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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2374/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.3.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siderno (RC), Via Circonvallazione Sud n. 51, presso lo studio degli
Avv.ti DANIELA RACCO e SALVATORE RODINO' che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia n° 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3.8.2021 l'istante indicata in epigrafe, premesso di svolgere dal 1995 sino all'introduzione del giudizio l'attività di bracciante agricola;
dedotta l'insorgenza di malattia professionale conseguita allo svolgimento dell'attività lavorativa;
dedotto ancora che a seguito di denuncia venivano aperte le pratiche nn. 500555295 e 500555296 e che con riferimento alla prima, veniva accertata “ernia discale;
tendinite della cuffia dei rotatori” con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica del 10%, con riferimento alla seconda, a seguito di sentenza n. 151/2017, veniva accertata “spondilosi della colonna vertebrale con protrusioni discali L4-L5 – STC destra e tendinite della cuffia dei rotatori con tenosinovite del capo lungo del bicipite” e per tale motivo i postumi venivano innalzati nella misura del 16%; allegato che a seguito di revisione, l'istituto assicuratore comunicava in data 20.11.2018 che la predetta percentuale relativa ai postumi veniva innalzata nella misura del 20% e veniva accertata la “limitazione funzionale ai gradi estremi della s/o dx;
limitazione funzionale ai gradi estremi della
s/o sx”, ma a seguito di ulteriore visita revisionale, con comunicazione del 28.9.2020,
i postumi venivano ridotti nella misura del 16%; lamentato che avverso tale ultimo provvedimento proponeva impugnativa allegando certificato medico a firma del dott.
ove veniva riconosciuta una inabilità del 24%, rimasta priva di riscontro;
Per_1
concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda.1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico - legale, anche alla luce del certificato medico valutativo: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate - già riconosciuta di natura professionale - relativamente alle pratiche 500555295 500555296, abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente, al 21% e con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della CP_2
percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alle pratiche 500555295 500555296, il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3)condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al CP_3
pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità della domanda CP_1
per indeterminatezza e l'improcedibilità della stessa nonché chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
1.1 Parimenti è infondata l'eccezione sollevata dall' con riferimento CP_1
all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di cui all'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si evidenzia in primo luogo che nel caso di malattia professionale, la domanda giudiziale proposta senza che venga previamente esperito il procedimento previsto dagli artt. 102 e 104, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o senza che sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 104, comma 2, risulterebbe al più improcedibile e non improponibile.
A quanto sopra si aggiunga che per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità qui condivisa, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere – dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso – pur segnalata dalle parti – sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (v. Cass. Sez. lav. n. 6673/2002)
e la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. (v.
Cass. 9150/2003, n.12518/04, n. 15108/04 e n. 13394/04).
Appare evidente, dunque, che all'udienza di discussione il termine per la proposizione del ricorso amministrativo fosse già ampiamente decorso e che la questione debba ritenersi superata, non discendendo dal mancato esperimento della procedura ex art. 104 T.U. cit. alcuna decadenza di ordine processuale.
2. Nel merito, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Ebbene, nel caso di specie, attesa la mancanza di contestazione in merito alle mansioni svolte e al riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico già in sede amministrativa, veniva disposta CTU medico legale al fine di valutare la percentuale di danno biologico riconducibile alle patologie oggetto delle pratiche nn. 500555295
e 500555296.
Il CTU, tuttavia, nell'ambito della propria relazione ha accertato anche patologie non oggetto del presente giudizio, che lo si ribadisce è stato incardinato solo con riferimento alle pratiche nn. 500555295 e 500555296 relative esclusivamente alla limitazione funzionale ai gradi estremi della S/O dx e S/O sx, nonché spondilosi della colonna vertebrale con protrusioni discali L4-L5 – STC destra e tendinite della cuffia dei rotatori con tenosinovite del capo lungo del bicipite.
Appare dunque evidente che non può tenersi conto delle valutazioni operate dal CTU con riferimento alla sindrome del tunnel carpale della mano destra, non oggetto del presente giudizio. Con riferimento alle sole patologie oggetto del giudizio, dunque, il CTU, con conclusioni sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che meritano di essere condivise, ha riconosciuto le seguenti malattie professionali: “-
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: voce n. 213; valori tabellari di riferimento: Fino a 12 %; valore attribuito: 10 %.
Il valore numerico assegnato rappresenta la patologia vertebrale lombare complessiva e comprensiva nelle componenti di singola “Protrusione del disco lombare (L4-L5) con disturbi trofico-sensitivi strumentalmente accertati (ed anamnesticamente riferiti) in soggetto affetto da spondilosi lombo-sacrale”.
- Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla (DX), apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione funzionale: voce n. 227; valori tabellari di riferimento: Fino a 4 % ; valore attribuito : 4 %.
Il valore numerico assegnato rappresenta complessivamente e comprensivamente gli esiti attendibilmente algici di tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla dx con evidente ipotonotrofia muscolare e marcato deficit di forza.
- Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla (SX), apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione funzionale: voce n. 227; valori tabellari di riferimento: Fino a 4 %; valore attribuito: 2 % .
Il valore numerico assegnato rappresenta complessivamente e comprensivamente gli esiti attendibilmente algici di tenosinovite del capo lungo del bicipite spalla sx con moderata ipotonotrofia muscolare e medio deficit di forza.”.
Il CTU, con riferimento alle sole patologie oggetto del giudizio, ha dunque riconosciuto una percentuale di danno biologico che complessivamente considerato è pari al 16%, ossia una percentuale corrispondente a quella riconosciuta dall' in CP_1
via amministrativa.
Per tali motivi il ricorso non può che essere rigettato.
3. Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell' , in presenza CP_1
della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e sono liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t. le CP_1
spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2374/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.3.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siderno (RC), Via Circonvallazione Sud n. 51, presso lo studio degli
Avv.ti DANIELA RACCO e SALVATORE RODINO' che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia n° 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3.8.2021 l'istante indicata in epigrafe, premesso di svolgere dal 1995 sino all'introduzione del giudizio l'attività di bracciante agricola;
dedotta l'insorgenza di malattia professionale conseguita allo svolgimento dell'attività lavorativa;
dedotto ancora che a seguito di denuncia venivano aperte le pratiche nn. 500555295 e 500555296 e che con riferimento alla prima, veniva accertata “ernia discale;
tendinite della cuffia dei rotatori” con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica del 10%, con riferimento alla seconda, a seguito di sentenza n. 151/2017, veniva accertata “spondilosi della colonna vertebrale con protrusioni discali L4-L5 – STC destra e tendinite della cuffia dei rotatori con tenosinovite del capo lungo del bicipite” e per tale motivo i postumi venivano innalzati nella misura del 16%; allegato che a seguito di revisione, l'istituto assicuratore comunicava in data 20.11.2018 che la predetta percentuale relativa ai postumi veniva innalzata nella misura del 20% e veniva accertata la “limitazione funzionale ai gradi estremi della s/o dx;
limitazione funzionale ai gradi estremi della
s/o sx”, ma a seguito di ulteriore visita revisionale, con comunicazione del 28.9.2020,
i postumi venivano ridotti nella misura del 16%; lamentato che avverso tale ultimo provvedimento proponeva impugnativa allegando certificato medico a firma del dott.
ove veniva riconosciuta una inabilità del 24%, rimasta priva di riscontro;
Per_1
concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda.1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico - legale, anche alla luce del certificato medico valutativo: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate - già riconosciuta di natura professionale - relativamente alle pratiche 500555295 500555296, abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente, al 21% e con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della CP_2
percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alle pratiche 500555295 500555296, il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3)condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al CP_3
pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità della domanda CP_1
per indeterminatezza e l'improcedibilità della stessa nonché chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
1.1 Parimenti è infondata l'eccezione sollevata dall' con riferimento CP_1
all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di cui all'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si evidenzia in primo luogo che nel caso di malattia professionale, la domanda giudiziale proposta senza che venga previamente esperito il procedimento previsto dagli artt. 102 e 104, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o senza che sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 104, comma 2, risulterebbe al più improcedibile e non improponibile.
A quanto sopra si aggiunga che per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità qui condivisa, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere – dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso – pur segnalata dalle parti – sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (v. Cass. Sez. lav. n. 6673/2002)
e la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. (v.
Cass. 9150/2003, n.12518/04, n. 15108/04 e n. 13394/04).
Appare evidente, dunque, che all'udienza di discussione il termine per la proposizione del ricorso amministrativo fosse già ampiamente decorso e che la questione debba ritenersi superata, non discendendo dal mancato esperimento della procedura ex art. 104 T.U. cit. alcuna decadenza di ordine processuale.
2. Nel merito, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Ebbene, nel caso di specie, attesa la mancanza di contestazione in merito alle mansioni svolte e al riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico già in sede amministrativa, veniva disposta CTU medico legale al fine di valutare la percentuale di danno biologico riconducibile alle patologie oggetto delle pratiche nn. 500555295
e 500555296.
Il CTU, tuttavia, nell'ambito della propria relazione ha accertato anche patologie non oggetto del presente giudizio, che lo si ribadisce è stato incardinato solo con riferimento alle pratiche nn. 500555295 e 500555296 relative esclusivamente alla limitazione funzionale ai gradi estremi della S/O dx e S/O sx, nonché spondilosi della colonna vertebrale con protrusioni discali L4-L5 – STC destra e tendinite della cuffia dei rotatori con tenosinovite del capo lungo del bicipite.
Appare dunque evidente che non può tenersi conto delle valutazioni operate dal CTU con riferimento alla sindrome del tunnel carpale della mano destra, non oggetto del presente giudizio. Con riferimento alle sole patologie oggetto del giudizio, dunque, il CTU, con conclusioni sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che meritano di essere condivise, ha riconosciuto le seguenti malattie professionali: “-
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: voce n. 213; valori tabellari di riferimento: Fino a 12 %; valore attribuito: 10 %.
Il valore numerico assegnato rappresenta la patologia vertebrale lombare complessiva e comprensiva nelle componenti di singola “Protrusione del disco lombare (L4-L5) con disturbi trofico-sensitivi strumentalmente accertati (ed anamnesticamente riferiti) in soggetto affetto da spondilosi lombo-sacrale”.
- Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla (DX), apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione funzionale: voce n. 227; valori tabellari di riferimento: Fino a 4 % ; valore attribuito : 4 %.
Il valore numerico assegnato rappresenta complessivamente e comprensivamente gli esiti attendibilmente algici di tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla dx con evidente ipotonotrofia muscolare e marcato deficit di forza.
- Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla (SX), apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione funzionale: voce n. 227; valori tabellari di riferimento: Fino a 4 %; valore attribuito: 2 % .
Il valore numerico assegnato rappresenta complessivamente e comprensivamente gli esiti attendibilmente algici di tenosinovite del capo lungo del bicipite spalla sx con moderata ipotonotrofia muscolare e medio deficit di forza.”.
Il CTU, con riferimento alle sole patologie oggetto del giudizio, ha dunque riconosciuto una percentuale di danno biologico che complessivamente considerato è pari al 16%, ossia una percentuale corrispondente a quella riconosciuta dall' in CP_1
via amministrativa.
Per tali motivi il ricorso non può che essere rigettato.
3. Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell' , in presenza CP_1
della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e sono liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t. le CP_1
spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi