Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11793
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Sentenza 2 agosto 2003

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Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, ai sensi dell'art. 6, terzo comma prima parte, D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota, essendo irrilevante che, in virtù dell'art. 7, legge n. 140 del 1985, sono stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11793
    Data del deposito : 2 agosto 2003

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