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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente estensore dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4545/2020 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.06.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Collaro (C.F.: presso il cui studio è elett.te domiciliata in C.F._2
RE (NA), alla Via Lepanto n.33 - - Email_1
APPELLANTE
E
(C. F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_1 C.F._3
Fuschino, (C.F.: ), presso il cui studio è elett.te domiciliata in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Cosenza n.13 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 579/2020 resa nel procedimento RG n. 4831/2017, depositata il 05/03/2020 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1 quale il Tribunale di Torre Annunziata, adito con citazione del 17.7.2017, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da per il ristoro dei danni patiti in esito all'evento CP_1 verificatosi nella notte del 25/08/2013, alle ore 03-04 circa, allorquando l'attrice, in vacanza presso un immobile, non meglio indicato, di comproprietà della convenuta, sito nel complesso residenziale in Bivona di Vibo TI, denominato “Villette Vacanze”, svegliatasi durante la notte per recarsi in cucina scivolava sul pavimento bagnato della camera da letto ove dormiva. L'appartamento locato, infatti, sarebbe stato letteralmente “invaso da acqua piovana riversatasi all'interno da un balcone della camera da letto che aveva pendenza verso l'interno della stanza” (v. p.1 atto di citazione primo grado).
La mattina seguente, terminato il periodo di vacanza, l'attrice rientrava presso la propria abitazione, in Castellammare di Stabia (NA), e si recava, alle ore 11.20 dello stesso 26 agosto
2013, presso il presidio ospedaliero di RE (NA), ove le veniva riscontrato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra e al ginocchio destro, con prognosi di giorni 15 s.c.
Successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici e terapie, alla medesima sarebbero residuati postumi invalidanti permanenti, quantificabili nella misura del 6% del danno biologico, con un'inabilità temporanea totale (ITT) di 15 giorni, nonché un'inabilità temporanea parziale (ITP) pari al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni.
L'istante deduceva, pertanto, l'esclusiva responsabilità della per inadempimento Pt_1 contrattuale e per violazione della normativa posta a tutela del consumatore per danno da
“vacanza rovinata”. In subordine, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2055, 2056 e 2059 c.c. ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nell'importo ritenuto di giustizia da contenersi nei limiti di euro 26.000,00.
Costituitasi la convenuta istruita la causa a mezzo prova testi e c.t.u. medico- Parte_1 legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., di accoglimento della domanda di risarcimento e condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 6.628,14, oltre le spese di lite liquidate in euro 315,00 per esborsi ed euro 3.450,00 per compensi;
le spese della CTU medico-legale venivano poste a carico della convenuta soccombente.
Il primo Giudice, dopo aver ricondotto la responsabilità della nell'ambito della Pt_1 previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., ha ritenuto provata, in ragione del corredo probatorio acquisito, l'esistenza di una situazione di pericolo qualificabile come vera e propria insidia, dunque del tutto inevitabile oggettivamente, consistente nella presenza di un balcone
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 con pendenza verso l'interno della camera da letto, tale da consentire il discendere dell'acqua piovana verso l'interno della camera stessa. Ha, pertanto, stimato indubbio che l'attrice avesse posto in essere quel minimo di diligenza esigibile secondo l'ordinario parametro dell'uomo medio, al fine di evitare il pregiudizio subito. La deposizione resa dalla teste Testimone_1 avrebbe, in particolare, confermato l'oggettiva non evitabilità dell'insidia, dichiarando
“ricordo che la sig.ra si è alzata e l'ho vista cadere al suolo…quando ci siamo avvicinati CP_1 alla sig.ra ci siamo accorti che per terra vi era acqua…infatti pioveva tanto ed il balcone CP_1 era aperto” (v. p. 4 della sentenza gravata).
Da qui l'esclusione di un concorso colposo dell'attrice e l'evidente riconducibilità dell'evento dannoso alla convenuta, quale custode dell'immobile adibito a soggiorno vacanze, che ai sensi dell'art.2051 c.c. avrebbe potuto fornire la prova liberatoria del fortuito, circostanza che non si è verificata.
ha impugnato tempestivamente la riportata pronuncia formulando, Parte_1 preliminarmente, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e chiedendo la riforma della stessa nel senso dell'infondatezza della domanda di risarcimento risultando non provato il nesso di causalità fra la cosa oggetto della custodia ed il danno lamentato, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Solo, in via gradata, ha chiesto accogliere parzialmente la domanda attorea riducendo il risarcimento in favore dell'appellata nella somma che risulti equa a fronte della sussistenza di una percentuale di corresponsabilità della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa del 4 maggio 2021 (per l'udienza CP_1 del 19.04.2021, differita di ufficio al 1.06.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 5.12.2023 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
11.03.2025).
Mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso dei principi di diritto derivanti dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito fondato e deve essere accolto.
L'impugnativa proposta si fonda su una critica radicale della sentenza di primo grado, ritenuta affetta da plurimi vizi logici, giuridici e valutativi. L'appellante contesta l'accertamento dei fatti operato dal giudice di prime cure, nonché l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto sostanziale, deducendo una non corretta valutazione del materiale probatorio e un conseguente travisamento della realtà fattuale rilevante ai fini del decidere.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'inadeguatezza della motivazione resa dal primo giudice a sostegno della propria decisione non sorretta da un'attenta analisi critica del materiale istruttorio, con particolare riferimento alla ritenuta diligenza dell'attrice nell'adozione di comportamenti idonei a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, alla qualificazione dell'evento lesivo come insidia oggettivamente inevitabile e soggettivamente imprevedibile ed alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado.
In sintesi, non si rinverrebbe negli atti di causa l'evidenza con cui il primo Giudice ha affermato che l'attrice avrebbe “certamente attivato quel minimo di diligenza” per evitare il danno, né la dedotta inevitabilità oggettiva e imprevedibilità soggettiva dell'insidia risulterebbe sorretta da un compiuto ragionamento logico-giuridico. Il giudicante ha fondato il proprio convincimento sulla deposizione della teste , pedissequamente riportata in Tes_1 sentenza, dalla quale, di contro, non emergerebbero affatto i caratteri dell'insidia, tantomeno della inevitabilità ed imprevedibilità soggettiva dell'evento.
Con il secondo motivo di ricorso l'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. pur in assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, prova che resta a carico della danneggiata. Non
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 sarebbe infatti dimostrato che il balcone presentava un difetto strutturale, in particolare una pendenza anomala, tale da causare l'ingresso d'acqua piovana nella stanza.
Sottolinea, inoltre, la mancanza di qualsivoglia valutazione circa la corresponsabilità dell'appellata, la quale, custode dell'immobile al pari della convenuta in forza del contratto di locazione temporanea, con il suo comportamento (mancata chiusura del balcone) avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Con il terzo motivo d'appello la contesta la motivazione del primo giudice nella parte Pt_1 in cui ha sottovalutato la rilevanza probatoria della documentazione ARPACAL dalla stessa prodotta, secondo cui nelle stazioni di rilevamento di Vibo TI, Vibo Marina e Vibo
TI GO non risultano precipitazioni nella notte del 25/08/2013, valorizzando quanto il consulente tecnico di parte attrice, prof. ha dichiarato in merito Per_1 all'assenza di rilevazioni pluviometriche: la mancata rilevazione di piogge non equivale necessariamente all'assenza di precipitazioni, potendo la pioggia essersi verificata – anche in modo consistente – in zone non coperte dai rilevamenti delle centraline ARPACAL.
Con il quarto motivo di ricorso, l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudice ha affermato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla e il sinistro CP_1 dedotto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione medica in atti, in particolare del referto di Pronto Soccorso del 26/08/2013 e della consulenza tecnica d'ufficio.
Secondo la prospettazione della di contro, dall'esame della stessa CTU emerge che il Pt_1 referto medico di Pronto Soccorso non indica la data ed il luogo dell'evento lesivo, riporta, invece, le dichiarazioni “responsabilità di terzi: NO”, “trauma accidentale”. Queste evidenze indurrebbero a dubitare della riconducibilità dell'evento alla responsabilità dell'appellante.
Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo d'appello, la cui trattazione assume carattere pregiudiziale rispetto agli altri.
La fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva per la cui realizzazione è sufficiente l'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto ritenuto responsabile e la cosa che ha causato il danno.
Ciò non vuol dire che gravi in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sentenza n. 11152 del 2023).
In sintesi, sarà sufficiente che la cosa abbia provocato l'evento dannoso senza dover dimostrare una condotta colposa del custode, né una sua violazione degli obblighi di vigilanza, potendosi escludere la responsabilità di quest'ultimo in presenza del “caso fortuito” che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne deriva, sul piano dell'onere della prova, che l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il convenuto può liberarsi provando il caso fortuito.
Orbene perché la norma operi, è necessario che il danno derivi dalla cosa (e non solo per mezzo di essa), cioè da un dinamismo insito nella res o da un agente dannoso sviluppatosi in essa. È necessario, cioè, che il presunto danneggiato fornisca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
L'attrice è chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia stata la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e di aver tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale (Cass. n. 11023/2018).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, è onere della danneggiata provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia – nel caso di specie, la pendenza del balcone verso l'interno della camera da letto - ed il danno – integrato dalle lesioni derivanti dalla caduta rovinosa sul pavimento bagnato.
In tali termini è imprescindibile il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III, - 05/02/2013,
n. 2660).
Da qui l'importanza di verificare preliminarmente se la danneggiata abbia ottemperato all'onere probatorio su di lei ricadente.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame, invero, non risulta provato il rapporto causale tra il danno sofferto e la res, che non può, pertanto, assurgere a causa dell'evento lesivo.
Dall'istruttoria, non emerge alcun elemento di prova che possa corroborare la sussistenza di una pendenza del pavimento del balcone verso l'interno della stanza, fatto questo posto come elemento causale dell'invasione dell'acqua all'interno della camera ove dormiva la . CP_1
La danneggiata non ha prodotto alcun documento fotografico al riguardo, alcuna perizia tecnica, gli stessi testi escussi non hanno mai menzionato la pendenza de qua. Oltre alla mera asserzione di parte attrice, dunque, non vi è altro elemento che possa indurre con certezza a ritenere esistente la pendenza del balcone causa dell'allegamento della camera ove è avvenuta la rovinosa caduta.
I testi escussi hanno fatto esclusivo riferimento ad una forte pioggia, durata circa un'ora, ed alle imposte aperte del balcone per il caldo estivo. Il teste GO, anzi, non ha fatto nessun riferimento alla presenza di acqua sul pavimento, solo il teste, , ha Tes_1 menzionato la presenza di acqua nella stanza dichiarando “A un certo punto siamo entrati nella camera dove dormiva la per prendere i bagagli e ad un certo punto, forse CP_1 svegliata dai nostri rumori si è alzata e l'ho vita scivolare. Preciso che mentre prendevamo i bagagli pioveva tanto e il balcone era aperto…... Ho visto la signora mentre si alzava CP_1 scivolava al suolo e subito l'abbiamo soccorsa. Quando ci siamo avvicinati alla Gallo ci siamo accorti che per terra vi era acqua”.
Dalla dichiarazione riportata si può dedurre verosimilmente che l'acqua piovana non avesse inondato l'appartamento, come assunto dalla difesa della danneggiata, tantomeno l'intera la stanza;
infatti, i testimoni entrativi per soccorrere la danneggiata non si sono accorti subito dell'acqua sul pavimento. Invero, nessun riferimento è fatto dai testi neanche alla quantità di acqua presente sul pavimento della stanza, da dove provenisse e quale fosse stato il percorso seguito per invadere la camera da letto della . CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 A tanto si aggiunga lo stato in cui versava l'appartamento locato. Il teste Tes_2
(marito della danneggiata) ha dichiarato “E' vero la villetta era in buono stato” il
[...] teste “la villetta locata non è fatiscente” ed ancora il teste Testimone_3 Testimone_4
“le villette del complesso residenziale posso dire erano in buono stato locativo poiché anch'io con altre persone che facevano manutenzione…..spesso intervenivamo per controllare lo stato delle villette”
Dai fatti analizzati e dalle testimonianze acquisite, in assenza di una prova concreta della pendenza del balcone in questione, si può giungere a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che una pioggia forte per circa un'ora (così la descrivono i testi escussi) con il balcone aperto possa aver bagnato una parte del pavimento della stanza, quella vicino al letto della
, provocandone la caduta. CP_1
Analizzando, poi, le argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellata sul punto, emerge come la stessa ritenga non fosse necessario dare prova delle condizioni della res lesiva — in particolare la pendenza del balcone — in quanto non oggetto di contestazione. La pendenza in questione sarebbe, dunque, fatto incontroverso tra le parti (cfr. p. 9 della comparsa di costituzione in appello).
Ebbene, tale circostanza non trova riscontro negli atti di causa.
La convenuta — odierna appellante — già nel suo primo atto difensivo, aveva infatti richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettiva esistenza della pendenza o eventuali anomalie costruttive del balcone. La medesima istanza reiterata successivamente nella comparsa depositata ai sensi dell'art. 183, secondo comma, c.p.c., tuttavia, non trovava accoglimento.
Tale consulenza tecnica, d'altro canto, difficilmente avrebbe potuto essere espletata, poiché
l'attrice non aveva fornito una precisa individuazione dell'appartamento locato all'interno del complesso edilizio vacanziero, circostanza che rendeva impraticabile ogni accertamento sulla presunta pendenza del pavimento del balcone.
Tanto è sufficiente a ritenere che la lungi dal non aver contestato il difetto di pendenza Pt_1 del balcone e dall'averlo così implicitamente riconosciuto, ha invece richiesto una valutazione tecnica proprio perché se ne accertasse l'inesistenza.
Conclusivamente, non consentendo gli esiti istruttori di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c. tra res e danno, la sentenza di primo grado appellata deve essere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 riformata nel senso dell'accoglimento dell'appello. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n.
26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche 1/06/2016, n. 11423). CP_2
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a
€ 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, non richiesta, quanto al primo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della decisione di primo grado, Parte_1 rigetta la domanda a suo tempo proposta da;
CP_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di CP_1 controparte, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Collaro limitatamente al presente grado;
- Pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata CTU medico-legale. CP_1
Così deciso, Napoli 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente estensore dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4545/2020 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.06.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Collaro (C.F.: presso il cui studio è elett.te domiciliata in C.F._2
RE (NA), alla Via Lepanto n.33 - - Email_1
APPELLANTE
E
(C. F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_1 C.F._3
Fuschino, (C.F.: ), presso il cui studio è elett.te domiciliata in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Cosenza n.13 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 579/2020 resa nel procedimento RG n. 4831/2017, depositata il 05/03/2020 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1 quale il Tribunale di Torre Annunziata, adito con citazione del 17.7.2017, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da per il ristoro dei danni patiti in esito all'evento CP_1 verificatosi nella notte del 25/08/2013, alle ore 03-04 circa, allorquando l'attrice, in vacanza presso un immobile, non meglio indicato, di comproprietà della convenuta, sito nel complesso residenziale in Bivona di Vibo TI, denominato “Villette Vacanze”, svegliatasi durante la notte per recarsi in cucina scivolava sul pavimento bagnato della camera da letto ove dormiva. L'appartamento locato, infatti, sarebbe stato letteralmente “invaso da acqua piovana riversatasi all'interno da un balcone della camera da letto che aveva pendenza verso l'interno della stanza” (v. p.1 atto di citazione primo grado).
La mattina seguente, terminato il periodo di vacanza, l'attrice rientrava presso la propria abitazione, in Castellammare di Stabia (NA), e si recava, alle ore 11.20 dello stesso 26 agosto
2013, presso il presidio ospedaliero di RE (NA), ove le veniva riscontrato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra e al ginocchio destro, con prognosi di giorni 15 s.c.
Successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici e terapie, alla medesima sarebbero residuati postumi invalidanti permanenti, quantificabili nella misura del 6% del danno biologico, con un'inabilità temporanea totale (ITT) di 15 giorni, nonché un'inabilità temporanea parziale (ITP) pari al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni.
L'istante deduceva, pertanto, l'esclusiva responsabilità della per inadempimento Pt_1 contrattuale e per violazione della normativa posta a tutela del consumatore per danno da
“vacanza rovinata”. In subordine, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2055, 2056 e 2059 c.c. ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nell'importo ritenuto di giustizia da contenersi nei limiti di euro 26.000,00.
Costituitasi la convenuta istruita la causa a mezzo prova testi e c.t.u. medico- Parte_1 legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., di accoglimento della domanda di risarcimento e condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 6.628,14, oltre le spese di lite liquidate in euro 315,00 per esborsi ed euro 3.450,00 per compensi;
le spese della CTU medico-legale venivano poste a carico della convenuta soccombente.
Il primo Giudice, dopo aver ricondotto la responsabilità della nell'ambito della Pt_1 previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., ha ritenuto provata, in ragione del corredo probatorio acquisito, l'esistenza di una situazione di pericolo qualificabile come vera e propria insidia, dunque del tutto inevitabile oggettivamente, consistente nella presenza di un balcone
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 con pendenza verso l'interno della camera da letto, tale da consentire il discendere dell'acqua piovana verso l'interno della camera stessa. Ha, pertanto, stimato indubbio che l'attrice avesse posto in essere quel minimo di diligenza esigibile secondo l'ordinario parametro dell'uomo medio, al fine di evitare il pregiudizio subito. La deposizione resa dalla teste Testimone_1 avrebbe, in particolare, confermato l'oggettiva non evitabilità dell'insidia, dichiarando
“ricordo che la sig.ra si è alzata e l'ho vista cadere al suolo…quando ci siamo avvicinati CP_1 alla sig.ra ci siamo accorti che per terra vi era acqua…infatti pioveva tanto ed il balcone CP_1 era aperto” (v. p. 4 della sentenza gravata).
Da qui l'esclusione di un concorso colposo dell'attrice e l'evidente riconducibilità dell'evento dannoso alla convenuta, quale custode dell'immobile adibito a soggiorno vacanze, che ai sensi dell'art.2051 c.c. avrebbe potuto fornire la prova liberatoria del fortuito, circostanza che non si è verificata.
ha impugnato tempestivamente la riportata pronuncia formulando, Parte_1 preliminarmente, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e chiedendo la riforma della stessa nel senso dell'infondatezza della domanda di risarcimento risultando non provato il nesso di causalità fra la cosa oggetto della custodia ed il danno lamentato, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Solo, in via gradata, ha chiesto accogliere parzialmente la domanda attorea riducendo il risarcimento in favore dell'appellata nella somma che risulti equa a fronte della sussistenza di una percentuale di corresponsabilità della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa del 4 maggio 2021 (per l'udienza CP_1 del 19.04.2021, differita di ufficio al 1.06.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 5.12.2023 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
11.03.2025).
Mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso dei principi di diritto derivanti dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito fondato e deve essere accolto.
L'impugnativa proposta si fonda su una critica radicale della sentenza di primo grado, ritenuta affetta da plurimi vizi logici, giuridici e valutativi. L'appellante contesta l'accertamento dei fatti operato dal giudice di prime cure, nonché l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto sostanziale, deducendo una non corretta valutazione del materiale probatorio e un conseguente travisamento della realtà fattuale rilevante ai fini del decidere.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'inadeguatezza della motivazione resa dal primo giudice a sostegno della propria decisione non sorretta da un'attenta analisi critica del materiale istruttorio, con particolare riferimento alla ritenuta diligenza dell'attrice nell'adozione di comportamenti idonei a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, alla qualificazione dell'evento lesivo come insidia oggettivamente inevitabile e soggettivamente imprevedibile ed alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado.
In sintesi, non si rinverrebbe negli atti di causa l'evidenza con cui il primo Giudice ha affermato che l'attrice avrebbe “certamente attivato quel minimo di diligenza” per evitare il danno, né la dedotta inevitabilità oggettiva e imprevedibilità soggettiva dell'insidia risulterebbe sorretta da un compiuto ragionamento logico-giuridico. Il giudicante ha fondato il proprio convincimento sulla deposizione della teste , pedissequamente riportata in Tes_1 sentenza, dalla quale, di contro, non emergerebbero affatto i caratteri dell'insidia, tantomeno della inevitabilità ed imprevedibilità soggettiva dell'evento.
Con il secondo motivo di ricorso l'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. pur in assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, prova che resta a carico della danneggiata. Non
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 sarebbe infatti dimostrato che il balcone presentava un difetto strutturale, in particolare una pendenza anomala, tale da causare l'ingresso d'acqua piovana nella stanza.
Sottolinea, inoltre, la mancanza di qualsivoglia valutazione circa la corresponsabilità dell'appellata, la quale, custode dell'immobile al pari della convenuta in forza del contratto di locazione temporanea, con il suo comportamento (mancata chiusura del balcone) avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Con il terzo motivo d'appello la contesta la motivazione del primo giudice nella parte Pt_1 in cui ha sottovalutato la rilevanza probatoria della documentazione ARPACAL dalla stessa prodotta, secondo cui nelle stazioni di rilevamento di Vibo TI, Vibo Marina e Vibo
TI GO non risultano precipitazioni nella notte del 25/08/2013, valorizzando quanto il consulente tecnico di parte attrice, prof. ha dichiarato in merito Per_1 all'assenza di rilevazioni pluviometriche: la mancata rilevazione di piogge non equivale necessariamente all'assenza di precipitazioni, potendo la pioggia essersi verificata – anche in modo consistente – in zone non coperte dai rilevamenti delle centraline ARPACAL.
Con il quarto motivo di ricorso, l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudice ha affermato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla e il sinistro CP_1 dedotto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione medica in atti, in particolare del referto di Pronto Soccorso del 26/08/2013 e della consulenza tecnica d'ufficio.
Secondo la prospettazione della di contro, dall'esame della stessa CTU emerge che il Pt_1 referto medico di Pronto Soccorso non indica la data ed il luogo dell'evento lesivo, riporta, invece, le dichiarazioni “responsabilità di terzi: NO”, “trauma accidentale”. Queste evidenze indurrebbero a dubitare della riconducibilità dell'evento alla responsabilità dell'appellante.
Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo d'appello, la cui trattazione assume carattere pregiudiziale rispetto agli altri.
La fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva per la cui realizzazione è sufficiente l'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto ritenuto responsabile e la cosa che ha causato il danno.
Ciò non vuol dire che gravi in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sentenza n. 11152 del 2023).
In sintesi, sarà sufficiente che la cosa abbia provocato l'evento dannoso senza dover dimostrare una condotta colposa del custode, né una sua violazione degli obblighi di vigilanza, potendosi escludere la responsabilità di quest'ultimo in presenza del “caso fortuito” che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne deriva, sul piano dell'onere della prova, che l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il convenuto può liberarsi provando il caso fortuito.
Orbene perché la norma operi, è necessario che il danno derivi dalla cosa (e non solo per mezzo di essa), cioè da un dinamismo insito nella res o da un agente dannoso sviluppatosi in essa. È necessario, cioè, che il presunto danneggiato fornisca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
L'attrice è chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia stata la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e di aver tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale (Cass. n. 11023/2018).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, è onere della danneggiata provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia – nel caso di specie, la pendenza del balcone verso l'interno della camera da letto - ed il danno – integrato dalle lesioni derivanti dalla caduta rovinosa sul pavimento bagnato.
In tali termini è imprescindibile il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III, - 05/02/2013,
n. 2660).
Da qui l'importanza di verificare preliminarmente se la danneggiata abbia ottemperato all'onere probatorio su di lei ricadente.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame, invero, non risulta provato il rapporto causale tra il danno sofferto e la res, che non può, pertanto, assurgere a causa dell'evento lesivo.
Dall'istruttoria, non emerge alcun elemento di prova che possa corroborare la sussistenza di una pendenza del pavimento del balcone verso l'interno della stanza, fatto questo posto come elemento causale dell'invasione dell'acqua all'interno della camera ove dormiva la . CP_1
La danneggiata non ha prodotto alcun documento fotografico al riguardo, alcuna perizia tecnica, gli stessi testi escussi non hanno mai menzionato la pendenza de qua. Oltre alla mera asserzione di parte attrice, dunque, non vi è altro elemento che possa indurre con certezza a ritenere esistente la pendenza del balcone causa dell'allegamento della camera ove è avvenuta la rovinosa caduta.
I testi escussi hanno fatto esclusivo riferimento ad una forte pioggia, durata circa un'ora, ed alle imposte aperte del balcone per il caldo estivo. Il teste GO, anzi, non ha fatto nessun riferimento alla presenza di acqua sul pavimento, solo il teste, , ha Tes_1 menzionato la presenza di acqua nella stanza dichiarando “A un certo punto siamo entrati nella camera dove dormiva la per prendere i bagagli e ad un certo punto, forse CP_1 svegliata dai nostri rumori si è alzata e l'ho vita scivolare. Preciso che mentre prendevamo i bagagli pioveva tanto e il balcone era aperto…... Ho visto la signora mentre si alzava CP_1 scivolava al suolo e subito l'abbiamo soccorsa. Quando ci siamo avvicinati alla Gallo ci siamo accorti che per terra vi era acqua”.
Dalla dichiarazione riportata si può dedurre verosimilmente che l'acqua piovana non avesse inondato l'appartamento, come assunto dalla difesa della danneggiata, tantomeno l'intera la stanza;
infatti, i testimoni entrativi per soccorrere la danneggiata non si sono accorti subito dell'acqua sul pavimento. Invero, nessun riferimento è fatto dai testi neanche alla quantità di acqua presente sul pavimento della stanza, da dove provenisse e quale fosse stato il percorso seguito per invadere la camera da letto della . CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 A tanto si aggiunga lo stato in cui versava l'appartamento locato. Il teste Tes_2
(marito della danneggiata) ha dichiarato “E' vero la villetta era in buono stato” il
[...] teste “la villetta locata non è fatiscente” ed ancora il teste Testimone_3 Testimone_4
“le villette del complesso residenziale posso dire erano in buono stato locativo poiché anch'io con altre persone che facevano manutenzione…..spesso intervenivamo per controllare lo stato delle villette”
Dai fatti analizzati e dalle testimonianze acquisite, in assenza di una prova concreta della pendenza del balcone in questione, si può giungere a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che una pioggia forte per circa un'ora (così la descrivono i testi escussi) con il balcone aperto possa aver bagnato una parte del pavimento della stanza, quella vicino al letto della
, provocandone la caduta. CP_1
Analizzando, poi, le argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellata sul punto, emerge come la stessa ritenga non fosse necessario dare prova delle condizioni della res lesiva — in particolare la pendenza del balcone — in quanto non oggetto di contestazione. La pendenza in questione sarebbe, dunque, fatto incontroverso tra le parti (cfr. p. 9 della comparsa di costituzione in appello).
Ebbene, tale circostanza non trova riscontro negli atti di causa.
La convenuta — odierna appellante — già nel suo primo atto difensivo, aveva infatti richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettiva esistenza della pendenza o eventuali anomalie costruttive del balcone. La medesima istanza reiterata successivamente nella comparsa depositata ai sensi dell'art. 183, secondo comma, c.p.c., tuttavia, non trovava accoglimento.
Tale consulenza tecnica, d'altro canto, difficilmente avrebbe potuto essere espletata, poiché
l'attrice non aveva fornito una precisa individuazione dell'appartamento locato all'interno del complesso edilizio vacanziero, circostanza che rendeva impraticabile ogni accertamento sulla presunta pendenza del pavimento del balcone.
Tanto è sufficiente a ritenere che la lungi dal non aver contestato il difetto di pendenza Pt_1 del balcone e dall'averlo così implicitamente riconosciuto, ha invece richiesto una valutazione tecnica proprio perché se ne accertasse l'inesistenza.
Conclusivamente, non consentendo gli esiti istruttori di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c. tra res e danno, la sentenza di primo grado appellata deve essere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4545/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 riformata nel senso dell'accoglimento dell'appello. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n.
26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche 1/06/2016, n. 11423). CP_2
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a
€ 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, non richiesta, quanto al primo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della decisione di primo grado, Parte_1 rigetta la domanda a suo tempo proposta da;
CP_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di CP_1 controparte, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Collaro limitatamente al presente grado;
- Pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata CTU medico-legale. CP_1
Così deciso, Napoli 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
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