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Bolzano;
- l'odierna convenuta non si sarebbe mai costituita nel predetto procedimento, in seguito
3 abbandonato dagli attori per la mancanza di prova in ordine all'accettazione dell'eredità
della OR da parte della figlia;
CP_2 CP_1
- di recente, i signori e sarebbero venuti a conoscenza della riscossione, da Pt_1 Per_1
parte della OR , del rateo di tredicesima maturata alla data del decesso della CP_1
madre, con conseguente tacita accettazione dell'eredità della OR CP_2
- la OR sarebbe pertanto tenuta a restituire agli attori i beni rientranti nell'asse CP_1
ereditario di , consistenti nella somma di € 268.987,43, dedotto il lascito di € Persona_1
25.000,00 in favore della OR CP_2
- in osservanza del d.lgs. n. 28/2010 sarebbe stato attivato il procedimento obbligatorio di mediazione.
La convenuta , regolarmente citata, ha serbato contegno contumaciale. CP_1
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
Successivamente, all'udienza d.d. 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 23.01.2025.
2. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente si rileva che il procedimento di mediazione prescritto dal d.lgs. n. 28/2010
è stato regolarmente introdotto (cfr. doc. 18 fasc. attoreo) e si è concluso con verbale negativo d.d. 17.04.2023 (cfr. allegato 2 alla nota attorea d.d. 03.07.2023).
Ciò premesso, dal testamento olografo datato 28.01.2011, pubblicato in data 15.07.2011 per atto del dott. , Notaio in Chiampo (VI), iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, emerge che la OR Pt_1
4 ed il signor sono stati nominati dal signor , nato a Pt_1 Parte_2 Persona_1
BE (VR) il giorno 11.04.1928 e deceduto a Bolzano il 21.02.2011, quali suoi eredi universali, mentre la OR è stata beneficiata del legato della somma di CP_2
denaro di € 25.000,00 (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. attoreo).
Le riportate disposizioni testamentarie risultano all'evidenza incompatibili con quelle di cui al precedente testamento del 04.01.2011, pubblicato il 02.03.2011 dal dott. Persona_3
Notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, con cui la OR CP_2
è stata nominata dal testatore quale sua unica erede universale (cfr. doc. 4 fasc. Persona_1
attoreo).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 682 c.c., con il testamento posteriore d.d. 28.01.2011, è
stato revocato implicitamente il testamento anteriore d.d. 04.01.2011.
Gli eredi universali del defunto devono essere dunque individuati nei signori Persona_1
e , spettando alla OR il solo legato della Parte_1 Parte_2 CP_2
somma di denaro di € 25.000,00.
Nel caso in esame risulta tuttavia provato documentalmente che la OR , in CP_2
data 05.04.2011, ha presentato dichiarazione di successione in morte di , Persona_1
indicando, quali beni costituenti l'attivo ereditario, somme di denaro e obbligazioni depositate presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. per un ammontare complessivo pari ad € 268.987,43 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo); è parimenti provato documentalmente che la
OR in data 28.04.2011 ha riscosso presso la Cassa di Risparmio di CP_2
Bolzano S.p.a. tutte le giacenze intestate al defunto (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). Persona_1
Pur rivestendo la qualità di mera legataria della somma di € 25.000,00, e non di erede universale, la OR ha quindi conseguito il possesso dei beni ereditari nella CP_2
loro interezza. Sussiste pertanto il diritto degli attori ad ottenere la restituzione di detti beni,
detratto l'importo oggetto di legato.
5 Dalla documentazione in atti risulta peraltro che la OR è deceduta in CP_2
Casale MO (AL) in data 26.11.2012 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), lasciando unicamente la figlia (cfr. doc. 10 fasc. attoreo). Mediante il messaggio di posta elettronica CP_1
d.d. 29.06.2023(cfr. doc. 20 fasc. attoreo) l'INPS ha comunicato che quest'ultima ha presentato, quale unica erede di , domanda di pagamento di rate della CP_2
pensione maturate e non riscosse dalla madre, ottenendo così la liquidazione delle somme dovute. In base all'art. 476 c.c. la convenuta ha pertanto accettato tacitamente CP_1
l'eredità della OR , divenendo successore universale della medesima. CP_2
Ai sensi dell'art. 534 c.c. sussiste dunque la legittimazione passiva dell'odierna convenuta,
avente causa della persona in possesso dei beni ereditari.
Da quanto precede consegue la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di € 243.987,43, come risultante a seguito della detrazione dall'importo di € 268.987,43, riscosso dalla OR , del legato disposto in suo favore di € CP_2
25.000,00. Stante il richiamo dell'art. 535 c.c. alle disposizioni in materia di possesso e dovendosi presumere, ex art. 1147 c.c., che la OR al tempo dell'acquisto del CP_2
possesso in data 28.04.2011, ignorasse l'esistenza di un testamento successivo e incompatibile con quello in cui era stata nominata erede, gli interessi legali sono dovuti dal giorno successivo alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.). Trattandosi di debito di valuta non spetta invece la rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Parte convenuta va dunque condannata alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da €
52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con aumento del 10% per la redazione degli atti con tecniche informatiche
6 idonee ad agevolarne la consultazione, e dunque in € 7.756,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie. In favore di parte attrice deve inoltre riconoscersi il diritto alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che si liquidano in € 504,00, oltre 15%
per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
Le spese, così quantificate in complessivi € 8.260,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA
e IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie, devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pierluigi Vinci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) accerta che gli attori e sono eredi Parte_1 Parte_2
universali del defunto;
Persona_1
2) condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori CP_1
e dell'importo di € 243.987,43, oltre interessi Parte_1 Parte_2
legali dal giorno successivo alla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori e CP_1 Parte_1
le spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del presente Parte_2
giudizio, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pierluigi
Vinci e liquida complessivamente in € 8.260,65, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e
IVA come per legge, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 11.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
7