Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 997/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo Arena, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
che agisce anche quale Controparte_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, CP_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio Dott. Persona_1
di Roma, n. 10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale presso il sottoscritto procuratore Avv. CP_1
(c.f. che lo rappresenta per procura generale alle liti Controparte_3 C.F._1
a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/23; Persona_2
, (P.I. ) in persona del Procuratore Controparte_4 P.IVA_1
Speciale, Dott.ssa , giusta procura speciale autenticata per atto dal Notaio Controparte_5
in Roma, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45/G, presso lo Per_3 studio dell'avv. Paolo Lauretta ( ) che la rappresenta e difende, giusta CodiceFiscale_2
procura agli atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – avvisi di addebito – prescrizione successiva.
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il codesto
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, sospendere avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239018852583000, notificato in data 16/01/2024 nonché l'avviso di addebito in essa racchiuso n. 59320120000835047000, dichiarare nullo ovvero annullare avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239018852583000, notificato in data 16/01/2024 nonché l'avviso di addebito in essa racchiuso n.
59320120000835047000; dichiarare con sentenza l'inesistenza del diritto dei resistenti di promuovere l'esecuzione forzata sui beni della ricorrente o altri atti a questa assimilabili. Rendere i provvedimenti relativi e conseguenti anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio, condannando la resistente alla loro rifusione, con IVA, CPA e spese generali”. CP_1
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente deduceva di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n.
29320239018852583000, concernente i contributi I.V.S. e le relative somme aggiuntive per omesso versamento degli stessi, da lei dovuti per le annualità 2007 e 2008 per l'importo totale di € 3.152,67.
Dunque ne contestava l'illegittimità, adducendo di aver effettuato in precedenza il pagamento ed eccependo la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 - il cui termine era già decorso, dal giorno in cui il tributo era esigibile, in assenza di atti interruttivi notificati;
pertanto, anche nell'ipotesi in cui le parti resistenti avessero provato la notifica di cui alla data 07.05.2012, il credito sarebbe stata ormai prescritto.
Eccepiva, infine, la decadenza dal potere impositivo dei resistenti e la conseguente nullità dell'avviso di addebito, richiamando l'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, nonché il seguente articolo 25 secondo cui “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento…”.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 04.06.2024, si è costituito in giudizio l' CP_1
( deducendo di aver correttamente notificato l'avviso di
[...] Controparte_1
addebito n. 59320120000835047000 attenente agli omessi contributi fissi I.V.S. ed alle relative sanzioni, dovuti a titolo di Gestione Commercianti per le annualità 2007, 2008 e 2009; che la ricorrente era stata iscritta con provvedimento retroattivo in data 10.02.2010 ed il recupero era iniziato
2 giorno 01.06.2007; infine, che sull'emissione era stato effettuato un solo pagamento, parziale, che aveva comportato il debito oggetto dell'avviso de quo.
Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n.
46/1999, in quanto tardiva a fronte della data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento, richiamando al riguardo la sentenza n. 14692/2007 della Sezione Lavoro della Suprema
Corte, secondo cui: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Precisava che, nel caso in cui il ruolo fosse divenuto definitivo per omessa opposizione nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, non sarebbe stato più possibile proporre tutti i pretesi motivi di merito, fatta eccezione per quelli (ad es. la prescrizione successiva alla notifica dei ruoli) formatisi successivamente alla definitività del ruolo.
Rilevava inoltre l'eventuale carenza di interesse ad agire, riportando quanto affermato, nella sentenza n. 22946/2016, dalla Suprema Corte: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva
3 dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione”.
Rilevava ancora a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccepita asserita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, imputandola invece al concessionario della Riscossione (cfr. Corte di Appello di Catania n. 405/2017).
In materia di prescrizione dei contributi, richiamava l'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, secondo cui
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Asseriva inoltre che, nel caso di specie, non era maturata alcuna prescrizione, tenuto altresì conto della sospensione disposta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (D.L. n. 18/2020).
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' - in via principale e nel CP_1
merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o CP_6 per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria CP_1 delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
1.3 Con memoria di costituzione depositata in data 28.08.2024, si è altresì costituita in giudizio l' richiamando, in primis, il D.L. n. 78/2010, convertito Controparte_7
con modificazioni in L. n. 122/2010, introduttivo di un nuovo sistema per il recupero dei crediti , CP_1 caratterizzato dallo strumento dell'avviso di addebito, in virtù del quale è possibile procedere all'esecuzione forzata.
4 Adduceva che, nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento ricomprendente avvisi di addebito notificati dall' , eccependo in ogni caso decadenza e CP_1
prescrizione.
Si dichiarava estraneo alla pretesa contributiva e non legittimato a contraddire sul merito della pretesa, spettandogli la sola titolarità dell'azione esecutiva e non anche quella del credito, da imputare piuttosto all'Ente Impositore che aveva provveduto alla notifica dell'avviso.
Rilevava inoltre che nel caso a mano era stata in precedenza proposta opposizione ad intimazione di pagamento, mediante ricorso depositato in data 15.10.2016 iscritto al n. 9809/2016 R.G. conclusosi con la pubblicazione della sentenza n. 2323/2019 in data 17.05.2019.
Rilevava che dalla predetta data correva un nuovo termine prescrizionale, pur assumendo essere quinquennale.
Formulava le seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, Controparte_4 essendo l'unico legittimato a contraddire l'Ente Impositore, titolare del credito;
2. Nel merito, ed in riferimento alla asserita prescrizione, accertare e dichiarare non prescritti i crediti portati dall'avviso di intimazione, atteso che l'Agente della Riscossione ha provveduto a notificare prima dell'avviso di intimazione opposto, precedente avviso di intimazione n. 29320169001265610, impugnato con il giudizio iscritto al n. 9809/2016 e definito con sentenza n. 2323/2019 depositata in data 17.05.2019, conseguentemente rigettare la domanda di parte ricorrente;
3. Con vittoria di spese e compensi”.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Invitata parte ricorrente a regolarizzare il contraddittorio;
disposta la trattazione dell'udienza di discussione del 18 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1. Qualificazione della domanda
Tanto premesso, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non
5 ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, l'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente, in primis, ha dedotto di aver già integralmente effettuato il pagamento dei contributi I.V.S. oggetto d'esame, nonché di aver eccepito la prescrizione - ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 - dei crediti iscritti a ruolo, assumendo che il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, era già ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta, in mancanza di notifica di alcun atto interruttivo dello stesso.
Dall'eccezione di parte ricorrente vertente sull'avvenuto pagamento e sulla prescrizione, come fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta.
Ciò posto, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve procedersi alla verifica della notifica degli ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, sì come da parte resistente eccepito.
2.2. Sulla posizione processuale di CP_6
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'Ente impositore. CP_6
Va infatti rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali
6 non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'Ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'Agente della Riscossione - quale adiectus solutionis causa -
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 08.03.2022
n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “In forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... " (Cass. S.U. n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 2.1), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto
7 di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della CP_1
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n. 5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione, assumendo che in assenza di validi atti interruttivi, alla data di conoscenza della intimazione di pagamento ora opposta, la pretesa contributiva era comunque prescritta.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben
8 può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Nel caso in esame, l'opposizione all'esecuzione si risolve in una sorta di azione di accertamento negativo del credito medesimo.
Circa la ripartizione degli oneri probatori in materia, la sentenza della Cassazione civile, Sez. I,
07.05.2015, n. 9201 ha così statuito: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. n. 3374/07; Cass. n. 12963/05; Cass. n.
7282/97). In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. n. 23229/04; Cass. n. 9099/12)”.
Di recente, la Suprema Corte – con la sentenza n. 7814 del 10.03.2022 - ha ribadito tale interpretazione: “Secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr., con riferimento alle pretese creditorie degli enti previdenziali sulla base di verbali ispettivi, Cass. n.22862 del 2010; Cass. n. 14965 del 2012; Cass. n. 23038 del
2019; Cass. n. 26274 del 2020)”.
Ebbene, si ritiene che gli elementi probatori introdotti in giudizio dalle parti convenute siano idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del credito da esse azionato.
Al riguardo deve evidenziarsi che, nonostante la carenza di legittimazione passiva di , gli CP_6 allegati prodotti dalla stessa vanno ritenuti definitivamente acquisiti agli atti - ai sensi dell'art. 421
c.p.c. - in quanto essenziali ai fini della decisione.
In particolare, dall'intimazione di pagamento n. 29320239018852583000 – notificata dall'
[...]
in data 16.01.2024 – non risulta effettuato il versamento dell'importo di € Controparte_7
3.152,67 (somma residua dovuta corrispondente ad € 3.095,42 e spese esecutive ammontanti ad €
57,25), attestato dall'avviso di addebito n. 59320120000835047000 originariamente notificato il
9 07.05.2012 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' depositata in data CP_6
28.08.2024).
Segnatamente, il “Dettaglio del debito” - illustrato nell'intimazione di pagamento de quo – evidenzia un'obbligazione contributiva riferita all'anno 2007 pari ad € 634,57, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, e ad € 34,34 a titolo di “Somme aggiuntive omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi o entro minimale”; un'obbligazione contributiva relativa all'anno 2008 equivalente ad € 1.133,77, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, e ad € 61,35
a titolo di “Somme aggiuntive omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi o entro minimale”; infine, un'obbligazione contributiva - concernente l'anno 2009 – di € 1.168,21 in qualità di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” e di € 63,18 in qualità di “Somme aggiuntive omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi o entro minimale”.
Di contro, l'“Estratto Conto Parasubordinati” - emesso in data 17.01.2024, prodotto in giudizio dall'opponente a sostegno della propria domanda ed avente “carattere provvisorio, informativo, privo di valore certificativo” - funge da mero atto interno, generico ed indeterminato in relazione alle circostanze ed alle modalità del presunto versamento (cfr. documentazione allegata al ricorso depositato in data 29.01.2024).
Oltretutto, dall'omessa esibizione di qualsivoglia documentazione attestante l'eventuale pagamento già effettuato presso gli sportelli dell' - come richiesto da Controparte_7 quest'ultima nell'intimazione di pagamento n. 29320239018852583000 – non emergono elementi diversi ed ulteriori che possano suffragare la pretesa della ricorrente.
Ed ancora, esaminati gli atti interruttivi posti in essere dalle parti convenute, prodotti unitamente alle ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche, si rileva che il decorso dell'eccepita prescrizione
è stato interrotto: dall'avviso di addebito n. 59320120000835047000, notificato a mezzo raccomandata in data 07.05.2012; dall'intimazione di pagamento n. 29320169001265610000 - notificata in data 07.09.2016 a (qualificatasi come madre), intimazione Persona_4 impugnata innanzi come dedotto in fatto mediante ricorso depositato in data 15.10.2016 nel procedimento n. 9809/2016 R.G.; dalla successiva intimazione di pagamento n.
29320239018852583000, notificata personalmente alla destinataria in data Parte_1
16.01.2024.
Fermo restando l'efficacia dei suddetti atti interruttivi del termine di prescrizione, appare particolarmente significativa la valenza attribuita alla memoria di costituzione dell'
[...] in primo grado, in ragione della sentenza della Suprema Corte n. 21799 Controparte_1 del 29.07.2021: “Ricordato preliminarmente che, a norma dell'articolo 2943 c.c., comma 2, la prescrizione "è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio" e che, secondo
10 quanto previsto dal successivo articolo 2945 c.c., comma 2, ove l'interruzione sia avvenuta "mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio", giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015,
15174 del 2018, 18146 del 2020).
Del pari consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'articolo
360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le numerose, Cass. nn. 9016 del 2002, 23821 del 2010, 4605 del
2015, 29609 del 2018).
Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha, nel tempo, elaborato significativamente la nozione di
"domanda proposta nel corso del giudizio", di cui all'articolo 2943 c.c., comma 2: benché letteralmente il testo normativo rimandi all'articolo 2907 c.c., e articolo 99 c.p.c., e dunque all'iniziativa processuale assunta dalla parte che è titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio, è stata infatti progressivamente attribuita analoga efficacia interruttiva permanente a fattispecie connotate piuttosto dall'attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiuto nel giudizio intentatogli dal debitore: così nel giudizio di opposizione a precetto
(Cass. n. 7737 del 2007 e 19738 del 2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438 del 2013), nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. nn. 5369 del 2019, 1550 del 2018), con riguardo ai quali è stato espressamente affermato che l'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli articoli 2943 e 2945 c.c., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti dal debitore. Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l'altro, dianzi parimenti ricordato, secondo cui l'attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito (così, in specie, Cass. n.
29609 del 2018, cit.): solo l'esame del contenuto dell'atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell'esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto
11 dell'altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all'obbligazione di cui è stato promosso l'accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l'azione altrui). Ma una volta che quell'esame abbia avuto esito positivo, vale il principio generale di cui le fattispecie dianzi esaminate costituiscono particolare applicazione, ossia che anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex articolo 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui al successivo articolo 2945, comma 2, c.c. (così Cass. n. 5369 del 2019, cit., in motivazione). [...] così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda. [...] l'opposizione all'esecuzione, infatti, altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (così, fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007) e la sua idoneità a dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio in tanto può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell'ente previdenziale (così come ritenuto da ult. da Cass. n. 1558 del 2020, cit.) in quanto si ammetta che tale "domanda" è implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo”.
Alla luce dell'anzidetta interpretazione fornita dai giudici di legittimità, alla memoria di costituzione dell' - depositata in data 09.05.2018 nel procedimento n. 9809/2016 R.G. – si attribuisce CP_1
l'efficacia interruttiva permanente di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.: “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Peraltro, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta, a maggior ragione, infondata in virtù della prescrizione invero decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza n. 2323/2019 - emessa da codesto Tribunale in data 17.05.2019 – in applicazione dell'art. 2953 c.c., secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Ciò posto resta neutro, per non essere nella specie dirimente, il computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
12 Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
3. Stante l'esito della lite nei rapporti tra parte ricorrente e , le spese di giudizio gravano sulla CP_1 prima e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
n. 147/2022).
Compensate nei confronti di in ragione della posizione processuale della stessa. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Compensa nel resto.
Catania, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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