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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'08 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6934/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
La Punta (CT) in Via Udine, 4 - C.A.P. 95037 - C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Gattuso per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino (Roma) del 22.3.2024 (rep n..37875 / 7313 );
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ad ATP
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni previste per i ciechi civili ex L. 382/70 in relazione allo status di cecità totale, richiesta con domanda amministrativa del 07/07/2022
(rectius dall'01/08/2022 cfr doc. n. 7 fase ATP), nonché per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L.
n. 104/1992) essendo tali condizioni già riconosciute nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 4456/2024 R.G.) ma soltanto dal giugno 2024.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'08 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
1 ______________________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u., all'esito degli accertamenti peritali, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente la rendono cieca assoluta, nonché in condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3
L. 104/92) a decorrere dalla domanda amministrativa. Infatti così ha argomentato il
CTU: “La DMLE (degenerazione maculare legata all'età) è una patologia oculare che colpisce la parte più nobile della retina, la macula, sede della visione distinta
e dettagliata. E' una delle principali cause di perdita di vista nelle persone sopra i sessanta anni. Nel caso in questione tale patologia era già evidente fin dalla prima refertazione del 5/07/2022, corroborata dalle immagini dell'OCT allegato che danno ulteriore documentazione dello stato patologico degli occhi in questione.
D'altra parte lo stesso Visus in OO di motu manu, non migliorabile, sebbene espresso con uno standard di 50 cm, piuttosto ai “30 o meno” più usuali, implica comunque una percezione visiva estremamente limitata, perché equiparato a percezione “ombra luce”, di fatto cecità assoluta. Gli altri certificati del 30/07/2024 indicano lo “stato definitivo” dell'evoluzione del quadro clinico, così come la mia relazione del 03/06/2025. Per quanto attiene alla decorrenza, dunque, essa parte dall'epoca della domanda amministrativa. ……[….].. Sia la condizione di cecità che quella di handicap ( Art.3,comma3) sono presenti con decorrenza dalla domanda amministrativa.” (cfr. relazione di CTU).
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, argomentando in relazione ai rilievi formulati dalla parte ricorrente in seno al ricorso in opposizione (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite - sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento al presente procedimento di opposizione - seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti, sussistendo altresì dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/2025 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cecità assoluta a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa (01/08/2022);
2 dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di Parte_1 gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese processuali CP_1 della fase di ATP e della presente fase di giudizio che liquida in complessivi €
3.864,00 (€ 1168,50 + € 2.695,50) oltre spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio liquidate con separati decreti.
Catania, 09 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'08 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6934/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
La Punta (CT) in Via Udine, 4 - C.A.P. 95037 - C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Gattuso per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino (Roma) del 22.3.2024 (rep n..37875 / 7313 );
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ad ATP
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni previste per i ciechi civili ex L. 382/70 in relazione allo status di cecità totale, richiesta con domanda amministrativa del 07/07/2022
(rectius dall'01/08/2022 cfr doc. n. 7 fase ATP), nonché per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L.
n. 104/1992) essendo tali condizioni già riconosciute nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 4456/2024 R.G.) ma soltanto dal giugno 2024.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'08 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
1 ______________________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u., all'esito degli accertamenti peritali, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente la rendono cieca assoluta, nonché in condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3
L. 104/92) a decorrere dalla domanda amministrativa. Infatti così ha argomentato il
CTU: “La DMLE (degenerazione maculare legata all'età) è una patologia oculare che colpisce la parte più nobile della retina, la macula, sede della visione distinta
e dettagliata. E' una delle principali cause di perdita di vista nelle persone sopra i sessanta anni. Nel caso in questione tale patologia era già evidente fin dalla prima refertazione del 5/07/2022, corroborata dalle immagini dell'OCT allegato che danno ulteriore documentazione dello stato patologico degli occhi in questione.
D'altra parte lo stesso Visus in OO di motu manu, non migliorabile, sebbene espresso con uno standard di 50 cm, piuttosto ai “30 o meno” più usuali, implica comunque una percezione visiva estremamente limitata, perché equiparato a percezione “ombra luce”, di fatto cecità assoluta. Gli altri certificati del 30/07/2024 indicano lo “stato definitivo” dell'evoluzione del quadro clinico, così come la mia relazione del 03/06/2025. Per quanto attiene alla decorrenza, dunque, essa parte dall'epoca della domanda amministrativa. ……[….].. Sia la condizione di cecità che quella di handicap ( Art.3,comma3) sono presenti con decorrenza dalla domanda amministrativa.” (cfr. relazione di CTU).
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, argomentando in relazione ai rilievi formulati dalla parte ricorrente in seno al ricorso in opposizione (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite - sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento al presente procedimento di opposizione - seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti, sussistendo altresì dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/2025 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cecità assoluta a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa (01/08/2022);
2 dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di Parte_1 gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese processuali CP_1 della fase di ATP e della presente fase di giudizio che liquida in complessivi €
3.864,00 (€ 1168,50 + € 2.695,50) oltre spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio liquidate con separati decreti.
Catania, 09 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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