Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, ai sensi dell'art. 6, terzo comma prima parte, D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota, essendo irrilevante che, in virtù dell'art. 7, legge n. 140 del 1985, sono stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11793 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO TA e per lei gli eredi RI LO, RI IA, RI RA, RI AR elettivamente domiciliate in ROMA VLE SCALO DI SAN LORENZO N. 61, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ALESSI BISSATTINI, rappresentate e difese dall'avvocato BENEDETTO ALLETTO, giusta delega procura speciale atto notar SALVATORE ROMANO di CALTANISSETTA del 15 aprile 1997, REP. N. 154957;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 38/01 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 31/01/01 - R.G.N. 148/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Caltanissetta - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 16/30 gennaio 1997 - dichiarava, per quel che ancora interessa, che RT NA - titolare di pensione diretta e di riversibilità a carico di gestioni diverse gestite dall'INPS (gestione speciale artigiani, a far tempo dal 1^ febbraio 1964, e, rispettivamente, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a far tempo dal 1^ febbraio 1985) - aveva diritto alla integrazione al trattamento minimo sulla pensione diretta, avendo questa decorrenza più remota. Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimata RT NA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che RT NA - titolare di pensione diretta e di riversibilità a carico di gestioni diverse gestite dall'Istituto (gestione speciale artigiani, a far tempo dal 1^ febbraio 1964, e, rispettivamente, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a far tempo dal 1^ febbraio 1985) - avesse diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione diretta - avente decorrenza più remota - sebbene la pensione di riversibilità avesse, al momento iniziale della loro coesistenza (febbraio 1985), il trattamento minimo di importo più elevato. Il ricorso è fondato.
2. Invero, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due gestioni diverse (quali, nella specie, la gestione speciale artigiani ed il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), parimenti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'integrazione al minimo si applica - a norma della disposizione che detta i criteri di individuazione relativi (articolo 6, comma 3, 3, prima parte, del decreto-legge n. 463, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983) e senza che ne risulti violata la costituzione (vedi Corte cost. n. 18/98) - sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 161/2000, 871/99) - mentre la sopravvenuta parificazione del trattamento minimo (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1985) non ha apportato modifiche a quei criteri, ma - per renderne possibile l'utilizzazione - ha reso necessario, tuttavia, il riferimento al trattamento minimo - nell'importo previsto al momento iniziale di coesistenza delle due pensioni - per identificare, appunto, quello di importo più elevato.
La sentenza impugnata - non avendo applicato l'integrazione al minimo sulla pensione di riversibilità, che al momento iniziale di coesistenza con la pensione diretta (febbraio 1985) aveva il trattamento minimo di importo più elevato - merita le censure dell'Istituto ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 384, 1^ comma, c.p.c).
Sulla base dei principi di diritto enunciati, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori - rigettando la domanda proposta da RT NA contro l'INPS.
Tuttavia la soccombente non può essere condannata (art. 152 disp. att. c.p.c.) alla rifusione delle spese dell'intero processo (art. 385, 2 comma, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RT NA contro l'INPS; Nulla per spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003