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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 840/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 840/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Stella Fazio Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. – Avv. Santi Milardo Controparte_1 C.F._2
convenuto
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) C.F._4
convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1. – preliminarmente, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse integro il contraddittorio disporre un termine perentorio affinché parte attrice possa essere rimessa in termini per le ulteriori notifiche;
2. – sempre preliminarmente, si reitera la richiesta di ammissione della prova orale, articolata nelle seconde memorie, ex art. 183 c.p.c., del 18.12.2018, di parte attrice il cui contenuto qui si intende interamente riportato e trascritto per brevità (sia con riferimento all'indicazione dei testi e sia con riferimento agli articolati di prova) nella parte riguardante i fatti non provati documentalmente;
1 3. – nel merito e senza recesso dalle superiori richieste, dichiarare che sussistono
i presupposti per emettere la sentenza che revochi la dichiarazione di successione tardiva, del 24.03.2015, formalizzata in violazione dei diritti reali dell'istante, con ogni conseguente statuizione di Legge;
4. – inoltre si chiede voglia emettere il provvedimento costitutivo, revocando l'atto posto in essere da del quale è stata allegata la copia conforme Controparte_1 meccanografica rilasciata all'istante e, comunque, statuendo che la dichiarazione di successione del 24.03.2015 è inefficace nei confronti di essa attrice, in forza e per gli effetti della documentazione versata in atti, che si richiama per brevità e si considera interamente riportata e trascritta;
5. - emettere, altresì, sentenza dichiarativa di revocatoria dell'atto di donazione del
10.08.2016, in AR , rep. 60443 – racc. 12656, con ogni Persona_1 conseguente statuizione di Legge;
6. - conseguentemente emettere il provvedimento costitutivo, revocando l'atto di donazione posto in essere dai tre convenuti , e Controparte_1 Controparte_3
, statuendo che l'atto di disposizione del bene patrimoniale de Controparte_2 quo è inefficace nei confronti dell'attrice;
7. - ritenere e dichiarare in sentenza valide ed efficaci le scritture private del
18.09.1991 e del 10.10.1992 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'istante
proprietaria esclusiva del magazzino (“deposito legnaia”) sito Parte_1 in TI ME, Largo San Luca, n. 6 – Piano Terra, identificato in catasto al foglio 7 – part. 163 – sub 1 – cat. c/2 – rendita 38,01 e, comunque, emettere sentenza dichiarativa di proprietà del suddetto magazzino in favore dell'istante
; Parte_1
8. - condannare i convenuti, all'immediato rimborso in favore dell'attrice
[...]
, delle spese di mediazione dovute sostenere dalla stessa, per fatto e Pt_1 colpa esclusive dei convenuti che si quantificano sin d'ora in € 1.231,74 (all. 21,
22 e 24 atto introduttivo) e le spese di € 512,40 (giusta fattura n. 13/17 - all. 19) per gli adempimenti tecnici svolti dall'istante, oltre ancora ad € 48,42, quali spese di rilascio della dichiarazione di successione meccanizzata del
24.03.2015, mediante mod. 240 MEC, rilasciata in data 17.11.2016 ed € 48,00, per la copia conforme dell'atto di donazione del 10.08.2016, dovuto impugnare per fatto e colpa dei convenuti;
9. - ritenere e dichiarare la nullità e/o la inefficacia della sentenza n. 8/98 RS, del
4.1.1995 - emessa dal Tribunale di Patti – sezione distaccata di AS, per il
2 riconoscimento della proprietà per usucapione, perché, emessa in aperto contrasto con le pattuizioni, oggetto del presente giudizio, tra cui la scrittura privata del 18.9.1991, così come da confessione giudiziaria resa, rilevante ex art. 228 c.p.c. e per la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 1168 c.c. e dall'art. 922 c.c., così come dichiarato in sede di costituzione, dallo stesso convenuto e così come richiesto nella Controparte_1 memoria, ex art. 183, n. 1 c.p.c., dall'attrice;
10. - condannare i convenuti al pagamento dei danni previsti per la mancata risposta all'invito alla mediazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e art. 96, 3° comma c.p.c., così come verranno valutati, in via equitativa in favore dell'istante
e, comunque, entro € 5.000,00 di valore;
11. - condannare i convenuti anche al pagamento di tutti gli oneri conseguenti all'accoglimento delle domande, tra cui le dovute cancellazioni presso la
Conservatoria dei R.R.I.I. di Messina e che si renderanno necessarie, nessuna esclusa;
12. - condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, I.V.A., c.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Maria Stella Fazio, il quale aveva reso rituale dichiarazione, ex art. 93 c.p.c.;
13. - rigettare ogni contraria richiesta ed istanza, formulata anche in via riconvenzionale, perché inammissibile e infondata e infliggere, altresì, al riconveniente la condanna ex art. 96 3° comma c.p.c., da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa in favore dell'attrice . Parte_1
Conclusioni di parte convenuta:
- In via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari da parte dell'attrice
. Parte_1
- Sempre in via preliminare, ma in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione di nullità dell'intero giudizio, rimettere in termini , nella denegata e non temuta ipotesi, in cui le sue Controparte_1 eccezioni fossero identificate come domanda riconvenzionale al fine di integrare il contradditorio con i litisconsorti necessari: eredi di e Persona_2 Per_3
(ovvero suoi eredi).
[...]
- Nel merito, rigettare tutte le domande dell'attrice, così come formulate e dedotte, ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. del sig. , Controparte_1
3 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2018.
- Sempre nel merito, rigettare la richiesta di controparte di ritenere ed accertare come valide ed efficaci le scritture private del 18.09.1991, del 10.10.1992 e della scrittura privata di divisione bonaria del 12.02.1972 e dichiararne la loro relativa nullità.
- Condannare parte attrice a quella somma che l'Ill.mo Decidente riterrà di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
- In via gradata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valida la divisione bonaria del 12.02.1972, e, per l'effetto, respingere ogni consequenziale avversa pretesa.
- In subordine nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, si chiede la compensazione delle spese del giudizio e, in via ancor più subordinata, che l'eventuale condanna venga contenuta al minimo e nei limiti di quanto effettivamente provato.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere Parte_1 proprietaria di un magazzino sito in TI ME (ME), Largo San Luca n. 6, per averlo acquistato dal padre con scrittura privata di compravendita in data Per_2
10.10.1992.
L'attrice riferiva che tale magazzino faceva parte di un fabbricato appartenuto ai nonni paterni, e , e pervenuto al padre a seguito di due Persona_4 Controparte_4 distinte divisioni.
Con la prima scrittura privata del 12.02.1972, stipulata a seguito della morte del nonno , i cinque figli , e Persona_4 CP_3 Per_2 CP_2 Per_3 CP_1 procedevano allo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo a ciascuno una parte dei beni pervenuti in successione. In tale sede, il fabbricato de quo era assegnato in nuda proprietà a e a per quote uguali. Per_2 Per_3
Con la seconda divisione, effettuata mediante scrittura privata in data 18.01.1991, i germani (padre dell'attrice) e provvedevano alla divisione in due lotti Per_2 CP_1 del predetto edificio, attribuendo il piano terra, adibito a deposito e legnaia, a Per_2
e il primo e secondo piano a . Dopo la menzionata divisione, CP_1 Controparte_1 intraprendeva altresì un giudizio civile di usucapione, al fine di rendere opponibile erga omnes la proprietà esclusiva sulla propria parte dell'immobile.
4 L'attrice riferiva altresì che, al fine di appianare dei contrasti insorti tra la stessa e lo zio (sfociati, peraltro, in una denuncia penale da essa sporta in data Controparte_1
07.06.2013), i due decidevano di stipulare una scrittura privata di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dell'anzidetto magazzino, per un prezzo di € 5.000,00.
Sennonché, dopo aver ricevuto copia della scrittura e visionato l'immobile, lo zio si rifiutava di procedere alla sottoscrizione, senza addurre alcuna giustificazione.
Successivamente, a febbraio 2016, la scopriva che lo zio aveva CP_1 CP_1 fatto volturare al catasto il magazzino in favore degli eredi ab intestato , CP_3
e , in contrasto con la divisione del 1991, al fine di Per_2 CP_2 Per_3 CP_1 appropriarsi indebitamente di 1/5 della proprietà dell'attrice.
Decideva così di avviare la mediazione obbligatoria per ottenere il perfezionamento della scrittura privata di compravendita del magazzino e l'immediata rettifica catastale, nonché, in caso di ulteriore diniego all'acquisto, il pagamento delle spese per la redazione della scrittura privata di compravendita, per l'espletamento dell'incarico conferito al tecnico e per i danni morali patiti a causa degli inadempimenti dello zio.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, l'attrice si determinava ad agire giudizialmente nei confronti dell'odierno convenuto e, a tal fine, richiedeva una visura catastale. Da quest'ultima apprendeva che lo zio , in data 10.08.2016, Controparte_1 aveva ottenuto in donazione altri 2/5 del magazzino di sua proprietà dai fratelli
[...]
e , per un totale complessivo di 3/5. CP_2 Controparte_3
Fallito l'ulteriore tentativo di mediazione obbligatoria, intraprendeva quindi il presente giudizio nei confronti dei convenuti per chiedere la revocatoria della dichiarazione di successione tardiva e della donazione, l'autorizzazione a trascrivere l'atto introduttivo del presente giudizio nei registri immobiliari, la dichiarazione di validità ed efficacia delle scritture private del 18.09.1991 e del 10.10.1992,
l'accertamento dell'esclusiva proprietà del magazzino, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di mediazione ed al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt.
116 e 96 comma 3 c.p.c.
I convenuti e , regolarmente citati, restavano Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
Si costituiva il convenuto , contestando le deduzioni attoree e Controparte_1 richiedeva il rigetto delle domande proposte dalla nipote.
In particolare, affermava l'illegittimità della divisione consensuale del 1972 in quanto avvenuta senza la partecipazione del coniuge superstite, titolare CP_5 dell'usufrutto uxorio;
a ciò conseguiva la nullità delle successive scritture private di
5 divisione e di compravendita, in quanto effettuate da soggetti privi del diritto di proprietà esclusiva sul bene.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità delle scritture private del 18.09.1991, del 10.10.1992 e della scrittura privata di divisione bonaria del
12.02.1972.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., l'attrice chiedeva, ad integrazione delle precedenti domande, anche la declaratoria di nullità della sentenza della Pretura
Circondariale di Patti – sezione distaccata di AS (erroneamente indicata nelle conclusioni come Tribunale di Patti) n. 8/95, con la quale era stato accertato l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , della proprietà della sua quota del Controparte_1 predetto fabbricato, ciò in quanto la pronunzia era stata resa in contrasto con le pattuizioni contenute nelle scritture private oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza del 02.04.2025, ritenuta necessaria la presenza di tutte le parti intervenute negli atti di divisione, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e, precisamente, degli altri eventuali eredi di Per_2
nonché di (o suoi eredi).
[...] Persona_3
Alla successiva udienza del 17.09.2025, le parti dichiaravano di non aver provveduto all'integrazione così come disposta;
parte attrice deduceva che il contraddittorio risultava integro quanto alle domande principali, parte convenuta osservava di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale.
Entrambe le parti chiedevano, in principalità, che la causa venisse decisa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, si ritiene che le domande di accertamento della nullità degli atti di divisione intervenuti tra i fratelli in successione di , nonché dell'atto di Persona_4 compravendita tra l'attrice e il padre , formulate dal convenuto, vadano Persona_2 qualificate come vere e proprie domande riconvenzionali.
Invero, posto che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore” (Cass 31010/2023), in specie il convenuto, oltre al rigetto delle domande attoree, chiede, quanto alle scritture private ex adverso invocate, di “dichiararne la loro
6 relativa nullità” ovvero “dichiarare comunque l'illegittimità delle scritture private alla luce del fatto che nella divisione bonaria il bene oggetto di causa risulta essere assegnato al sig. (padre dell'attrice) e alla di lui sorella ”, con ciò mirando Persona_2 Per_3 ad una pronunzia che, oltre a rigettare le domande attoree, determini altresì la definitiva caducazione di ogni effetto delle predette scritture.
Tale domanda, ed in particolar modo quella riferita alla scrittura del 1972, avrebbe dunque richiesto, in parte qua, la partecipazione al giudizio di tutti i partecipanti all'atto di divisione, essendo perciò necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Peraltro, deve osservarsi che l'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio non deve indicare la parte onerata, in quanto il relativo onere consegue alla posizione processuale e si ricava dalla sanzione di estinzione prevista per l'inosservanza, che, per costante giurisprudenza, non necessariamente deve riguardare l'intero giudizio, ben potendo colpire, in caso di pluralità di domande, soltanto quelle per le quali sussiste un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 22876/2019), risultando viceversa scindibili le rimanenti.
Trattandosi di termine espressamente dichiarato perentorio dalla legge, e non avendovi alcuna delle parti dato seguito, la domanda in questione deve ritenersi estinta.
Va invece rigettata la richiesta, da ultimo formulata dal convenuto Controparte_1 in sede di precisazione delle conclusioni, di declaratoria di nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Essa, oltre che infondata in ragione della scindibilità delle domande, risulta peraltro incompatibile con la richiesta di assunzione della causa in decisione, formulata in via principale (anche) dal convenuto all'udienza del 17.09.2025, nella quale sono stati trattati proprio gli effetti processuali del mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Prima di entrare nel merito delle singole domande, è necessario premettere quanto segue.
Il contratto di divisione del 1972 risulta pienamente valido ed efficace tra le parti e loro aventi causa, in quanto stipulato con la partecipazione di tutti i coeredi e con la necessaria forma scritta ad substantiam. Invero, la sig.ra non può essere CP_5 considerata erede del marito sulla base della normativa all'epoca vigente Persona_4
(art. 542 c.c.), che prevedeva in favore del coniuge superstite esclusivamente un legato ex lege, senza l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass. 1074/1992), sicché la sua mancata partecipazione all'atto di divisione fra gli eredi legittimi non ne comporta la nullità.
7 Sul punto, mentre la giurisprudenza più risalente riteneva comunque necessario l'intervento dell'usufruttuario nel giudizio divisionale, e dunque anche nella divisione consensuale (cfr. Cass. 1392/1968, Cass. 794/1987), la giurisprudenza più recente ha invece condivisibilmente affermato che “In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l'altro non trova applicazione la norma dettata dall'art. 784 cod. proc. civ. - per la divisione giudiziale - sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come, ad esempio, usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l'accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe - quale legatario “ex lege”
- della comunione ereditaria dal momento dell'apertura della successione” (Cass.
17881/2003). Ciò è vero anche sul piano processuale, in quanto “Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge” (Cass. 16794/2023).
Per quanto concerne la seconda scrittura privata del 1991, intercorsa tra Per_2
e , dagli atti di causa non si evince la titolarità del bene in capo
[...] Controparte_1
a quest'ultimo. Con l'atto del 1972, infatti, il fabbricato in via San Luca era stato attribuito ai germani e per quote uguali, e nessuna delle Persona_2 Persona_3 parti ha allegato né provato che tra il 1972 ed il 1991 la quota di proprietà di sia Per_3 stata trasferita a . CP_1
L'atto in questione deve perciò essere considerato invalido, essendo inopponibile nei confronti dell'altro condividente ( e nullo per mancanza di causa nei Persona_3 confronti del partecipante non condividente ( ). Controparte_1
Quanto alla scrittura privata del 1992 intercorsa tra l'attrice e il di lei padre Per_2
discende da quanto sopra che i comproprietari del bene compravenduto erano
[...]
e ; di conseguenza, l'alienante ha disposto di tutto il bene Persona_2 Persona_3 pur avendo la titolarità soltanto di una quota, sebbene a norma dell'art. 1103 c.c.
“Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
8 Ne deriva che l'atto di vendita si configura come vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.; essa, infatti, possiede effetti reali limitatamente alla quota del comunista venditore, ed effetti meramente obbligatori per la quota dell'altra comunista, nei confronti della quale, non essendo stata evocata in giudizio, nessuna statuizione può essere resa.
Per tali ragioni, alla luce delle allegazioni di parte e della documentazione disponibile, l'attrice può essere considerata titolare esclusivamente della quota trasferitale dal padre, ovvero metà del magazzino oggetto del presente giudizio, mentre la domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'intero deve ritenersi parimenti estinta per la quota parte riferibile a stante l'omessa evocazione in Persona_3 giudizio della predetta (o dei suoi eredi) nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 02/04/2025.
La domanda di revocatoria della dichiarazione di successione tardiva e conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attrice è infondata, con le precisazioni che seguono.
L'atto in questione è un adempimento obbligatorio, emendabile e di natura fiscale, che non ha alcuna incidenza nei rapporti giuridici tra le parti e non produce effetti nei confronti dei terzi. Attraverso tale adempimento, viene comunicato all'Agenzia delle
Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore.
Non è quindi necessario dichiarare l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'attrice, in quanto esso è ex lege privo di efficacia nei confronti di soggetti diversi dal dichiarante e dall'Amministrazione Finanziaria;
conseguentemente, l'attrice è altresì carente di interesse a domandarne la revoca.
La domanda di revocatoria dell'atto di donazione è infondata.
L'azione revocatoria presuppone infatti l'esistenza di un credito da tutelare, in specie non dedotto;
d'altro canto, l'atto di donazione contestato è inefficace nei confronti dell'attrice, essendo stato disposto da soggetti privi della titolarità del diritto di proprietà sul bene in questione, che, come già ricostruito, appartiene per metà a e Parte_1 per l'altra metà, verosimilmente, a , sebbene, come già precisato, non sia Persona_3 possibile rendere alcuna statuizione nei confronti di un soggetto non evocato in giudizio, dovendosi ritenere estinta la relativa domanda.
La domanda di nullità e/o inefficacia della sentenza della Pretura Circondariale di
Patti – sezione distaccata di AS n. 8/95 è inammissibile perché tardiva, potendosi
9 ravvisare in questa nuova domanda la fattispecie processuale della vietata mutatio libelli,
e non invece quella della consentita emendatio libelli.
Invero, posto che “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. 12621/2012), ciò che è stato domandato esula totalmente dalle originarie domande, e si fonda su un titolo del tutto diverso.
La predetta domanda risulterebbe comunque inammissibile anche perché proposta in violazione delle norme sull'impugnazione delle sentenze;
al di fuori delle ipotesi di querela nullitatis (cfr. cass. 5969/1984), infatti, ogni le sentenze passate in giudicato possono essere impugnate dalle parti soltanto per revocazione ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., e dai terzi con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Va conseguentemente rigettata la domanda di rimborso delle spese di mediazione sostenute dall'attrice, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass.
32306/2023), le spese di mediazione obbligatoria vanno assimilate alle spese del processo e ne seguono il regime della soccombenza e della compensabilità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 840/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda dell'attrice di accertamento della proprietà esclusiva del magazzino (“deposito legnaia”) sito in
TI ME (ME), Largo San Luca, n. 6, piano terra, catastalmente identificato al foglio 7, part. 163, sub. 1;
10 2) dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda del convenuto di accertamento dell'invalidità o inefficacia della scrittura Controparte_1 privata di divisione del 12.02.1972;
3) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice di declaratoria di nullità della sentenza della Pretura Circondariale di Patti – sezione distaccata di AS n. 8/95;
4) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che
è proprietaria della quota del 50% del magazzino (“deposito Parte_1 legnaia”) sito in TI ME (ME), Largo San Luca, n. 6, piano terra, catastalmente identificato al foglio 7, part. 163, sub. 1, già attribuita al dante causa con privata di divisione del 12.02.1972; Persona_2
5) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
6) compensa interamente le spese del giudizio.
Patti, 25/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 840/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Stella Fazio Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. – Avv. Santi Milardo Controparte_1 C.F._2
convenuto
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) C.F._4
convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1. – preliminarmente, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse integro il contraddittorio disporre un termine perentorio affinché parte attrice possa essere rimessa in termini per le ulteriori notifiche;
2. – sempre preliminarmente, si reitera la richiesta di ammissione della prova orale, articolata nelle seconde memorie, ex art. 183 c.p.c., del 18.12.2018, di parte attrice il cui contenuto qui si intende interamente riportato e trascritto per brevità (sia con riferimento all'indicazione dei testi e sia con riferimento agli articolati di prova) nella parte riguardante i fatti non provati documentalmente;
1 3. – nel merito e senza recesso dalle superiori richieste, dichiarare che sussistono
i presupposti per emettere la sentenza che revochi la dichiarazione di successione tardiva, del 24.03.2015, formalizzata in violazione dei diritti reali dell'istante, con ogni conseguente statuizione di Legge;
4. – inoltre si chiede voglia emettere il provvedimento costitutivo, revocando l'atto posto in essere da del quale è stata allegata la copia conforme Controparte_1 meccanografica rilasciata all'istante e, comunque, statuendo che la dichiarazione di successione del 24.03.2015 è inefficace nei confronti di essa attrice, in forza e per gli effetti della documentazione versata in atti, che si richiama per brevità e si considera interamente riportata e trascritta;
5. - emettere, altresì, sentenza dichiarativa di revocatoria dell'atto di donazione del
10.08.2016, in AR , rep. 60443 – racc. 12656, con ogni Persona_1 conseguente statuizione di Legge;
6. - conseguentemente emettere il provvedimento costitutivo, revocando l'atto di donazione posto in essere dai tre convenuti , e Controparte_1 Controparte_3
, statuendo che l'atto di disposizione del bene patrimoniale de Controparte_2 quo è inefficace nei confronti dell'attrice;
7. - ritenere e dichiarare in sentenza valide ed efficaci le scritture private del
18.09.1991 e del 10.10.1992 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'istante
proprietaria esclusiva del magazzino (“deposito legnaia”) sito Parte_1 in TI ME, Largo San Luca, n. 6 – Piano Terra, identificato in catasto al foglio 7 – part. 163 – sub 1 – cat. c/2 – rendita 38,01 e, comunque, emettere sentenza dichiarativa di proprietà del suddetto magazzino in favore dell'istante
; Parte_1
8. - condannare i convenuti, all'immediato rimborso in favore dell'attrice
[...]
, delle spese di mediazione dovute sostenere dalla stessa, per fatto e Pt_1 colpa esclusive dei convenuti che si quantificano sin d'ora in € 1.231,74 (all. 21,
22 e 24 atto introduttivo) e le spese di € 512,40 (giusta fattura n. 13/17 - all. 19) per gli adempimenti tecnici svolti dall'istante, oltre ancora ad € 48,42, quali spese di rilascio della dichiarazione di successione meccanizzata del
24.03.2015, mediante mod. 240 MEC, rilasciata in data 17.11.2016 ed € 48,00, per la copia conforme dell'atto di donazione del 10.08.2016, dovuto impugnare per fatto e colpa dei convenuti;
9. - ritenere e dichiarare la nullità e/o la inefficacia della sentenza n. 8/98 RS, del
4.1.1995 - emessa dal Tribunale di Patti – sezione distaccata di AS, per il
2 riconoscimento della proprietà per usucapione, perché, emessa in aperto contrasto con le pattuizioni, oggetto del presente giudizio, tra cui la scrittura privata del 18.9.1991, così come da confessione giudiziaria resa, rilevante ex art. 228 c.p.c. e per la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 1168 c.c. e dall'art. 922 c.c., così come dichiarato in sede di costituzione, dallo stesso convenuto e così come richiesto nella Controparte_1 memoria, ex art. 183, n. 1 c.p.c., dall'attrice;
10. - condannare i convenuti al pagamento dei danni previsti per la mancata risposta all'invito alla mediazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e art. 96, 3° comma c.p.c., così come verranno valutati, in via equitativa in favore dell'istante
e, comunque, entro € 5.000,00 di valore;
11. - condannare i convenuti anche al pagamento di tutti gli oneri conseguenti all'accoglimento delle domande, tra cui le dovute cancellazioni presso la
Conservatoria dei R.R.I.I. di Messina e che si renderanno necessarie, nessuna esclusa;
12. - condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, I.V.A., c.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Maria Stella Fazio, il quale aveva reso rituale dichiarazione, ex art. 93 c.p.c.;
13. - rigettare ogni contraria richiesta ed istanza, formulata anche in via riconvenzionale, perché inammissibile e infondata e infliggere, altresì, al riconveniente la condanna ex art. 96 3° comma c.p.c., da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa in favore dell'attrice . Parte_1
Conclusioni di parte convenuta:
- In via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari da parte dell'attrice
. Parte_1
- Sempre in via preliminare, ma in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione di nullità dell'intero giudizio, rimettere in termini , nella denegata e non temuta ipotesi, in cui le sue Controparte_1 eccezioni fossero identificate come domanda riconvenzionale al fine di integrare il contradditorio con i litisconsorti necessari: eredi di e Persona_2 Per_3
(ovvero suoi eredi).
[...]
- Nel merito, rigettare tutte le domande dell'attrice, così come formulate e dedotte, ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. del sig. , Controparte_1
3 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2018.
- Sempre nel merito, rigettare la richiesta di controparte di ritenere ed accertare come valide ed efficaci le scritture private del 18.09.1991, del 10.10.1992 e della scrittura privata di divisione bonaria del 12.02.1972 e dichiararne la loro relativa nullità.
- Condannare parte attrice a quella somma che l'Ill.mo Decidente riterrà di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
- In via gradata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valida la divisione bonaria del 12.02.1972, e, per l'effetto, respingere ogni consequenziale avversa pretesa.
- In subordine nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, si chiede la compensazione delle spese del giudizio e, in via ancor più subordinata, che l'eventuale condanna venga contenuta al minimo e nei limiti di quanto effettivamente provato.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere Parte_1 proprietaria di un magazzino sito in TI ME (ME), Largo San Luca n. 6, per averlo acquistato dal padre con scrittura privata di compravendita in data Per_2
10.10.1992.
L'attrice riferiva che tale magazzino faceva parte di un fabbricato appartenuto ai nonni paterni, e , e pervenuto al padre a seguito di due Persona_4 Controparte_4 distinte divisioni.
Con la prima scrittura privata del 12.02.1972, stipulata a seguito della morte del nonno , i cinque figli , e Persona_4 CP_3 Per_2 CP_2 Per_3 CP_1 procedevano allo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo a ciascuno una parte dei beni pervenuti in successione. In tale sede, il fabbricato de quo era assegnato in nuda proprietà a e a per quote uguali. Per_2 Per_3
Con la seconda divisione, effettuata mediante scrittura privata in data 18.01.1991, i germani (padre dell'attrice) e provvedevano alla divisione in due lotti Per_2 CP_1 del predetto edificio, attribuendo il piano terra, adibito a deposito e legnaia, a Per_2
e il primo e secondo piano a . Dopo la menzionata divisione, CP_1 Controparte_1 intraprendeva altresì un giudizio civile di usucapione, al fine di rendere opponibile erga omnes la proprietà esclusiva sulla propria parte dell'immobile.
4 L'attrice riferiva altresì che, al fine di appianare dei contrasti insorti tra la stessa e lo zio (sfociati, peraltro, in una denuncia penale da essa sporta in data Controparte_1
07.06.2013), i due decidevano di stipulare una scrittura privata di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dell'anzidetto magazzino, per un prezzo di € 5.000,00.
Sennonché, dopo aver ricevuto copia della scrittura e visionato l'immobile, lo zio si rifiutava di procedere alla sottoscrizione, senza addurre alcuna giustificazione.
Successivamente, a febbraio 2016, la scopriva che lo zio aveva CP_1 CP_1 fatto volturare al catasto il magazzino in favore degli eredi ab intestato , CP_3
e , in contrasto con la divisione del 1991, al fine di Per_2 CP_2 Per_3 CP_1 appropriarsi indebitamente di 1/5 della proprietà dell'attrice.
Decideva così di avviare la mediazione obbligatoria per ottenere il perfezionamento della scrittura privata di compravendita del magazzino e l'immediata rettifica catastale, nonché, in caso di ulteriore diniego all'acquisto, il pagamento delle spese per la redazione della scrittura privata di compravendita, per l'espletamento dell'incarico conferito al tecnico e per i danni morali patiti a causa degli inadempimenti dello zio.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, l'attrice si determinava ad agire giudizialmente nei confronti dell'odierno convenuto e, a tal fine, richiedeva una visura catastale. Da quest'ultima apprendeva che lo zio , in data 10.08.2016, Controparte_1 aveva ottenuto in donazione altri 2/5 del magazzino di sua proprietà dai fratelli
[...]
e , per un totale complessivo di 3/5. CP_2 Controparte_3
Fallito l'ulteriore tentativo di mediazione obbligatoria, intraprendeva quindi il presente giudizio nei confronti dei convenuti per chiedere la revocatoria della dichiarazione di successione tardiva e della donazione, l'autorizzazione a trascrivere l'atto introduttivo del presente giudizio nei registri immobiliari, la dichiarazione di validità ed efficacia delle scritture private del 18.09.1991 e del 10.10.1992,
l'accertamento dell'esclusiva proprietà del magazzino, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di mediazione ed al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt.
116 e 96 comma 3 c.p.c.
I convenuti e , regolarmente citati, restavano Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
Si costituiva il convenuto , contestando le deduzioni attoree e Controparte_1 richiedeva il rigetto delle domande proposte dalla nipote.
In particolare, affermava l'illegittimità della divisione consensuale del 1972 in quanto avvenuta senza la partecipazione del coniuge superstite, titolare CP_5 dell'usufrutto uxorio;
a ciò conseguiva la nullità delle successive scritture private di
5 divisione e di compravendita, in quanto effettuate da soggetti privi del diritto di proprietà esclusiva sul bene.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità delle scritture private del 18.09.1991, del 10.10.1992 e della scrittura privata di divisione bonaria del
12.02.1972.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., l'attrice chiedeva, ad integrazione delle precedenti domande, anche la declaratoria di nullità della sentenza della Pretura
Circondariale di Patti – sezione distaccata di AS (erroneamente indicata nelle conclusioni come Tribunale di Patti) n. 8/95, con la quale era stato accertato l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , della proprietà della sua quota del Controparte_1 predetto fabbricato, ciò in quanto la pronunzia era stata resa in contrasto con le pattuizioni contenute nelle scritture private oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza del 02.04.2025, ritenuta necessaria la presenza di tutte le parti intervenute negli atti di divisione, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e, precisamente, degli altri eventuali eredi di Per_2
nonché di (o suoi eredi).
[...] Persona_3
Alla successiva udienza del 17.09.2025, le parti dichiaravano di non aver provveduto all'integrazione così come disposta;
parte attrice deduceva che il contraddittorio risultava integro quanto alle domande principali, parte convenuta osservava di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale.
Entrambe le parti chiedevano, in principalità, che la causa venisse decisa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, si ritiene che le domande di accertamento della nullità degli atti di divisione intervenuti tra i fratelli in successione di , nonché dell'atto di Persona_4 compravendita tra l'attrice e il padre , formulate dal convenuto, vadano Persona_2 qualificate come vere e proprie domande riconvenzionali.
Invero, posto che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore” (Cass 31010/2023), in specie il convenuto, oltre al rigetto delle domande attoree, chiede, quanto alle scritture private ex adverso invocate, di “dichiararne la loro
6 relativa nullità” ovvero “dichiarare comunque l'illegittimità delle scritture private alla luce del fatto che nella divisione bonaria il bene oggetto di causa risulta essere assegnato al sig. (padre dell'attrice) e alla di lui sorella ”, con ciò mirando Persona_2 Per_3 ad una pronunzia che, oltre a rigettare le domande attoree, determini altresì la definitiva caducazione di ogni effetto delle predette scritture.
Tale domanda, ed in particolar modo quella riferita alla scrittura del 1972, avrebbe dunque richiesto, in parte qua, la partecipazione al giudizio di tutti i partecipanti all'atto di divisione, essendo perciò necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Peraltro, deve osservarsi che l'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio non deve indicare la parte onerata, in quanto il relativo onere consegue alla posizione processuale e si ricava dalla sanzione di estinzione prevista per l'inosservanza, che, per costante giurisprudenza, non necessariamente deve riguardare l'intero giudizio, ben potendo colpire, in caso di pluralità di domande, soltanto quelle per le quali sussiste un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 22876/2019), risultando viceversa scindibili le rimanenti.
Trattandosi di termine espressamente dichiarato perentorio dalla legge, e non avendovi alcuna delle parti dato seguito, la domanda in questione deve ritenersi estinta.
Va invece rigettata la richiesta, da ultimo formulata dal convenuto Controparte_1 in sede di precisazione delle conclusioni, di declaratoria di nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Essa, oltre che infondata in ragione della scindibilità delle domande, risulta peraltro incompatibile con la richiesta di assunzione della causa in decisione, formulata in via principale (anche) dal convenuto all'udienza del 17.09.2025, nella quale sono stati trattati proprio gli effetti processuali del mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Prima di entrare nel merito delle singole domande, è necessario premettere quanto segue.
Il contratto di divisione del 1972 risulta pienamente valido ed efficace tra le parti e loro aventi causa, in quanto stipulato con la partecipazione di tutti i coeredi e con la necessaria forma scritta ad substantiam. Invero, la sig.ra non può essere CP_5 considerata erede del marito sulla base della normativa all'epoca vigente Persona_4
(art. 542 c.c.), che prevedeva in favore del coniuge superstite esclusivamente un legato ex lege, senza l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass. 1074/1992), sicché la sua mancata partecipazione all'atto di divisione fra gli eredi legittimi non ne comporta la nullità.
7 Sul punto, mentre la giurisprudenza più risalente riteneva comunque necessario l'intervento dell'usufruttuario nel giudizio divisionale, e dunque anche nella divisione consensuale (cfr. Cass. 1392/1968, Cass. 794/1987), la giurisprudenza più recente ha invece condivisibilmente affermato che “In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l'altro non trova applicazione la norma dettata dall'art. 784 cod. proc. civ. - per la divisione giudiziale - sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come, ad esempio, usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l'accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe - quale legatario “ex lege”
- della comunione ereditaria dal momento dell'apertura della successione” (Cass.
17881/2003). Ciò è vero anche sul piano processuale, in quanto “Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge” (Cass. 16794/2023).
Per quanto concerne la seconda scrittura privata del 1991, intercorsa tra Per_2
e , dagli atti di causa non si evince la titolarità del bene in capo
[...] Controparte_1
a quest'ultimo. Con l'atto del 1972, infatti, il fabbricato in via San Luca era stato attribuito ai germani e per quote uguali, e nessuna delle Persona_2 Persona_3 parti ha allegato né provato che tra il 1972 ed il 1991 la quota di proprietà di sia Per_3 stata trasferita a . CP_1
L'atto in questione deve perciò essere considerato invalido, essendo inopponibile nei confronti dell'altro condividente ( e nullo per mancanza di causa nei Persona_3 confronti del partecipante non condividente ( ). Controparte_1
Quanto alla scrittura privata del 1992 intercorsa tra l'attrice e il di lei padre Per_2
discende da quanto sopra che i comproprietari del bene compravenduto erano
[...]
e ; di conseguenza, l'alienante ha disposto di tutto il bene Persona_2 Persona_3 pur avendo la titolarità soltanto di una quota, sebbene a norma dell'art. 1103 c.c.
“Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
8 Ne deriva che l'atto di vendita si configura come vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.; essa, infatti, possiede effetti reali limitatamente alla quota del comunista venditore, ed effetti meramente obbligatori per la quota dell'altra comunista, nei confronti della quale, non essendo stata evocata in giudizio, nessuna statuizione può essere resa.
Per tali ragioni, alla luce delle allegazioni di parte e della documentazione disponibile, l'attrice può essere considerata titolare esclusivamente della quota trasferitale dal padre, ovvero metà del magazzino oggetto del presente giudizio, mentre la domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'intero deve ritenersi parimenti estinta per la quota parte riferibile a stante l'omessa evocazione in Persona_3 giudizio della predetta (o dei suoi eredi) nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 02/04/2025.
La domanda di revocatoria della dichiarazione di successione tardiva e conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attrice è infondata, con le precisazioni che seguono.
L'atto in questione è un adempimento obbligatorio, emendabile e di natura fiscale, che non ha alcuna incidenza nei rapporti giuridici tra le parti e non produce effetti nei confronti dei terzi. Attraverso tale adempimento, viene comunicato all'Agenzia delle
Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore.
Non è quindi necessario dichiarare l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'attrice, in quanto esso è ex lege privo di efficacia nei confronti di soggetti diversi dal dichiarante e dall'Amministrazione Finanziaria;
conseguentemente, l'attrice è altresì carente di interesse a domandarne la revoca.
La domanda di revocatoria dell'atto di donazione è infondata.
L'azione revocatoria presuppone infatti l'esistenza di un credito da tutelare, in specie non dedotto;
d'altro canto, l'atto di donazione contestato è inefficace nei confronti dell'attrice, essendo stato disposto da soggetti privi della titolarità del diritto di proprietà sul bene in questione, che, come già ricostruito, appartiene per metà a e Parte_1 per l'altra metà, verosimilmente, a , sebbene, come già precisato, non sia Persona_3 possibile rendere alcuna statuizione nei confronti di un soggetto non evocato in giudizio, dovendosi ritenere estinta la relativa domanda.
La domanda di nullità e/o inefficacia della sentenza della Pretura Circondariale di
Patti – sezione distaccata di AS n. 8/95 è inammissibile perché tardiva, potendosi
9 ravvisare in questa nuova domanda la fattispecie processuale della vietata mutatio libelli,
e non invece quella della consentita emendatio libelli.
Invero, posto che “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. 12621/2012), ciò che è stato domandato esula totalmente dalle originarie domande, e si fonda su un titolo del tutto diverso.
La predetta domanda risulterebbe comunque inammissibile anche perché proposta in violazione delle norme sull'impugnazione delle sentenze;
al di fuori delle ipotesi di querela nullitatis (cfr. cass. 5969/1984), infatti, ogni le sentenze passate in giudicato possono essere impugnate dalle parti soltanto per revocazione ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., e dai terzi con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Va conseguentemente rigettata la domanda di rimborso delle spese di mediazione sostenute dall'attrice, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass.
32306/2023), le spese di mediazione obbligatoria vanno assimilate alle spese del processo e ne seguono il regime della soccombenza e della compensabilità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 840/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda dell'attrice di accertamento della proprietà esclusiva del magazzino (“deposito legnaia”) sito in
TI ME (ME), Largo San Luca, n. 6, piano terra, catastalmente identificato al foglio 7, part. 163, sub. 1;
10 2) dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda del convenuto di accertamento dell'invalidità o inefficacia della scrittura Controparte_1 privata di divisione del 12.02.1972;
3) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice di declaratoria di nullità della sentenza della Pretura Circondariale di Patti – sezione distaccata di AS n. 8/95;
4) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che
è proprietaria della quota del 50% del magazzino (“deposito Parte_1 legnaia”) sito in TI ME (ME), Largo San Luca, n. 6, piano terra, catastalmente identificato al foglio 7, part. 163, sub. 1, già attribuita al dante causa con privata di divisione del 12.02.1972; Persona_2
5) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
6) compensa interamente le spese del giudizio.
Patti, 25/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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