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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11641 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14104/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14104/2024 promosso con ricorso depositato in data 24.06.2024 da:
- nata il [...] a [...] in Parte_1
Brasile), residente in Rua Domingos Sávio Nogueira Saad, n. 120, ap.to 708, Boa Viagem, CEP 24210-325, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- , nata il [...] a IT (Stato di Rio de Janeiro in [...]), residente in Parte_2
Rua Passos da Pátria, n. 29, São Domingos, CEP 24210-240, (Stato di Rio de Janeiro in Per_1
Brasile); , nata il [...] a [...] Persona_2 Per_1 in Brasile), residente in [...], n. 108, ap.to 505, Ingá, CEP 24210- 510, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- Rhayene, nata il [...] a (Stato di Rio de Janeiro in Parte_3 Per_1
Brasile), residente in [...], n. 385, ap.to 102, Icarai, CEP 24210-131, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- nato il [...] ad [...], Stati Uniti), Parte_4 residente in [...], n. 385, ap.to 102, Icarai, CEP 24210-131, Stato di Rio de Per_1
Janeiro in Brasile); tutti (all. 1) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di Catania che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il GOP Dott. Bruno Joudioux all'esito dell'udienza (svolta a trattazione scritta) del 02.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281sexies
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (di Persona_3
e ) nato a [...] il [...] sposato a Pozzuoli (NA) il Persona_4 Persona_5
14.10.1893 con la SI.ra . Emigrato in Brasile mori a BO US do TA (Stato di CP_3
Rio de Janeiro in Brasile) il 23.04.1943 (all. 2) mai naturalizzato brasiliano giusta certificato negativo di naturalizzazione (tradotto e apostillato;
(all. 3).
Dal matrimonio di nacque la SI.ra a Persona_3 CP_3 Persona_6
MA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 22.09.1898, che si sposò a OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 26.07.1919 con il SI. e mori a RU (Stato di Rio de Persona_7
Janeiro in Brasile) il 03.12.1934 (all. 4);
Dal matrimonio di e nacque la SI.ra Persona_6 Persona_7
a RU (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 09.08.1929. Persona_8
Quest'ultima si è sposata a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 05.09.1953 con il SI. Per_1 [...]
(e dopo sposata prese a chiamarsi ), che mori a Persona_9 Persona_10 Per_1
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 10.04.2007 (all. 5),
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_10 Persona_9
SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 22.07.1955 (all. Persona_2 Per_1
6)
Dall'unione di e è nata la Persona_2 Parte_5 ricorrente SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il Parte_6 Per_1
19.04.1981 (all. 7)
Dall'unione di è nato il ricorrente SI. ad Altamonte Parte_6 Parte_4
NG (Stato di Florida in Stati Uniti) il 06.01.2002 (all. 8)
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_10 Persona_9
SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 17.07.1954 Parte_1 Per_1
(all. 9)
Dall'unione di è nata la ricorrente SI.ra a Parte_1 Persona_11
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 04.02.1980 (all. 10) cittadino italiano, nato a [...], il Per_1
14.06.1889, emigrato in Brasile e mai naturalizzato (doc 9).
Il nonostante regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, i ricorrenti hanno dedotto che la figlia dell'avo (di Persona_3 Persona_4
e ) nato a [...] il [...] e sposato a Pozzuoli (NA) il 14.10.1893 con la SI.ra Persona_5
- nasceva a MA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 22.09.1898, CP_3 Persona_6 cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'avo Persona_3 non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la
[...] cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'aveva a sua Persona_6 volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la figlia abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Per_12
. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha
[...] dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza Parte_7 italiana alla figlia, che l'ha trasmessa ai suoi discendenti CP_4
La documentazione depositata comprova una linea di trasmissione della cittadinanza ininterrotta dal dante causa agli odierni ricorrenti, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'Art. 4 del Codice del 1865, dall'Art. 1 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 e Art. 1 della legge n. 91 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti Parte_1
Parte_2 Persona_2 Parte_6 Pt_4
sono cittadini italiani;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 11 dicembre 2025
Il GOP
Dott. Bruno Joudioux
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14104/2024 promosso con ricorso depositato in data 24.06.2024 da:
- nata il [...] a [...] in Parte_1
Brasile), residente in Rua Domingos Sávio Nogueira Saad, n. 120, ap.to 708, Boa Viagem, CEP 24210-325, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- , nata il [...] a IT (Stato di Rio de Janeiro in [...]), residente in Parte_2
Rua Passos da Pátria, n. 29, São Domingos, CEP 24210-240, (Stato di Rio de Janeiro in Per_1
Brasile); , nata il [...] a [...] Persona_2 Per_1 in Brasile), residente in [...], n. 108, ap.to 505, Ingá, CEP 24210- 510, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- Rhayene, nata il [...] a (Stato di Rio de Janeiro in Parte_3 Per_1
Brasile), residente in [...], n. 385, ap.to 102, Icarai, CEP 24210-131, IT (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
- nato il [...] ad [...], Stati Uniti), Parte_4 residente in [...], n. 385, ap.to 102, Icarai, CEP 24210-131, Stato di Rio de Per_1
Janeiro in Brasile); tutti (all. 1) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di Catania che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il GOP Dott. Bruno Joudioux all'esito dell'udienza (svolta a trattazione scritta) del 02.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281sexies
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (di Persona_3
e ) nato a [...] il [...] sposato a Pozzuoli (NA) il Persona_4 Persona_5
14.10.1893 con la SI.ra . Emigrato in Brasile mori a BO US do TA (Stato di CP_3
Rio de Janeiro in Brasile) il 23.04.1943 (all. 2) mai naturalizzato brasiliano giusta certificato negativo di naturalizzazione (tradotto e apostillato;
(all. 3).
Dal matrimonio di nacque la SI.ra a Persona_3 CP_3 Persona_6
MA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 22.09.1898, che si sposò a OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 26.07.1919 con il SI. e mori a RU (Stato di Rio de Persona_7
Janeiro in Brasile) il 03.12.1934 (all. 4);
Dal matrimonio di e nacque la SI.ra Persona_6 Persona_7
a RU (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 09.08.1929. Persona_8
Quest'ultima si è sposata a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 05.09.1953 con il SI. Per_1 [...]
(e dopo sposata prese a chiamarsi ), che mori a Persona_9 Persona_10 Per_1
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 10.04.2007 (all. 5),
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_10 Persona_9
SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 22.07.1955 (all. Persona_2 Per_1
6)
Dall'unione di e è nata la Persona_2 Parte_5 ricorrente SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il Parte_6 Per_1
19.04.1981 (all. 7)
Dall'unione di è nato il ricorrente SI. ad Altamonte Parte_6 Parte_4
NG (Stato di Florida in Stati Uniti) il 06.01.2002 (all. 8)
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_10 Persona_9
SI.ra a (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 17.07.1954 Parte_1 Per_1
(all. 9)
Dall'unione di è nata la ricorrente SI.ra a Parte_1 Persona_11
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 04.02.1980 (all. 10) cittadino italiano, nato a [...], il Per_1
14.06.1889, emigrato in Brasile e mai naturalizzato (doc 9).
Il nonostante regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, i ricorrenti hanno dedotto che la figlia dell'avo (di Persona_3 Persona_4
e ) nato a [...] il [...] e sposato a Pozzuoli (NA) il 14.10.1893 con la SI.ra Persona_5
- nasceva a MA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 22.09.1898, CP_3 Persona_6 cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'avo Persona_3 non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la
[...] cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'aveva a sua Persona_6 volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la figlia abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Per_12
. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha
[...] dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza Parte_7 italiana alla figlia, che l'ha trasmessa ai suoi discendenti CP_4
La documentazione depositata comprova una linea di trasmissione della cittadinanza ininterrotta dal dante causa agli odierni ricorrenti, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'Art. 4 del Codice del 1865, dall'Art. 1 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 e Art. 1 della legge n. 91 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti Parte_1
Parte_2 Persona_2 Parte_6 Pt_4
sono cittadini italiani;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 11 dicembre 2025
Il GOP
Dott. Bruno Joudioux