Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1918/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1918/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente:
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria, alla Via Principe di Piemonte n. 55
- ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Dolores Di Micco, on studio in Frattamaggiore, alla Via Padre Mario Vergara n. 9, ove elettivamente domicilia;
- CONVENUTO
Oggetto: ripetizione somme.
Conclusioni: come da note conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, l'odierna attrice premetteva che:
- ed , coniugi separati già in regime di separazione dei Parte_1 Controparte_1
beni, sono cointestatari del conto corrente n.104956376 presso la banca Unicredit
S.p.A.;
- che tale conto risulta alimentato esclusivamente dall' accreditamento dello stipendio dell'istante e deve, quindi, escludersi che l'altro coniuge possa avanzare diritti sul saldo dello stesso;
25.346,90 (come da lista movimenti allegata);
- che, nel caso di specie, manca del tutto la prova che le somme prelevate siano state reimpiegate per necessità familiari (Tribunale di Roma sentenza n.114517 /2017) e che compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni, dimostrare che i prelievi siano stati effettuati nell' interesse della famiglia;
- che il prelievo, avvenuto quando già la coppia era in crisi ed il legame compromesso, evidenzia la malafede del coniuge cointestatario, il quale aveva definitivamente abbandonato la casa coniugale in data 6.6.2020;
- che il in data 08.06.2020, successivamente alla definitiva interruzione della CP_1 convivenza, prelevava la somma di euro 13.006,75 senza consenso dell'istante;
- che la somma deve ritenersi esclusivamente appartenente alla e che, Pt_1
pertanto, il non era legittimato a prelevare la somma di euro 13.006,75 dal CP_1
conto corrente n. 104956376.
Chiedeva la condanna del al pagamento della somma di euro 13.006,75 in favore CP_1 dell'istante, con vittoria di spese di lite e competenze.
Si costituiva il chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dei CP_1 requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c., nel merito poi, deduceva l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
Chiedeva, dunque, rigettarsi la domanda di restituzione perché non provata, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto.
Il GU concedeva alle parti come richiesto i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione di domande ed eccezioni nonché l'articolazione di mezzi istruttori.
Con provvedimento del 21/03/2024, il GU ammetteva la prova per testi sui capitoli formulati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c., con le limitazioni indicate.
Escussi i testi indicati dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
15/04/2025, il Giudice rinviava all'udienza 20/05/2025 per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via assolutamente preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per vizi attinenti alla edictio ationis.
Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., determinano nullità dell'atto di citazione, tra l'altro, l'assoluta incertezza del petitum e la mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Nella specie, l'atto di citazione contiene sia l'indicazione del petitum - avendo l'attore puntualmente riportato, nelle conclusioni, le pretese da esso avanzate, - sia della causa petendi.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
L'attrice ha proposto domanda di restituzione nei confronti del convenuto in relazione a somme prelevate da un conto corrente cointestato, deducendo che le somme depositate fossero di sua esclusiva provenienza, in quanto frutto del proprio lavoro di insegnante.
La parte attrice ha prodotto in giudizio l'estratto conto del rapporto oggetto di causa, dal quale risulta che le principali fonti di alimentazione del conto in questione coincidono con gli accrediti dello stipendio percepito dalla stessa. Tale circostanza è confermata anche dal convenuto, il quale, nella comparsa di costituzione, ha riconosciuto che il conto cointestato oggetto di causa era stato individuato dai coniugi come “conto di risparmio”, sul quale venivano versati gli stipendi della
Pt_1
Il convenuto ha limitato la propria difesa al richiamo di un diverso conto corrente, anch'esso cointestato, che alimentato prevalentemente con i propri stipendi e pacificamente utilizzato per far fronte alle spese familiari.
Ai sensi dell'art. 1854 c.c. l'intestazione a più persone di un conto corrente bancario ha l'effetto di porre ciascuno di essi nei confronti della banca nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto corrente, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva). Però, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca;
laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 secondo comma c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il limite della sua quota delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass. 22-10-1994, n. 8718; Cass. 19-2-2009 n. 4066).
Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto"
(Cass. civ. sez. II del 2 dicembre 2013 n. 26991).
Se questa è l'interpretazione del dato normativo occorre stabilire "se" e "come" è possibile (anche in presenza di un conto corrente cointestato) riuscire a dimostrare che le somme di denaro non sono di tutti i contitolari.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”
(Cass. 18777/2015). Ad esempio, è possibile provare che le somme depositate sul conto cointestato provengono da un conto intestato solo ad uno dei titolari o che sono il prezzo della vendita di beni personali o che sono il salario del proprio lavoro.
Volendo approfondire il punto relativo alla prova necessaria per affermare l'esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente contestato occorre provare che le somme siano state immesse sul conto corrente cointestato solo da uno dei contitolari, inoltre deve essere fornita la prova che le somme immesse provengono da un conto personale, ovvero che le somme immesse sono di esclusiva titolarità di chi le ha versate, in questo senso la Cass. civ. sez. I del 2 agosto 2013
n. 18540 “L'art. 1854 cc stabilisce una presunzione di solidarietà attiva dei cointestatari di un conto corrente bancario in ordine all'oggetto del contratto, salva la prova contraria di una diversa situazione giuridica rispetto alla contestazione stessa. Tale inversione dell'onere della prova può essere fornita anche per presunzioni. Deve osservarsi al riguardo che, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, non risulta dimostrato soltanto che il conto fosse stato costituito con somme di denaro immesse da uno dei contitolari, ma anche che tali importi provenissero da un suo conto personale e fossero di sua pertinenza esclusiva. Tale ulteriore requisito, indicato come necessario dalle pronunce di questa Corte (Cass. 26893 del 2008; 4496 del 2010) può essere desunto proprio (Cass. 28839 del 2008) dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto”.
In definitiva, quando uno dei cointestatari dimostri di essere l'unico autore dei versamenti, la contitolarità formale non implica una comunione sostanziale del denaro.
Fatte tali necessarie premesse in punto di diritto, nella specie, si ritiene che l'attrice abbia provato che il suddetto conto fosse costituito da somme di danaro immesse esclusivamente dalla stessa e di sua esclusiva proprietà.
Nel caso in esame, è stata fornita prova documentale che le somme depositate sul conto erano riconducibili allo stipendio dell'attrice, mentre il convenuto non ha dimostrato né di avervi contribuito, né che le somme prelevate siano state impiegate per fini familiari. Né tantomeno è stato allegato un accordo tra le parti che attribuisse al convenuto un diritto sulle somme depositate o che disciplinasse la destinazione del c.d. “conto di risparmio” ad esigenze familiari, anzi è lo stesso convenuto a chiarire che l'unico conto destinato al pagamento delle spese familiari era il primo conto aperto dai coniugi e non oggetto di causa.
D'altronde, pur sostenendo che sul conto corrente cointestato oggetto di causa fossero stati versati anche emolumenti derivanti da collaborazioni svolte dal medesimo, il convenuto non ha fornito prova concreta di tale circostanza, limitandosi ad affermazioni generiche. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, compresa la lista movimenti dallo stesso depositata
(vedi allegato n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, n. 2 depositata in data 02/11/2023), risultano solo accrediti riconducibili allo stipendio dell'attrice e n. 3 bonifici provenienti dall'Istituto “IPSSAR
Vincenzo LE (rispettivamente in data 13/11/2019, 21/04/2020 e 13/08/2020), scuola presso la quale, per stessa ammissione del convenuto (cfr. pag. 6 di cui alla comparsa di costituzione), lavora l'attrice.
Ne consegue che le affermazioni circa una contribuzione propria al conto di risparmio risultano sfornite di riscontro documentale e non possono, quindi, essere accolte. È pertanto da ritenersi dimostrato che il conto oggetto di giudizio sia stato alimentato unicamente con le somme percepite dall'attrice a titolo di retribuzione lavorativa.
Ne consegue che il prelievo effettuato dal convenuto, in mancanza di un valido titolo giustificativo, deve qualificarsi come indebito, con conseguente obbligo di restituzione in favore dell'effettiva titolare delle somme.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad euro 13.006,75, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto, infine, al governo delle spese processuali, seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e condanna a restituire, in favore di Controparte_1
, la complessiva somma di euro 13.006,75, oltre interessi come indicato in Parte_1
parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
237,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Di Caprio dichiaratosi antistatario.
Napoli, 20.06.25
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello