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5 marzo 1986
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
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21 agosto 2014
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Art. 2343-bis.
(Acquisto della societa' da promotori, fondatori, soci e amministratori).
L'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa' ((ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma)) contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ((ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter)) deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla societa', ai soci ed ai terzi.
(Acquisto della societa' da promotori, fondatori, soci e amministratori).
L'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa' ((ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma)) contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ((ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter)) deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla societa', ai soci ed ai terzi.
Commentari • 45
- 1. responsabilità amministratore societàhttps://www.brocardi.it/ · 260.94962
[…] comma 1, in una s.r.l. "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti...» Quesito Q202129625 (Articolo 2476 Codice Civile - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) «un amministratore può essere chiamato a rispondere attraverso un azione di responsabilità da parte dei soci, per la sua completa inerzia, e la mancanza di...» Consulenza legale Q202128601 (Articolo 2343 bis Codice Civile - Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) «L' art. 2343 bis del c.c. , inquadrato all'interno della disciplina delle società per azioni, […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2024, n. 42447Provvedimento: […] Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, che si sono basati su meri valori contabili, non parametrati alla reale situazione dell'anno in cui l'operazione fu effettuata, non vi sarebbe stata violazione dell'art. 2343 bis cod. civ., né dell'art. 2343 cod. civ. […] Del tutto fuori fuoco sarebbe il riferimento della Corte agli artt. 2442 e 2343 bis cod. civ., sulla cui base non può pronunciarsi un giudizio di responsabilità per bancarotta fraudolenta fallimentare. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- valutazione complessiva operazione·
- elemento soggettivo del reato·
- giudicato parziale·
- art. 216 I. fall.·
- prescrizione reato·
- bancarotta riparata·
- art. 2343 bis cod. civ.·
- bancarotta fraudolenta distrattiva·
- elemento oggettivo del reato