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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1143/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.SS
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 12.12.2024, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promoSS da:
, nato il [...] a [...] ,C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, difeso dall'avv. Giulio Iannotta ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in Sant'Agata De' Goti alla via Pennino,6
Opponente
CONTRO
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per eSS, quale mandataria, ( ), già , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ), CodiceFiscale_2
Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2021 (RG 847/2021) del
Tribunale di Campobasso emesso il 13.05.2021 e notificato il 20.05.2021.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove neceSSrio o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione del 02.07.2021, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2021, emesso dal Tribunale di
Campobasso con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.812,45, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 10.06.2022, si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… CONCLUSIONI In via pregiudiziale:1)
Dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità della fideiussione rilasciata dalla IG.ra , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_4
In via preliminare:
2) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € Controparte_1
8.812,45 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 8 (di cui si chiede comunque l'acquisizione); (All. A) procura alle liti;
(doc. 1) certificato iscrizione camerale
[...]
, (doc. 2) procura notarile dott.SS (doc. 3) CP_1 Persona_1 Controparte_1
CP_ mandato – (doc. 4) visura camerale Controparte_1 Controparte_2 [...]
, (doc. 5) attestato facoltà firme dott.SS (doc. 6) procura generale CP_2 Persona_1
8.2.22; (doc. 7) elenco crediti ceduti;
(doc. 8) certificato storico di residenza;
con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge.…“
Instaurato il contraddittorio,alla prima udienza tenutasi il 15.06.2022, respinta l'istanza cautelare ex art. 648 cpc, rilevata la improcedibilita' della domanda monitoria, veniva disposta ex officio la procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata al 1° dicembre 2022; alla predetta udienza, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita' per aver parte opposta depositato il verbale di mediazione negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 6° co. cpc. All'esito dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183 cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott.
. Depositata la ctu , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_2 conclusioni al 12.12.2024.
Alla udienza anzidetta, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
All'esito dell'istruttoria svolta, attraverso la documentazione prodotta e la ctu tecnico contabile, l'opposizione e' risultata infondata, per cui non merita accoglimento.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emeSS legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emeSS, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999;
Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio
(Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Nel presente giudizio non merita accoglimento l'eccezione formulata dall'opponente in via CP preliminare in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva della ingiungente in quanto, dalla documentazione versata in atti e non contestata in maniera compiuta e specifica, risulta provata l'esistenza del contratto di finanziamento di cui non viene ,tra l'altro, disconosciuta la sottoscrizione;
vi e', poi, la prova aliunde dell'avvenuta cessione del credito dalla Banca San Paolo Imi spa, originaria mutuante, e la societa' Controparte_5
prima e la;
infine, le difese svolte dall'opponente risultano incompatibili con CP_1 la predetta eccezione. CP_ L'opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di cessione (doc. 4 monitorio) e la relativa comunicazione di intervenuta cessione (docc. Nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio);il contratto di finanziamento (fonte negoziale), ed anche l'e/c del rapporto azionato completo della certificazione notarile di conformità (doc. 7 monitorio), nonostante siffatta documentazione non fosse neceSSria, trattandosi di finanziamenti a rimborso prestabilito, ove il piano di rimborso viene già concordato nel contratto (cfr. Trib.
Palmi 8/2/2021 n. 100: «essendo irrilevante nell'ipotesi di crediti vantati in esecuzione di un contratto di finanziamento il deposito di un estratto conto, attesa la predeterminazione della rata mensile indicata in contratto». Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto anche l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (Cfr. doc. 7) in cui si trovano i riferimenti alla posizione debitoria del . Puo' ,quindi, ritenersi assolta la prova della cessione dello Parte_1
CP_ specifico credito vantato nei confronti del IG. in favore di che, oltre che Parte_1
dalla citata documentazione prodotta dall'opposta e relativa sia alla fase monitoria che a quella del giudizio di opposizione, può ben essere fornita anche tramite presunzioni, come
è stato, infatti, ammesso sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16/4/2021, n. 10200) sia, anche di recente, da autorevole giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Napoli,
1/10/2024, n. 8294: “questo Giudice ritiene che l'inclusione dei crediti per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo tra quelli oggetto della cessione pur non provata in via diretta … poSS comunque ritenersi provata per presunzioni”)
Nel caso di specie, va' dunque respinta l'eccezione formulata dall'opponente in merito al difetto di titolarita' del credito.
Neppure merita accoglimento l'eccezione/disconoscimento formulata/o dall'opponente circa la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.. Ed infatti, la predetta eccezione richiede, a pena d'inammissibilità, che l'eccipiente: i) indichi in quali parti la copia non corrisponda all'originale; ii) offra elementi sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento. Inoltre:: «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (così, Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633;
Cass., sez. VI, 13/12/2017, n. 29993; Cass. Sez. III, 03/04/2014, n. 7775; Cass. sez. III,
12/04/2016, n. 7105; Cass. sez. III, 21/06/2016, n. 12730).
Puo, dunque, concludersi che si tratta di una mera clausola di stile, inidonea a rappresentare un valido disconoscimento della copia all'originale alla luce dei requisiti richiesti a tal fine. (Cfr. Cass., 27/02/2008, n. 5191; Cass., 13/06/2005, n. 12636; Cass., Sez.
Un. 23/1/2002, n. 791; Trib. Trento, 26/05/2015; Trib. Varese, 14/10/2011).
Si evidenzia, inoltre, che l'opponente non ha in alcun modo contestato e tantomeno disconosciuto la propria sottoscrizione apposta al contratto. Ne' appaiono meritevoli di accoglimento le ulteriori doglianze formulate in maniera eccessivamente generica dall'opponente, con difetto di specifica allegazione.
Vi e' che parte opposta ha provato la fonte negoziale del credito azionato monitoriamente mediante la produzione del contratto azionato (Cfr.doc. 3 fascicolo monitorio), nonche' la maturazione, in capo al , a seguito dell'interruzione dei pagamenti, Parte_1
dell'esposizione debitoria di cui all'e/c certificato ex art. 50 TUB allegato (Cfr. doc. 7 monitorio) che fonda l'azione monitoria proposta. Tanto e' in linea con il principio di diritto espresso dalla S.C. a SS.UU. con la nota pronuncia del 30/10/2001, n. 13533 secondo cui : “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore … deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ciò detto in via generale, il debito contratto dall'opponente doveva essere estinto secondo le modalità previste dal contratto di mutuo la cui pattuizione prevede l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese e determina in maniera precisa sia il tasso iniziale che i criteri di calcolo del tasso di interesse da applicare al contratto di mutuo de quo.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n.
2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della CaSSzione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fiSSre, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo neceSSrio per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al piano di ammortamento alla francese applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito – oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte
a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024 – secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza.
La fattispecie per cui è causa rientra nella casistica esaminata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che per tale tipo di contratti di mutuo non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto. L'assenza della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, Ed infatti, la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.
Questo Giudicante intende dare continuità all'orientamento recentemente confermato dalla citata pronuncia delle SS.UU. n.15130 che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale.
In primo luogo, quanto alla violazione dell'art.1283 c.c. conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, va' osservato che siffatta modalità di calcolo, ovvero a rata costante, va estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, che consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale.
E' questa la ricostruzione adottato, tra l'altro, anche dalla Corte d'Appello di Campobasso che gia' con la decisione del 25.1.2017 affermava che :” Rileva la Corte che a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSSriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento alla francese si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSSno a capitale, non vi è anatocismo…la formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare
l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la steSS viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con
l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo. Nell'ammortamento alla francese,
a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento. In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità, afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra”. Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi.
Infine, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici,
e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefiSSto numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Sulle risultanze della CTU
I risultati dell'indagine condotta dal ctu, dott. , che si condividono in Persona_2
quanto esenti da vizi e/o censure che li inficiano, hanno consentito di confermare la fondatezza del credito ingiunto.
A pag. 4 della relazione peritale il ctu scrive:”…Il Sig. , ha stipulato Parte_1
con SANPAOLO IMI SPA contratto di mutuo n.1025_0271533211000286870. La SANPAOLO
IMI SPA, tramite il veicolo a ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_5 [...] con atto del 23/12/2019. CP_1
La cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata al Sig.
a mezzo raccomandata A/R, ricevuta in data 13/03/2020. Alla data di Parte_1 decadenza dal beneficio del termine in relazione al suddetto contratto la banca reclama un saldo debitore di € 8.812,45, per capitale residuo come da autentica notarile e certificazione di iscrizione del credito nelle scritture contabili presente in atti. Successivamente alla data di cessione del contratto n. 1025_0271533211000286870 non sono intervenuti, in favore dell'istante, pagamenti parziali. Ne è seguito il ricorso per decreto ingiuntivo n. 309/2021 Rg. 847/2021 finalizzato ad ottenere il pagamento dal Sig. della somma di € 8.812,45 oltre interessi di mora e Parte_1 accessori.
In data del 25/06/2021 il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 309/2021, paventando varie violazioni di legge in merito alla cessione del credito ed alla quantificazione delle somme dovute. Ulteriormente, la parte ha lamentato l'assenza di documenti contrattuali (il piano di ammortamento) e la mancata, esatta, individuazione del TAEG, da cui fa discendere l'assunto che alcuna somma è dovuta dal mutuatario a titolo di interessi, commissioni e spese.
Documentazione disponibile
Nel fascicolo a disposizione del sottoscritto Ctu, allegati agli atti di causa, sono presenti i seguenti documenti:•CONTRATTO MUTUO del 22/05/2005;•Raccomandata a/r inviata dalla Banca dell'Adriatico del 21/02/2012 con indicazione dello scaduto e diffida al pagamento;
•Attestazione notarile che certifica il credito della Banca;
•Ricorso per Decreto ingiuntivo del 06/05/2021 con richiesta di pagamento di € 8.812,45 oltre interessi di mora…”(Cfr. pag. 4 della ctu)
Il CTU, con la propria perizia, ha confermato che l'unico piano di ammortamento compatibile con le previsioni del contratto è quello “alla francese”.
Circa tale piano di ammortamento, si evidenzia, nuovamente, che le Sezioni Unite (Cass.,
Sez. Un., 29/5/2024, n. 15130) hanno chiarito che in tema di mutuo bancario regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza”.
Nessun vizio è stato rilevato dall'ausiliario nel piano di ammortamento alla francese pattuito.
Quanto alla verifica del TAEG, poi, il CTU ha ritenuto di non poter procedere al raffronto tra quello contrattualmente previsto e quello concretamente applicato. CP_ Con le osservazioni alla CTU, la CTP di , Dott.SS , al fine di dimostrare la Per_3 infondatezza della doglianza di parte opponente, ha evidenziato: ➢ che ai fini del calcolo del TAEG, non è neceSSrio il piano di ammortamento, facilmente ricostruibile, ma è sufficiente conoscere la serie dei flussi in entrata e in uscita previsti per l'erogazione/rimborso del credito (e.g. importo finanziato, rate periodiche);
➢ che per il calcolo del TAEG occorre fare riferimento alla normativa di cui al Decreto
Legislativo dell'8 luglio 1992 (come modificata dal D.M. Tesoro del 6 maggio 2000), le cui prescrizioni e la cui formula sono state riportate chiaramente dal CTP;
➢ che, pertanto, il TAEG calcolato considerando tali voci risulta pari a 4,689%, coincidente con quello indicato in contratto (4,689%).
Inoltre, l'eventuale inesatta indicazione dell'ISC non potrebbe determinare nullità ex art. 117 TUB, in quanto l'ISC/TAEG non è un vero e proprio tasso, ma un mero indicatore con finalità informative, come piu' volte ribadito dalla S.C. , cfr Cass., 22/5/2023, n. 14000,
Cass., 14/2/2023, n. 4597; Cass., 9/9/2022, n. 26585; Cass., 9/12/2021, n. 39169.
Nel contratto i tassi sono stati espreSSmente pattuiti e risultano inferiori al tasso soglia, quindi, rispettosi della normativa antiusura, cio' nonostante la eccessiva genericita' dell'eccezione formulata dall'opponente anche con riferimento all' usura cui consegue la inammissibilita' della relativa eccezione.
Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597 del 18/9/2020), infatti, hanno chiarito che la parte che intende eccepire l'usura è tenuto a precisare il tipo contrattuale, la clausola oggetto di contestazione, il tasso applicato e il tasso soglia di riferimento.
Ne' l'opponente ha prodotto i Decreti Ministeriali, come era suo espresso onere: ed infatti secondo Cass. 11/10/2024, n.26525 “proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza.”
Va' infine respinta la domanda formulata dall'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata dalla IG.ra a garanzia del mutuo concesso al Controparte_4 debitore. Non risulta, infatti, che la IG.ra sia destinataria del decreto Controparte_4
ingiuntivo ne' che vi abbia proposto opposizione. Consegue la inammissibilita' della richiesta. Infine, anche l'eccezione di prescrizione sollevata, in maniera eccessivamente generica da parte opponente,e , quindi inammissibile, tuttavia risulta infondata nel merito.
Ed infatti, nei finanziamenti a rimborso prestabilito, il debito viene suddiviso in rate e perciò la prescrizione decennale decorre dalla data in cui sarebbe scaduta l'ultima rata
[Cass. 10/9/2010, n. 19291; Cass., 30/08/2011, n. 17798; Trib. Brescia, 31/12/2003; Trib.
Velletri, 22/12/2017; Trib. Trani, 06/12/2017 (5)].
Nel caso de quo (Cfr. Contratto di mutuo sub doc. 3 monitorio), secondo quanto stabilito nel contratto del 22.02.2005, l'opponente avrebbe dovuto restituire la somma finanziata in
60 rate mensili a partire dall'erogazione delle somme. Anche a considerare la prima rata al momento della sottoscrizione del contratto, l'ultima rata sarebbe scaduta nel 2010, termine da cui iniziano effettivamente a decorrere i dieci anni di cui all'art. 2946 cc.
In ogni caso, sono intervenuti i seguenti eventi interruttivi della prescrizione:
1)la costituzione in mora di cui alla racc. ta a.r. sub doc. 8 monitorio ricevuta il 28.02.2012;
2) la comunicazione dell'intervenuta cessione ex art. 1264 cc con raccomandata a.r. n.
66580691888-3 con contestuale meSS in mora ricevuta il 13.03.2020 (Cfr. docc. 5 e 6 monitorio); 3) la notifica del decreto ingiuntivo.
Anche la suddetta doglianza è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'assenza di particolari difficolta', considerata, anche,la minima attivita' svolta dalle parti nella redazione degli attii
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione ed ogni domanda con la steSS formulata per quanto in parte motiva, E, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 309/2021 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 13.05.2021, nell'ambito del procedimento R.G. 847/2021 e notificato in
data 20/05/2021, del quale dichiara la esecutorieta' ;
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche'
accessori se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Campobasso il 10 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.SS
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 12.12.2024, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promoSS da:
, nato il [...] a [...] ,C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, difeso dall'avv. Giulio Iannotta ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in Sant'Agata De' Goti alla via Pennino,6
Opponente
CONTRO
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per eSS, quale mandataria, ( ), già , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ), CodiceFiscale_2
Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2021 (RG 847/2021) del
Tribunale di Campobasso emesso il 13.05.2021 e notificato il 20.05.2021.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove neceSSrio o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione del 02.07.2021, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2021, emesso dal Tribunale di
Campobasso con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.812,45, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 10.06.2022, si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… CONCLUSIONI In via pregiudiziale:1)
Dichiararsi l'inammissibilità della domanda di nullità della fideiussione rilasciata dalla IG.ra , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_4
In via preliminare:
2) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € Controparte_1
8.812,45 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 8 (di cui si chiede comunque l'acquisizione); (All. A) procura alle liti;
(doc. 1) certificato iscrizione camerale
[...]
, (doc. 2) procura notarile dott.SS (doc. 3) CP_1 Persona_1 Controparte_1
CP_ mandato – (doc. 4) visura camerale Controparte_1 Controparte_2 [...]
, (doc. 5) attestato facoltà firme dott.SS (doc. 6) procura generale CP_2 Persona_1
8.2.22; (doc. 7) elenco crediti ceduti;
(doc. 8) certificato storico di residenza;
con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge.…“
Instaurato il contraddittorio,alla prima udienza tenutasi il 15.06.2022, respinta l'istanza cautelare ex art. 648 cpc, rilevata la improcedibilita' della domanda monitoria, veniva disposta ex officio la procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata al 1° dicembre 2022; alla predetta udienza, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita' per aver parte opposta depositato il verbale di mediazione negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 6° co. cpc. All'esito dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183 cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott.
. Depositata la ctu , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_2 conclusioni al 12.12.2024.
Alla udienza anzidetta, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
All'esito dell'istruttoria svolta, attraverso la documentazione prodotta e la ctu tecnico contabile, l'opposizione e' risultata infondata, per cui non merita accoglimento.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emeSS legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emeSS, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999;
Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio
(Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Nel presente giudizio non merita accoglimento l'eccezione formulata dall'opponente in via CP preliminare in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva della ingiungente in quanto, dalla documentazione versata in atti e non contestata in maniera compiuta e specifica, risulta provata l'esistenza del contratto di finanziamento di cui non viene ,tra l'altro, disconosciuta la sottoscrizione;
vi e', poi, la prova aliunde dell'avvenuta cessione del credito dalla Banca San Paolo Imi spa, originaria mutuante, e la societa' Controparte_5
prima e la;
infine, le difese svolte dall'opponente risultano incompatibili con CP_1 la predetta eccezione. CP_ L'opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di cessione (doc. 4 monitorio) e la relativa comunicazione di intervenuta cessione (docc. Nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio);il contratto di finanziamento (fonte negoziale), ed anche l'e/c del rapporto azionato completo della certificazione notarile di conformità (doc. 7 monitorio), nonostante siffatta documentazione non fosse neceSSria, trattandosi di finanziamenti a rimborso prestabilito, ove il piano di rimborso viene già concordato nel contratto (cfr. Trib.
Palmi 8/2/2021 n. 100: «essendo irrilevante nell'ipotesi di crediti vantati in esecuzione di un contratto di finanziamento il deposito di un estratto conto, attesa la predeterminazione della rata mensile indicata in contratto». Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto anche l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (Cfr. doc. 7) in cui si trovano i riferimenti alla posizione debitoria del . Puo' ,quindi, ritenersi assolta la prova della cessione dello Parte_1
CP_ specifico credito vantato nei confronti del IG. in favore di che, oltre che Parte_1
dalla citata documentazione prodotta dall'opposta e relativa sia alla fase monitoria che a quella del giudizio di opposizione, può ben essere fornita anche tramite presunzioni, come
è stato, infatti, ammesso sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16/4/2021, n. 10200) sia, anche di recente, da autorevole giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Napoli,
1/10/2024, n. 8294: “questo Giudice ritiene che l'inclusione dei crediti per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo tra quelli oggetto della cessione pur non provata in via diretta … poSS comunque ritenersi provata per presunzioni”)
Nel caso di specie, va' dunque respinta l'eccezione formulata dall'opponente in merito al difetto di titolarita' del credito.
Neppure merita accoglimento l'eccezione/disconoscimento formulata/o dall'opponente circa la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.. Ed infatti, la predetta eccezione richiede, a pena d'inammissibilità, che l'eccipiente: i) indichi in quali parti la copia non corrisponda all'originale; ii) offra elementi sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento. Inoltre:: «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (così, Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633;
Cass., sez. VI, 13/12/2017, n. 29993; Cass. Sez. III, 03/04/2014, n. 7775; Cass. sez. III,
12/04/2016, n. 7105; Cass. sez. III, 21/06/2016, n. 12730).
Puo, dunque, concludersi che si tratta di una mera clausola di stile, inidonea a rappresentare un valido disconoscimento della copia all'originale alla luce dei requisiti richiesti a tal fine. (Cfr. Cass., 27/02/2008, n. 5191; Cass., 13/06/2005, n. 12636; Cass., Sez.
Un. 23/1/2002, n. 791; Trib. Trento, 26/05/2015; Trib. Varese, 14/10/2011).
Si evidenzia, inoltre, che l'opponente non ha in alcun modo contestato e tantomeno disconosciuto la propria sottoscrizione apposta al contratto. Ne' appaiono meritevoli di accoglimento le ulteriori doglianze formulate in maniera eccessivamente generica dall'opponente, con difetto di specifica allegazione.
Vi e' che parte opposta ha provato la fonte negoziale del credito azionato monitoriamente mediante la produzione del contratto azionato (Cfr.doc. 3 fascicolo monitorio), nonche' la maturazione, in capo al , a seguito dell'interruzione dei pagamenti, Parte_1
dell'esposizione debitoria di cui all'e/c certificato ex art. 50 TUB allegato (Cfr. doc. 7 monitorio) che fonda l'azione monitoria proposta. Tanto e' in linea con il principio di diritto espresso dalla S.C. a SS.UU. con la nota pronuncia del 30/10/2001, n. 13533 secondo cui : “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore … deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ciò detto in via generale, il debito contratto dall'opponente doveva essere estinto secondo le modalità previste dal contratto di mutuo la cui pattuizione prevede l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese e determina in maniera precisa sia il tasso iniziale che i criteri di calcolo del tasso di interesse da applicare al contratto di mutuo de quo.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n.
2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della CaSSzione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fiSSre, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo neceSSrio per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al piano di ammortamento alla francese applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito – oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte
a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024 – secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza.
La fattispecie per cui è causa rientra nella casistica esaminata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che per tale tipo di contratti di mutuo non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto. L'assenza della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, Ed infatti, la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.
Questo Giudicante intende dare continuità all'orientamento recentemente confermato dalla citata pronuncia delle SS.UU. n.15130 che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale.
In primo luogo, quanto alla violazione dell'art.1283 c.c. conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, va' osservato che siffatta modalità di calcolo, ovvero a rata costante, va estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, che consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale.
E' questa la ricostruzione adottato, tra l'altro, anche dalla Corte d'Appello di Campobasso che gia' con la decisione del 25.1.2017 affermava che :” Rileva la Corte che a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, neceSSriamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento alla francese si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che paSSno a capitale, non vi è anatocismo…la formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare
l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la steSS viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con
l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo. Nell'ammortamento alla francese,
a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento. In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità, afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra”. Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi.
Infine, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici,
e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefiSSto numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Sulle risultanze della CTU
I risultati dell'indagine condotta dal ctu, dott. , che si condividono in Persona_2
quanto esenti da vizi e/o censure che li inficiano, hanno consentito di confermare la fondatezza del credito ingiunto.
A pag. 4 della relazione peritale il ctu scrive:”…Il Sig. , ha stipulato Parte_1
con SANPAOLO IMI SPA contratto di mutuo n.1025_0271533211000286870. La SANPAOLO
IMI SPA, tramite il veicolo a ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_5 [...] con atto del 23/12/2019. CP_1
La cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata al Sig.
a mezzo raccomandata A/R, ricevuta in data 13/03/2020. Alla data di Parte_1 decadenza dal beneficio del termine in relazione al suddetto contratto la banca reclama un saldo debitore di € 8.812,45, per capitale residuo come da autentica notarile e certificazione di iscrizione del credito nelle scritture contabili presente in atti. Successivamente alla data di cessione del contratto n. 1025_0271533211000286870 non sono intervenuti, in favore dell'istante, pagamenti parziali. Ne è seguito il ricorso per decreto ingiuntivo n. 309/2021 Rg. 847/2021 finalizzato ad ottenere il pagamento dal Sig. della somma di € 8.812,45 oltre interessi di mora e Parte_1 accessori.
In data del 25/06/2021 il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 309/2021, paventando varie violazioni di legge in merito alla cessione del credito ed alla quantificazione delle somme dovute. Ulteriormente, la parte ha lamentato l'assenza di documenti contrattuali (il piano di ammortamento) e la mancata, esatta, individuazione del TAEG, da cui fa discendere l'assunto che alcuna somma è dovuta dal mutuatario a titolo di interessi, commissioni e spese.
Documentazione disponibile
Nel fascicolo a disposizione del sottoscritto Ctu, allegati agli atti di causa, sono presenti i seguenti documenti:•CONTRATTO MUTUO del 22/05/2005;•Raccomandata a/r inviata dalla Banca dell'Adriatico del 21/02/2012 con indicazione dello scaduto e diffida al pagamento;
•Attestazione notarile che certifica il credito della Banca;
•Ricorso per Decreto ingiuntivo del 06/05/2021 con richiesta di pagamento di € 8.812,45 oltre interessi di mora…”(Cfr. pag. 4 della ctu)
Il CTU, con la propria perizia, ha confermato che l'unico piano di ammortamento compatibile con le previsioni del contratto è quello “alla francese”.
Circa tale piano di ammortamento, si evidenzia, nuovamente, che le Sezioni Unite (Cass.,
Sez. Un., 29/5/2024, n. 15130) hanno chiarito che in tema di mutuo bancario regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza”.
Nessun vizio è stato rilevato dall'ausiliario nel piano di ammortamento alla francese pattuito.
Quanto alla verifica del TAEG, poi, il CTU ha ritenuto di non poter procedere al raffronto tra quello contrattualmente previsto e quello concretamente applicato. CP_ Con le osservazioni alla CTU, la CTP di , Dott.SS , al fine di dimostrare la Per_3 infondatezza della doglianza di parte opponente, ha evidenziato: ➢ che ai fini del calcolo del TAEG, non è neceSSrio il piano di ammortamento, facilmente ricostruibile, ma è sufficiente conoscere la serie dei flussi in entrata e in uscita previsti per l'erogazione/rimborso del credito (e.g. importo finanziato, rate periodiche);
➢ che per il calcolo del TAEG occorre fare riferimento alla normativa di cui al Decreto
Legislativo dell'8 luglio 1992 (come modificata dal D.M. Tesoro del 6 maggio 2000), le cui prescrizioni e la cui formula sono state riportate chiaramente dal CTP;
➢ che, pertanto, il TAEG calcolato considerando tali voci risulta pari a 4,689%, coincidente con quello indicato in contratto (4,689%).
Inoltre, l'eventuale inesatta indicazione dell'ISC non potrebbe determinare nullità ex art. 117 TUB, in quanto l'ISC/TAEG non è un vero e proprio tasso, ma un mero indicatore con finalità informative, come piu' volte ribadito dalla S.C. , cfr Cass., 22/5/2023, n. 14000,
Cass., 14/2/2023, n. 4597; Cass., 9/9/2022, n. 26585; Cass., 9/12/2021, n. 39169.
Nel contratto i tassi sono stati espreSSmente pattuiti e risultano inferiori al tasso soglia, quindi, rispettosi della normativa antiusura, cio' nonostante la eccessiva genericita' dell'eccezione formulata dall'opponente anche con riferimento all' usura cui consegue la inammissibilita' della relativa eccezione.
Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597 del 18/9/2020), infatti, hanno chiarito che la parte che intende eccepire l'usura è tenuto a precisare il tipo contrattuale, la clausola oggetto di contestazione, il tasso applicato e il tasso soglia di riferimento.
Ne' l'opponente ha prodotto i Decreti Ministeriali, come era suo espresso onere: ed infatti secondo Cass. 11/10/2024, n.26525 “proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza.”
Va' infine respinta la domanda formulata dall'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata dalla IG.ra a garanzia del mutuo concesso al Controparte_4 debitore. Non risulta, infatti, che la IG.ra sia destinataria del decreto Controparte_4
ingiuntivo ne' che vi abbia proposto opposizione. Consegue la inammissibilita' della richiesta. Infine, anche l'eccezione di prescrizione sollevata, in maniera eccessivamente generica da parte opponente,e , quindi inammissibile, tuttavia risulta infondata nel merito.
Ed infatti, nei finanziamenti a rimborso prestabilito, il debito viene suddiviso in rate e perciò la prescrizione decennale decorre dalla data in cui sarebbe scaduta l'ultima rata
[Cass. 10/9/2010, n. 19291; Cass., 30/08/2011, n. 17798; Trib. Brescia, 31/12/2003; Trib.
Velletri, 22/12/2017; Trib. Trani, 06/12/2017 (5)].
Nel caso de quo (Cfr. Contratto di mutuo sub doc. 3 monitorio), secondo quanto stabilito nel contratto del 22.02.2005, l'opponente avrebbe dovuto restituire la somma finanziata in
60 rate mensili a partire dall'erogazione delle somme. Anche a considerare la prima rata al momento della sottoscrizione del contratto, l'ultima rata sarebbe scaduta nel 2010, termine da cui iniziano effettivamente a decorrere i dieci anni di cui all'art. 2946 cc.
In ogni caso, sono intervenuti i seguenti eventi interruttivi della prescrizione:
1)la costituzione in mora di cui alla racc. ta a.r. sub doc. 8 monitorio ricevuta il 28.02.2012;
2) la comunicazione dell'intervenuta cessione ex art. 1264 cc con raccomandata a.r. n.
66580691888-3 con contestuale meSS in mora ricevuta il 13.03.2020 (Cfr. docc. 5 e 6 monitorio); 3) la notifica del decreto ingiuntivo.
Anche la suddetta doglianza è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'assenza di particolari difficolta', considerata, anche,la minima attivita' svolta dalle parti nella redazione degli attii
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione ed ogni domanda con la steSS formulata per quanto in parte motiva, E, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 309/2021 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 13.05.2021, nell'ambito del procedimento R.G. 847/2021 e notificato in
data 20/05/2021, del quale dichiara la esecutorieta' ;
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche'
accessori se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Campobasso il 10 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi