Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 01/04/2026, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2024, proposto da
MA IE LI, ZI AM, ES NS, QU IE BE, VA TA, FI OR, UN UL, LA UL, LA CA, RE ES, AO CO, LA DA, O' DE CO, MA LU DE AN, CH Di OS, LD SP, MA PI HI, VA MA RA IS, NN NA, IC TA, CO RI, GA EO, MA US, LA TO, MA RA ZE, AN OC, RI IN, OS LL, LA IP, IE PO, MI RA, UN LA, NA EL, MAlaura TO, RA ER, TR MB, GL CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfredo PIzza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
EA LI, CO OL, AF AR, BE RO, AN DR, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfredo PIzza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell''Avviso concernente le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione m.pi.A0ODGPER.REGISTR0 UFFICIALE.U. 0079720. 29-12-2023, e di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OR TT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti espongono di aver preso parte al corso-concorso nazionale bandito con decreto
n. 1259 del 2017, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, superando la prova preselettiva con votazione di 60 o superiore a 60.
Censurano il Decreto nr. 79720 del 29.12.2023, con il quale è stata definita la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, poiché, avendo già superato la prova preselettiva di cui al punto che precede, ritengono ingiusto e illegittimo essere sottoposti nuovamente alla prova scritta a risposte chiuse, per la quale è previsto un punteggio minimo pari a 60/100 equivalente a quello che già hanno raggiunto.
Sulla base di tale premessa, formulano le seguenti censure di gravame:
1) violazione art. 4, comma 2 bis, legge n. 168/2005 e art. 97 Cost. ;
2) violazione del principio di accertamento del merito, imponendo ai ricorrenti odierni, che hanno già sostenuto la prova modalità identica anche scritta, conseguendo un punteggio superiore a 60/100, l’obbligo di sostenere nuovamente una prova scritta a risposta chiusa, per superare la quale dovrebbero ottenere un punteggio minimo pari a quello già sostenuto;
3) violazione dell’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, comma quinquies punto a)
4) eccesso di potere per manifesta irrazionalità e sviamento.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso.
Ad adiuvandum sono poi intervenuti LI EA, OL CO, Scarfo’ AF, GR BE, DR AN, i quali instano per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza nr. 911 del 6 marzo 2024 è stata respinta la domanda cautelare.
Nel prosieguo del giudizio, con memoria depositata il 2 marzo 2026, è stata dichiarata dai ricorrenti la sopravvenuta carenza d’interesse, per intervenuti fatti e sopravvenienze che hanno reso inutile la prosecuzione del presente giudizio rispetto agli scopi perseguiti con l’impugnazione dell’Avviso del 29.12.2023, ivi compreso lo svolgimento e la partecipazione al successivo concorso per dirigente scolastico, richiedendo altresì la compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione delle parti ricorrenti, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che i ricorrenti hanno dichiarato aver privato di interesse l’esame della domanda.
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
La dichiarazione di carenza d’interesse dei ricorrenti comporta gli effetti propri di improcedibilità del giudizio anche in relazione agli interventori ad adiuvandum, attesa la natura interamente dipendente dal ricorso della relativa azione.
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MAngela Caminiti, Presidente
OR TT IN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR TT IN | MAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO