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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr.ssa Maria Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del R.A.G.C. relativo all'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.01.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
, ivi residente in C.le Spallina n.1, elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo nella Via G. La Farina n. 13/c, presso lo studio dell'Avv. Marilena
Riggirello che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'Avv. Maria Rosa Cerasa, giusta procura in calce all'atto di citazione,
- attore –
E
, (vedova ed erede del prof. , nato Controparte_1 Persona_1
a Prizzi il 23 settembre 1938 e deceduto a Palermo il 23 aprile 2024), nata a
Palermo il 20 dicembre 1942, ivi residente nella via Serradifalco n.242;
, nato a [...], il [...], residente a Controparte_2
Torino nel corso Agnelli n.106; , nato a [...] il 7 Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
luglio 1973, residente a [...];
, nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Torino in corso Belgio n.155 (eredi di nata a [...] il 22 Persona_2
agosto 1947 e deceduta a Torino il 24 dicembre 2023), tutti elettivamente domiciliati a Prizzi, nella via Notar Ferrara n.5/a, presso lo studio dell'avv.
PE Cannella del foro di Palermo, che li rappresenta e difende, giuste procure in separati atti,
- convenuti - oggetto: usucapione valore del procedimento: € 3.500,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi come da verbale di causa del 16 gennaio 2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, e il IG. Persona_1 Persona_2
assumeva di possedere uti dominus da oltre vent'anni sin dal Parte_1
1996/1998 in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel territorio del Comune di Prizzi (PA) in c.da Serre riportato al
Nuovo Catasto Terreni al Foglio 36 Particella 146, 147, 148, 473 ed una porzione della particella 122 così come meglio individuata e precisata graficamente nel corso del giudizio, dal CTU, nella porzione indicata alla lett.
a) della Tav. 4 allegata alla relazione, con destinazione seminativo.
Sosteneva l'attore, invero, di aver sempre goduto e posseduto stabilmente i terreni sopra descritti sin dalla morte del sig. , padre dei Persona_1
convenuti, avvenuta il 14 febbraio 1990, terreni che furono attribuiti per divisione alla figlia e poi pervenuti agli odierni convenuti Persona_3
per successione legittima.
Detti terreni, rimasti nell'assoluto ed esclusivo godimento dell'odierno attore, venivano recintati nel 1997 dal IG. il quale li accorpava ai terreni Parte_1
di sua esclusiva proprietà, unificando anche la particella 473 e una porzione della 122, facendone un unico appezzamento adibito a colture varie e separato dai restanti terreni, sempre di proprietà della IG.ra con la Persona_3
realizzazione della recinzione in pali e rete metallica.
Per tutti questi motivi, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione degli immobili, meglio descritti in atto di citazione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.05.2022, si costituivano i sig.ri e i quali contestavano Persona_1 Persona_2
tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto;
chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria., ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Costituitosi regolare contraddittorio, venivano assegnati ad entrambe le parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con ordinanza riservata emessa in data 2 gennaio 2023, il Giudice ammetteva le prove testimoniali di parte attrice e dei convenuti e fissava il calendario di udienza per l'escussione dei testi ammessi.
A seguito dell'attività istruttoria, all'udienza cartolare del 15 febbraio 2024, parte convenuta rappresentava che la IG.ra era deceduta a Persona_2
Torino in data 24 dicembre 2023 ed il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento.
In seguito al ricorso per riassunzione del processo depositato in data 28 febbraio 2024 da il Giudice fissava l'udienza per l'11 Parte_3
luglio 2024, per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé e onerando la parte istante di notificare alle controparti il ricorso in riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza entro i termini di comparizione previsti dal codice di rito per la prima udienza di comparizione delle parti.
Parte attrice riassumeva la causa nei confronti degli aventi diritto della parte deceduta, nonché dell'altra parte
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già costituita, riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale. La riassunzione avveniva nei confronti degli eredi della IG.ra e Persona_2
nei confronti di in proprio. Persona_1
All'udienza del 10 luglio 2024 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del procedimento per morte del IG. . Persona_1
Il processo veniva, quindi, nuovamente riassunto ed il Giudice fissava l'udienza per il 16 gennaio 2025, per la prosecuzione.
Alla medesima udienza, la causa veniva posta in decisione e il Giudice assegnava ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, nel merito, si osserva che risulta provato che il IG.
per più di vent'anni, ha esercitato il pieno diritto sull' Parte_3
immobile di cui è causa.
Sull'attività istruttoria:
Ed invero, le prove testimoniali acquisite hanno smentito la circostanza che sarebbe stata la IG.ra ad affidare il terreno per intero al Persona_3
IG. nell'anno 2000 e che lo stesso, senza avvisare i Parte_4
proprietari, avrebbe a sua volta concesso una porzione della p.lla 122 al IG.
. Parte_1
I testi, invero, hanno confermato che il godeva dell'uso e possesso Parte_1
esclusivo di quei terreni già dal 1996/1998 per subentro al padre;
che l'attore li utilizzava per coltivazione e pascolo;
che ne curava la coltivazione e pulizia
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e che, già, il padre possedeva tali terreni, ed era stato il fratello a concedere una porzione della part. 122 al sig. , provvedendo ad apporre una Parte_4
recinzione al fine di evitare che i propri animali potessero sconfinare sui terreni del medesimo, recinzione la cui realizzazione da parte Parte_4
dell'attore veniva, altresì, confermata da tutti i testi.
Dalle emergenze probatorie, appare confermato che per vent'anni, come da dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 25 marzo Testimone_1
2023, l'attore avrebbe posseduto in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta e indisturbata i terreni oggetto del presente giudizio, professandosene proprietario senza che la e poi i suoi eredi, avessero mai Persona_3
avuto contezza della reale situazione dei luoghi, tanto da non aver mai contestato la presenza dello stesso . Parte_1
Risulta, altresì, provata la circostanza che i convenuti si disinteressavano della loro proprietà, erano privi del relativo possesso e non erano a conoscenza di alcuna modifica che li potesse riguardare.
Preso atto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, questo Tribunale non può non ritenere, come ammessi, i fatti di causa, dedotti in atto di citazione.
In ogni caso, appare palese che dai mezzi istruttori espletati non è emersa alcuna contestazione o eccezione in ordine alle domande formulate da parte attrice.
Tutte le sopra acquisite prove, dunque, confermano gli assunti di cui in citazione, ma, allo stesso tempo, hanno parimenti dissipato ogni dubbio in merito alla presunta immissione “effettiva” della sig.ra a Persona_3
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seguito della cessazione del rapporto di affitto agrario con il sig. CP_4
nel lontano 1998, asserita da parte convenuta.
D'altra parte, il verbale conciliativo datato 15 aprile 1998, prodotto da parte convenuta, non contiene alcuna dichiarazione di restituzione dei terreni ma semplicemente un accordo privato (con efficacia meramente obbligatoria) di cessazione del rapporto di affitto agrario - peraltro, in massima parte avente ad oggetto fondi rustici diversi da quelli oggetto del presente giudizio – con l'impegno del a riconsegnare i terreni a novembre del 1998. CP_4
L'impegno in oggetto è, però, rimasto sulla carta, poiché mai seguito da alcuna immissione tant'è che i convenuti non sono stato in grado di allegare alcun verbale di immissione in possesso redatto e sottoscritto fra le parti nel novembre del 1998 quando, cioè, si sarebbe presuntivamente dovuto effettuare la materiale riconsegna dei terreni.
Prova evidente che la conciliazione è rimasta una pura formalità, tanto è vero che i terreni de quibus sono rimasti nel pieno possesso del sig. Parte_1
come i testimoni escussi, in corso di causa, hanno confermato.
Peraltro, appare ictu oculi che non risultano inclusi nel verbale conciliativo neppure i terreni identificati alle part. 146, 147 e 148.
In ogni caso, le prove testimoniali acquisite hanno smentito la eccepita circostanza che sarebbe stata la ad affidare il terreno per Persona_3
intero al sig. nell'anno 2000 e che lo stesso senza avvisare Parte_4
i proprietari avrebbe a sua volta concesso una porzione della p.lla 122 al
Cannariato.
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Tutti i testi di parte attrice hanno confermato che il godeva Parte_1
dell'uso e possesso esclusivo di quei terreni già dal 1996/1998 per subentro al padre, che l'attore li utilizzava per coltivazione e pascolo, che ne curava la coltivazione e pulizia.
Tali circostanze sono emerse dalle dichiarazioni della teste Tes_2
sorella dell'attore, la quale confermava che già il padre possedeva
[...]
tali terreni, e che era stato il fratello a concedere una porzione della part. 122 al sig. , provvedendo ad apporre una recinzione al fine di evitare Parte_4
che i propri animali potessero sconfinare sui terreni del medesimo, Parte_4
recinzione la cui realizzazione da parte dell'attore veniva, altresì, confermata da tutti i testi.
Per altro verso, neppure la circostanza addotta da parte convenuta, per cui i terreni sarebbero stati affidati dalla al sig. , “e nel _3 Parte_4
2000, il , su richiesta del sig. gli concesse, bonariamente, Parte_4 Parte_1
senza avvisare i proprietari, una parte della p.lla 122” avrebbe escluso il potere di fatto esercitato pacificamente dal sig. sui terreni oggetto del Parte_1
giudizio.
Risulta, invero, provato che per vent'anni l'attore ha posseduto in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta e indisturbata i terreni oggetto del presente giudizio, professandosene proprietario senza che la IG.ra Persona_3
e poi i suoi eredi, oggi convenuti, avessero mai avuto contezza della reale situazione dei luoghi, tanto da non aver mai contestato la presenza dello stesso Cannariato.
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Peraltro, il teste confermava che, nel maggio del 2020, Testimone_1
l'attore si professava proprietario di detti terreni (cfr. verbale del 25.3.2023).
Inoltre, perfino le dichiarazioni del teste indicato da parte convenuta hanno deposto in senso affermativo della sussistenza di una situazione di possesso in capo allo scrivente attore di quei terreni.
Ed invero, il teste ha confermato che tanto il Testimone_1
che il portavano le pecore “ognuno sul Parte_1 Parte_4
proprio terreno……questo dopo che il andò via”, ma soprattutto che CP_4
l'attore palesava pubblicamente il proprio ritenersi proprietario e possessore dei terreni tutti “Preciso che il portava le pecore al pascolo anche nel terreno Parte_1
coltivato ad uliveto tanto che era da denunciare”; inoltre, quando poi i ritennero di avanzare proposte di vendita dei loro terreni lo _3
stesso ebbe a rifiutare “Il Cannariato rispose a che non era interessato _3
all'acquisto”.
D'altra parte, l'attore non avrebbe dovuto né potuto acquistare beni che possedeva ininterrottamente da oltre 20 anni, di cui manifestava pubblicamente la proprietà “Posso precisare che il diceva di essere Parte_1
proprietario, tanto che gli ho levato il passaggio, per questo motivo ho avuto alcune discussione con mio cugino “(cfr. dichiarazioni del teste su Testimone_1
articolato sub 6 della prova di parte convenuta”) e che ovviamente ebbe a reclamare come suoi non appena soggetti terzi avanzarono indebite pretese sui medesimi (cfr. denuncia dell'agosto 2020 e successiva diffida, in atti).
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Di contro, del tutto irrilevante rimane la contestazione relativa all'assenza di specie bovina dai registri di stalla del , che in effetti ha Parte_1
sempre allevato ovini, ma, come emerso dalle prove orali tutte, deteneva anche un numero limitato di bovini per i quali non è richiesto il codice stalla, non essendo animali destinati alla commercializzazione o al commercio;
del tutto irrilevante, dunque, la natura degli animali che pascolavano, rilevantissimo, invece, l'uso costante per pascolo che il ha fatto Parte_1
negli anni dei terreni oggetto del procedimento.
Parimenti, non sono emersi elementi di segno contrario al possesso in capo all'attore dalle circostanze inerenti la manutenzione nel 2006, delle acque di scolo della sorgente e del pozzo insistente sulla particella 546 di proprietà di e la particella 473 oggetto del presente giudizio. Parte_1
Invero, nella ricevuta prodotta, non viene precisato in alcun modo l'allocazione della sorgente su cui (testimone di parte Testimone_1
convenuta) avrebbe eseguito i lavori di manutenzione, laddove è stato comprovato, sia documentalmente che con il teste , che su Testimone_3
detti luoghi risulta sussistente anche un'altra cisterna-gebbia sita sulla particella 545 di proprietà esclusiva dell'attore.
Proprio il teste , all'udienza del 06.04.2023, Testimone_4
dichiarava che i lavori erano stati realizzati sulla gebbia di proprietà esclusiva del ed, infatti, dalle foto prodotte, lo stesso individuava Parte_1
tale cisterna in una connotazione diversa: “preciso che sulla Parte_5
c'era un lavatotio e due alberi (un pino); ricordo che la nonna di ci Parte_1
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raccontava che utilizzava il lavatoio per lavare i panni;
adesso non c'è più il lavatoio e, come risulta dalla foto che mi viene esibita, risulta lo stato attuale della gebbia” (cfr. verbale in atti).
Confrontando le foto relative alle due cisterne, in effetti, si individua facilmente che la cisterna/gebbia a cui fa riferimento parte convenuta, considerata la vetustà, non è mai stata oggetto di riparazioni o lavori, ed è rimasta nella sua configurazione originaria, laddove quella decisamente e manifestamente modificata e dall'aspetto certamente più moderno è quella di esclusiva proprietà dell'attore, l'unica interessata dai lavori del 2006.
Sul punto, inoltre, del tutto contraddittoria e inattendibile è stata la deposizione del teste di parte convenuta, , il quale dopo Testimone_1
avere inizialmente e spontaneamente precisato che i lavori furono effettuati sul tratto di strada demaniale, di essersi occupato di effettuare i lavori sulla cisterna di proprietà esclusiva dell'attore e soprattutto che “non furono eseguiti lavori sulla cisterna che si trova al confine delle particelle 473-546” (cfr. verbale del
06.04.2023).
Lo stesso teste, poi, riferiva circostanze alquanto contraddittorie per cui i lavori avrebbero riguardato “entrambe le gebbie”, mentre la parte relativa “ai lavori di scolo riguardava la , ed infine, che “i lavori di scolo avrebbero _3
riguardato entrambe le gebbie”.
Il dichiarava ancora che la IG.ra Testimone_1 Persona_3
“non si era mai recata sui luoghi né per effettuare un sopralluogo al fine di verificare quali lavori dovevano essere effettuati, né al fine di verificare l'esecuzione degli stessi”, ma poi
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avrebbe redatto, di sua mano, una quietanza allegata in giudizio da parte convenuta.
Orbene detta quietanza non riporta la sottoscrizione della sig.ra _3
ma unicamente del teste;
trattasi di scrittura
[...] Testimone_1
che è già stata integralmente contestata nel suo contenuto e nella sua autenticità, poiché documento che può essere stato redatto ad hoc in qualunque momento storico e da un qualsiasi soggetto, a maggiore ragione considerato che la dichiarazione assertiva di , secondo Testimone_1
cui la quietanza sarebbe stata redatta di proprio pugno dalla signora _3
risulta manifestamente smentita dalla visibile discrepanza e non
[...]
riconducibilità grafica dei tratti della scrittura della quietanza alla grafia, quella certamente della , poiché resa in pubbliche sedi, che emerge dalle _3
firme apposte dalla medesima nei verbali di conciliazione e nei verbali di transazione, versati in atti.
In merito a tale documento, allegato da parte convenuta, va evidenziato che da un'attenta comparazione grafica delle due produzioni olografe, risulterebbe la non autenticità sia della quietanza, quale atto redatto e riconducibile a scrittura della , quanto della testimonianza resa in tal senso dal _3
, tanto che - all'udienza - il legale dell'attore sollevava a Testimone_1
sospetto il teste.
A ciò si aggiunga che è stata provata la circostanza che la sig.ra _3
non si era mai recata sui luoghi, né ha mai goduto di alcuna facoltà
[...]
di utilizzo dei terreni, non ha mai reclamato la loro restituzione né aliunde
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eventuali canoni di affitto, non ha mai contestato né la realizzazione della recinzione né la chiusura dell'accesso con i catenacci apposti sul cancello, né infine ha contestato l'utilizzazione delle particelle sub 146, 147, 148 da parte dei bovini del l'attore. Solamente con missiva datata 3.08.2020, a distanza di più di 30 anni, i sigg. e subentrati per Persona_1 Persona_2
successione legittima alla deceduta sorella hanno Persona_3
tardivamente avanzato pretese reali, diffidando il IG. a restituire Parte_1
loro solamente talune delle particelle ed esattamente quelle indicate come 122,
147 e 148 del foglio 36. In data 8 agosto 2020, il IG. ha subito un Parte_1
tentativo di violazione del possesso dei terreni in oggetto con ingresso abusivo ad opera di soggetti confinanti che avevano aperto il recinto facendo illegittimo accesso;
allertati dal figlio PE, i Carabinieri che giungevano sul posto e verificavano che non mancava nulla, l'attore sporgeva denuncia (in atti) e con successiva missiva a.r. dell'11 settembre 2020, si provvedeva a diffidare sia i convenuti sia i soggetti identificati essere quelli che avevano perpetrato l'ingresso abusivo nel terreno, dall'astenersi dal porre in essere ulteriori condotte di manomissione dei cancelli e di violazione del possesso e della proprietà del IG. che in quella sede reclamava altresì Parte_1
l'intervenuta usucapione in suo favore sui terreni in contesa.
Sulle risultanze della CTU:
Le circostanze esposte in atto di citazione hanno trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate dal CTU, Arch. il quale ha così precisato: Per_4
“Dalle misurazioni effettuate è emerso che le p.lle 473 – 146 - 147 e 148 sono
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interamente in possesso ed in uso dal sig. mentre la p.lla 122 lo è solo Parte_1
in parte e precisamente per una porzione “(a)” pari a mq 3.816; la divisione delle due porzioni è stata materializzata sui luoghi tramite una recinzione metallica, non di recente costruzione, costituita da paletti, filo e rete.
Nella tavola, dove abbiamo riportato lo schema di rilievo col colore blu, abbiamo evidenziato le recinzioni presenti;
per le parti mancanti, queste stanno ad indicare o porzioni occupate da fitta vegetazione o da piante che non consentivano l'accesso all' operatore per effettuare la lettura satellitare del punto. È da dire, a tal fine, che effettuando la sovrapposizione dello schema di rilievo su una mappa catastale i punti rilevati, nel particolare i punti fiduciali, collimavano perfettamente, significando una buona attendibilità del lavoro svolto. La recinzione che va a dividere la p.lla 122 in due porzioni, di cui la prima (a) in uso e possesso al sig. e la seconda contrassegnata con la lettera (b) Parte_1
in uso e in possesso agli attuali proprietari sig.ri è stata contrassegnata col colore _3
rosso e si sviluppa per una parte lungo il confine con la p.lla 118 e continua, frazionando la
p.lla 122, sino al vertice tra le p.lle 474 e 124.
La conformazione generale dell'intero appezzamento di terreno ( ci Parte_6
consente di individuare due blocchi. Il primo, con giacitura leggermente inclinata, formato dalla porzione della p.lla 122(a) e dalla p.lla 473 per una superficie pari a mq 6.516 è destinato alla coltivazione di foraggi (attualmente presenti) o cereali nelle rispettive rotazioni agrarie;
il secondo costituito dalle p.lle 146 – 147 e 148 con superficie pari a mq 9.795 e con giacitura media acclive (pendenza compresa tra il 5% e il 20%) troviamo, piante di ulivi nella p.lla 146 ed essenze arboree del tipo macchia mediterranea nelle altre due particelle, utilizzate per lo più ad uso pascolo.”.
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Detto accertamento di natura tecnica, svolto anche al fine di accertare sui luoghi e precisare esattamente le particelle, o porzioni di particelle, nel pieno possesso dell'attore, ha di fatto confermato l'assunto di parte attrice, risultando confermata la piena rispondenza anche delle foto e allegati video in atti ai luoghi medesimi (cfr. tav. 6 allegata a CTU) e, soprattutto, quanto confermato dai testi escussi per parte attrice.
Alla luce, pertanto, di tutto quanto dedotto e ampiamente provato, sussistono tutti i requisiti e presupposti di legge affinché venga dichiarata acquisita in favore del sig. la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei Parte_1
terreni oggetto delle domande articolate in atto di citazione.
In definitiva, ricorrono tutti i presupposti giuridici per l'acquisto per usucapione dei terreni e dei relativi annessi rurali, come sopra specificato, da parte dell'attore anche in considerazione del fatto che i convenuti si disinteressavano di tali beni non esercitando di fatto i loro diritti per oltre un ventennio.
Né tanto meno si rilevano atti interruttivi del decorso dell'usucapione.
Per quanto sopra esposto, è evidente ed incontestato che il IG. Parte_3
ha diritto ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà per
[...]
intervenuta usucapione in proprio favore dei beni oggetto di causa.
Quanto precede, dunque, dimostra che il possesso dei terreni (animo domini) - pacifico ed ininterrotto - dura ormai da oltre vent'anni e che, perciò, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà.
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Risulta, altresì, provata la circostanza che nel corso dei trent'anni, il IG.
provvedeva avvalendosi dell'opera di terzi, alla Parte_1
manutenzione, alla pulizia periodica dei terreni, alla loro coltivazione e concimazione, all'aratura mettendovi a dimora anche pomodori e ortaggi vari,
a tutte le spese all'uopo necessarie, facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di detto bene come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta e senza rendere conto alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento.
Peraltro, uno dei modi per dimostrare il possesso del fondo, con le caratteristiche tipiche dell'usucapione, è la prova di aver recintato il terreno, così rendendo evidente la volontà di possederlo come proprietario ed escludere i terzi da qualsiasi relazione con il bene medesimo.
La mera utilizzazione del fondo, infatti, non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei a esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
In conclusione, secondo la Cassazione per l'usucapione di un terreno agricolo occorrono, oltre alla dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio, anche la dimostrazione di specifici indizi che consentono di accertare la volontà di utilizzo del fondo come proprietario;
tra questi rientra sicuramente la recinzione del fondo, mentre non può ritenersi sufficiente la coltivazione dello stesso.
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(cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1792/2022).
Ed ancora, il soggetto che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo. (cfr. Cass. Ordinanza n. 1796/2022).
Ed ancora, costituisce principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità la statuizione giusta cui: “in tema di possesso ad usucapione di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. civ.
22.07.2003 n. 11419).
La Suprema Corte, a tal uopo, ha, testualmente, statuito: “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ben può configurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2007, n. 15446)
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr. Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9325/2011, ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve
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dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
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Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie è stata ampiamente dimostrato con le prove documentali e orali.
L'onere probatorio è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza"
o del "più probabile che non", essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06.02.2019, n. 3487. La giurisprudenza ha, poi, voluto puntualizzare che il possesso ad usucapionem di un fondo può essere provato per testimoni (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31.01.2019, n.
2977).
I Giudici, con la predetta statuizione hanno chiarito che “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (cfr. Corte
d'Appello di Sassari, 28.11.2014).”
Nella fattispecie in esame ricorrono, pertanto, tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'acquisto ad usucapionem dei terreni de quibus da parte del IG. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM 147/2022
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(compresi tra lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
L'importo di € 2.552,00 liquidato a titolo di compensi, deve essere maggiorato del 30% stante la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale
(ai sensi dell'art. 4 comma 2°) e, pertanto, l'importo è pari ad € 3.317,60 (€
2.552,00 + € 765,60); a tale importo deve aggiungersi la somma di € 850,00 (€
450,00 + € 450,00) a titolo di compensi per la fase introduttiva, stante che l'attore ha provveduto a riassumere, per due volte il giudizio, a seguito dell'interruzione per il sopravvenuto decesso dei convenuti originari
( e . Persona_1 Persona_2
I compensi liquidati al CTU, con provvedimento reso all'udienza del
06.07.2023, vengono posti - definitivamente - a carico dei convenuti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dichiara:
- accerta e dichiara che ha posseduto in modo pacifico, Parte_1
pubblico, continuato e non interrotto per oltre vent'anni i terreni e relativi, annessi rurali sugli stessi esistenti, siti nel Comune di Prizzi, e.da Serre, censiti al N.C.T. al foglio 36 le p.lle 473 – 146 - 147 e 148 e la porzione della p.lla
122 pari a mq 3.816, come identificata alla lettera “a” della Tavola n. 4 della relazione del C.T.U. arch. per averli continuativamente utilizzati in Per_5
via esclusiva per il pascolo, per averli coltivati continuativamente
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mantenendone l'esclusivo accesso per il tramite dei propri terreni e del cancello di accesso posto al confine fra la particella 546 e la particella 473, curandone ogni manutenzione, recintandoli ed esercitando tutte le facoltà corrispondenti al diritto di proprietà sugli stessi;
- per l'effetto, dichiara che ha acquistato la piena proprietà Parte_1
dei suddetti terreni per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., per quanto esposto in parte motiva;
- conseguentemente, ordina la trascrizione della emittenda sentenza nei
Registri Immobiliari e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, disponendo a nome di , nato a Parte_1
Prizzi il 29.08.1950, C.F. CF: , l'intestazione dei CodiceFiscale_1
terreni siti in Comune di Prizzi, censiti al N.C.T. al foglio 36 particelle nn.
146, 147, 148, 473 e della particella 122 per la porzione pari a mq 3.816, identificata alla lettera “a” della Tavola n. 4 della relazione del C.T.U, previo suo frazionamento;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
4.799,90 di cui € 632,30 per spese non imponibili ed € 4.167,60 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi liquidati al CTU, con provvedimento reso all'udienza del
06.07.2023.
Così deciso in Termini Imerese, 09.04.2025
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr.ssa Maria Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del R.A.G.C. relativo all'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.01.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
, ivi residente in C.le Spallina n.1, elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo nella Via G. La Farina n. 13/c, presso lo studio dell'Avv. Marilena
Riggirello che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'Avv. Maria Rosa Cerasa, giusta procura in calce all'atto di citazione,
- attore –
E
, (vedova ed erede del prof. , nato Controparte_1 Persona_1
a Prizzi il 23 settembre 1938 e deceduto a Palermo il 23 aprile 2024), nata a
Palermo il 20 dicembre 1942, ivi residente nella via Serradifalco n.242;
, nato a [...], il [...], residente a Controparte_2
Torino nel corso Agnelli n.106; , nato a [...] il 7 Controparte_3
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luglio 1973, residente a [...];
, nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Torino in corso Belgio n.155 (eredi di nata a [...] il 22 Persona_2
agosto 1947 e deceduta a Torino il 24 dicembre 2023), tutti elettivamente domiciliati a Prizzi, nella via Notar Ferrara n.5/a, presso lo studio dell'avv.
PE Cannella del foro di Palermo, che li rappresenta e difende, giuste procure in separati atti,
- convenuti - oggetto: usucapione valore del procedimento: € 3.500,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi come da verbale di causa del 16 gennaio 2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
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Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, e il IG. Persona_1 Persona_2
assumeva di possedere uti dominus da oltre vent'anni sin dal Parte_1
1996/1998 in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel territorio del Comune di Prizzi (PA) in c.da Serre riportato al
Nuovo Catasto Terreni al Foglio 36 Particella 146, 147, 148, 473 ed una porzione della particella 122 così come meglio individuata e precisata graficamente nel corso del giudizio, dal CTU, nella porzione indicata alla lett.
a) della Tav. 4 allegata alla relazione, con destinazione seminativo.
Sosteneva l'attore, invero, di aver sempre goduto e posseduto stabilmente i terreni sopra descritti sin dalla morte del sig. , padre dei Persona_1
convenuti, avvenuta il 14 febbraio 1990, terreni che furono attribuiti per divisione alla figlia e poi pervenuti agli odierni convenuti Persona_3
per successione legittima.
Detti terreni, rimasti nell'assoluto ed esclusivo godimento dell'odierno attore, venivano recintati nel 1997 dal IG. il quale li accorpava ai terreni Parte_1
di sua esclusiva proprietà, unificando anche la particella 473 e una porzione della 122, facendone un unico appezzamento adibito a colture varie e separato dai restanti terreni, sempre di proprietà della IG.ra con la Persona_3
realizzazione della recinzione in pali e rete metallica.
Per tutti questi motivi, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione degli immobili, meglio descritti in atto di citazione.
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Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.05.2022, si costituivano i sig.ri e i quali contestavano Persona_1 Persona_2
tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto;
chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria., ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Costituitosi regolare contraddittorio, venivano assegnati ad entrambe le parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con ordinanza riservata emessa in data 2 gennaio 2023, il Giudice ammetteva le prove testimoniali di parte attrice e dei convenuti e fissava il calendario di udienza per l'escussione dei testi ammessi.
A seguito dell'attività istruttoria, all'udienza cartolare del 15 febbraio 2024, parte convenuta rappresentava che la IG.ra era deceduta a Persona_2
Torino in data 24 dicembre 2023 ed il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento.
In seguito al ricorso per riassunzione del processo depositato in data 28 febbraio 2024 da il Giudice fissava l'udienza per l'11 Parte_3
luglio 2024, per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé e onerando la parte istante di notificare alle controparti il ricorso in riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza entro i termini di comparizione previsti dal codice di rito per la prima udienza di comparizione delle parti.
Parte attrice riassumeva la causa nei confronti degli aventi diritto della parte deceduta, nonché dell'altra parte
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già costituita, riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale. La riassunzione avveniva nei confronti degli eredi della IG.ra e Persona_2
nei confronti di in proprio. Persona_1
All'udienza del 10 luglio 2024 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del procedimento per morte del IG. . Persona_1
Il processo veniva, quindi, nuovamente riassunto ed il Giudice fissava l'udienza per il 16 gennaio 2025, per la prosecuzione.
Alla medesima udienza, la causa veniva posta in decisione e il Giudice assegnava ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, nel merito, si osserva che risulta provato che il IG.
per più di vent'anni, ha esercitato il pieno diritto sull' Parte_3
immobile di cui è causa.
Sull'attività istruttoria:
Ed invero, le prove testimoniali acquisite hanno smentito la circostanza che sarebbe stata la IG.ra ad affidare il terreno per intero al Persona_3
IG. nell'anno 2000 e che lo stesso, senza avvisare i Parte_4
proprietari, avrebbe a sua volta concesso una porzione della p.lla 122 al IG.
. Parte_1
I testi, invero, hanno confermato che il godeva dell'uso e possesso Parte_1
esclusivo di quei terreni già dal 1996/1998 per subentro al padre;
che l'attore li utilizzava per coltivazione e pascolo;
che ne curava la coltivazione e pulizia
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e che, già, il padre possedeva tali terreni, ed era stato il fratello a concedere una porzione della part. 122 al sig. , provvedendo ad apporre una Parte_4
recinzione al fine di evitare che i propri animali potessero sconfinare sui terreni del medesimo, recinzione la cui realizzazione da parte Parte_4
dell'attore veniva, altresì, confermata da tutti i testi.
Dalle emergenze probatorie, appare confermato che per vent'anni, come da dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 25 marzo Testimone_1
2023, l'attore avrebbe posseduto in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta e indisturbata i terreni oggetto del presente giudizio, professandosene proprietario senza che la e poi i suoi eredi, avessero mai Persona_3
avuto contezza della reale situazione dei luoghi, tanto da non aver mai contestato la presenza dello stesso . Parte_1
Risulta, altresì, provata la circostanza che i convenuti si disinteressavano della loro proprietà, erano privi del relativo possesso e non erano a conoscenza di alcuna modifica che li potesse riguardare.
Preso atto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, questo Tribunale non può non ritenere, come ammessi, i fatti di causa, dedotti in atto di citazione.
In ogni caso, appare palese che dai mezzi istruttori espletati non è emersa alcuna contestazione o eccezione in ordine alle domande formulate da parte attrice.
Tutte le sopra acquisite prove, dunque, confermano gli assunti di cui in citazione, ma, allo stesso tempo, hanno parimenti dissipato ogni dubbio in merito alla presunta immissione “effettiva” della sig.ra a Persona_3
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seguito della cessazione del rapporto di affitto agrario con il sig. CP_4
nel lontano 1998, asserita da parte convenuta.
D'altra parte, il verbale conciliativo datato 15 aprile 1998, prodotto da parte convenuta, non contiene alcuna dichiarazione di restituzione dei terreni ma semplicemente un accordo privato (con efficacia meramente obbligatoria) di cessazione del rapporto di affitto agrario - peraltro, in massima parte avente ad oggetto fondi rustici diversi da quelli oggetto del presente giudizio – con l'impegno del a riconsegnare i terreni a novembre del 1998. CP_4
L'impegno in oggetto è, però, rimasto sulla carta, poiché mai seguito da alcuna immissione tant'è che i convenuti non sono stato in grado di allegare alcun verbale di immissione in possesso redatto e sottoscritto fra le parti nel novembre del 1998 quando, cioè, si sarebbe presuntivamente dovuto effettuare la materiale riconsegna dei terreni.
Prova evidente che la conciliazione è rimasta una pura formalità, tanto è vero che i terreni de quibus sono rimasti nel pieno possesso del sig. Parte_1
come i testimoni escussi, in corso di causa, hanno confermato.
Peraltro, appare ictu oculi che non risultano inclusi nel verbale conciliativo neppure i terreni identificati alle part. 146, 147 e 148.
In ogni caso, le prove testimoniali acquisite hanno smentito la eccepita circostanza che sarebbe stata la ad affidare il terreno per Persona_3
intero al sig. nell'anno 2000 e che lo stesso senza avvisare Parte_4
i proprietari avrebbe a sua volta concesso una porzione della p.lla 122 al
Cannariato.
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Tutti i testi di parte attrice hanno confermato che il godeva Parte_1
dell'uso e possesso esclusivo di quei terreni già dal 1996/1998 per subentro al padre, che l'attore li utilizzava per coltivazione e pascolo, che ne curava la coltivazione e pulizia.
Tali circostanze sono emerse dalle dichiarazioni della teste Tes_2
sorella dell'attore, la quale confermava che già il padre possedeva
[...]
tali terreni, e che era stato il fratello a concedere una porzione della part. 122 al sig. , provvedendo ad apporre una recinzione al fine di evitare Parte_4
che i propri animali potessero sconfinare sui terreni del medesimo, Parte_4
recinzione la cui realizzazione da parte dell'attore veniva, altresì, confermata da tutti i testi.
Per altro verso, neppure la circostanza addotta da parte convenuta, per cui i terreni sarebbero stati affidati dalla al sig. , “e nel _3 Parte_4
2000, il , su richiesta del sig. gli concesse, bonariamente, Parte_4 Parte_1
senza avvisare i proprietari, una parte della p.lla 122” avrebbe escluso il potere di fatto esercitato pacificamente dal sig. sui terreni oggetto del Parte_1
giudizio.
Risulta, invero, provato che per vent'anni l'attore ha posseduto in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta e indisturbata i terreni oggetto del presente giudizio, professandosene proprietario senza che la IG.ra Persona_3
e poi i suoi eredi, oggi convenuti, avessero mai avuto contezza della reale situazione dei luoghi, tanto da non aver mai contestato la presenza dello stesso Cannariato.
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Peraltro, il teste confermava che, nel maggio del 2020, Testimone_1
l'attore si professava proprietario di detti terreni (cfr. verbale del 25.3.2023).
Inoltre, perfino le dichiarazioni del teste indicato da parte convenuta hanno deposto in senso affermativo della sussistenza di una situazione di possesso in capo allo scrivente attore di quei terreni.
Ed invero, il teste ha confermato che tanto il Testimone_1
che il portavano le pecore “ognuno sul Parte_1 Parte_4
proprio terreno……questo dopo che il andò via”, ma soprattutto che CP_4
l'attore palesava pubblicamente il proprio ritenersi proprietario e possessore dei terreni tutti “Preciso che il portava le pecore al pascolo anche nel terreno Parte_1
coltivato ad uliveto tanto che era da denunciare”; inoltre, quando poi i ritennero di avanzare proposte di vendita dei loro terreni lo _3
stesso ebbe a rifiutare “Il Cannariato rispose a che non era interessato _3
all'acquisto”.
D'altra parte, l'attore non avrebbe dovuto né potuto acquistare beni che possedeva ininterrottamente da oltre 20 anni, di cui manifestava pubblicamente la proprietà “Posso precisare che il diceva di essere Parte_1
proprietario, tanto che gli ho levato il passaggio, per questo motivo ho avuto alcune discussione con mio cugino “(cfr. dichiarazioni del teste su Testimone_1
articolato sub 6 della prova di parte convenuta”) e che ovviamente ebbe a reclamare come suoi non appena soggetti terzi avanzarono indebite pretese sui medesimi (cfr. denuncia dell'agosto 2020 e successiva diffida, in atti).
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Di contro, del tutto irrilevante rimane la contestazione relativa all'assenza di specie bovina dai registri di stalla del , che in effetti ha Parte_1
sempre allevato ovini, ma, come emerso dalle prove orali tutte, deteneva anche un numero limitato di bovini per i quali non è richiesto il codice stalla, non essendo animali destinati alla commercializzazione o al commercio;
del tutto irrilevante, dunque, la natura degli animali che pascolavano, rilevantissimo, invece, l'uso costante per pascolo che il ha fatto Parte_1
negli anni dei terreni oggetto del procedimento.
Parimenti, non sono emersi elementi di segno contrario al possesso in capo all'attore dalle circostanze inerenti la manutenzione nel 2006, delle acque di scolo della sorgente e del pozzo insistente sulla particella 546 di proprietà di e la particella 473 oggetto del presente giudizio. Parte_1
Invero, nella ricevuta prodotta, non viene precisato in alcun modo l'allocazione della sorgente su cui (testimone di parte Testimone_1
convenuta) avrebbe eseguito i lavori di manutenzione, laddove è stato comprovato, sia documentalmente che con il teste , che su Testimone_3
detti luoghi risulta sussistente anche un'altra cisterna-gebbia sita sulla particella 545 di proprietà esclusiva dell'attore.
Proprio il teste , all'udienza del 06.04.2023, Testimone_4
dichiarava che i lavori erano stati realizzati sulla gebbia di proprietà esclusiva del ed, infatti, dalle foto prodotte, lo stesso individuava Parte_1
tale cisterna in una connotazione diversa: “preciso che sulla Parte_5
c'era un lavatotio e due alberi (un pino); ricordo che la nonna di ci Parte_1
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raccontava che utilizzava il lavatoio per lavare i panni;
adesso non c'è più il lavatoio e, come risulta dalla foto che mi viene esibita, risulta lo stato attuale della gebbia” (cfr. verbale in atti).
Confrontando le foto relative alle due cisterne, in effetti, si individua facilmente che la cisterna/gebbia a cui fa riferimento parte convenuta, considerata la vetustà, non è mai stata oggetto di riparazioni o lavori, ed è rimasta nella sua configurazione originaria, laddove quella decisamente e manifestamente modificata e dall'aspetto certamente più moderno è quella di esclusiva proprietà dell'attore, l'unica interessata dai lavori del 2006.
Sul punto, inoltre, del tutto contraddittoria e inattendibile è stata la deposizione del teste di parte convenuta, , il quale dopo Testimone_1
avere inizialmente e spontaneamente precisato che i lavori furono effettuati sul tratto di strada demaniale, di essersi occupato di effettuare i lavori sulla cisterna di proprietà esclusiva dell'attore e soprattutto che “non furono eseguiti lavori sulla cisterna che si trova al confine delle particelle 473-546” (cfr. verbale del
06.04.2023).
Lo stesso teste, poi, riferiva circostanze alquanto contraddittorie per cui i lavori avrebbero riguardato “entrambe le gebbie”, mentre la parte relativa “ai lavori di scolo riguardava la , ed infine, che “i lavori di scolo avrebbero _3
riguardato entrambe le gebbie”.
Il dichiarava ancora che la IG.ra Testimone_1 Persona_3
“non si era mai recata sui luoghi né per effettuare un sopralluogo al fine di verificare quali lavori dovevano essere effettuati, né al fine di verificare l'esecuzione degli stessi”, ma poi
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avrebbe redatto, di sua mano, una quietanza allegata in giudizio da parte convenuta.
Orbene detta quietanza non riporta la sottoscrizione della sig.ra _3
ma unicamente del teste;
trattasi di scrittura
[...] Testimone_1
che è già stata integralmente contestata nel suo contenuto e nella sua autenticità, poiché documento che può essere stato redatto ad hoc in qualunque momento storico e da un qualsiasi soggetto, a maggiore ragione considerato che la dichiarazione assertiva di , secondo Testimone_1
cui la quietanza sarebbe stata redatta di proprio pugno dalla signora _3
risulta manifestamente smentita dalla visibile discrepanza e non
[...]
riconducibilità grafica dei tratti della scrittura della quietanza alla grafia, quella certamente della , poiché resa in pubbliche sedi, che emerge dalle _3
firme apposte dalla medesima nei verbali di conciliazione e nei verbali di transazione, versati in atti.
In merito a tale documento, allegato da parte convenuta, va evidenziato che da un'attenta comparazione grafica delle due produzioni olografe, risulterebbe la non autenticità sia della quietanza, quale atto redatto e riconducibile a scrittura della , quanto della testimonianza resa in tal senso dal _3
, tanto che - all'udienza - il legale dell'attore sollevava a Testimone_1
sospetto il teste.
A ciò si aggiunga che è stata provata la circostanza che la sig.ra _3
non si era mai recata sui luoghi, né ha mai goduto di alcuna facoltà
[...]
di utilizzo dei terreni, non ha mai reclamato la loro restituzione né aliunde
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eventuali canoni di affitto, non ha mai contestato né la realizzazione della recinzione né la chiusura dell'accesso con i catenacci apposti sul cancello, né infine ha contestato l'utilizzazione delle particelle sub 146, 147, 148 da parte dei bovini del l'attore. Solamente con missiva datata 3.08.2020, a distanza di più di 30 anni, i sigg. e subentrati per Persona_1 Persona_2
successione legittima alla deceduta sorella hanno Persona_3
tardivamente avanzato pretese reali, diffidando il IG. a restituire Parte_1
loro solamente talune delle particelle ed esattamente quelle indicate come 122,
147 e 148 del foglio 36. In data 8 agosto 2020, il IG. ha subito un Parte_1
tentativo di violazione del possesso dei terreni in oggetto con ingresso abusivo ad opera di soggetti confinanti che avevano aperto il recinto facendo illegittimo accesso;
allertati dal figlio PE, i Carabinieri che giungevano sul posto e verificavano che non mancava nulla, l'attore sporgeva denuncia (in atti) e con successiva missiva a.r. dell'11 settembre 2020, si provvedeva a diffidare sia i convenuti sia i soggetti identificati essere quelli che avevano perpetrato l'ingresso abusivo nel terreno, dall'astenersi dal porre in essere ulteriori condotte di manomissione dei cancelli e di violazione del possesso e della proprietà del IG. che in quella sede reclamava altresì Parte_1
l'intervenuta usucapione in suo favore sui terreni in contesa.
Sulle risultanze della CTU:
Le circostanze esposte in atto di citazione hanno trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate dal CTU, Arch. il quale ha così precisato: Per_4
“Dalle misurazioni effettuate è emerso che le p.lle 473 – 146 - 147 e 148 sono
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interamente in possesso ed in uso dal sig. mentre la p.lla 122 lo è solo Parte_1
in parte e precisamente per una porzione “(a)” pari a mq 3.816; la divisione delle due porzioni è stata materializzata sui luoghi tramite una recinzione metallica, non di recente costruzione, costituita da paletti, filo e rete.
Nella tavola, dove abbiamo riportato lo schema di rilievo col colore blu, abbiamo evidenziato le recinzioni presenti;
per le parti mancanti, queste stanno ad indicare o porzioni occupate da fitta vegetazione o da piante che non consentivano l'accesso all' operatore per effettuare la lettura satellitare del punto. È da dire, a tal fine, che effettuando la sovrapposizione dello schema di rilievo su una mappa catastale i punti rilevati, nel particolare i punti fiduciali, collimavano perfettamente, significando una buona attendibilità del lavoro svolto. La recinzione che va a dividere la p.lla 122 in due porzioni, di cui la prima (a) in uso e possesso al sig. e la seconda contrassegnata con la lettera (b) Parte_1
in uso e in possesso agli attuali proprietari sig.ri è stata contrassegnata col colore _3
rosso e si sviluppa per una parte lungo il confine con la p.lla 118 e continua, frazionando la
p.lla 122, sino al vertice tra le p.lle 474 e 124.
La conformazione generale dell'intero appezzamento di terreno ( ci Parte_6
consente di individuare due blocchi. Il primo, con giacitura leggermente inclinata, formato dalla porzione della p.lla 122(a) e dalla p.lla 473 per una superficie pari a mq 6.516 è destinato alla coltivazione di foraggi (attualmente presenti) o cereali nelle rispettive rotazioni agrarie;
il secondo costituito dalle p.lle 146 – 147 e 148 con superficie pari a mq 9.795 e con giacitura media acclive (pendenza compresa tra il 5% e il 20%) troviamo, piante di ulivi nella p.lla 146 ed essenze arboree del tipo macchia mediterranea nelle altre due particelle, utilizzate per lo più ad uso pascolo.”.
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Detto accertamento di natura tecnica, svolto anche al fine di accertare sui luoghi e precisare esattamente le particelle, o porzioni di particelle, nel pieno possesso dell'attore, ha di fatto confermato l'assunto di parte attrice, risultando confermata la piena rispondenza anche delle foto e allegati video in atti ai luoghi medesimi (cfr. tav. 6 allegata a CTU) e, soprattutto, quanto confermato dai testi escussi per parte attrice.
Alla luce, pertanto, di tutto quanto dedotto e ampiamente provato, sussistono tutti i requisiti e presupposti di legge affinché venga dichiarata acquisita in favore del sig. la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei Parte_1
terreni oggetto delle domande articolate in atto di citazione.
In definitiva, ricorrono tutti i presupposti giuridici per l'acquisto per usucapione dei terreni e dei relativi annessi rurali, come sopra specificato, da parte dell'attore anche in considerazione del fatto che i convenuti si disinteressavano di tali beni non esercitando di fatto i loro diritti per oltre un ventennio.
Né tanto meno si rilevano atti interruttivi del decorso dell'usucapione.
Per quanto sopra esposto, è evidente ed incontestato che il IG. Parte_3
ha diritto ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà per
[...]
intervenuta usucapione in proprio favore dei beni oggetto di causa.
Quanto precede, dunque, dimostra che il possesso dei terreni (animo domini) - pacifico ed ininterrotto - dura ormai da oltre vent'anni e che, perciò, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà.
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Risulta, altresì, provata la circostanza che nel corso dei trent'anni, il IG.
provvedeva avvalendosi dell'opera di terzi, alla Parte_1
manutenzione, alla pulizia periodica dei terreni, alla loro coltivazione e concimazione, all'aratura mettendovi a dimora anche pomodori e ortaggi vari,
a tutte le spese all'uopo necessarie, facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di detto bene come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta e senza rendere conto alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento.
Peraltro, uno dei modi per dimostrare il possesso del fondo, con le caratteristiche tipiche dell'usucapione, è la prova di aver recintato il terreno, così rendendo evidente la volontà di possederlo come proprietario ed escludere i terzi da qualsiasi relazione con il bene medesimo.
La mera utilizzazione del fondo, infatti, non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei a esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
In conclusione, secondo la Cassazione per l'usucapione di un terreno agricolo occorrono, oltre alla dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio, anche la dimostrazione di specifici indizi che consentono di accertare la volontà di utilizzo del fondo come proprietario;
tra questi rientra sicuramente la recinzione del fondo, mentre non può ritenersi sufficiente la coltivazione dello stesso.
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(cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1792/2022).
Ed ancora, il soggetto che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo. (cfr. Cass. Ordinanza n. 1796/2022).
Ed ancora, costituisce principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità la statuizione giusta cui: “in tema di possesso ad usucapione di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. civ.
22.07.2003 n. 11419).
La Suprema Corte, a tal uopo, ha, testualmente, statuito: “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ben può configurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2007, n. 15446)
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Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr. Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9325/2011, ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve
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dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
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Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie è stata ampiamente dimostrato con le prove documentali e orali.
L'onere probatorio è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza"
o del "più probabile che non", essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06.02.2019, n. 3487. La giurisprudenza ha, poi, voluto puntualizzare che il possesso ad usucapionem di un fondo può essere provato per testimoni (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31.01.2019, n.
2977).
I Giudici, con la predetta statuizione hanno chiarito che “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (cfr. Corte
d'Appello di Sassari, 28.11.2014).”
Nella fattispecie in esame ricorrono, pertanto, tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'acquisto ad usucapionem dei terreni de quibus da parte del IG. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM 147/2022
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(compresi tra lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
L'importo di € 2.552,00 liquidato a titolo di compensi, deve essere maggiorato del 30% stante la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale
(ai sensi dell'art. 4 comma 2°) e, pertanto, l'importo è pari ad € 3.317,60 (€
2.552,00 + € 765,60); a tale importo deve aggiungersi la somma di € 850,00 (€
450,00 + € 450,00) a titolo di compensi per la fase introduttiva, stante che l'attore ha provveduto a riassumere, per due volte il giudizio, a seguito dell'interruzione per il sopravvenuto decesso dei convenuti originari
( e . Persona_1 Persona_2
I compensi liquidati al CTU, con provvedimento reso all'udienza del
06.07.2023, vengono posti - definitivamente - a carico dei convenuti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dichiara:
- accerta e dichiara che ha posseduto in modo pacifico, Parte_1
pubblico, continuato e non interrotto per oltre vent'anni i terreni e relativi, annessi rurali sugli stessi esistenti, siti nel Comune di Prizzi, e.da Serre, censiti al N.C.T. al foglio 36 le p.lle 473 – 146 - 147 e 148 e la porzione della p.lla
122 pari a mq 3.816, come identificata alla lettera “a” della Tavola n. 4 della relazione del C.T.U. arch. per averli continuativamente utilizzati in Per_5
via esclusiva per il pascolo, per averli coltivati continuativamente
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mantenendone l'esclusivo accesso per il tramite dei propri terreni e del cancello di accesso posto al confine fra la particella 546 e la particella 473, curandone ogni manutenzione, recintandoli ed esercitando tutte le facoltà corrispondenti al diritto di proprietà sugli stessi;
- per l'effetto, dichiara che ha acquistato la piena proprietà Parte_1
dei suddetti terreni per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., per quanto esposto in parte motiva;
- conseguentemente, ordina la trascrizione della emittenda sentenza nei
Registri Immobiliari e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, disponendo a nome di , nato a Parte_1
Prizzi il 29.08.1950, C.F. CF: , l'intestazione dei CodiceFiscale_1
terreni siti in Comune di Prizzi, censiti al N.C.T. al foglio 36 particelle nn.
146, 147, 148, 473 e della particella 122 per la porzione pari a mq 3.816, identificata alla lettera “a” della Tavola n. 4 della relazione del C.T.U, previo suo frazionamento;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
4.799,90 di cui € 632,30 per spese non imponibili ed € 4.167,60 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi liquidati al CTU, con provvedimento reso all'udienza del
06.07.2023.
Così deciso in Termini Imerese, 09.04.2025
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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