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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15796/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/04/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.05.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/2002, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in VIA DEI SALICI, 6 Parte_2
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
già residente in [...] irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Cornaredo il 04.07.2022 tra la ricorrente
e il Signor atto n.22 p. I anno 2022, ordinando contestualmente Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo, giusta comunicazione da parte della
Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
il 4 luglio 2022 in Cornaredo, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CORNAREDO nell'anno 2022, atto n. 22, Parte I.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la chiedeva pronuncia di separazione e di Pt_1
divorzio in via cumulativa, senza ulteriori condizioni;
allegava che il matrimonio con il resistente era stato il frutto di un accordo tra le rispettive famiglie di origine secondo le usanze del Pakistan, che tuttavia dopo la celebrazione del matrimonio ella riscontrava l'assenza di qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo da parte del marito che anzi sembrava esclusivamente interessato a sfruttare il matrimonio per velocizzare le pratiche burocratiche che gli consentivano di rinnovare il permesso di soggiorno in Europa e in particolare a Berlino dove egli aveva sempre vissuto e dove intendeva far trasferire la moglie, che nella realtà ella e il marito non avevano mai coabitato né intrapreso una vita di coppia.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 17/10/2023, fissata con decreto del 30.04.2023, il Giudice delegato rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente – che non compariva né si costituiva – assegnava nuovo termine alla parte ricorrente per provvedere alla notifica, anche ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., non essendo il resistente risultato reperibile presso l'unico indirizzo noto in Germania.
All'udienza del 26/03/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la rituale notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice delegato ne dichiarava quindi la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che confermava la volontà di separarsi e di non aver più da tempo alcuna notizia del marito. Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di altre domande e, vista la rinuncia espressa della parte alle istanze istruttorie formulate nel ricorso, invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa. Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, con richiesta di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
Il Giudice delegato, pertanto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 4414/2024 del 27.03.2024 pubblicata il 22.04.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 10.04.2025, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore.
Con decreto del 25.3.2025 la causa era assegnata ad atro giudice delegato visto il concedo parentale del primo giudice.
All'udienza del 09.04.2025, fissata dopo la scadenza del termine per la procedibilità della domanda di divorzio di cui all'art. 3 n.2) lett. b) Legge 898/70 e ss. mod., quindi trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale tenutasi in data 26.3.2024, il resistente non compariva e la ricorrente confermava di voler solo divorziare e di non avere notizie del marito da anni. Il difensore della ricorrente chiedeva un breve rinvio per acquisire e depositare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
pertanto, veniva concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 07.05.2025 per il deposito della suddetta documentazione e per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'08.05.2025, lette le note scritte depositate dalla ricorrente, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025. Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale della ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 4414/2024 del 27.03.2024 pubblicata il 22.04.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 10.04.2025 e sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza di prima comparizione delle parti del 26.03.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) Legge 898/70 e ss. e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e il 4 luglio 2022 in Cornaredo, iscritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di CORNAREDO nell'anno 2022, atto n. 22, Parte I.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CORNAREDO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/04/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.05.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/2002, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in VIA DEI SALICI, 6 Parte_2
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
già residente in [...] irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Cornaredo il 04.07.2022 tra la ricorrente
e il Signor atto n.22 p. I anno 2022, ordinando contestualmente Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo, giusta comunicazione da parte della
Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
il 4 luglio 2022 in Cornaredo, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CORNAREDO nell'anno 2022, atto n. 22, Parte I.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la chiedeva pronuncia di separazione e di Pt_1
divorzio in via cumulativa, senza ulteriori condizioni;
allegava che il matrimonio con il resistente era stato il frutto di un accordo tra le rispettive famiglie di origine secondo le usanze del Pakistan, che tuttavia dopo la celebrazione del matrimonio ella riscontrava l'assenza di qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo da parte del marito che anzi sembrava esclusivamente interessato a sfruttare il matrimonio per velocizzare le pratiche burocratiche che gli consentivano di rinnovare il permesso di soggiorno in Europa e in particolare a Berlino dove egli aveva sempre vissuto e dove intendeva far trasferire la moglie, che nella realtà ella e il marito non avevano mai coabitato né intrapreso una vita di coppia.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 17/10/2023, fissata con decreto del 30.04.2023, il Giudice delegato rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente – che non compariva né si costituiva – assegnava nuovo termine alla parte ricorrente per provvedere alla notifica, anche ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., non essendo il resistente risultato reperibile presso l'unico indirizzo noto in Germania.
All'udienza del 26/03/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la rituale notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice delegato ne dichiarava quindi la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che confermava la volontà di separarsi e di non aver più da tempo alcuna notizia del marito. Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di altre domande e, vista la rinuncia espressa della parte alle istanze istruttorie formulate nel ricorso, invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa. Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, con richiesta di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
Il Giudice delegato, pertanto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 4414/2024 del 27.03.2024 pubblicata il 22.04.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 10.04.2025, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore.
Con decreto del 25.3.2025 la causa era assegnata ad atro giudice delegato visto il concedo parentale del primo giudice.
All'udienza del 09.04.2025, fissata dopo la scadenza del termine per la procedibilità della domanda di divorzio di cui all'art. 3 n.2) lett. b) Legge 898/70 e ss. mod., quindi trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale tenutasi in data 26.3.2024, il resistente non compariva e la ricorrente confermava di voler solo divorziare e di non avere notizie del marito da anni. Il difensore della ricorrente chiedeva un breve rinvio per acquisire e depositare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
pertanto, veniva concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 07.05.2025 per il deposito della suddetta documentazione e per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'08.05.2025, lette le note scritte depositate dalla ricorrente, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025. Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale della ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 4414/2024 del 27.03.2024 pubblicata il 22.04.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 10.04.2025 e sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza di prima comparizione delle parti del 26.03.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) Legge 898/70 e ss. e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e il 4 luglio 2022 in Cornaredo, iscritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di CORNAREDO nell'anno 2022, atto n. 22, Parte I.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CORNAREDO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo