CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.49/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.499/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 25.7.2021 e depositata il 3.8.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa disgiuntamente per procura in atti dall'avv. Gianluigi Giannacchino
e dall'avv. Laura Verini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arluno piazza
Europa 3
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Centuripe piazza Lanuvio 15
- appellato - All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.4.2016, – residente in Parte_1
Milano - conveniva il avanti il Tribunale di Milano per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento di € 46.706/62 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso il 26.1.2015 all'interno del Cimitero comunale di , CP_1
allorquando “inciampava in una grata per la raccolta delle acque piovane non allineata con
le altre e cadeva a terra”.
Esponeva che in conseguenza della caduta avvenuta alla presenza di testimoni, l'attrice veniva soccorsa lo stesso giorno presso il Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di
Catania, con diagnosi “trauma contusivo spalla e braccio dx;
frattura composta 5°
metacarpo”.
Poiché il giorno successivo era costretta a fare ritorno al proprio domicilio, si rivolgeva all'Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate Milanese, ove veniva confermata la diagnosi e applicato un “apparecchio gessato palmare” per 30 giorni.
In data 24.2.2015 le veniva rimosso il gesso, evidenziandosi un “edema alla mano destra
con difficoltà di movimento delle dita, nonché limitazioni e parestesie dell'arto superiore”, a seguito di cui venivano disposti ulteriori accertamenti che in data 14.5.2015 esitavano la
“rottura a tutto spessore del tendine del sovraspinato, con retrazione del corrispondente
ventre muscolare di circa 7 cm.”, perciò venendo sottoposta ad intervento chirurgico per la
“rottura massiva cuffia dei rotatori”.
Concludeva che “essendo certa la responsabilità del , quale Ente Controparte_1 proprietario del luogo ove si è verificato il sinistro in oggetto, tenuto alla sua manutenzione
e custodia … Voglia l'adito Giudice, accertati i fatti di causa, dichiarare la piena ed
esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto in ordine al sinistro per cui è causa e
condannarlo al risarcimento dei danni fisici dovuti all'attrice per gli importi indicati, ovvero
per quel maggiore o minore importo che resterà accertato in corso di causa …”
Con comparsa di risposta si costituiva il preliminarmente Controparte_1
contestando la competenza del Tribunale di Milano ritenendola in capo a quello di Enna,
nel merito gradatamente eccependo:
“- insussistenza dei fatti lamentati, insussistenza del fatto storico, insussistenza del
disallineamento della grata metallica e/o, in via subordinata, assenza di potenzialità lesiva
della stessa siccome descritta in citazione;
responsabilità esclusiva dell'attrice nella
causazione dell'evento in applicazione del principio di autoresponsabilità;
- caso fortuito;
- mancato assolvimento all'onere probatorio di parte attrice;
- non riconducibilità delle lesioni all'evento lamentato;
- eccessività del quantum in ordine alla richiesta risarcitoria”.
Riassunto ritualmente il giudizio avanti il Tribunale di Enna, ritenuto competente da quello di Milano originariamente adito, la causa veniva istruita con la documentazione allegata e l'escussione dei testi attorei e convenuti, denegandosi la richiesta di consulenza medico legale.
All'esito, con sentenza n.499/2021 il Tribunale di Enna rigettava la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese liquidate in € 3.972/00 oltre accessori, argomentando che
“a prescindere dalle condizioni della grata, non v'è prova del punto di caduta”, peraltro evidenziandosi “l'estensione della grata per tutto il vialone;
le condizioni di piena luce nel
luogo dell'evento e l'assenza di ostacoli alla vista tali da impedire la visibilità delle zone calpestate;
l'assenza di materiale scivoloso sulla grata metallica;
la circostanza che è stata
la stessa a decidere di percorrere la grata, ben potendo quest'ultima Parte_1
attraversare il vialone utilizzando il percorso certamente più agevole costituito dalla
pavimentazione presente ai lati della stessa;
peraltro la grata per lo scolo dell'acqua
piovana è evidentemente collocata al centro per consentire ai visitatori – percorrendo il
mattonato - di potersi avvicinare alle tombe”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , Parte_2
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame sostanzialmente ad un unico motivo appresso compendiato:
ERROR IN PROCEDENDO DEL TRIBUNALE CHE NON HA CORRETTAMENTE ESAMINATO LE RISULTANZE PROBATORIE -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.2051 C.C. E 2697 C.C.
Il Tribunale non ha correttamente valutato l'intero materiale probatorio offerto, erroneamente ritenendo che «(…) non v'è prova del punto di caduta posto che, come rappresentato nelle immagini riprodotte, la grata si estende su tutto il viale principale».
In verità l'attrice ha offerto rigorosa prova del punto in cui le grate erano disallineate e vi ha inciampato, producendo 2
fotografie che ben documentano quale fosse il loro stato al momento del sinistro, il cui disallineamento, ossia la differenza di altezza è evidente, altresì producendo la denunzia sporta il giorno successivo da parte del nipote , che ha CP_2
confermato l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro in sede di sua escussione all'udienza del 27.6.2019.
L'attrice ha dimostrato l'oggettiva pericolosità della res, considerando la cosa nel suo normale interagire col contesto in cui è
collocata; sicché, una cosa inerte può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con quanto circostante.
E, infatti, la giurisprudenza riserva particolare attenzione al marciapiede quale normale percorso dei pedoni, assolutamente assimilabile al vialetto pedonale del cimitero ove si è verificato il sinistro che ci occupa.
Esplicito è quindi l'obbligo della Pubblica Amministrazione di mantenere i luoghi destinati al “calpestio pubblico”, in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo. La presunzione di responsabilità resta superata dalla prova del caso fortuito (e tale non è il comportamento della danneggiata che cade in presenza di un avvallamento) o che l'attrice avesse tenuto una condotta negligente;
nulla di ciò è stato dimostrato dal convenuto, né emerge dall'attività istruttoria. CP_1
Per l'effetto, “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 499/2021 resa dal Tribunale di Enna quivi impugnata, secondo quanto indicato in motivazione:
- accertati i fatti per cui è causa e dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella produzione del Controparte_1
sinistro per cui è causa, condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento di tutti i danni causati all'appellante per quegli importi che resteranno accertati, previa rimessione della causa in istruttoria per l'effettuazione della CTU medico legale … e che l'adita Corte riterrà equo e di giustizia liquidare, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la parte appellata all'integrale pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi con espressa condanna alla restituzione della somma di € 5.795,62 già corrisposta …
In via istruttoria, si insiste affinché vengano ammesse tutte le prove, dirette e contrarie, già articolate in primo grado.”
Con comparsa di risposta del 3.10.2022, si costituisce il Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Con ordinanza del 20.2.2023, “rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni,
l'odierna appellante non ha insistito sull'ammissione delle prove articolate in primo grado”
e che “l'invocata consulenza tecnica d'ufficio, alla luce delle emergenze processuali
acquisite nel corso del giudizio di primo grado, risulta superflua ai fini del decidere”, la
Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi,
quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. Deve innanzitutto permettersi che, ricondotta la controversia nell'ambito dell'art.2051 c.c.
con la conseguente natura oggettiva della responsabilità dell'Ente proprietario del calpestio ove è presente l'insidia, il danneggiato è esonerato dalla prova solo dell'elemento soggettivo della colpa in capo al custode e non anche del nesso di causalità
tra l'evento lesivo e la res.
Spetta al custode convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
E, infatti, nell'ipotesi di danno da insidia, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento escludere del tutto la responsabilità dell'Ente preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art.1227
co.1 c.c.
Nel caso di specie, il tenore degli assunti difensivi del convenuto è diretto a CP_1
contestare sia l'an che il quantum della pretesa della danneggiata, non esonerando dalla prova del nesso di causalità tra il danno e la res. Controparte_3
Secondo la narrazione dell'attrice la caduta si è verificata a causa di un inciampo occorso sulle grate metalliche per lo scolo delle acque piovane, collocate nel camminamento di un viale del cimitero comunale di , in orario diurno (ore 10:00) e senza la CP_1
presenza di elementi di impedimento alla visibilità di eventuali insidie sulle stesse (ad esempio fogliame, terriccio, etc.).
I testi attorei e , escussi all'udienza del 27.6.2019, nulla Testimone_1 CP_2
hanno riferito sul punto esatto della caduta e dell'entità del disallineamento delle grate per valutarne l'intrinseca pericolosità, mentre le riproduzioni fotografiche allegate dall'attrice
(doc.1 all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa) evidenziano la palese presenza delle grate collocate per lo scolo delle acque piovane della larghezza di circa 40/50 cm., posate visibilmente per l'intero percorso del viale ove è occorsa la caduta, lungo alcune decine di metri.
Le medesime riproduzioni fotografiche evidenziano un camminamento pavimentato di almeno un metro, posto sul lato destro delle grate e libero da ingombri e/o manufatti di impedimento al comodo camminamento, risultando assente la prova del perché piuttosto fosse stato eventualmente necessario all'attrice camminare sulle grate di scolo delle acque piovane anziché nella parte mattonellata, percorrendo un tratto in cui il procedere non era altrettanto agevole, risultando averlo fatto deliberatamente anzichè adottando l'ordinaria diligenza in base al principio di autoresponsabilità, così spezzando il nesso eziologico tra cosa e danno.
E' dunque evidente il mancato assolvimento dell'onus probandi richiesto all'attrice nella fattispecie di cui all'art.2051 c.c., di qui conseguendo l'integrale rigetto dell'appello.
In ragione della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante Controparte_3
le spese del giudizio ex art.91 c.p.c., che si liquidano come in dispositivo secondo il
[...]
vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione dl valore della causa tra €
26.001/00 ed € 52.000/00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.49/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.499/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 25.7.2021
e depositata il 3.8.2021, appellata da . Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese in favore del Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante, che liquida in € 3.473/00, oltre 15% CP_1
per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)