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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08.05.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Luciani
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Antonio Dostuni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA AN IC (FG), in data 12 aprile 1993 (anno 1993, atto n. 20, reg. /, parte II, serie A)
□ SENZA FIGLI
X con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- , nata il [...] a [...]; Parte_2
- nato il [...] a [...] ; Testimone_1
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, impegnandosi al mutuo rispetto e a non interferire reciprocamente l'uno nella vita dell'altro.
2. La OR , a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi in dipendenza della Parte_1 separazione e nell'interesse della famiglia, si obbliga a trasferire al SI , a fronte del CP_1 versamento da parte dello stesso, contestualmente al trasferimento, della somma complessiva di €
56.000,00, la propria quota di proprietà, pari al ½ della casa coniugale sita in Inverigo (CO), via
General Cantore n. 7 individuata al vigente Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio n. 3, particella 689, sub. 10, cat. A/2, cl. 2, consistenza 5 vani, rendita € 465,00 + Box. Foglio n. 3, particella 689, sub 19, cat. C/9, classe U, metri quadri 14, rendita € 64,00. Si precisa che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
La OR lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del perfezionamento del Parte_1
rogito, asportando, oltre ai propri beni personali ivi incluso quanto donatole dai genitori in vista del matrimonio (lenzuola, asciugamani, ecc), quelli di cui all'allegato A da intendersi qui integralmente trascritto.
3. Ove il marito non volesse o potesse acquistare la quota di proprietà della moglie della casa coniugale entro il termine pattuito, il SI si obbliga, a definizione degli assetti patrimoniali tra i CP_1 coniugi in dipendenza della separazione e nell'interesse della famiglia, a trasferire alla OR
, a fronte del versamento da parte della stessa, contestualmente al trasferimento, della Parte_1 somma complessiva di € 56.000,00, la propria quota di proprietà, pari al ½ della casa coniugale.
Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine pattuito per il marito. In tale ipotesi il SI lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del CP_1
perfezionamento del rogito, asportando, oltre ai propri beni personali e da lui assemblati con materiale donategli nella ditta in cui lavorava, ivi incluso quanto a lui donato dai propri genitori in vista del matrimonio (bicchieri, pentole, ecc) quelli di cui all'allegato B da intendersi qui integralmente trascritto.
4. le spese notarili per il trasferimento di cui al punto n. 2 o al punto n. 3, a seconda dell'ipotesi che si verificherà, saranno integralmente a carico di parte acquirente così come ogni ulteriore spesa inerente l'immobile (es. costi di eventuali sanatorie, certificazione energetica, ecc.);
pagina 2 di 5 5. il coniuge che acquisterà la quota dell'altro si impegnerà, contestualmente al rogito, a rimborsare all'altro il 50% della somma versata al condominio a titolo di fondo accantonamento che alla data odierna ammonta a complessivi € 375,00 nonché a rimborsare la quota di spese condominiali anticipate e non godute secondo i conteggi che l'amministratore di condominio metterà a disposizione.
6. le parti concordano che, sino alla cessazione della convivenza, ognuna provvederà a versare sul c/c cointestato n. 53350724 la somma mensile di € 224,00 a partire dal mese di marzo 2025, con l'intesa che le predette somme potranno essere utilizzate solo per spese connesse al pagamento di utenze e spese condominiali. Si da atto che sino al mese di febbraio 2025 le parti hanno contribuito alle spese comuni con il versamento della somma di € 384,00 ciascuno e che la spesa relativa alla linea telefonica ed internet dal mese di gennaio 2025 è ad esclusivo carico del SI , in quanto CP_1
né madre né figlio hanno più usufruito del servizio a partire del mese di dicembre 2024. Il SI
si impegna, pertanto, a spostare la domiciliazione sul proprio conto corrente e, sino a CP_1 quando questo non si sarà perfezionato, a versare l'ulteriore somma di € 32,80, oltre a quella mensile stabilita, a copertura del servizio.
Le parti si impegnano a chiudere il suddetto conto corrente postale entro e non oltre 30 giorni dalla fine della convivenza e le giacenze presenti sullo stesso saranno suddivise tra le parti in egual misura, previo saldo delle eventuali ultime bollette relative al periodo di convivenza;
7. le parti concordano che, a seguito dello scioglimento della comunione, la OR sarà Parte_1
esclusiva proprietaria della vettura Opel Corsa targata FY585AK, di cui è già unica intestataria, facendosi carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione, carburante, multe). Il SI , sarà esclusivo proprietario della vettura Toyota Auris targata FC263RT, di cui è già CP_1
unico intestatario, facendosi carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione, carburante, multe ecc.).
8. I coniugi danno atto, alla data di sottoscrizione del presente accordo, di aver proceduto all'estinzione del finanziamento n. 6196448667 contratto per l'acquisto dell'autovettura Opel Corsa, intestato al SI e di cui la moglie era garante, il cui capitale residuo al 28.02.2025 ammontava ad € CP_1
3.064,60, contribuendo, nella misura del 50% ciascuno, al saldo.
9. la OR si impegna a corrispondere al marito il 50% delle somme che le verranno Parte_1 accreditate a titolo di rimborsi fiscali, pari a complessivi € 190,00 annui, negli anni 2024 e 2025 relativi ai lavori di ristrutturazione straordinaria della casa coniugale per l'installazione di una tenda elettrica e il rifacimento del balcone eseguiti nel 2015. L'importo di spettanza del SI , CP_1
pagina 3 di 5 pari ad € 95,00, verrà versato allo stesso entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, per quanto riguarda il 2024 ed entro 30 giorni dall'accredito per quanto riguarda il 2025.
10. le parti si impegnano a versare a favore dei figli, nella misura del 50% ciascuno, le somme derivanti dalla liquidazione dei buoni postali acquistati in costanza di matrimonio. Gli stessi si impegnano a non riscuotere dette somme prima della scadenza, salvo espressa richiesta da parte dei figli medesimi;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
12. i coniugi concordano che ciascuno di essi terrà a proprio carico le spese legali di competenza dei rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione della presente istanza, rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
13. i coniugi si impegnano reciprocamente a rimettere, entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, eventuali denunce/querele sporte nei confronti dell'altro prima della sottoscrizione del presente accordo
14. le parti, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, causa o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
pagina 4 di 5 E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 12 aprile 1993, in SA AN IC (FG), in data 12 aprile 1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA AN
IC (FG) (anno 1993, atto n. 20, reg. /, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN IC (FG) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 30.04.2025
Il Presidente
Dott. Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08.05.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Luciani
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Antonio Dostuni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA AN IC (FG), in data 12 aprile 1993 (anno 1993, atto n. 20, reg. /, parte II, serie A)
□ SENZA FIGLI
X con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- , nata il [...] a [...]; Parte_2
- nato il [...] a [...] ; Testimone_1
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, impegnandosi al mutuo rispetto e a non interferire reciprocamente l'uno nella vita dell'altro.
2. La OR , a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi in dipendenza della Parte_1 separazione e nell'interesse della famiglia, si obbliga a trasferire al SI , a fronte del CP_1 versamento da parte dello stesso, contestualmente al trasferimento, della somma complessiva di €
56.000,00, la propria quota di proprietà, pari al ½ della casa coniugale sita in Inverigo (CO), via
General Cantore n. 7 individuata al vigente Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio n. 3, particella 689, sub. 10, cat. A/2, cl. 2, consistenza 5 vani, rendita € 465,00 + Box. Foglio n. 3, particella 689, sub 19, cat. C/9, classe U, metri quadri 14, rendita € 64,00. Si precisa che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
La OR lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del perfezionamento del Parte_1
rogito, asportando, oltre ai propri beni personali ivi incluso quanto donatole dai genitori in vista del matrimonio (lenzuola, asciugamani, ecc), quelli di cui all'allegato A da intendersi qui integralmente trascritto.
3. Ove il marito non volesse o potesse acquistare la quota di proprietà della moglie della casa coniugale entro il termine pattuito, il SI si obbliga, a definizione degli assetti patrimoniali tra i CP_1 coniugi in dipendenza della separazione e nell'interesse della famiglia, a trasferire alla OR
, a fronte del versamento da parte della stessa, contestualmente al trasferimento, della Parte_1 somma complessiva di € 56.000,00, la propria quota di proprietà, pari al ½ della casa coniugale.
Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine pattuito per il marito. In tale ipotesi il SI lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del CP_1
perfezionamento del rogito, asportando, oltre ai propri beni personali e da lui assemblati con materiale donategli nella ditta in cui lavorava, ivi incluso quanto a lui donato dai propri genitori in vista del matrimonio (bicchieri, pentole, ecc) quelli di cui all'allegato B da intendersi qui integralmente trascritto.
4. le spese notarili per il trasferimento di cui al punto n. 2 o al punto n. 3, a seconda dell'ipotesi che si verificherà, saranno integralmente a carico di parte acquirente così come ogni ulteriore spesa inerente l'immobile (es. costi di eventuali sanatorie, certificazione energetica, ecc.);
pagina 2 di 5 5. il coniuge che acquisterà la quota dell'altro si impegnerà, contestualmente al rogito, a rimborsare all'altro il 50% della somma versata al condominio a titolo di fondo accantonamento che alla data odierna ammonta a complessivi € 375,00 nonché a rimborsare la quota di spese condominiali anticipate e non godute secondo i conteggi che l'amministratore di condominio metterà a disposizione.
6. le parti concordano che, sino alla cessazione della convivenza, ognuna provvederà a versare sul c/c cointestato n. 53350724 la somma mensile di € 224,00 a partire dal mese di marzo 2025, con l'intesa che le predette somme potranno essere utilizzate solo per spese connesse al pagamento di utenze e spese condominiali. Si da atto che sino al mese di febbraio 2025 le parti hanno contribuito alle spese comuni con il versamento della somma di € 384,00 ciascuno e che la spesa relativa alla linea telefonica ed internet dal mese di gennaio 2025 è ad esclusivo carico del SI , in quanto CP_1
né madre né figlio hanno più usufruito del servizio a partire del mese di dicembre 2024. Il SI
si impegna, pertanto, a spostare la domiciliazione sul proprio conto corrente e, sino a CP_1 quando questo non si sarà perfezionato, a versare l'ulteriore somma di € 32,80, oltre a quella mensile stabilita, a copertura del servizio.
Le parti si impegnano a chiudere il suddetto conto corrente postale entro e non oltre 30 giorni dalla fine della convivenza e le giacenze presenti sullo stesso saranno suddivise tra le parti in egual misura, previo saldo delle eventuali ultime bollette relative al periodo di convivenza;
7. le parti concordano che, a seguito dello scioglimento della comunione, la OR sarà Parte_1
esclusiva proprietaria della vettura Opel Corsa targata FY585AK, di cui è già unica intestataria, facendosi carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione, carburante, multe). Il SI , sarà esclusivo proprietario della vettura Toyota Auris targata FC263RT, di cui è già CP_1
unico intestatario, facendosi carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione, carburante, multe ecc.).
8. I coniugi danno atto, alla data di sottoscrizione del presente accordo, di aver proceduto all'estinzione del finanziamento n. 6196448667 contratto per l'acquisto dell'autovettura Opel Corsa, intestato al SI e di cui la moglie era garante, il cui capitale residuo al 28.02.2025 ammontava ad € CP_1
3.064,60, contribuendo, nella misura del 50% ciascuno, al saldo.
9. la OR si impegna a corrispondere al marito il 50% delle somme che le verranno Parte_1 accreditate a titolo di rimborsi fiscali, pari a complessivi € 190,00 annui, negli anni 2024 e 2025 relativi ai lavori di ristrutturazione straordinaria della casa coniugale per l'installazione di una tenda elettrica e il rifacimento del balcone eseguiti nel 2015. L'importo di spettanza del SI , CP_1
pagina 3 di 5 pari ad € 95,00, verrà versato allo stesso entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, per quanto riguarda il 2024 ed entro 30 giorni dall'accredito per quanto riguarda il 2025.
10. le parti si impegnano a versare a favore dei figli, nella misura del 50% ciascuno, le somme derivanti dalla liquidazione dei buoni postali acquistati in costanza di matrimonio. Gli stessi si impegnano a non riscuotere dette somme prima della scadenza, salvo espressa richiesta da parte dei figli medesimi;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
12. i coniugi concordano che ciascuno di essi terrà a proprio carico le spese legali di competenza dei rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione della presente istanza, rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
13. i coniugi si impegnano reciprocamente a rimettere, entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, eventuali denunce/querele sporte nei confronti dell'altro prima della sottoscrizione del presente accordo
14. le parti, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, causa o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
pagina 4 di 5 E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 12 aprile 1993, in SA AN IC (FG), in data 12 aprile 1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA AN
IC (FG) (anno 1993, atto n. 20, reg. /, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN IC (FG) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 30.04.2025
Il Presidente
Dott. Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 5 di 5