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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga che lo rappresenta e difendono in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Campus che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 403/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di riduzione compensi di medico specialista ambulatoriale. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda perché infondata;
in subordine e salvo gravame, condannare l' al risarcimento dei danni nei limiti strettamente dovuti e Pt_2 comprovati. Con vittoria di spese ed onorari NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello e confermare la sentenza 403/2021 del Tribunale di Sassari (RG 832/2018): con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: “Con l'atto introduttivo del giudizio ha CP_1 allegato, dedotto e domandato quanto segue. Il ricorrente è specialista ortopedico convenzionato con l' a far data dal 19 dicembre 1995, data dalla quale gli è Pt_1 stato conferito l'incarico d'opera professionale a tempo indeterminato. Nel corso degli anni il numero di ore assegnato al Dr. è andato progressivamente CP_1 aumentando, fino a raggiungere l'attribuzione di 30 ore settimanali con decorrenza
1 1novembre 1998. Tale monte ore è stato inizialmente disposto per sei mesi a carattere sperimentale e successivamente confermato come risulta dai documenti nn. 3 e 4. Il rapporto tra i medici specialisti convenzionati e l' è disciplinato Pt_1 dagli artt. 2230 e segg. c.c e dall'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009 il quale regola, ai sensi dell'art.48 della L.833/1978 e con riferimento alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, ove recepite dall'Istituto, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo instaurato presso l'ente con i medici specialisti. L'Accordo chiarisce che gli specialisti con rapporto in convenzione sono integrati con le altre categorie di dipendenti dell' per il supporto dell'attività medico legale, per Pt_2 l'espletamento di tutti gli interventi specialistici ed in particolare per quelli diagnostico-terapeutici, di consulenza, di prime cure, di riabilitazione e di reinserimento lavorativo, di prevenzione, come espressamente previsto nella premessa di cui al contratto stesso. Il suddetto Accordo dispone - all'art 1 co.
6 - che “fino alla verifica annuale operata dall' agli specialisti a tempo Pt_2 indeterminato presso l' è garantito inizialmente un numero complessivo di ore Pt_1 di attività pari a quello ricoperto alla data di recepimento dell'accordo. L' Pt_1 verificherà annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16 co. 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”. L'art. 5 co. 1 è di particolare rilevanza nella fattispecie in esame, infatti prevede che “in caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche afferenti i compiti affidati all'istituto - documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 co. 6 (…) l' può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di Pt_1 uno specialista, dandone comunicazione all'interessato”: con ciò rimettendo tale valutazione all'istituto, il quale può sì provvedervi unilateralmente ma solo sulla base di dati oggettivi e di procedimenti predeterminati. Ai fini della determinazione delle ore da riconoscere al medico specialista è di rilievo anche l'art. 16 che al co. 3 recita “il numero delle prestazioni erogabili in ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni connesse alla trattazione del caso, valutate dal Dirigente medico di II livello preposto alla struttura. Per la valutazione di detta complessità il Dirigente medico di II livello farà riferimento a specifici parametri di ponderazione definiti in sede di Commissione Centrale, di cui alla norma particolare n.3”-“il valore medio di riferimento è di quattro prestazioni l'ora”. Nel verbale della Commissione in data 17 luglio 2013 (doc 6) vengono riportati i tempi medi di riferimento per le prestazioni specialistiche, individuandosi per ciascuna prestazione il tempo riconosciuto come impegno di visita (ad esempio prima visita 30 minuti, amplius si veda doc. 6). Tuttavia si fa sempre riferimento in ambito di calcolo alle 4 prestazioni all'ora. Nel calcolo preliminarmente si provvede a convertire le prestazioni in valori ponderati (peso), poi questi così sommati nell'arco dell'anno di riferimento (nella fattispecie il 2013) vengono divisi per 4. Si ottengono in tal modo le ore necessarie per l'espletamento dell'attività dell'intero anno del medico specialista (“ore necessarie”). Queste ore vengono utilizzate nel calcolo per aumentare o diminuire le ore dell'anno a venire tramite la differenza delle stesse
2 dalle ore rilevate per mezzo del badge. In questo caso maggiore sarà la differenza minore sarà l'impegno orario da attribuire al medico specialista per l'anno a venire e se la forbice va in negativo vanno aggiunte delle ore altrimenti diminuite. Da ciò discende che a cagione della sommatoria delle ore tratte dal badge (1573, erroneamente computate, in luogo di 1375,27 quelle realmente registrate dal badge) il ricorrente si è visto riconoscere 18 ore in luogo di 22. Peraltro anche il dato delle prestazioni specialistiche è errato in quanto il ricorrente ha inserito erroneamente parte delle prestazioni specialistiche che pertanto non sono state calcolate nella determinazioni delle prestazioni ponderate e dunque di riflesso nelle ore necessarie (comunicazione del Sovrintendente Medico Regionale con cui indica il significato di referto). Se questo è il sistema del calcolo, in fatto è accaduto che: con nota del 12 maggio 2014 l' comunicava al Dr. che a Pt_1 CP_1 seguito di un monitoraggio a regime delle prestazioni specialistiche in applicazione del nuovo sistema di ponderazione e con riferimento alle prestazioni rese nel primo semestre del 2013 ed alle ore di turno assegnate /lavorate, il turno di ortopedia risultava eccedentario di n.3 ore (doc.7); con successiva nota del 23 ottobre 2015 il Direttore di sede, su invito della , comunicava Parte_3 che il Dr. risultava eccedentario di n.12 ore e che al fine di salvaguardare il CP_1 mantenimento dell'orario complessivo si era provveduto ad attivare la flessibilità operativa nell'ambito nazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 dell'Accordo, indicando la disponibilità di turni vacanti presso le sedi di Udine, Pordenone, Campobasso e Isernia. Con nota 16 novembre 2015 la stessa direzione di sede disponeva la riduzione per n.12 ore dell'incarico di specialista ambulatoriale in Ortopedia, e quindi l'incarico si sarebbe ridotto a 18 ore settimanali. Nella stessa nota venivano riportati i dati considerati dall' ai Pt_2 fini della valutazione della eccedenza delle ore (doc.9). Avverso la nota del 23.10.2015 veniva proposto un articolato ricorso al Comitato Regionale in data 28 novembre 2015. Infine con atto dell'11 febbraio 2016, preso atto del ricorso e della decisione del Comitato Regionale, la sede di Sassari comunicava la conferma del provvedimento del 16 novembre 2015 con decorrenza 8 marzo 2016 modificando al ricorrente l'orario da 30 a 18 ore settimanali. Si precisa che anche nel suddetto provvedimento venivano espressi i dati già riportati in relazione alla nota del 16.11.2015. Ciò premesso, con il ricorso si è impugnato l'atto dell' Pt_1 dell'11 febbraio 2016 in quanto nullo ed illegittimo per le ragioni che di seguito si indicano. Uno dei presupposti dell'atto di riduzione oraria è viziato da un evidente errore marchiano di calcolo che ne inficia la validità: vengono infatti computate al Dott. come espletate 1573,33 ore lavorative nell'anno 2013, ma tale dato è CP_1 dovuto a un errore di calcolo giacchè dall'addizione delle ore registrate dal badge in possesso del ricorrente nella tabella delle entrate ed uscite risultano un totale di 1375,27 ore lavorative. Questo dato è importante poiché il maggior numero di ore lavorative imputate a viene posto in relazione alle prestazioni mediche CP_1 effettuate dallo stesso. Così che se a fronte di un alto numero di ore vi è un numero di prestazioni non congruo o non confacente alle tabelle e punti corrispondenti alle prestazioni professionali, emerge uno scarso rendimento con conseguente diminuzione delle ore necessarie al medico per l'espletamento dell'attività in modo efficiente. Infatti per determinare la produttività dei Medici Specialisti Ambulatoriali di una Unità Operativa o Presidio Territoriale, ovvero per effettuare
3 confronti tra Unità Operative Territoriali diverse, il “peso teorico della produzione” deve essere confrontato con “il tempo utile alla produzione”, cioè con quello effettivamente messo a disposizione dagli Specialisti Ambulatoriali che hanno prodotto il totale delle prestazioni al netto dell'attività di coordinamento (si veda meglio la ctp del Dott. . Le eccedenze orarie vanno pertanto Per_1 rideterminate sulla base delle ore effettivamente lavorate che sono state, come detto, pari a 1.375,27: da tali ore vanno sottratte le ore di lavoro necessarie che sono indicate in 949,63 e sidetermina l'eccedenza reale che è di 406,37 ore, che invece l' errando ha calcolato nella misura di 623,71. In concreto ne deriva Pt_1 che le ore necessarie a far data dall'8 marzo 2016 sarebbero 1.153,63 e non 936,30 che corrispondono a 22,18 ore settimanali e non 18,01 come da atto Pt_1 impugnato (si veda al riguardo la relazione del Dott. doc 12). La validità Per_1 dell'atto della resistente è poi inficiata da un ulteriore motivo di invalidità e illegittimità, che si riverbera sulle motivazioni apposte alla riduzione delle ore imposte dall parte resistente ha utilizzato come anno di riferimento ai fini Pt_1 della valutazione delle eccedenze l'anno 2013, nonostante la disposizione di cui all'art.1 co. 6 comma dell'Accordo già citato sopra. Detto accordo infatti stabilisce che “l' verificherà annualmente la congruità del monte ore rispetto Pt_1 alle effettive esigenze operative delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16 co. 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”, e, appunto, la disposizione dell'art.16 co. 6 secondo cui: “le prestazioni effettuate dallo specialista sono soggette a verifiche annuali da parte dell' . Quindi, utilizzare come criterio di Pt_1 riferimento ai fini della determinazione dell'eccedenza delle ore un periodo temporale assai lontano rispetto alla decorrenza dell'atto può comportare che i parametri utilizzati ai fini della valutazione dell'eccedenza non siano più validi, perché nel frattempo potrebbero essere stati superati da elementi di fatto totalmente differenti (ad es. il ricorrente potrebbe risultare non eccedentario se come anno di riferimento si utilizzasse il 2014 o il 2015), e quindi, venendo meno i presupposti di fatto il provvedimento, a distanza di tanto tempo, sarebbe in sostanza privo della sua stessa ragion d'essere. Secondo un recente schema fornito dall'Istituto, ad esempio, nell'anno 2016 il dr avrebbe recuperato ben 9 delle CP_1 12 ore soppresse nonostante l'attività si fosse sviluppata in sole 18 ore settimanali (doc 13). E' opportuno a questo punto sottolineare che i riscontri regionali del 2016 hanno portato nel giugno 2017 ad un incremento delle ore di ortopedia sia presso la sede di Nuoro che di Oristano, mentre inspiegabilmente sono state completamente ignorate le 9 ore da incrementare al Dr. presso la sede di CP_1 Sassari, nonostante originassero dagli stessi criteri di calcolo applicati nelle altre sedi nonché da identici presupposti in fatto;
all'uopo si chiede che l' depositi Pt_1 la documentazione inerente i calcoli eseguiti presso le Sedi di Nuoro e di Oristano comprese le prestazioni che hanno originato i risultati. L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito dall in data 15.4.1997, e valevole per il quadriennio successivo, al Pt_1 punto 6 dell'Art. 16 (“Organizzazione del lavoro”) recita: "la media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte dell sulla scorta dei dati relativi alla casistica sanitaria". Il concetto è stato Pt_1 ribadito negli Accordi successivi fino all'ultimo del 2009 (“l' verificherà Pt_1 annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative
4 delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”). Dalla documentazione che si produce risulta che il ricorrente godeva di un incarico di 30 ore settimanali fin dal 1° novembre 1998. Successivamente a tale data l'Ente ha aumentato progressivamente di 20 ore il monte ore annuale attribuito alla branca di Ortopedia presso la sede di Sassari. Le ore a disposizione da 30 sono quindi divenute 50, pure in assenza di alcuna verifica annuale. Per le ulteriori 20 ore è subentrato un secondo specialista ortopedico. Si deve ritenere, pertanto, che l'Ente abbia operato disattendendo i criteri di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, perché alla previsione di un notevole aumento, evidentemente privo del riscontro in base alla verifica della casistica sanitaria (come da Art. 16 dell'Accordo Collettivo) è seguita un drastica riduzione che ha colpito prevalentemente il dr. che già CP_1 godeva di un incarico di 30 ore quando le stesse sono state incrementate fino a 50. In conclusione si deve ritenere che se pure possa apparire giustificata la riduzione delle ore in funzione dell'affermata contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali manifestata negli ultimi anni, non appare altrettanto giustificato e fondato il decremento posto in capo prevalentemente al ricorrente (al ricorrente 12 ore su 30 di incarico, contro 4 su 20 per l'altro specialista). Peraltro va sottolineato che l'attribuzione delle visite su cui viene formato il monte orario avviene a discrezione dell e non dei singoli specialisti, per cui una Pt_1 discrepanza nella decurtazione oraria tra due specialisti di una stessa sede e della stessa branca, sarebbe espressione di una scorretta distribuzione di visite tra gli stessi. É evidente che nell'ambito dell'attività, la pubblica amministrazione a differenza del privato deve motivare le proprie scelte edagire con imparzialità ed obiettività anche secondo i canoni civilistici della correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1176 c.c. Ne discende che il decremento orario andasse ripartito quanto meno in misura proporzionale alle ore d'incarico dei due specialisti, e non prevalentemente a carico di uno di essi. Un altro aspetto da valutare nella complessa vicenda è la prestazione professionale cosiddetta “considerazioni mediche”, che il ricorrente non ha correttamente inserito nella voce “referti” e perciò solo non sono state stimate, poiché le considerazioni mediche non vengono valutate dalla resistente nella pesatura delle prestazioni professionali. In realtà dall'analisi delle considerazioni mediche emerge a chiare lettere che le stesse sono da considerarsi dei veri e propri referti secondo le indicazioni rese dal Dott. nella mail di indirizzo del 22 giugno 2016 già citata (doc 14), pertanto le Per_2 stesse essendo state redatte per lo più in epoca anteriore non sono state inserite correttamente, e conseguentemente non prese in considerazione. Il sovrintendente medico regionale comunicava che per referto medico si intende una “relazione medica nella quale vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti”: ebbene, il ricorrente nell'espletamento delle sue visite ha riportato le sue valutazioni mediche anziché nella voce “referti specialistici interni/altro”, alla voce “considerazioni mediche”, che invece non viene ponderata. Facendosi una corretta stima dell'attività “considerazioni mediche”, inserendola come referti, poiché è evidente che il ricorrente ha svolto comunque l'attività professionale in convenzione, l'atto impugnato risulta ulteriormente inficiato trattandosi di attività che deve comunque essere oggetto di valutazione e ponderata. Detto questo, tutte le considerazioni mediche debbono trovare la giusta
5 collocazione alla voce referti specialistici interni ergo “altro”, la cui ponderazione é convenzionalmente valutata pari a 1 (10' in tempistica). Non si può negare infatti che la valutazione dell'assicurato/paziente che si concretizza nella visita comporti comunque un impegno di tempo, che non può non essere considerato lavoro sia per il suo dato materiale che per quello di impegno professionale e di responsabilità in capo allo specialista. Pertanto, se si conferisce per i motivi anzidetti il peso di 1 alle 2035 "considerazioni mediche", ovviamente dopo aver corretto l'errore formale di qualificazione, il risultato porterà addirittura alla necessità di procedere ad un incremento orario, e non come avvenuto ad una diminuzione. Neppure si è tenuto conto, nel pervenire alla decisione di cui all'atto impugnato, dell'assenza durante le visite mediche dell'infermiera, circostanza che comporta inevitabilmente, e come è intuibile, la dilatazione dei tempi della visita medesima, costringendo lo specialista ad attività estranee alla sua funzione e non configurabili come prestazioni. Nel turno del giovedì, ad esempio, due sole infermiere collaboravano all'attività di ben sette ambulatori (d.ssa , d.ssa Per_3 Per_
d.ssa dr dr , d.ssa dr . Da tener Per_4 Per_5 Per_6 Per_8 CP_1 presente che il documento "Tempi medi di attività, modalità di esecuzione, nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali" in vigore presso il SSN, menzionato dalla Commissione centrale nel verbale della seduta del 17.7.2013 (Doc 6), alla pagina 54 prevede dei tempi accessori da attribuire in ciascuna visita, ed in particolare valuta 5 minuti l'assenza di personale infermieristico in sala (Doc 16). A conclusione del ricorso si è chiesto: 1) annullare l'atto emesso dall' in data 11 febbraio 2016 essendo lo stesso Pt_1 viziato nei presupposti per quanto evidenziato nella precedente narrativa e per l'effetto dichiarare inefficace la riduzione delle ore ivi disposta ad ogni effetto di legge;
2) dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino del numero di trenta ore settimanali;
3) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da determinarsi nell'importo corrispondente alla differenze tra le ore attualmente espletate (18) e quelle dovute in base alle su esposte argomentazioni;
4) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo corrispondente alla differenza tra le ore 18 effettivamente pagate e di 30 come effettivamente dovute ciò dal momento della loro diminuzione sino all'attualità od altra data veriore;
in via meramente subordinata: 5) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento delle ore che dovessero emergere come dovute dall'espletanda istruttoria;
in via ulteriormente subordinata: 6) dichiarare il risarcimento del danno pari alla differenza tra le ore emergenti a seguito della correzione dell'evidenziato errore marchiano e quelle riconosciute ed al ripristino delle ore corrispondenti;
il tutto dalla data di efficacia dell'atto impugnato sino all'attualità; 7) con vittoria delle spese del giudizio. L' costituendosi in Pt_1 giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi esposti in comparsa, con vittoria di spese legali. Con nota del 23/10/2015 (doc. n. 2), la Controparte_2
significava che, all'esito dell'elaborazione effettuata a livello centrale
[...] per singolo medico specialista, sulla scorta dei dati rilevati automaticamente dalle procedure Human Resources (quanto agli orari) e Cartella clinica (quanto alle prestazioni, in questo caso anche considerando i dati inseriti manualmente), comunicati alla Direzione regionale suddetta dalla Direzione Centrale Risorse Umane e rivisti dalla struttura regionale in funzione degli orari effettivamente in
6 essere al mese di ottobre 2015, il turno del dr. risultava eccedentario CP_1 per 12 ore come da normativa in vigore in materia, ed invitava il Direttore territoriale di Sassari a notificare il contenuto della comunicazione al professionista interessato. La Direzione territoriale provvedeva a quanto richiesto con atto datato 23/10/2015 (doc. n. 4), comunicato all'interessato in data 25/10/2015, evidenziando che non sussistevano, a livello regionale, ore da ricoprire nella stessa branca e che ai fini dell'espressione dell'eventuale consenso dello specialista era stata attivata la flessibilità operativa nell'ambito nazionale, in conformità a quanto previsto all'art.4, comma 6, dell'Accordo, con disponibilità di turni vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso le Unità Territoriali di Udine e Pordenone della Direzione Regionale Friuli, rispettivamente per 8 e 10 ore, e presso le Sedi di Campobasso e Isernia della Controparte_3 per n. 16 ore per ciascuna sede. Il dott. è stato informato, altresì, che in caso CP_1 di mancata disponibilità, previo parere del Comitato regionale di cui alla Norma Particolare n. 2 che si sarebbe espresso circa la sussistenza o meno di oggettivi impedimenti allo svolgimento del nuovo turno in assegnazione, sarebbe stata adita la Commissione Centrale per esprimere al riguardo un parere vincolante (art. 4 comma 9). Con successiva nota datata 30/10/2015 (doc. n. 5) e ricevuta dall'interessato il 3/11/2015, la direzione territoriale ha assegnato al dott. CP_1 per il riscontro alla comunicazione per la flessibilità in ambito nazionale, un termine di 10 gg. da quest'ultima comunicazione. In data 16/11/2015 la direzione territoriale, acquisita l'informativa in pari data sull'avvenuta conclusione della fase di mobilità territoriale a livello nazionale (doc. n. 6), con provvedimento notificato nella stessa data al dott. (doc. n. 7), ha disposto, a decorrere CP_1 dall'1/1/2016, la riduzione del turno a n. 18 ore settimanali. Il dott. ha CP_1 presentato ricorso al Comitato regionale datato 30/11/2015 (doc. n. 8), ed in Pt_1 esito alla comunicazione, con nota della Direzione Regionale CP_4 datata 4/2/2016, della conferma del provvedimento di riduzione, la direzione territoriale di Sassari ha confermato, con atto datato 11/2/2016 (doc. n. 10), il provvedimento del 16/11/2015 di riduzione del turno settimanale del dott. a CP_1 n. 18 ore, con effetto dall'8/3/2016, decorsi 45 giorni dalla data di notifica. Ciò detto, il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con l' non è connotato Pt_2 da alcun vincolo di subordinazione, trattandosi di un rapporto di opera professionale regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., oltre che dagli accordi succedutisi nel tempo. E proprio con riferimento specifico ai medici convenzionati con l' Pt_1 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “il rapporto tra l' ed i medici ambulatoriali, così come disciplinato dalla convenzione del Parte_1 25 luglio 1972, non rientra nello schema del rapporto di pubblico impiego, difettando dell'essenziale elemento della subordinazione, ma integra un rapporto di prestazione d'opera professionale a carattere continuativo e coordinato, riconducibile ai rapporti cosiddetti di parasubordinazione contemplati dall'art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie. A tale configurazione non osta nè la dettagliata regolamentazione delle modalità e degli orari di lavoro, essa attenendo all'esigenza di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio ed a quella di specificazione degli obblighi di prestazione assunti dai sanitari, nella cui esecuzione, peraltro, non si evidenziano ulteriori vincoli di natura gerarchica o
7 assoggettamento o direttiva di volta concretamente impartite;
né la prevista procedura di concorso per il conferimento degli incarichi, essa consistendo semplicemente nella formazione di una graduatoria per titoli;
né infine, il richiamo, contenuto nell'anzidetta convenzione, ad istituti propri del rapporto di lavoro subordinato (permessi annuali retribuiti, trattamento per malattia, chiamata alle armi, elezioni a cariche pubbliche, indennità di fine rapporto), che esprime soltanto l'esigenza di una accentuata tutela del rapporto in esame, in conformità al suo carattere di parasubordinazione” (Cass. Sez. Un. n. 1209/1983 ed in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 2256 del 04/03/1988; Cass. S.U. n. 3499/1981; Cass. S.U. n. 1152/1982; Cass. Civ., Sez. Lav. n. 8457/2011). Alla luce della esatta configurazione del rapporto di lavoro instaurato tra l' ed il Dott. Pt_1 CP_1 quale rapporto di opera professionale autonomo regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., è evidente che l' deve ritenersi legittimato a modificare il turno di cui Pt_2 trattasi, a causa di proprie sopravvenute esigenze organizzative, peraltro supportate da adeguata e documentata motivazione, e persino a recedere dal contratto ex art. 2237 c.c.; ed in questa direzione la Corte di Cassazione SS.UU., con sentenza n. 2045/06, ha statuito che, qualora siano state stipulate convenzioni con i medici civili, generici o specialisti, la eventuale violazione delle norme dell'accordo collettivo nazionale non determina la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, né si configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo dopo il recesso dell'amministrazione, in quanto, piuttosto, riprendono pieno vigore le norme di cui agli artt. 2230 e segg. cod. civ. Non è pertanto minimamente configurabile alcuna tutela reale con conseguente diritto al mantenimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: per cui la domanda di ripristino dell'orario è di per se stessa inammissibile, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione imponendo il rispristino di una prestazione libero professionale di cui l' ritiene di non aver più bisogno. Né sussiste, in ogni Pt_2 caso, alcuna garanzia del mantenimento dell'orario complessivo del medico specialista a rapporto libero professionale con l' in quanto il mantenimento Pt_1 dell'orario è subordinato alla verifica di cui all'art. 16 co. 6 dello stesso accordo. Ciò detto, la riduzione del turno assegnato al dott. è più che giustificato dal CP_1 rapporto ore/prestazioni verificato dalla Sovrintendenza Sanitaria Regionale, così come sancito nell'art. 5 dell'Accordo, che prevede la riduzione “in caso di persistente contrazione… delle richieste di attività specialistiche afferenti ai compiti affidati all'Istituto”. Del resto, come chiarito nella propria relazione (doc. 26) dalla Direzione territoriale, l'andamento infortunistico della sede, in costante diminuzione dal 2010 al 2014, dimostra la sussistenza anche dell'altro presupposto, ovvero la persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali. Quanto alla procedura seguita, essa ha ripercorso pedissequamente le indicazioni del già richiamato art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali vigente, senza che il ricorrente sul punto abbia mosso alcuna obiezione. Venendo quindi al merito del ricorso, non si può che riferirsi, quanto al primo motivo, alla predetta relazione (doc. 26) della sede territoriale, considerato che le facoltà di astensione dalla prestazione lavorativa previste contrattualmente (permessi retribuiti, festività, etc) vengono a determinare, insieme alle ore effettivamente
8 lavorate, l'orario del turno e la corrispondente retribuzione, per cui non si comprende per quale motivo esse non si sarebbero dovute conteggiare ai fini della determinazione dell'orario stesso. Del tutto correttamente, quindi, le statistiche elaborate a livello centrale hanno rilevato che le ore svolte nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra il ricorrente e l' fosse pari a Pt_1 n. 1.573,33 ore, come si evince dal riepilogo degli orari svolti nell'anno 2013 dallo specialista (doc. 18) e dalle stampe dei cartellini mensili (doc. 19). Il conteggio delle ore effettuato nella consulenza di parte è viziato, invece, dal macroscopico errore consistito nell'aver conteggiato le sole giornate in cui lo specialista ha effettuato le timbrature con il badge e non anche le giornate in cui lo specialista è risultato assente ad altro titolo. Il turno del ricorrente è pari, infatti, a n.
1.560 ore (n. 30 ore per 52 settimane) che contemplano tanto doveri di prestazione lavorativa, quanto facoltà di astensione dalla prestazione per la fruizione di diritti contemplati dall'Accordo nazionale (permessi retribuiti, festività etc.), con riconoscimento della retribuzione spettante per l'intero orario del turno, e di tali prestazioni lavorative correttamente si deve tener conto nelle “ore lavorate". Del tutto legittimamente, quindi, sono stati valorizzati nei dati rilevati automaticamente dalla procedura Human Resources, comunicati dalla Direzione Centrale Risorse Umane con nota del 6/08/2015, anche i permessi retribuiti fruiti dal dott. CP_1 nell'anno 2013, tralasciati dal perito di parte, che ammontano a n. 156 ore (n. 30 ore a marzo, dall'11 al 15 marzo;
12 ore ad aprile, nei giorni del 26 e 29; 30 ore a maggio, nei giorni 3, 23, 24, 27 e 28; 6 ore ad agosto, in data 16; 66 ore a settembre, nei giorni dal 2 al 6, dal 9 al 13 e in data 20; 12 ore a dicembre, nei giorni dal 30 al 31). Nondimeno sono da includere nelle ore lavorative, sia ai fini giuridici che economici, le giornate, coincidenti con giornata lavorativa, in cui lo specialista non ha prestato la propria attività per il ricorrere di festività infrasettimanale ed il cui trattamento è corrispondente a quello di una normale giornata di lavoro (n. 42 ore, nei giorni 1/04 lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 26 dicembre: doc. 19). Pertanto, sommando le n. 1.375,29 ore risultanti dal passaggio del badge ed ammesse dal ricorrente (che fa riferimento a n. 1.375,27 ore, senza che la differenza di 2 minuti abbia rilevanza data la conversione operata nell'elaborazione centrale nella frazione di 0,33 ore dei 20 minuti eccedenti le 1573 ore) alle n. 156 ore di fruizione di permesso retribuito ed alle 42 ore relative a n. 7 giornate festive o coincidenti con il Santo patrono, si ottiene il valore di 1.573 ore e 29 minuti, correttamente utilizzato dall'Istituto. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova segnalare che ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Accordo l'orario dello specialista poteva essere Pt_1 garantito fino alla prima verifica annuale operata dall' , per cui, a seguito Pt_2 della verifica dell'esuberanza dell'orario del turno assegnato, l' non poteva Pt_2 che ridurre l'orario stesso. Quanto, poi, alla pretesa del ricorrente diretta ad ottenere l'aumento dell'orario in esito alle verifiche, da effettuarsi successivamente, dell'andamento infortunistico negli anni 2010 - 2013 (doc. 20) si riscontra che le denunce di infortunio e malattia professionale sono passate, per la sede di Sassari - Olbia Tempio P., da 5.498 nel 2010 a 4.418 nel 2013, con un'ulteriore flessione del fenomeno infortunistico nel 2014 (4.361). In ogni caso, anche ove negli anni successivi al 2013 non fosse stato registrato un decremento dell'andamento infortunistico, si deve osservare che mentre a seguito della prima
9 verifica l' non poteva che ridurre le eccedenze orarie, nessuna norma Pt_2 contrattuale prevede o potrebbe prevedere di converso un obbligo di aumento dell'orario del medico a rapporto libero professionale, essendo sul punto l'ente dotato di ampia discrezionalità. Non si può, infatti, imporre alla pubblica amministrazione, stante la disciplina dell'art. 7 co. 6 e ss. del D. Lgs. 165/01, un obbligo a stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa o ad incrementare quelli esistenti, dovendo la stessa amministrazione far fronte alle proprie esigenze con il personale dipendente. Pertanto, la decisione di incrementare, mantenere o ridurre le ore di specialistica negli anni successivi alla riduzione oraria rientra nel potere di autodeterminazione dell'ente, non potendo l'organo giudiziario sostituirsi all'amministrazione nelle proprie scelte imponendo aumenti di orari non ritenuti necessari dall' . Quanto al terzo motivo di Pt_1 ricorso, fondato sulla differenza nel decremento rispetto ad altro medico specialista nella stessa sede, si osserva che la riduzione per entrambi i medici è stata effettuata sulla base del rapporto tra prestazioni rese ed orario di turno assegnato, per cui la generale diminuzione delle prestazioni non poteva che comportare una omogeinizzazione dei turni nella branca specialistica, portati, rispettivamente, a 18 ore per il ricorrente ed a 16 per l'altro medico. In riferimento al quarto motivo di ricorso si deve rilevare che le cosiddette “considerazioni mediche”, come ribadito nella nota di istruzioni del 4 dicembre 2013, erano da escludere dal monitoraggio, non configurandosi quali “prestazioni mediche”. In realtà, come si può facilmente evincere dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, che ad ogni buon fine si contesta nella sua veridicità, provenienza, legalità e comunque rilevanza ed efficacia probatoria, le così dette “considerazioni mediche” altro non sono che mere comunicazioni o risultanze di visite già effettuate e che, quindi, sono già state conteggiate nell'ambito delle corrispondenti prestazioni, per cui del tutto correttamente non sono state considerate utili ai fini del monitoraggio. Quanto al personale coadiuvante, il documento cui fa riferimento il ricorrente, relativo al Servizio Sanitario Nazionale e non all' è Pt_1 soltanto uno studio effettuato dal sindacato dei medici specialisti, di cui non si rinvengono tracce nei verbali della Commissione Centrale che hanno approvato i parametri di ponderazione e la tempistica delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, il personale infermieristico in servizio nell'anno 2013 presso le Sedi di Pt_1 Sassari e Olbia nel numero, rispettivamente, di n. 3 unità a Sassari e di n. 1 unità ad Olbia (doc. 21), risulta pari alle unità previste, per detto profilo professionale, nell'organico per la Direzione regionale datato 15/11/2010 e CP_4 relativo agli anni 2010/2012 e rimasto immodíficato per il 2013 (doc. 22). Presso il Centro medico legale della Sede di Sassari prestavano servizio, inoltre, due collaboratori sanitari del profilo di tecnico di radiologia di cui n. 1 eccedentario rispetto alla dotazione organica (docc. 21 e 22). In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, è appena il caso di evidenziare che la Corte di Cassazione SS.UU. con la già citata sentenza n. 2045/06, nello statuire che qualora siano state stipulate convenzioni con i medici civili, generici o specialisti, l'eventuale violazione delle norme dell'accordo collettivo nazionale non configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo, in quanto, al contrario, riprendono pieno vigore le norme di cui agliartt. 2230 e ss. c.c., ha anche rilevato che “la ratio della normativa in materia va individuata nella chiara volontà di
10 porre un freno all'uso delle assunzioni provvisorie senza concorsi (o senza analoghe prove selettive) a tutela di un interesse pubblico, che legittima l'amministrazione a recedere dai rapporti lavorativi anche a tempo indeterminato allorquando la prosecuzione degli stessi non risponda più agli interessi della collettività, sicchè la stessa indeterminatezza della durata del rapporto lavorativo nascente da convenzioni non può tradursi in una "indissolubilità" del rapporto stesso”. Da ciò consegue che allorché l'amministrazione eserciti, anche parzialmente, il diritto di recesso per il venir meno delle relative esigenze, non può avere fondamento neanche la domanda del medico convenzionato al risarcimento dei danni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che l' non abbia Pt_2 pedissequamente rispettato le previsioni contrattuali per la riduzione dell'orario dell'appellato, non potranno che applicarsi le disposizioni proprie dell'art. 2237 c.c., senza alcun diritto del dott. al rispristino del rapporto ed al CP_1 risarcimento del danno. Senza contare poi che, anche ove si riconoscesse il diritto al ripristino del turno e si applicassero, del tutto ipoteticamente ed illegittimamente, i parametri propri del rapporto di lavoro subordinato, il costante orientamento della giurisprudenza, conforme a quella espressa dalle SS.UU. (Corte di Cassazione, SS.UU., 14 dicembre 2007, n. 62282) in sede di quantificazione per equivalente del danno, è nel senso che lo stesso non si identifichi in astratto nella mancata erogazione della retribuzione ma che, al contrario, occorra caso per caso indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita. Pertanto, ove venisse accordata l'integrale misura retributiva anche per la parte della prestazione lavorativa non effettivamente resa, ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra esercizio dell'attività lavorativa e retribuzione. Del resto, e soltanto per completezza, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato che l'interessato, per il periodo in cui non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell'interesse dell'Amministrazione, ha invece potuto rivolgerle alla cura d'ogni altro interesse: pertanto, a maggior ragione ove si tratti di rapporto libero professionale, ed ove ricorrano tutti i necessari presupposti di fatto e di diritto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, I e II comma, e 1226 c.c. il danno sofferto dovrebbe essere determinato in una somma non superiore al 50% delle retribuzioni previste (Tar sez. II, 17 febbraio 2011 n. 138; Cons. CP_4 Stato, sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5413; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4645). Peraltro nel presente caso, come risulta dalla documentazione fornita dalla sede territoriale, il ricorrente a seguito della riduzione oraria ha ottenuto un turno di 5 ore presso la Casa Circondariale (doc. n. 24). In proposito, si osserva che, poiché l'orario complessivo del medico specialista, espletabile presso più posti di lavoro e/o aziende o istituzioni pubbliche, non può superare le 38 ore settimanali (art. 3 dell'Accordo Nazionale), da un lato il ricorrente, senza le riduzione oraria per cui è giudizio, non avrebbe potuto ottenere il nuovo turno di 5 ore presso la Casa Circondariale, e dall'altro, poiché è attualmente titolare di 31 ore Part settimanali (18 ore presso l' 8 ore per incarichi conferiti dalla prima Pt_1 dell'8 marzo 2016 e 5 ore per l'incarico conferito, dopo l'8 marzo 2016, presso la Casa Circondariale) anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso
11 l' non potrebbe essere condannato al ripristino delle 30 ore settimanali, Pt_2 pena il superamento del limite massimo di 38 ore contrattualmente previsto.”. La causa, istruita con prova documentale, è definita con la sentenza n. 403/2021 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, di accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto dell' del 11.2.2016, e, pertanto, dichiarando Pt_1 inefficace la riduzione di ore ivi disposta nei confronti del per l'effetto, CP_1 dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno pari a 2.266 ore complessive, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale, in particolare, qualificato in termini di parasubordinazione il rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente divieto di modifica unilaterale dello stesso da parte dell' posto che il medico convenzionato è titolare di diritti soggettivi e Pt_2 non di meri interessi legittimi, afferma la nullità dell'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni per il quadriennio 2006-2009 per violazione di norme imperative ossia “per la assoluta e grave indeterminatezza delle condizioni al verificarsi delle quali ha Pt_1 il potere di risolvere, parzialmente o integralmente, il contratto col medico: è evidente infatti che il concetto di “persistente contrazione” è assolutamente generico, non solo sotto il profilo temporale (cosa significa “persistente”?, quanto tempo deve durare la contrazione per potersi ritenere persistente?) ma addirittura sotto il profilo quantitativo: cosa significa “contrazione”? di quanto si deve ridurre il numero degli infortuni e malattie professionali, o il numero delle richieste di attività specialistiche, perché l' possa esercitare il potere di Pt_1 risoluzione parziale o totale, e inoltre, nel caso di risoluzione parziale come quello sub iudice, che proporzione deve sussistere tra la contrazione delle attività richieste, e il numero di ore?”. Dall'individuata nullità il Tribunale trae l'illegittimità del provvedimento dell' Pt_1 di riduzione dell'orario di lavoro, espressione di potere privatistico e non di autorità amministrativa, con riduzione in pejus del trattamento economico del il CP_1 quale ha, dunque, diritto al pagamento della differenza tra quanto percepito e quella alla quale avrebbe avuto diritto. Afferma il Tribunale che trattasi di nullità rilevabile d'ufficio oltre che comunque sollevata, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, dallo stesso ricorrente allorché riferisce del diverso trattamento riservato a lui rispetto ad altro medico specialista in posizione equiparabile. Inoltre, la mancanza di indicazione di indici e di criteri cui ancorare il calcolo della riduzione oraria comporta l'impossibilità di procedere al calcolo comparativo richiesto dal attesa la previsione della mera CP_1 discrezionalità dell' riconosciuta dal citato art. 5 dell'accordo collettivo, con Pt_2 pregiudizio per i diritti dei quali è titolare il medico convenzionato. Inoltre, precisa il Tribunale, l'Istituto non tiene conto delle prestazioni rese del sotto la voce “considerazioni mediche” da qualificarsi come “referti” secondo CP_1 le indicazioni fornite dallo stesso Istituto, il quale non contesta specificatamente la natura di relazioni mediche delle 2035 considerazioni mediche rese nel 2013, limitandosi a sostenere che “le così dette “considerazioni mediche” altro non sono che mere comunicazioni o risultanze di visite già effettuate e che, quindi, sono già state conteggiate nell'ambito delle corrispondenti prestazioni, per cui del tutto correttamente non sono state considerate utili ai fini del monitoraggio”.
12 Tesi non condivisa dal Tribunale che, prendendo a campione una delle considerazioni mediche (n. 512034261 del 17.7.2013) ritiene trattarsi di referto attesa la natura di “relazione medica in cui vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti”. Quindi, considerato che il è in pensione dal 30.9.2020, il Tribunale riconosce CP_1 al predetto il risarcimento del danno corrispondente a complessive 2.266 ore lavorative illegittimamente sottrattegli (12 ore settimanali per 120 settimane per il periodo 8.3.16-25.5.18, nonché 7 ore settimanali per 118 settimane per il periodo dal 26.6.18-30.9.2020). Avverso tale sentenza propone appello l' , cui resiste con memoria, il Pt_1 CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte, c.t.u. e fascicolo d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante censura la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) l'avere ritenuto la nullità dell'art. 5 dell'accordo collettivo in assenza di alcuna eccezione dell'appellato. In sintesi, il Tribunale adotta una soluzione a sorpresa senza previa sollecitazione del contraddittorio delle parti. In ogni caso egli erra atteso che: difetta l'indicazione della norma imperativa lesa dal citato art. 5; quest'ultimo è espressione di un accordo collettivo nazionale;
esso è attuazione dell'art. 36 cost;
esso contiene i criteri per la determinazione della riduzione di orario;
non può essere oggetto di estensione per analogia come erroneamente ritenuto dal Tribunale per sostenere che l' avrebbe modificato unilateralmente il rapporto Pt_1 contrattuale: ancora una volta, il Tribunale non considera che detta disposizione è frutto di accordo collettivo nazionale;
2) l'avere errato nella decisione di merito atteso che il Tribunale non esamina le allegazioni sul computo delle ore lavorative, la validità del parametro annuo (2013) di riferimento per la valutazione delle eccedenze, la comparazione con il trattamento riservato dall' ad altra branca ed altro professionista, ed infine il Pt_1
“peso” dell'asserita assenza del personale infermieristico. Al contrario, il primo giudice si sofferma sulle “considerazioni mediche” senza considerare che si tratta di comunicazioni tra dirigenti medici e specialisti convenzionati, senza pesatura e misurazione nell'ambito del nomenclatore. Inoltre, il Tribunale invece che procedere al riconteggio delle ore e dei valori ponderali ritiene inattendibile tutto il procedimento di valutazione delle ore in esubero, senza dunque entrare nel merito delle contestazioni dell'istituto in ordine all'erronea quantificazione delle ore richieste dal e, dunque, senza acclarare il quantum di effettiva spettanza né CP_1 tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede di quantificazione del danno per equivalente, questo non si identifica con la mancata erogazione della retribuzione ma con la singola entità di pregiudizio di tipo patrimoniale e non causalmente riconducibili alla condotta illecita del datore di lavoro. Errore ancora più evidente considerato che il Tribunale accoglie il ricorso sulla base dell'esame di una sola considerazione a campione delle 2035 depositate in luogo del loro singolo esame al fine di riscontrare la natura o meno di referto;
3) in via subordinata, l'errata quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, fatto coincidere integralmente con la perdita retributiva in luogo dell'esatto accertamento, in
13 violazione inoltre del principio per cui il danno non potrebbe superare il 50% delle retribuzioni atteso che il ha potuto dedicarsi ad altre attività. CP_1
Il primo motivo è fondato. Invero, il Tribunale afferma l'inapplicabilità dell'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale ratificato in data 29 luglio 2009 che regola, ai sensi dell'art.48 della L.833/1978 e con riferimento alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo instaurato presso l'ente con i medici specialisti, in quanto affetta da nullità per violazione di norma imperativa “ossia per la assoluta e grave indeterminatezza delle condizioni al verificarsi delle quali ha il potere di risolvere, parzialmente o Pt_1 integralmente, il contratto col medico.” Benchè il Tribunale ritenga l'eccezione di nullità implicitamente sollevata laddove sostiene che “nel caso di specie, in realtà, sostanzialmente la nullità delle norme dell'Accordo collettivo è stata dedotta col ricorso, sia pure senza usare formule sacramentali, nel momento in cui il ricorrente ha rilevato che tra il taglio di orario imposto a lui, e quello riservato ad altro medico specialista in posizione comparabile, non risultava sussistere la dovuta proporzionalità rispetto alla contrazione di richiesta di prestazioni rilevata da per l'anno 2013.”, il primo Pt_1 giudice viola l'art. 101 co. 2 cpc in quanto il giudice “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art. 183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, D.L. 35/2005, convertito con L. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione" (così Cass. Civ. n. 7365/2022 che ribadisce il principio di diritto per cui «l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato» (Sez. 3, Sent. n. 11308 del 2020).”. Principi recentemente ribaditi da Cass. Civ. n. 1496/2025 secondo la quale “il principio iura novit curia comporta che nell'esercizio della sua funzione, il giudice possa essere coadiuvato dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare al caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie ed individuare la relativa norma. Al fine di evitare che il giudice, nel decidere una controversia, introduca una questione che non sia mai stata sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, violando così non solo il principio del contraddittorio, ma anche il diritto di difesa, l'art. 101, comma 2, c.p.c. commina la nullità delle decisioni che si fondino su questioni rilevate ex officio sulle quali il giudice non abbia sollecitato il confronto dialettico tra le parti. Tuttavia, per
14 costante giurisprudenza, «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» ( Cass. n. 11724/2021). In Cass. 82/2024 si è ribadito che «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» (in applicazione del principio, questa Corte ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). In Cass. 1617/2022, si è ritenuto che la ritenuta sussistenza di un adempimento di un'obbligazione naturale, giustificata dai doveri di natura morale e sociale di un convivente verso l'altro, in luogo di una donazione nello spostamento patrimoniale derivato da un'operazione di giroconto effettuata dal titolare di conto corrente in favore di altro soggetto, avrebbe necessitato il previo contraddittorio tra le parti, in quanto «la sussistenza della obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata non solo ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma implica altresì la sussistenza della proporzionalità fra il pregiudizio subito e l'attribuzione patrimoniale compiuto», requisiti che dovevano essere riscontrati positivamente solo previo contraddittorio Per tra le parti. Orbene la Corte d'appello, nel ritenere che dalla morte del Prof. (non dichiarata in giudizio dal suo difensore ma allegata dalle controparti) fosse derivato anche l'effetto della cessata materia del contendere tra tutte le parti in giudizio, effetto rilevato ex officio, ha risolto non una questione di puro diritto, ma di natura mista, di fatto e diritto, che doveva essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Anche perché gli elementi fattuali della lite da cui trarre la pronuncia di cessazione della materia del contendere (in particolare, l'essere la condanna di primo grado rivolta al prof. V. nella qualità di ex rettore o delegato speciale del Reale Collegio di Spagna e non quale persona fisica) erano controversi tra le parti.” Nel caso di specie, il Tribunale dichiara la nullità di una clausola negoziale ossia una questione di merito. Attività, peraltro, del tutto errata atteso che l' spiega, con motivazione Pt_2 condivisibile, le ragioni per le quali la clausola in questione non è affetta da nullità per indeterminatezza o indeterminabilità. Infatti, l'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro tra l' e i medici specialisti convenzionati interni, ratificato nel luglio 2009, Pt_1 disciplina la riduzione o soppressione dell'orario stabilendo che “in caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di prestazioni specialistiche afferenti i compiti affidati all' – Pt_2 documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e
15 secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 comma 6 – nell'impossibilità di dare corso alle misure di flessibilità operativa di cui all'art. 4, l' nella figura del Pt_1 dirigente responsabile della struttura che ha conferito l'incarico, può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di uno specialista, dandone comunicazione all'interessato. … Avverso la decisione dell' , l'interessato Pt_1 può proporre ricorso al Comitato regionale di cui alla norma particolare n. 2 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta. …. Il Comitato regionale decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato zonale di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta-“. Rilevato che il comitato zonale “qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare gli Enti e le Aziende interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima consentita” (art. 3, u.c.); che i parametri di ponderazione di cui all'art. 16, co. 6 e 3 prevedono comunque come valore medio di riferimento quattro prestazioni l'ora, salvo diversa valutazione annuale di complessità da parte del dirigente medico di 2° livello sulla base di specifici parametri di ponderazione definiti in sede di commissione centrale di cui alla norma particolare n. 3; che la flessibilità operativa di cui all'art. 4 è così disciplinata “1) Ferma restando la garanzia in via generale, del mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, fatta salva la verifica annuale di cui al successivo art. 16, comma 6, al fine del migliore funzionamento del servizio, l' può adottare Pt_1 provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale, come di seguito specificato. 2) La flessibilità operativa, nell'ambito di una sede … può riguardare:
….. c) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate nello stesso comune;
d) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate in comuni diversi. (3) I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente della sede competente, sentito lo specialista interessato.; …. 6) la flessibilità operativa nell'ambito di sedi di regioni limitrofe, si realizza attraverso: …. B) mobilità verso sedi di regioni limitrofe. Può essere disposta la mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, verso una sede di regione limitrofa. 7) i provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati dal dirigente della direzione regionale ricevente, previo accordo con il dirigente della direzione regionale cointeressata e sentito lo specialista, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta. …. 9) i provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati, qualora non sussista il consenso dell'interessato, - e sempre nel rispetto dei già citati criteri generali in materia di flessibilità operativa – previo parere dei comitati regionali di cui alla norma particolare n. 2 competenti per territorio che si esprimono sulla sussistenza o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione. In caso di parere discorde verrà adita la menzionata commissione centrale, che esprimerà al riguardo parere vincolante. …. ”, la Corte rileva come non sia contestato, oltre che comunque documentato, il rispetto della predetta procedura che precede la riduzione dell'orario di incarico dello specialista. Invero, la contestazione dell'appellato concerne la sola attendibilità del dato relativo alla “persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie
16 professionali o delle richieste di prestazioni specialistiche afferenti i compiti affidati all' – documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate Pt_2 nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 comma 6” in quanto da un lato, il dato utilizzato dall' è relativo all'anno 2013 mentre la riduzione di Pt_2 orario è praticata nel 2016; dall'altro lato, gli vengono conteggiate 1573,33 ore lavorative superiori a quelle risultanti dal badge di accesso al lavoro, così risultando uno scarso rendimento a fronte di un numero di ore elevato e di un numero di prestazioni inferiori. Egli dunque, non censura la genericità della clausola dell'art. 5 per essere indeterminabile l'orario di incarico spettante al medico specialista, bensì l'inadempimento contrattuale dell' che, a fronte della previsione della Pt_2 garanzia generale di mantenimento dell'orario complessivo di incarico, riduce a 18 le 30 ore di incarico riconosciute all'appellante: e ciò in maniera errata per le ragioni che si esamineranno in seguito. Pertanto, non solo non si solleva espressamente alcuna eccezione di nullità della citata clausola, ma neppure si adombra la sua contrarietà a norma imperativa, passaggio motivazionale del tutto pretermesso da parte del Tribunale. La sentenza dunque risulta nulla. Peraltro, la Corte è chiamata ad accertare la legittimità della riduzione dell'orario di incarico al dr. specialista ortopedico ai sensi del citato art.
5. CP_1 In proposito, come già evidenziato in precedenza, l'appellato non contesta il rispetto della procedura che conduce alla suddetta riduzione bensì il risultato cui perviene l' in esecuzione delle previsioni del citato accordo collettivo Pt_2 nazionale. In detto accordo sono previste verifiche annuali delle prestazioni effettuate dai singoli specialisti, con attribuzione di un monte ore complessivo di attività garantito in fase di prima applicazione di detto accordo stante appunto la previsione di verifiche annuali: al è, dunque, riconosciuto un monte ore di 30 ore CP_1 settimanali per 52 settimane pari a 1560 ore annuali, in assenza di un oggettivo riscontro. All'esito di complessa procedura articolatasi tra il 2010 e il 2012 nonché di dati statistici aggiornati al primo semestre 2014 (si rinvia in proposito alla relazione redatta dalla Direzione territoriale di Sassari, datata 8.4.2019), posti a base del nomenclatore delle prestazioni pesate, emerge la drastica diminuzione della richiesta di prestazioni relative alla specializzazione del (più marcata fino al CP_1 2013 ma proseguita anche nel primo semestre 2014) con conseguente eccedenza delle ore attribuite anche a quest'ultimo. Ciò induce l'istituto all'adozione del contestato provvedimento dell'11.2.2016 di riduzione dell'orario dello specialista ambulatoriale atteso che a fronte di 1573,33 ore retribuite al quest'ultimo ha effettuato n. 2295 prestazioni richiedenti CP_1 949,63 ore in via ponderata. Di conseguenza sono ritenute congrue 18 ore di lavoro settimanale pari a 936 ore annuali (18h x 52 sett.) per rendere le prestazioni effettuate ponderate. L'appellato sostiene l'illegittimità del calcolo così operato per una pluralità di ragioni, ad avviso della Corte, da condividere parzialmente.
17 Invero, ricordato che con l'accordo del 2009 è introdotta la verifica annuale su base statistica per singola specialità, ciò ha richiesto un lungo e complesso procedimento, svoltosi nel contraddittorio tra l' e l'associazione dei medici Pt_2 specialisti ambulatoriali, conclusosi con la stesura del nomenclatore delle prestazioni pesate basato sui dati statistici del 2013, confortati con quelli emergenti nel primo semestre 2014. Il 2013 rappresenta una data convenzionale dalla quale iniziare per la verifica della correttezza delle ore di incarico assegnate a ogni specialista fino a un massimo di 38 ore settimanali. Le successive variazioni, - nel 2016 aumentano il numero degli infortuni - non comporta, peraltro, alcun diritto del medico convenzionato a ottenere l'aumento delle ore assegnate in quanto oggetto estraneo al presente giudizio. Infatti, il rapporto di lavoro tra il medico specialista ambulatoriale e l' è, Pt_1 secondo incontestata giurisprudenza, di natura autonoma e non subordinata, trattandosi di rapporto parasubordinato regolato dagli articoli 2230 ss c.c. Il relativo compenso è quello convenzionalmente stabilito e “in ogni caso” adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ex art. 2233 c.c. E poiché nel caso di specie, il compenso convenzionalmente concordato non è quello fisso inizialmente previsto bensì quello, volta per volta, risultante dall'eventuale riduzione o dall'aumento delle ore di incarico assegnate, il singolo specialista può contestare l'adeguatezza del compenso rispetto alla prestazione resa senza avere diritto (tutela reale) al ripristino delle ore di incarico inizialmente previsto anche in caso di illegittima riduzione delle ore assegnate. Ma nel caso di specie, il – medio tempore pensionato - non eccepisce detto CP_1 profilo, limitandosi a contestare che nel calcolo delle ore effettuate l'appellante 1) inserisce anche le settimane di ferie nel corso delle quali non viene resa alcuna prestazione;
2) conteggia le ore per i permessi retribuiti e le giornate festive nelle quali non viene svolta attività lavorativa: per effetto della somma di queste due voci, ripartisce le prestazioni effettuate in un maggiore numero di giorni (non lavorativi) con la conseguenza di diminuire il rapporto tra prestazioni effettuate e ore lavorate, le uniche da considerare e risultanti dalla scheda del badge;
3) la riduzione delle ore assegnate non è proporzionale rispetto all'altro specialista in ortopedia al quale le ore ridotte sono appena 4, con assegnazione di 16 ore rispetto alle 20 precedenti, mentre il proprio orario è ridotto a 18 ore rispetto alle 30 precedenti;
4) non include il numero di referti stilati nel periodo considerato, da egli erroneamente indicati come considerazioni mediche e, dunque, esclusi dal calcolo delle prestazioni rese;
4) non valuta l'avere dovuto sopperire all'assenza di infermiera, sottraendo un tempo non inferiore a 5 minuti per ogni prestazione resa in quanto occupato in attività estranea a quella specialistica. Trattasi di errori che a detta del incidono sull'attendibilità della riduzione CP_1 operata, così – sostanzialmente – invocando l'inadempimento contrattuale dell' nell'applicazione dell'accordo collettivo nazionale. Pt_2 I rilievi sono parzialmente condivisibili. Invero, si è precisato che l'appellato ha un incarico professionale per 30 ore settimanali corrispondente a 1560 ore retribuite, corrette in 1573,33 (dato condivido da tutte le parti): in queste sono ricomprese anche le ore corrispondenti
18 alle festività infrasettimanali e quelle di permesso retribuito per un totale di 198 ore, così ottenendo il dato netto di 1375 ore lavorate. Tenuto conto che la fruizione delle festività infrasettimanali come le ore di permesso spettanti per contratto all'appellato comporta l'astensione dal lavoro, detta circostanza non può avere riflessi negativi sul compenso dovuto come si verificherebbe aderendo alla tesi dell' appellante che si fonda sul Pt_2 presupposto che il non avere lavorato in detti giorni si riverbera negativamente sulla produttività della prestazione resa dal CP_1 Dal che consegue che dette ore non devono essere conteggiate ai fini del calcolo corretto del monte ore da prendere a base del conteggio delle prestazioni rese. Non senza aggiungere che l' non dimostra che, anche cumulando le Pt_2 prestazioni rese dallo specialista che sostituisce il durante i permessi e le CP_1 festività, il fabbisogno orario assegnato a quest'ultimo è comunque eccedente quello necessario. Detto dell'infondatezza dell'asserita inattendibilità del dato statistico relativo al 2013 se raffrontato con quello del 2016 (nel quale si registra un aumento degli infortuni con conseguente crescita delle richieste di prestazioni medico ambulatoriali) trattandosi della prima indagine statistica finalizzata a sottoporre a verifica la congruità delle ore di incarico assegnate ai vari specialisti, si osserva che non è condivisibile la tesi dell'appellato sopra riportata (sulla distanza temporale tra il dato comparativo utilizzato e quello più prossimo al provvedimento contestato) anche in considerazione del fatto che mentre la riduzione delle prestazioni accertata nel 2013 trova riscontro nelle evidenze statistiche annuali circa la persistente contrazione delle prestazioni nel periodo 2010-2013, confermata anche nel primo semestre 2014 (sebbene in misura più contenuta), l'incremento di quelle registrate nel 2016 non risulta essere comunque “persistente” non essendovi alcun raffronto con i dati del 2017 né con quelli del 2015 sì che non è ipotizzabile l'aumento o la riduzione delle ore di incarico in presenza di un dato parziale e non continuo. Precisato sopra il numero di ore da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di prestazioni effettuate (1375), non può condividersi la tesi del a CP_1 detta del quale la riduzione operata nei suoi confronti è discriminatoria rispetto alla minore riduzione di ore effettuata nei confronti dell'altro medico ambulatoriale specialista in ortopedia. Invero, premesso che il non ha né invocato né fornito elementi per CP_1 l'applicazione della normativa italiana e comunitaria sul divieto di discriminazione nell'ambiente di lavoro tra i titolari di contratto d'opera, si osserva che l'esito del presente giudizio comporta il superamento della detta questione che si palesa peraltro infondata atteso che la riduzione oraria è maturata dal calcolo del rapporto tra le prestazioni orarie rese e il monte ore assegnato: dato che non emerge dagli atti del giudizio rispetto all'altro medico specialista. E pertanto, premesso che l'altro specialista è assegnatario di 20 ore di incarico, non vi è alcuna prova che le prestazioni ponderate concretamente rese da quest'ultimo nelle 1040 ore retribuite comportano una riduzione di numero di ore maggiore rispetto alle 4 stabilite dall'Istituto; né vi è prova che il numero delle prestazioni giustificatrici di detta riduzione, raffrontate al numero delle prestazioni rese dall'appellato avrebbe dovuto determinare una diversa ripartizione tra i due
19 specialisti delle residue 34 ore complessive previste per l'ambulatorio specialistico di ortopedia. Per quanto concerne l'omesso conteggio, fra le prestazioni rese dal dei CP_1 referti in atti in quanto erroneamente valutati come “considerazioni mediche”, la tesi dell'appellato appare condivisibile. Infatti, egli deduce che le considerazioni mediche da lui redatte nel 2013 hanno in realtà, natura di referto alla luce del parere rilasciato dal dr. in data Per_2
22.6.2016 e, in quanto tale, devono essere incluse nel calcolo delle prestazioni rese. Quest'ultimo nega validità al fatto di includere nel concetto di “referto interno = parere” “annotazioni che non hanno ragione di essere così classificate.” atteso che per referto “si intende una relazione medica nella quale vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti, e, in tale ambito, il parere riguarda in modo più puntuale … un giudizio articolato di competenza specialistica su un quesito specifico.”. Soggiunge che nel nomenclatore delle prestazioni pesate, la voce parere “trova ragion d'essere esclusivamente “a richiesta”, a seguito cioè di specifico quesito che viene posto allo specialista dal dirigente medico o da altra professionalità operante in sede per problematiche afferenti il caso, problematiche per le quali è richiesto il contributo della specifica competenza.”. Quindi, precisa che non sono tali “le annotazioni … che al più, hanno rilevanza solo come diario della trattazione che viene eseguita, trattazione che consiste nelle altre attività di volta in volta espletate in procedura.”. Ciò premesso, nel febbraio 2013 è approvata la tabella contenente i parametri di ponderazione e tempistica delle prestazioni specialistiche ex art. 16, commi 3 e 6 del richiamato accordo 30 luglio 2010, con decorrenza 1° gennaio 2013. Si precisa che il monitoraggio sperimentale delle prestazioni specialistiche inizierà nel marzo 2013 “con riferimento alle prestazioni rese nel 2012 desumibili dalla procedura
“cartella clinica” le cui risultanze saranno valutate dalla commissione centrale ai fini dell'eventuale messa a punto del sistema definitivo.” Successivamente “sarà effettuato il primo monitoraggio a regime con riferimento alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2012 -30 giugno 2013. …. Ai fini del predetto monitoraggio, sarà messa a disposizione di ciascuna direzione regionale la reportistica .. specificamente elaborata alla data del 30 giugno, riguardante il rapporto tra le prestazioni e le ore effettivamente rese dagli specialisti, contenente i dati desunti automaticamente dalle procedure informatiche Human Resources e Cartella Clinica. Tali report dovranno essere integrati, a cura di ciascuna direzione regionale con i dati delle prestazioni registrate fuori procedura cartella clinica…. da ponderarsi secondo il nomenclatore delle prestazioni. I report di monitoraggio inviati sono i seguenti: riepilogo per specializzazione, riepilogo per medico, dettaglio prestazioni per medico”. Nel primo è riportato, per ciascuna branca specialistica “le ore di turno complessivamente assegnate a livello regionale nel primo semestre 2013 per rapporti d'opera professionale sia a tempo indeterminato che determinato…; le ore di turno effettivamente lavorate in cui sono state considerate anche quelle rese dai medici sostituti per conto del titolare;
il numero delle prestazioni effettuate, ponderate, ottenuto dalla somma delle prestazioni distintamente rendicontate in tre colonne separate: prestazioni estratte da cartella clinica rese da medici presenti in HR;
prestazioni estratte da cartella clinica rese da medici non presenti in HR;
prestazioni rilevate fuori procedura … il cui valore
20 numerico deve essere inserito manualmente a cura di ciascuna direzione regionale. A tale ultimo fine, le predette prestazioni rilevate fuori procedura – già rendicontate da codeste strutture mese per mese, secondo le istruzioni fornite con nota del 31 gennaio 2013 proprio ai fini dell'inserimento nei report di monitoraggio di cui trattasi – dovranno essere totalizzate per tipologia nell'ambito di ciascuna branca, e ponderate con l'applicazione del corrispondente peso previsto dal nomenclatore delle prestazioni;
i totali parziali ponderati così ottenuti dovranno essere sommati e il risultato finale dovrà essere inserito nella colonna e nello specifico campo appositamente previsto. A seguito del predetto inserimento, saranno ricalcolati automaticamente tutti i dati collegati, presenti nelle colonne successive del report. – le ore di turno teoricamente necessarie per il 1° semestre 2013 (fabbisogno ricalcolato) ottenuto dividendo per 4 il numero totale delle prestazioni rese ponderate;
il numero di ore in eccedenza/carenza calcolato per differenza tra il fabbisogno ricalcolato e le ore lavorate;
la percentuale di eccedenza/carenza…; l'ipotesi di nuovo fabbisogno regionale di ore di turno settimanale…. Riepilogo per medico: il report contiene, per ciascuna branca, l'elenco dei medici che nel primo semestre dell'anno hanno lavorato per l'istituto.
…. L'impostazione del prospetto ricalca sostanzialmente quello del riepilogo per specializzazione con le seguenti peculiarità: per i medici sostituti sono valorizzate solo le ore lavorate e le prestazioni effettuate …...; per ottenere un primo risultato quanto più possibile coerente con la concreta realtà operativa, è necessario che codeste direzioni regionali provvedano a spostare le ore lavorate dai medici sostituti e le relative prestazioni rese sommandole a quelle del titolare;
nella colonna “prestazioni rilevate fuori procedura ponderate” … dovranno essere riportate … le prestazioni rendicontate manualmente al di fuori della cartella clinica, opportunamente ponderate;
nella penultima colonna “ore di turno settimanale da assegnare” (ricalcolate) è riportata una proposta meramente matematica di rideterminazione del fabbisogno di ore per ciascun medico specialista, quale ipotesi semplificata di base per le successive valutazioni di opportunità da parte del Direttore regionale …. Dettaglio prestazioni del medico: il report contiene, per ciascuna branca, le prestazioni rese da ciascun medico , distinte per tipologia. Le informazioni messe a disposizione ai fini della verifica della completezza del monitoraggio effettuato, consentono anche di analizzare in termini quali-quantitativi il carico di lavoro dei singoli specialisti. Inoltre, … si trasmettono, per le successive verifiche da parte di codeste direzioni regionali e per la regolarizzazione delle future registrazioni delle prestazioni da parte dei medici in procedura cartella clinica, i seguenti file: 4) elenco delle considerazioni mediche registrate in cartella clinica che, non configurandosi quali prestazioni mediche, sono state escluse dal monitoraggio. …. l'elevato numero di inserimenti effettuato in cartella clinica a titolo di considerazioni mediche, da parte dei medici specialisti, costituisce una anomalia alla luce dei criteri di inserimento indicati dalla sovrintendenza medica generale.”. Ancora, in occasione delle successive riunioni della commissione centrale di cui alla norma particolare n. 3 dell'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni sono apportate delle variazioni al nomenclatore delle prestazioni, anche implementando le voci inserite. Resta comunque ferma la
21 volontà di escludere dal nomenclatore la voce “considerazioni mediche” estranee al concetto di prestazioni mediche. Per contro, il Comitato regionale previsto dalla norma particolare n. 2 dell'accordo, con verbale del 22.1.2014 delibera di valorizzare le considerazioni mediche e i visti medici di regolarità: previsione peraltro, non condivisa dalla direzione generale come si evince dai provvedimenti richiamati in precedenza. La questione non è dunque se le “considerazioni mediche” rientrano o meno nel citato nomenclatore atteso che alla luce del procedimento richiamato, esse sono certamente estranee alle prestazioni da computare ai fini del calcolo dell'attività resa dal singolo medico specialista ambulatoriale. Il punto è se le “considerazioni mediche” redatte dal siano realmente tali e CP_1 non siano referti e in quanto tali, debbano essere ricomprese tra le prestazioni da ponderare. Ad avviso della Corte, la lettura delle “considerazioni mediche” in atti evidenzia la loro natura di referti atteso che dal loro esame si evince che quanto scritto dal CP_1 costituisce la sintetica relazione scritta che descrive lo stato di salute del paziente dopo un esame clinico o strumentale, con indicazione dei successivi esami prescritti o da prescrivere all'esito di precedente controllo, riportando consigli ai pazienti e altre indicazioni sempre calibrate sull'attività medica svolta o da svolgere. Non si tratta dunque di un diario sul singolo paziente né di un promemoria personale ma delle indicazioni delle ragioni della visita, dello stato di salute del singolo paziente, della prima diagnosi, degli esami richiesti, di quelli eventualmente successivi, dell'eventuale conferma della diagnosi iniziale nonché dei successivi passaggi clinici: e ciò per singolo paziente con indicazioni utilizzabili anche nel caso in cui quest'ultimo si trovi nella condizione di dovere ricorrere all'intervento di medico specialista ortopedico diverso dal CP_1 Per contro, dalla loro lettura emerge che non si è in presenza di “annotazioni” che in ambito medico, descrive una nota, un'etichettatura o una registrazione che aggiunge informazioni a dati medici. Invero, in nessuna delle “considerazioni mediche in esame” il si limita a scrivere una mera nota aggiuntiva a dati CP_1 medici. Né l'appellante indica una sola “considerazione medica” in cui il si limita a CP_1 scrivere una annotazione. Peraltro, nelle prestazioni del 2013 l'appellato conteggia non 2035 referti bensì 1933, come riportato nelle osservazioni del proprio ctp, pari a 2126,30 prestazioni ponderate. Pertanto, secondo le allegazioni dello stesso egli effettua n. 5.731,50 CP_1 prestazioni totali che necessiterebbero, in termini orari, n. 1.432,88 ore di lavoro necessari. Deve peraltro osservarsi che quest'ultimo dato presuppone che anche i referti – per la cui stesura è previsto un massimo di 10 minuti a referto – siano conteggiati nel numero di 4 per ogni ora in luogo dei 6 ottenuti dividendo 1 h (60 minuti) x 10. Ad avviso della Corte, il criterio invocato dall'appellato non appare condivisibile a fronte della “previsione” che il tempo stimato per redigere il referto è di 10 minuti stabilendo, dunque, la redazione di 6 referti per ogni ora, come correttamente indicato dallo stesso nella consulenza del dr. invero, il diverso CP_1 Per_1
22 criterio indicato andrebbe a stabilire per ogni referto un tempo di redazione di 15 minuti, difformemente dalla previsione della commissione centrale. Appare, dunque, corretto il conteggio che determina in 28,63 le ore assegnabili al nel 2013 e, dunque, la misura della riduzione oraria settimanale che avrebbe CP_1 dovuto essere applicata al suddetto ossia 1,37 ore in meno. Riguardo infine, alla mancata considerazione di personale coadiuvante nello svolgimento della prestazione specialistica, la Corte osserva che la copertura integrale dell'organico del personale coadiuvante esclude che l'asserita insufficienza di quest'ultimo determini alcun pregiudizio al solo In ogni CP_1 caso, l'appellato non dimostra che in tutte le ore di prestazione effettivamente rese mai ha potuto contare sull'ausilio di personale coadiuvante oppure vi ha potuto fare affidamento per una parte soltanto del proprio orario di presenza in ambulatorio. In altri termini, l'appellato ben avrebbe potuto dimostrare che nei giorni di presenza in ambulatorio, il numero di medici specialistici presenti e il numero di coadiuvanti presenti non consentono al di potersi avvalere, in tutto o in parte, di questi CP_1 ultimi. In conclusione, deve dunque affermarsi l'illegittimità della riduzione delle ore assegnate come determinato dall' atteso che il fabbisogno orario è, invero, di Pt_1 poco inferiore (1,37 ore) a quello effettivamente osservato dal CP_1 Per l'effetto, a quest'ultimo è dovuto un risarcimento del danno pari al corrispettivo di 1.275,60 ore lavorative illegittimamente ridotte (10,63 h per 120 settimane) fino al 25.5.2018, e di 664,34 ore lavorative per il periodo successivo fino alla data del pensionamento. Ciò in quanto l' non dimostra che fino a quest'ultima data, ricorrerebbero le Pt_2 condizioni per ridurre, anno per anno, l'assegnazione di ore lavorative al CP_1 Infine, si precisa che quest'ultimo si limita a chiedere il risarcimento dei compensi non percepiti per l'illegittima riduzione oraria in presenza di un rapporto di parasubordinazione protrattosi fino al pensionamento: ciò che vale a escludere la rilevanza del richiamo giurisprudenziale di parte appellante. In ordine alla disciplina delle spese processuali, la Corte rileva che la parziale fondatezza dell'appello giustifica la compensazione per ¼ delle spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per la restante parte e sono liquidate come in dispositivo, con quelle della ctu a carico delle parti in identica misura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto dall' , in persona del legale Pt_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 403/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, previa dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., annulla il provvedimento dell'11.2.2016 dichiarando inefficace la riduzione dell'ammontare delle ore Pt_1 lavorative assegnate, effettuata con il detto provvedimento, accertando le condizioni per la riduzione del monte orario settimanale nella misura di 1,36 ore settimanali;
per l'effetto, condanna l' appellante a risarcire all'appellato il Pt_2 danno economico corrispondente a 1.275,60 ore lavorative illegittimamente ridotte
23 fino al 25.5.2018, e di 664,34 ore lavorative per il periodo successivo fino alla data del pensionamento;
dichiara compensate per ¼ le spese dei due gradi di giudizio e condanna l' Pt_2 alla rifusione dei restanti ¾ a favore dell'avv.to Giovanni Campus, distrattario, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.150,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 3.750,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge., con spese della CTU a carico delle parti in pari misura. Giorni 10 per la motivazione. Sassari, 24.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
24
Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga che lo rappresenta e difendono in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Campus che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 403/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di riduzione compensi di medico specialista ambulatoriale. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda perché infondata;
in subordine e salvo gravame, condannare l' al risarcimento dei danni nei limiti strettamente dovuti e Pt_2 comprovati. Con vittoria di spese ed onorari NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello e confermare la sentenza 403/2021 del Tribunale di Sassari (RG 832/2018): con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: “Con l'atto introduttivo del giudizio ha CP_1 allegato, dedotto e domandato quanto segue. Il ricorrente è specialista ortopedico convenzionato con l' a far data dal 19 dicembre 1995, data dalla quale gli è Pt_1 stato conferito l'incarico d'opera professionale a tempo indeterminato. Nel corso degli anni il numero di ore assegnato al Dr. è andato progressivamente CP_1 aumentando, fino a raggiungere l'attribuzione di 30 ore settimanali con decorrenza
1 1novembre 1998. Tale monte ore è stato inizialmente disposto per sei mesi a carattere sperimentale e successivamente confermato come risulta dai documenti nn. 3 e 4. Il rapporto tra i medici specialisti convenzionati e l' è disciplinato Pt_1 dagli artt. 2230 e segg. c.c e dall'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009 il quale regola, ai sensi dell'art.48 della L.833/1978 e con riferimento alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, ove recepite dall'Istituto, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo instaurato presso l'ente con i medici specialisti. L'Accordo chiarisce che gli specialisti con rapporto in convenzione sono integrati con le altre categorie di dipendenti dell' per il supporto dell'attività medico legale, per Pt_2 l'espletamento di tutti gli interventi specialistici ed in particolare per quelli diagnostico-terapeutici, di consulenza, di prime cure, di riabilitazione e di reinserimento lavorativo, di prevenzione, come espressamente previsto nella premessa di cui al contratto stesso. Il suddetto Accordo dispone - all'art 1 co.
6 - che “fino alla verifica annuale operata dall' agli specialisti a tempo Pt_2 indeterminato presso l' è garantito inizialmente un numero complessivo di ore Pt_1 di attività pari a quello ricoperto alla data di recepimento dell'accordo. L' Pt_1 verificherà annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16 co. 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”. L'art. 5 co. 1 è di particolare rilevanza nella fattispecie in esame, infatti prevede che “in caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche afferenti i compiti affidati all'istituto - documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 co. 6 (…) l' può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di Pt_1 uno specialista, dandone comunicazione all'interessato”: con ciò rimettendo tale valutazione all'istituto, il quale può sì provvedervi unilateralmente ma solo sulla base di dati oggettivi e di procedimenti predeterminati. Ai fini della determinazione delle ore da riconoscere al medico specialista è di rilievo anche l'art. 16 che al co. 3 recita “il numero delle prestazioni erogabili in ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni connesse alla trattazione del caso, valutate dal Dirigente medico di II livello preposto alla struttura. Per la valutazione di detta complessità il Dirigente medico di II livello farà riferimento a specifici parametri di ponderazione definiti in sede di Commissione Centrale, di cui alla norma particolare n.3”-“il valore medio di riferimento è di quattro prestazioni l'ora”. Nel verbale della Commissione in data 17 luglio 2013 (doc 6) vengono riportati i tempi medi di riferimento per le prestazioni specialistiche, individuandosi per ciascuna prestazione il tempo riconosciuto come impegno di visita (ad esempio prima visita 30 minuti, amplius si veda doc. 6). Tuttavia si fa sempre riferimento in ambito di calcolo alle 4 prestazioni all'ora. Nel calcolo preliminarmente si provvede a convertire le prestazioni in valori ponderati (peso), poi questi così sommati nell'arco dell'anno di riferimento (nella fattispecie il 2013) vengono divisi per 4. Si ottengono in tal modo le ore necessarie per l'espletamento dell'attività dell'intero anno del medico specialista (“ore necessarie”). Queste ore vengono utilizzate nel calcolo per aumentare o diminuire le ore dell'anno a venire tramite la differenza delle stesse
2 dalle ore rilevate per mezzo del badge. In questo caso maggiore sarà la differenza minore sarà l'impegno orario da attribuire al medico specialista per l'anno a venire e se la forbice va in negativo vanno aggiunte delle ore altrimenti diminuite. Da ciò discende che a cagione della sommatoria delle ore tratte dal badge (1573, erroneamente computate, in luogo di 1375,27 quelle realmente registrate dal badge) il ricorrente si è visto riconoscere 18 ore in luogo di 22. Peraltro anche il dato delle prestazioni specialistiche è errato in quanto il ricorrente ha inserito erroneamente parte delle prestazioni specialistiche che pertanto non sono state calcolate nella determinazioni delle prestazioni ponderate e dunque di riflesso nelle ore necessarie (comunicazione del Sovrintendente Medico Regionale con cui indica il significato di referto). Se questo è il sistema del calcolo, in fatto è accaduto che: con nota del 12 maggio 2014 l' comunicava al Dr. che a Pt_1 CP_1 seguito di un monitoraggio a regime delle prestazioni specialistiche in applicazione del nuovo sistema di ponderazione e con riferimento alle prestazioni rese nel primo semestre del 2013 ed alle ore di turno assegnate /lavorate, il turno di ortopedia risultava eccedentario di n.3 ore (doc.7); con successiva nota del 23 ottobre 2015 il Direttore di sede, su invito della , comunicava Parte_3 che il Dr. risultava eccedentario di n.12 ore e che al fine di salvaguardare il CP_1 mantenimento dell'orario complessivo si era provveduto ad attivare la flessibilità operativa nell'ambito nazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 dell'Accordo, indicando la disponibilità di turni vacanti presso le sedi di Udine, Pordenone, Campobasso e Isernia. Con nota 16 novembre 2015 la stessa direzione di sede disponeva la riduzione per n.12 ore dell'incarico di specialista ambulatoriale in Ortopedia, e quindi l'incarico si sarebbe ridotto a 18 ore settimanali. Nella stessa nota venivano riportati i dati considerati dall' ai Pt_2 fini della valutazione della eccedenza delle ore (doc.9). Avverso la nota del 23.10.2015 veniva proposto un articolato ricorso al Comitato Regionale in data 28 novembre 2015. Infine con atto dell'11 febbraio 2016, preso atto del ricorso e della decisione del Comitato Regionale, la sede di Sassari comunicava la conferma del provvedimento del 16 novembre 2015 con decorrenza 8 marzo 2016 modificando al ricorrente l'orario da 30 a 18 ore settimanali. Si precisa che anche nel suddetto provvedimento venivano espressi i dati già riportati in relazione alla nota del 16.11.2015. Ciò premesso, con il ricorso si è impugnato l'atto dell' Pt_1 dell'11 febbraio 2016 in quanto nullo ed illegittimo per le ragioni che di seguito si indicano. Uno dei presupposti dell'atto di riduzione oraria è viziato da un evidente errore marchiano di calcolo che ne inficia la validità: vengono infatti computate al Dott. come espletate 1573,33 ore lavorative nell'anno 2013, ma tale dato è CP_1 dovuto a un errore di calcolo giacchè dall'addizione delle ore registrate dal badge in possesso del ricorrente nella tabella delle entrate ed uscite risultano un totale di 1375,27 ore lavorative. Questo dato è importante poiché il maggior numero di ore lavorative imputate a viene posto in relazione alle prestazioni mediche CP_1 effettuate dallo stesso. Così che se a fronte di un alto numero di ore vi è un numero di prestazioni non congruo o non confacente alle tabelle e punti corrispondenti alle prestazioni professionali, emerge uno scarso rendimento con conseguente diminuzione delle ore necessarie al medico per l'espletamento dell'attività in modo efficiente. Infatti per determinare la produttività dei Medici Specialisti Ambulatoriali di una Unità Operativa o Presidio Territoriale, ovvero per effettuare
3 confronti tra Unità Operative Territoriali diverse, il “peso teorico della produzione” deve essere confrontato con “il tempo utile alla produzione”, cioè con quello effettivamente messo a disposizione dagli Specialisti Ambulatoriali che hanno prodotto il totale delle prestazioni al netto dell'attività di coordinamento (si veda meglio la ctp del Dott. . Le eccedenze orarie vanno pertanto Per_1 rideterminate sulla base delle ore effettivamente lavorate che sono state, come detto, pari a 1.375,27: da tali ore vanno sottratte le ore di lavoro necessarie che sono indicate in 949,63 e sidetermina l'eccedenza reale che è di 406,37 ore, che invece l' errando ha calcolato nella misura di 623,71. In concreto ne deriva Pt_1 che le ore necessarie a far data dall'8 marzo 2016 sarebbero 1.153,63 e non 936,30 che corrispondono a 22,18 ore settimanali e non 18,01 come da atto Pt_1 impugnato (si veda al riguardo la relazione del Dott. doc 12). La validità Per_1 dell'atto della resistente è poi inficiata da un ulteriore motivo di invalidità e illegittimità, che si riverbera sulle motivazioni apposte alla riduzione delle ore imposte dall parte resistente ha utilizzato come anno di riferimento ai fini Pt_1 della valutazione delle eccedenze l'anno 2013, nonostante la disposizione di cui all'art.1 co. 6 comma dell'Accordo già citato sopra. Detto accordo infatti stabilisce che “l' verificherà annualmente la congruità del monte ore rispetto Pt_1 alle effettive esigenze operative delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16 co. 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”, e, appunto, la disposizione dell'art.16 co. 6 secondo cui: “le prestazioni effettuate dallo specialista sono soggette a verifiche annuali da parte dell' . Quindi, utilizzare come criterio di Pt_1 riferimento ai fini della determinazione dell'eccedenza delle ore un periodo temporale assai lontano rispetto alla decorrenza dell'atto può comportare che i parametri utilizzati ai fini della valutazione dell'eccedenza non siano più validi, perché nel frattempo potrebbero essere stati superati da elementi di fatto totalmente differenti (ad es. il ricorrente potrebbe risultare non eccedentario se come anno di riferimento si utilizzasse il 2014 o il 2015), e quindi, venendo meno i presupposti di fatto il provvedimento, a distanza di tanto tempo, sarebbe in sostanza privo della sua stessa ragion d'essere. Secondo un recente schema fornito dall'Istituto, ad esempio, nell'anno 2016 il dr avrebbe recuperato ben 9 delle CP_1 12 ore soppresse nonostante l'attività si fosse sviluppata in sole 18 ore settimanali (doc 13). E' opportuno a questo punto sottolineare che i riscontri regionali del 2016 hanno portato nel giugno 2017 ad un incremento delle ore di ortopedia sia presso la sede di Nuoro che di Oristano, mentre inspiegabilmente sono state completamente ignorate le 9 ore da incrementare al Dr. presso la sede di CP_1 Sassari, nonostante originassero dagli stessi criteri di calcolo applicati nelle altre sedi nonché da identici presupposti in fatto;
all'uopo si chiede che l' depositi Pt_1 la documentazione inerente i calcoli eseguiti presso le Sedi di Nuoro e di Oristano comprese le prestazioni che hanno originato i risultati. L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito dall in data 15.4.1997, e valevole per il quadriennio successivo, al Pt_1 punto 6 dell'Art. 16 (“Organizzazione del lavoro”) recita: "la media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte dell sulla scorta dei dati relativi alla casistica sanitaria". Il concetto è stato Pt_1 ribadito negli Accordi successivi fino all'ultimo del 2009 (“l' verificherà Pt_1 annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative
4 delle sedi dell'istituto ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5”). Dalla documentazione che si produce risulta che il ricorrente godeva di un incarico di 30 ore settimanali fin dal 1° novembre 1998. Successivamente a tale data l'Ente ha aumentato progressivamente di 20 ore il monte ore annuale attribuito alla branca di Ortopedia presso la sede di Sassari. Le ore a disposizione da 30 sono quindi divenute 50, pure in assenza di alcuna verifica annuale. Per le ulteriori 20 ore è subentrato un secondo specialista ortopedico. Si deve ritenere, pertanto, che l'Ente abbia operato disattendendo i criteri di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, perché alla previsione di un notevole aumento, evidentemente privo del riscontro in base alla verifica della casistica sanitaria (come da Art. 16 dell'Accordo Collettivo) è seguita un drastica riduzione che ha colpito prevalentemente il dr. che già CP_1 godeva di un incarico di 30 ore quando le stesse sono state incrementate fino a 50. In conclusione si deve ritenere che se pure possa apparire giustificata la riduzione delle ore in funzione dell'affermata contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali manifestata negli ultimi anni, non appare altrettanto giustificato e fondato il decremento posto in capo prevalentemente al ricorrente (al ricorrente 12 ore su 30 di incarico, contro 4 su 20 per l'altro specialista). Peraltro va sottolineato che l'attribuzione delle visite su cui viene formato il monte orario avviene a discrezione dell e non dei singoli specialisti, per cui una Pt_1 discrepanza nella decurtazione oraria tra due specialisti di una stessa sede e della stessa branca, sarebbe espressione di una scorretta distribuzione di visite tra gli stessi. É evidente che nell'ambito dell'attività, la pubblica amministrazione a differenza del privato deve motivare le proprie scelte edagire con imparzialità ed obiettività anche secondo i canoni civilistici della correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1176 c.c. Ne discende che il decremento orario andasse ripartito quanto meno in misura proporzionale alle ore d'incarico dei due specialisti, e non prevalentemente a carico di uno di essi. Un altro aspetto da valutare nella complessa vicenda è la prestazione professionale cosiddetta “considerazioni mediche”, che il ricorrente non ha correttamente inserito nella voce “referti” e perciò solo non sono state stimate, poiché le considerazioni mediche non vengono valutate dalla resistente nella pesatura delle prestazioni professionali. In realtà dall'analisi delle considerazioni mediche emerge a chiare lettere che le stesse sono da considerarsi dei veri e propri referti secondo le indicazioni rese dal Dott. nella mail di indirizzo del 22 giugno 2016 già citata (doc 14), pertanto le Per_2 stesse essendo state redatte per lo più in epoca anteriore non sono state inserite correttamente, e conseguentemente non prese in considerazione. Il sovrintendente medico regionale comunicava che per referto medico si intende una “relazione medica nella quale vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti”: ebbene, il ricorrente nell'espletamento delle sue visite ha riportato le sue valutazioni mediche anziché nella voce “referti specialistici interni/altro”, alla voce “considerazioni mediche”, che invece non viene ponderata. Facendosi una corretta stima dell'attività “considerazioni mediche”, inserendola come referti, poiché è evidente che il ricorrente ha svolto comunque l'attività professionale in convenzione, l'atto impugnato risulta ulteriormente inficiato trattandosi di attività che deve comunque essere oggetto di valutazione e ponderata. Detto questo, tutte le considerazioni mediche debbono trovare la giusta
5 collocazione alla voce referti specialistici interni ergo “altro”, la cui ponderazione é convenzionalmente valutata pari a 1 (10' in tempistica). Non si può negare infatti che la valutazione dell'assicurato/paziente che si concretizza nella visita comporti comunque un impegno di tempo, che non può non essere considerato lavoro sia per il suo dato materiale che per quello di impegno professionale e di responsabilità in capo allo specialista. Pertanto, se si conferisce per i motivi anzidetti il peso di 1 alle 2035 "considerazioni mediche", ovviamente dopo aver corretto l'errore formale di qualificazione, il risultato porterà addirittura alla necessità di procedere ad un incremento orario, e non come avvenuto ad una diminuzione. Neppure si è tenuto conto, nel pervenire alla decisione di cui all'atto impugnato, dell'assenza durante le visite mediche dell'infermiera, circostanza che comporta inevitabilmente, e come è intuibile, la dilatazione dei tempi della visita medesima, costringendo lo specialista ad attività estranee alla sua funzione e non configurabili come prestazioni. Nel turno del giovedì, ad esempio, due sole infermiere collaboravano all'attività di ben sette ambulatori (d.ssa , d.ssa Per_3 Per_
d.ssa dr dr , d.ssa dr . Da tener Per_4 Per_5 Per_6 Per_8 CP_1 presente che il documento "Tempi medi di attività, modalità di esecuzione, nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali" in vigore presso il SSN, menzionato dalla Commissione centrale nel verbale della seduta del 17.7.2013 (Doc 6), alla pagina 54 prevede dei tempi accessori da attribuire in ciascuna visita, ed in particolare valuta 5 minuti l'assenza di personale infermieristico in sala (Doc 16). A conclusione del ricorso si è chiesto: 1) annullare l'atto emesso dall' in data 11 febbraio 2016 essendo lo stesso Pt_1 viziato nei presupposti per quanto evidenziato nella precedente narrativa e per l'effetto dichiarare inefficace la riduzione delle ore ivi disposta ad ogni effetto di legge;
2) dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino del numero di trenta ore settimanali;
3) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da determinarsi nell'importo corrispondente alla differenze tra le ore attualmente espletate (18) e quelle dovute in base alle su esposte argomentazioni;
4) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo corrispondente alla differenza tra le ore 18 effettivamente pagate e di 30 come effettivamente dovute ciò dal momento della loro diminuzione sino all'attualità od altra data veriore;
in via meramente subordinata: 5) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento delle ore che dovessero emergere come dovute dall'espletanda istruttoria;
in via ulteriormente subordinata: 6) dichiarare il risarcimento del danno pari alla differenza tra le ore emergenti a seguito della correzione dell'evidenziato errore marchiano e quelle riconosciute ed al ripristino delle ore corrispondenti;
il tutto dalla data di efficacia dell'atto impugnato sino all'attualità; 7) con vittoria delle spese del giudizio. L' costituendosi in Pt_1 giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi esposti in comparsa, con vittoria di spese legali. Con nota del 23/10/2015 (doc. n. 2), la Controparte_2
significava che, all'esito dell'elaborazione effettuata a livello centrale
[...] per singolo medico specialista, sulla scorta dei dati rilevati automaticamente dalle procedure Human Resources (quanto agli orari) e Cartella clinica (quanto alle prestazioni, in questo caso anche considerando i dati inseriti manualmente), comunicati alla Direzione regionale suddetta dalla Direzione Centrale Risorse Umane e rivisti dalla struttura regionale in funzione degli orari effettivamente in
6 essere al mese di ottobre 2015, il turno del dr. risultava eccedentario CP_1 per 12 ore come da normativa in vigore in materia, ed invitava il Direttore territoriale di Sassari a notificare il contenuto della comunicazione al professionista interessato. La Direzione territoriale provvedeva a quanto richiesto con atto datato 23/10/2015 (doc. n. 4), comunicato all'interessato in data 25/10/2015, evidenziando che non sussistevano, a livello regionale, ore da ricoprire nella stessa branca e che ai fini dell'espressione dell'eventuale consenso dello specialista era stata attivata la flessibilità operativa nell'ambito nazionale, in conformità a quanto previsto all'art.4, comma 6, dell'Accordo, con disponibilità di turni vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso le Unità Territoriali di Udine e Pordenone della Direzione Regionale Friuli, rispettivamente per 8 e 10 ore, e presso le Sedi di Campobasso e Isernia della Controparte_3 per n. 16 ore per ciascuna sede. Il dott. è stato informato, altresì, che in caso CP_1 di mancata disponibilità, previo parere del Comitato regionale di cui alla Norma Particolare n. 2 che si sarebbe espresso circa la sussistenza o meno di oggettivi impedimenti allo svolgimento del nuovo turno in assegnazione, sarebbe stata adita la Commissione Centrale per esprimere al riguardo un parere vincolante (art. 4 comma 9). Con successiva nota datata 30/10/2015 (doc. n. 5) e ricevuta dall'interessato il 3/11/2015, la direzione territoriale ha assegnato al dott. CP_1 per il riscontro alla comunicazione per la flessibilità in ambito nazionale, un termine di 10 gg. da quest'ultima comunicazione. In data 16/11/2015 la direzione territoriale, acquisita l'informativa in pari data sull'avvenuta conclusione della fase di mobilità territoriale a livello nazionale (doc. n. 6), con provvedimento notificato nella stessa data al dott. (doc. n. 7), ha disposto, a decorrere CP_1 dall'1/1/2016, la riduzione del turno a n. 18 ore settimanali. Il dott. ha CP_1 presentato ricorso al Comitato regionale datato 30/11/2015 (doc. n. 8), ed in Pt_1 esito alla comunicazione, con nota della Direzione Regionale CP_4 datata 4/2/2016, della conferma del provvedimento di riduzione, la direzione territoriale di Sassari ha confermato, con atto datato 11/2/2016 (doc. n. 10), il provvedimento del 16/11/2015 di riduzione del turno settimanale del dott. a CP_1 n. 18 ore, con effetto dall'8/3/2016, decorsi 45 giorni dalla data di notifica. Ciò detto, il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con l' non è connotato Pt_2 da alcun vincolo di subordinazione, trattandosi di un rapporto di opera professionale regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., oltre che dagli accordi succedutisi nel tempo. E proprio con riferimento specifico ai medici convenzionati con l' Pt_1 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “il rapporto tra l' ed i medici ambulatoriali, così come disciplinato dalla convenzione del Parte_1 25 luglio 1972, non rientra nello schema del rapporto di pubblico impiego, difettando dell'essenziale elemento della subordinazione, ma integra un rapporto di prestazione d'opera professionale a carattere continuativo e coordinato, riconducibile ai rapporti cosiddetti di parasubordinazione contemplati dall'art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie. A tale configurazione non osta nè la dettagliata regolamentazione delle modalità e degli orari di lavoro, essa attenendo all'esigenza di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio ed a quella di specificazione degli obblighi di prestazione assunti dai sanitari, nella cui esecuzione, peraltro, non si evidenziano ulteriori vincoli di natura gerarchica o
7 assoggettamento o direttiva di volta concretamente impartite;
né la prevista procedura di concorso per il conferimento degli incarichi, essa consistendo semplicemente nella formazione di una graduatoria per titoli;
né infine, il richiamo, contenuto nell'anzidetta convenzione, ad istituti propri del rapporto di lavoro subordinato (permessi annuali retribuiti, trattamento per malattia, chiamata alle armi, elezioni a cariche pubbliche, indennità di fine rapporto), che esprime soltanto l'esigenza di una accentuata tutela del rapporto in esame, in conformità al suo carattere di parasubordinazione” (Cass. Sez. Un. n. 1209/1983 ed in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 2256 del 04/03/1988; Cass. S.U. n. 3499/1981; Cass. S.U. n. 1152/1982; Cass. Civ., Sez. Lav. n. 8457/2011). Alla luce della esatta configurazione del rapporto di lavoro instaurato tra l' ed il Dott. Pt_1 CP_1 quale rapporto di opera professionale autonomo regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., è evidente che l' deve ritenersi legittimato a modificare il turno di cui Pt_2 trattasi, a causa di proprie sopravvenute esigenze organizzative, peraltro supportate da adeguata e documentata motivazione, e persino a recedere dal contratto ex art. 2237 c.c.; ed in questa direzione la Corte di Cassazione SS.UU., con sentenza n. 2045/06, ha statuito che, qualora siano state stipulate convenzioni con i medici civili, generici o specialisti, la eventuale violazione delle norme dell'accordo collettivo nazionale non determina la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, né si configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo dopo il recesso dell'amministrazione, in quanto, piuttosto, riprendono pieno vigore le norme di cui agli artt. 2230 e segg. cod. civ. Non è pertanto minimamente configurabile alcuna tutela reale con conseguente diritto al mantenimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: per cui la domanda di ripristino dell'orario è di per se stessa inammissibile, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione imponendo il rispristino di una prestazione libero professionale di cui l' ritiene di non aver più bisogno. Né sussiste, in ogni Pt_2 caso, alcuna garanzia del mantenimento dell'orario complessivo del medico specialista a rapporto libero professionale con l' in quanto il mantenimento Pt_1 dell'orario è subordinato alla verifica di cui all'art. 16 co. 6 dello stesso accordo. Ciò detto, la riduzione del turno assegnato al dott. è più che giustificato dal CP_1 rapporto ore/prestazioni verificato dalla Sovrintendenza Sanitaria Regionale, così come sancito nell'art. 5 dell'Accordo, che prevede la riduzione “in caso di persistente contrazione… delle richieste di attività specialistiche afferenti ai compiti affidati all'Istituto”. Del resto, come chiarito nella propria relazione (doc. 26) dalla Direzione territoriale, l'andamento infortunistico della sede, in costante diminuzione dal 2010 al 2014, dimostra la sussistenza anche dell'altro presupposto, ovvero la persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali. Quanto alla procedura seguita, essa ha ripercorso pedissequamente le indicazioni del già richiamato art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali vigente, senza che il ricorrente sul punto abbia mosso alcuna obiezione. Venendo quindi al merito del ricorso, non si può che riferirsi, quanto al primo motivo, alla predetta relazione (doc. 26) della sede territoriale, considerato che le facoltà di astensione dalla prestazione lavorativa previste contrattualmente (permessi retribuiti, festività, etc) vengono a determinare, insieme alle ore effettivamente
8 lavorate, l'orario del turno e la corrispondente retribuzione, per cui non si comprende per quale motivo esse non si sarebbero dovute conteggiare ai fini della determinazione dell'orario stesso. Del tutto correttamente, quindi, le statistiche elaborate a livello centrale hanno rilevato che le ore svolte nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra il ricorrente e l' fosse pari a Pt_1 n. 1.573,33 ore, come si evince dal riepilogo degli orari svolti nell'anno 2013 dallo specialista (doc. 18) e dalle stampe dei cartellini mensili (doc. 19). Il conteggio delle ore effettuato nella consulenza di parte è viziato, invece, dal macroscopico errore consistito nell'aver conteggiato le sole giornate in cui lo specialista ha effettuato le timbrature con il badge e non anche le giornate in cui lo specialista è risultato assente ad altro titolo. Il turno del ricorrente è pari, infatti, a n.
1.560 ore (n. 30 ore per 52 settimane) che contemplano tanto doveri di prestazione lavorativa, quanto facoltà di astensione dalla prestazione per la fruizione di diritti contemplati dall'Accordo nazionale (permessi retribuiti, festività etc.), con riconoscimento della retribuzione spettante per l'intero orario del turno, e di tali prestazioni lavorative correttamente si deve tener conto nelle “ore lavorate". Del tutto legittimamente, quindi, sono stati valorizzati nei dati rilevati automaticamente dalla procedura Human Resources, comunicati dalla Direzione Centrale Risorse Umane con nota del 6/08/2015, anche i permessi retribuiti fruiti dal dott. CP_1 nell'anno 2013, tralasciati dal perito di parte, che ammontano a n. 156 ore (n. 30 ore a marzo, dall'11 al 15 marzo;
12 ore ad aprile, nei giorni del 26 e 29; 30 ore a maggio, nei giorni 3, 23, 24, 27 e 28; 6 ore ad agosto, in data 16; 66 ore a settembre, nei giorni dal 2 al 6, dal 9 al 13 e in data 20; 12 ore a dicembre, nei giorni dal 30 al 31). Nondimeno sono da includere nelle ore lavorative, sia ai fini giuridici che economici, le giornate, coincidenti con giornata lavorativa, in cui lo specialista non ha prestato la propria attività per il ricorrere di festività infrasettimanale ed il cui trattamento è corrispondente a quello di una normale giornata di lavoro (n. 42 ore, nei giorni 1/04 lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 26 dicembre: doc. 19). Pertanto, sommando le n. 1.375,29 ore risultanti dal passaggio del badge ed ammesse dal ricorrente (che fa riferimento a n. 1.375,27 ore, senza che la differenza di 2 minuti abbia rilevanza data la conversione operata nell'elaborazione centrale nella frazione di 0,33 ore dei 20 minuti eccedenti le 1573 ore) alle n. 156 ore di fruizione di permesso retribuito ed alle 42 ore relative a n. 7 giornate festive o coincidenti con il Santo patrono, si ottiene il valore di 1.573 ore e 29 minuti, correttamente utilizzato dall'Istituto. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova segnalare che ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Accordo l'orario dello specialista poteva essere Pt_1 garantito fino alla prima verifica annuale operata dall' , per cui, a seguito Pt_2 della verifica dell'esuberanza dell'orario del turno assegnato, l' non poteva Pt_2 che ridurre l'orario stesso. Quanto, poi, alla pretesa del ricorrente diretta ad ottenere l'aumento dell'orario in esito alle verifiche, da effettuarsi successivamente, dell'andamento infortunistico negli anni 2010 - 2013 (doc. 20) si riscontra che le denunce di infortunio e malattia professionale sono passate, per la sede di Sassari - Olbia Tempio P., da 5.498 nel 2010 a 4.418 nel 2013, con un'ulteriore flessione del fenomeno infortunistico nel 2014 (4.361). In ogni caso, anche ove negli anni successivi al 2013 non fosse stato registrato un decremento dell'andamento infortunistico, si deve osservare che mentre a seguito della prima
9 verifica l' non poteva che ridurre le eccedenze orarie, nessuna norma Pt_2 contrattuale prevede o potrebbe prevedere di converso un obbligo di aumento dell'orario del medico a rapporto libero professionale, essendo sul punto l'ente dotato di ampia discrezionalità. Non si può, infatti, imporre alla pubblica amministrazione, stante la disciplina dell'art. 7 co. 6 e ss. del D. Lgs. 165/01, un obbligo a stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa o ad incrementare quelli esistenti, dovendo la stessa amministrazione far fronte alle proprie esigenze con il personale dipendente. Pertanto, la decisione di incrementare, mantenere o ridurre le ore di specialistica negli anni successivi alla riduzione oraria rientra nel potere di autodeterminazione dell'ente, non potendo l'organo giudiziario sostituirsi all'amministrazione nelle proprie scelte imponendo aumenti di orari non ritenuti necessari dall' . Quanto al terzo motivo di Pt_1 ricorso, fondato sulla differenza nel decremento rispetto ad altro medico specialista nella stessa sede, si osserva che la riduzione per entrambi i medici è stata effettuata sulla base del rapporto tra prestazioni rese ed orario di turno assegnato, per cui la generale diminuzione delle prestazioni non poteva che comportare una omogeinizzazione dei turni nella branca specialistica, portati, rispettivamente, a 18 ore per il ricorrente ed a 16 per l'altro medico. In riferimento al quarto motivo di ricorso si deve rilevare che le cosiddette “considerazioni mediche”, come ribadito nella nota di istruzioni del 4 dicembre 2013, erano da escludere dal monitoraggio, non configurandosi quali “prestazioni mediche”. In realtà, come si può facilmente evincere dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, che ad ogni buon fine si contesta nella sua veridicità, provenienza, legalità e comunque rilevanza ed efficacia probatoria, le così dette “considerazioni mediche” altro non sono che mere comunicazioni o risultanze di visite già effettuate e che, quindi, sono già state conteggiate nell'ambito delle corrispondenti prestazioni, per cui del tutto correttamente non sono state considerate utili ai fini del monitoraggio. Quanto al personale coadiuvante, il documento cui fa riferimento il ricorrente, relativo al Servizio Sanitario Nazionale e non all' è Pt_1 soltanto uno studio effettuato dal sindacato dei medici specialisti, di cui non si rinvengono tracce nei verbali della Commissione Centrale che hanno approvato i parametri di ponderazione e la tempistica delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, il personale infermieristico in servizio nell'anno 2013 presso le Sedi di Pt_1 Sassari e Olbia nel numero, rispettivamente, di n. 3 unità a Sassari e di n. 1 unità ad Olbia (doc. 21), risulta pari alle unità previste, per detto profilo professionale, nell'organico per la Direzione regionale datato 15/11/2010 e CP_4 relativo agli anni 2010/2012 e rimasto immodíficato per il 2013 (doc. 22). Presso il Centro medico legale della Sede di Sassari prestavano servizio, inoltre, due collaboratori sanitari del profilo di tecnico di radiologia di cui n. 1 eccedentario rispetto alla dotazione organica (docc. 21 e 22). In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, è appena il caso di evidenziare che la Corte di Cassazione SS.UU. con la già citata sentenza n. 2045/06, nello statuire che qualora siano state stipulate convenzioni con i medici civili, generici o specialisti, l'eventuale violazione delle norme dell'accordo collettivo nazionale non configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo, in quanto, al contrario, riprendono pieno vigore le norme di cui agliartt. 2230 e ss. c.c., ha anche rilevato che “la ratio della normativa in materia va individuata nella chiara volontà di
10 porre un freno all'uso delle assunzioni provvisorie senza concorsi (o senza analoghe prove selettive) a tutela di un interesse pubblico, che legittima l'amministrazione a recedere dai rapporti lavorativi anche a tempo indeterminato allorquando la prosecuzione degli stessi non risponda più agli interessi della collettività, sicchè la stessa indeterminatezza della durata del rapporto lavorativo nascente da convenzioni non può tradursi in una "indissolubilità" del rapporto stesso”. Da ciò consegue che allorché l'amministrazione eserciti, anche parzialmente, il diritto di recesso per il venir meno delle relative esigenze, non può avere fondamento neanche la domanda del medico convenzionato al risarcimento dei danni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che l' non abbia Pt_2 pedissequamente rispettato le previsioni contrattuali per la riduzione dell'orario dell'appellato, non potranno che applicarsi le disposizioni proprie dell'art. 2237 c.c., senza alcun diritto del dott. al rispristino del rapporto ed al CP_1 risarcimento del danno. Senza contare poi che, anche ove si riconoscesse il diritto al ripristino del turno e si applicassero, del tutto ipoteticamente ed illegittimamente, i parametri propri del rapporto di lavoro subordinato, il costante orientamento della giurisprudenza, conforme a quella espressa dalle SS.UU. (Corte di Cassazione, SS.UU., 14 dicembre 2007, n. 62282) in sede di quantificazione per equivalente del danno, è nel senso che lo stesso non si identifichi in astratto nella mancata erogazione della retribuzione ma che, al contrario, occorra caso per caso indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita. Pertanto, ove venisse accordata l'integrale misura retributiva anche per la parte della prestazione lavorativa non effettivamente resa, ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra esercizio dell'attività lavorativa e retribuzione. Del resto, e soltanto per completezza, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato che l'interessato, per il periodo in cui non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell'interesse dell'Amministrazione, ha invece potuto rivolgerle alla cura d'ogni altro interesse: pertanto, a maggior ragione ove si tratti di rapporto libero professionale, ed ove ricorrano tutti i necessari presupposti di fatto e di diritto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, I e II comma, e 1226 c.c. il danno sofferto dovrebbe essere determinato in una somma non superiore al 50% delle retribuzioni previste (Tar sez. II, 17 febbraio 2011 n. 138; Cons. CP_4 Stato, sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5413; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4645). Peraltro nel presente caso, come risulta dalla documentazione fornita dalla sede territoriale, il ricorrente a seguito della riduzione oraria ha ottenuto un turno di 5 ore presso la Casa Circondariale (doc. n. 24). In proposito, si osserva che, poiché l'orario complessivo del medico specialista, espletabile presso più posti di lavoro e/o aziende o istituzioni pubbliche, non può superare le 38 ore settimanali (art. 3 dell'Accordo Nazionale), da un lato il ricorrente, senza le riduzione oraria per cui è giudizio, non avrebbe potuto ottenere il nuovo turno di 5 ore presso la Casa Circondariale, e dall'altro, poiché è attualmente titolare di 31 ore Part settimanali (18 ore presso l' 8 ore per incarichi conferiti dalla prima Pt_1 dell'8 marzo 2016 e 5 ore per l'incarico conferito, dopo l'8 marzo 2016, presso la Casa Circondariale) anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso
11 l' non potrebbe essere condannato al ripristino delle 30 ore settimanali, Pt_2 pena il superamento del limite massimo di 38 ore contrattualmente previsto.”. La causa, istruita con prova documentale, è definita con la sentenza n. 403/2021 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, di accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto dell' del 11.2.2016, e, pertanto, dichiarando Pt_1 inefficace la riduzione di ore ivi disposta nei confronti del per l'effetto, CP_1 dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno pari a 2.266 ore complessive, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale, in particolare, qualificato in termini di parasubordinazione il rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente divieto di modifica unilaterale dello stesso da parte dell' posto che il medico convenzionato è titolare di diritti soggettivi e Pt_2 non di meri interessi legittimi, afferma la nullità dell'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni per il quadriennio 2006-2009 per violazione di norme imperative ossia “per la assoluta e grave indeterminatezza delle condizioni al verificarsi delle quali ha Pt_1 il potere di risolvere, parzialmente o integralmente, il contratto col medico: è evidente infatti che il concetto di “persistente contrazione” è assolutamente generico, non solo sotto il profilo temporale (cosa significa “persistente”?, quanto tempo deve durare la contrazione per potersi ritenere persistente?) ma addirittura sotto il profilo quantitativo: cosa significa “contrazione”? di quanto si deve ridurre il numero degli infortuni e malattie professionali, o il numero delle richieste di attività specialistiche, perché l' possa esercitare il potere di Pt_1 risoluzione parziale o totale, e inoltre, nel caso di risoluzione parziale come quello sub iudice, che proporzione deve sussistere tra la contrazione delle attività richieste, e il numero di ore?”. Dall'individuata nullità il Tribunale trae l'illegittimità del provvedimento dell' Pt_1 di riduzione dell'orario di lavoro, espressione di potere privatistico e non di autorità amministrativa, con riduzione in pejus del trattamento economico del il CP_1 quale ha, dunque, diritto al pagamento della differenza tra quanto percepito e quella alla quale avrebbe avuto diritto. Afferma il Tribunale che trattasi di nullità rilevabile d'ufficio oltre che comunque sollevata, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, dallo stesso ricorrente allorché riferisce del diverso trattamento riservato a lui rispetto ad altro medico specialista in posizione equiparabile. Inoltre, la mancanza di indicazione di indici e di criteri cui ancorare il calcolo della riduzione oraria comporta l'impossibilità di procedere al calcolo comparativo richiesto dal attesa la previsione della mera CP_1 discrezionalità dell' riconosciuta dal citato art. 5 dell'accordo collettivo, con Pt_2 pregiudizio per i diritti dei quali è titolare il medico convenzionato. Inoltre, precisa il Tribunale, l'Istituto non tiene conto delle prestazioni rese del sotto la voce “considerazioni mediche” da qualificarsi come “referti” secondo CP_1 le indicazioni fornite dallo stesso Istituto, il quale non contesta specificatamente la natura di relazioni mediche delle 2035 considerazioni mediche rese nel 2013, limitandosi a sostenere che “le così dette “considerazioni mediche” altro non sono che mere comunicazioni o risultanze di visite già effettuate e che, quindi, sono già state conteggiate nell'ambito delle corrispondenti prestazioni, per cui del tutto correttamente non sono state considerate utili ai fini del monitoraggio”.
12 Tesi non condivisa dal Tribunale che, prendendo a campione una delle considerazioni mediche (n. 512034261 del 17.7.2013) ritiene trattarsi di referto attesa la natura di “relazione medica in cui vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti”. Quindi, considerato che il è in pensione dal 30.9.2020, il Tribunale riconosce CP_1 al predetto il risarcimento del danno corrispondente a complessive 2.266 ore lavorative illegittimamente sottrattegli (12 ore settimanali per 120 settimane per il periodo 8.3.16-25.5.18, nonché 7 ore settimanali per 118 settimane per il periodo dal 26.6.18-30.9.2020). Avverso tale sentenza propone appello l' , cui resiste con memoria, il Pt_1 CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte, c.t.u. e fascicolo d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante censura la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) l'avere ritenuto la nullità dell'art. 5 dell'accordo collettivo in assenza di alcuna eccezione dell'appellato. In sintesi, il Tribunale adotta una soluzione a sorpresa senza previa sollecitazione del contraddittorio delle parti. In ogni caso egli erra atteso che: difetta l'indicazione della norma imperativa lesa dal citato art. 5; quest'ultimo è espressione di un accordo collettivo nazionale;
esso è attuazione dell'art. 36 cost;
esso contiene i criteri per la determinazione della riduzione di orario;
non può essere oggetto di estensione per analogia come erroneamente ritenuto dal Tribunale per sostenere che l' avrebbe modificato unilateralmente il rapporto Pt_1 contrattuale: ancora una volta, il Tribunale non considera che detta disposizione è frutto di accordo collettivo nazionale;
2) l'avere errato nella decisione di merito atteso che il Tribunale non esamina le allegazioni sul computo delle ore lavorative, la validità del parametro annuo (2013) di riferimento per la valutazione delle eccedenze, la comparazione con il trattamento riservato dall' ad altra branca ed altro professionista, ed infine il Pt_1
“peso” dell'asserita assenza del personale infermieristico. Al contrario, il primo giudice si sofferma sulle “considerazioni mediche” senza considerare che si tratta di comunicazioni tra dirigenti medici e specialisti convenzionati, senza pesatura e misurazione nell'ambito del nomenclatore. Inoltre, il Tribunale invece che procedere al riconteggio delle ore e dei valori ponderali ritiene inattendibile tutto il procedimento di valutazione delle ore in esubero, senza dunque entrare nel merito delle contestazioni dell'istituto in ordine all'erronea quantificazione delle ore richieste dal e, dunque, senza acclarare il quantum di effettiva spettanza né CP_1 tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede di quantificazione del danno per equivalente, questo non si identifica con la mancata erogazione della retribuzione ma con la singola entità di pregiudizio di tipo patrimoniale e non causalmente riconducibili alla condotta illecita del datore di lavoro. Errore ancora più evidente considerato che il Tribunale accoglie il ricorso sulla base dell'esame di una sola considerazione a campione delle 2035 depositate in luogo del loro singolo esame al fine di riscontrare la natura o meno di referto;
3) in via subordinata, l'errata quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, fatto coincidere integralmente con la perdita retributiva in luogo dell'esatto accertamento, in
13 violazione inoltre del principio per cui il danno non potrebbe superare il 50% delle retribuzioni atteso che il ha potuto dedicarsi ad altre attività. CP_1
Il primo motivo è fondato. Invero, il Tribunale afferma l'inapplicabilità dell'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale ratificato in data 29 luglio 2009 che regola, ai sensi dell'art.48 della L.833/1978 e con riferimento alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo instaurato presso l'ente con i medici specialisti, in quanto affetta da nullità per violazione di norma imperativa “ossia per la assoluta e grave indeterminatezza delle condizioni al verificarsi delle quali ha il potere di risolvere, parzialmente o Pt_1 integralmente, il contratto col medico.” Benchè il Tribunale ritenga l'eccezione di nullità implicitamente sollevata laddove sostiene che “nel caso di specie, in realtà, sostanzialmente la nullità delle norme dell'Accordo collettivo è stata dedotta col ricorso, sia pure senza usare formule sacramentali, nel momento in cui il ricorrente ha rilevato che tra il taglio di orario imposto a lui, e quello riservato ad altro medico specialista in posizione comparabile, non risultava sussistere la dovuta proporzionalità rispetto alla contrazione di richiesta di prestazioni rilevata da per l'anno 2013.”, il primo Pt_1 giudice viola l'art. 101 co. 2 cpc in quanto il giudice “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art. 183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, D.L. 35/2005, convertito con L. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione" (così Cass. Civ. n. 7365/2022 che ribadisce il principio di diritto per cui «l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato» (Sez. 3, Sent. n. 11308 del 2020).”. Principi recentemente ribaditi da Cass. Civ. n. 1496/2025 secondo la quale “il principio iura novit curia comporta che nell'esercizio della sua funzione, il giudice possa essere coadiuvato dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare al caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie ed individuare la relativa norma. Al fine di evitare che il giudice, nel decidere una controversia, introduca una questione che non sia mai stata sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, violando così non solo il principio del contraddittorio, ma anche il diritto di difesa, l'art. 101, comma 2, c.p.c. commina la nullità delle decisioni che si fondino su questioni rilevate ex officio sulle quali il giudice non abbia sollecitato il confronto dialettico tra le parti. Tuttavia, per
14 costante giurisprudenza, «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» ( Cass. n. 11724/2021). In Cass. 82/2024 si è ribadito che «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» (in applicazione del principio, questa Corte ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). In Cass. 1617/2022, si è ritenuto che la ritenuta sussistenza di un adempimento di un'obbligazione naturale, giustificata dai doveri di natura morale e sociale di un convivente verso l'altro, in luogo di una donazione nello spostamento patrimoniale derivato da un'operazione di giroconto effettuata dal titolare di conto corrente in favore di altro soggetto, avrebbe necessitato il previo contraddittorio tra le parti, in quanto «la sussistenza della obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata non solo ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma implica altresì la sussistenza della proporzionalità fra il pregiudizio subito e l'attribuzione patrimoniale compiuto», requisiti che dovevano essere riscontrati positivamente solo previo contraddittorio Per tra le parti. Orbene la Corte d'appello, nel ritenere che dalla morte del Prof. (non dichiarata in giudizio dal suo difensore ma allegata dalle controparti) fosse derivato anche l'effetto della cessata materia del contendere tra tutte le parti in giudizio, effetto rilevato ex officio, ha risolto non una questione di puro diritto, ma di natura mista, di fatto e diritto, che doveva essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Anche perché gli elementi fattuali della lite da cui trarre la pronuncia di cessazione della materia del contendere (in particolare, l'essere la condanna di primo grado rivolta al prof. V. nella qualità di ex rettore o delegato speciale del Reale Collegio di Spagna e non quale persona fisica) erano controversi tra le parti.” Nel caso di specie, il Tribunale dichiara la nullità di una clausola negoziale ossia una questione di merito. Attività, peraltro, del tutto errata atteso che l' spiega, con motivazione Pt_2 condivisibile, le ragioni per le quali la clausola in questione non è affetta da nullità per indeterminatezza o indeterminabilità. Infatti, l'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro tra l' e i medici specialisti convenzionati interni, ratificato nel luglio 2009, Pt_1 disciplina la riduzione o soppressione dell'orario stabilendo che “in caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di prestazioni specialistiche afferenti i compiti affidati all' – Pt_2 documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e
15 secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 comma 6 – nell'impossibilità di dare corso alle misure di flessibilità operativa di cui all'art. 4, l' nella figura del Pt_1 dirigente responsabile della struttura che ha conferito l'incarico, può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di uno specialista, dandone comunicazione all'interessato. … Avverso la decisione dell' , l'interessato Pt_1 può proporre ricorso al Comitato regionale di cui alla norma particolare n. 2 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta. …. Il Comitato regionale decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato zonale di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta-“. Rilevato che il comitato zonale “qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare gli Enti e le Aziende interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima consentita” (art. 3, u.c.); che i parametri di ponderazione di cui all'art. 16, co. 6 e 3 prevedono comunque come valore medio di riferimento quattro prestazioni l'ora, salvo diversa valutazione annuale di complessità da parte del dirigente medico di 2° livello sulla base di specifici parametri di ponderazione definiti in sede di commissione centrale di cui alla norma particolare n. 3; che la flessibilità operativa di cui all'art. 4 è così disciplinata “1) Ferma restando la garanzia in via generale, del mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, fatta salva la verifica annuale di cui al successivo art. 16, comma 6, al fine del migliore funzionamento del servizio, l' può adottare Pt_1 provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale, come di seguito specificato. 2) La flessibilità operativa, nell'ambito di una sede … può riguardare:
….. c) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate nello stesso comune;
d) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate in comuni diversi. (3) I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente della sede competente, sentito lo specialista interessato.; …. 6) la flessibilità operativa nell'ambito di sedi di regioni limitrofe, si realizza attraverso: …. B) mobilità verso sedi di regioni limitrofe. Può essere disposta la mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, verso una sede di regione limitrofa. 7) i provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati dal dirigente della direzione regionale ricevente, previo accordo con il dirigente della direzione regionale cointeressata e sentito lo specialista, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta. …. 9) i provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati, qualora non sussista il consenso dell'interessato, - e sempre nel rispetto dei già citati criteri generali in materia di flessibilità operativa – previo parere dei comitati regionali di cui alla norma particolare n. 2 competenti per territorio che si esprimono sulla sussistenza o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione. In caso di parere discorde verrà adita la menzionata commissione centrale, che esprimerà al riguardo parere vincolante. …. ”, la Corte rileva come non sia contestato, oltre che comunque documentato, il rispetto della predetta procedura che precede la riduzione dell'orario di incarico dello specialista. Invero, la contestazione dell'appellato concerne la sola attendibilità del dato relativo alla “persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie
16 professionali o delle richieste di prestazioni specialistiche afferenti i compiti affidati all' – documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate Pt_2 nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16 comma 6” in quanto da un lato, il dato utilizzato dall' è relativo all'anno 2013 mentre la riduzione di Pt_2 orario è praticata nel 2016; dall'altro lato, gli vengono conteggiate 1573,33 ore lavorative superiori a quelle risultanti dal badge di accesso al lavoro, così risultando uno scarso rendimento a fronte di un numero di ore elevato e di un numero di prestazioni inferiori. Egli dunque, non censura la genericità della clausola dell'art. 5 per essere indeterminabile l'orario di incarico spettante al medico specialista, bensì l'inadempimento contrattuale dell' che, a fronte della previsione della Pt_2 garanzia generale di mantenimento dell'orario complessivo di incarico, riduce a 18 le 30 ore di incarico riconosciute all'appellante: e ciò in maniera errata per le ragioni che si esamineranno in seguito. Pertanto, non solo non si solleva espressamente alcuna eccezione di nullità della citata clausola, ma neppure si adombra la sua contrarietà a norma imperativa, passaggio motivazionale del tutto pretermesso da parte del Tribunale. La sentenza dunque risulta nulla. Peraltro, la Corte è chiamata ad accertare la legittimità della riduzione dell'orario di incarico al dr. specialista ortopedico ai sensi del citato art.
5. CP_1 In proposito, come già evidenziato in precedenza, l'appellato non contesta il rispetto della procedura che conduce alla suddetta riduzione bensì il risultato cui perviene l' in esecuzione delle previsioni del citato accordo collettivo Pt_2 nazionale. In detto accordo sono previste verifiche annuali delle prestazioni effettuate dai singoli specialisti, con attribuzione di un monte ore complessivo di attività garantito in fase di prima applicazione di detto accordo stante appunto la previsione di verifiche annuali: al è, dunque, riconosciuto un monte ore di 30 ore CP_1 settimanali per 52 settimane pari a 1560 ore annuali, in assenza di un oggettivo riscontro. All'esito di complessa procedura articolatasi tra il 2010 e il 2012 nonché di dati statistici aggiornati al primo semestre 2014 (si rinvia in proposito alla relazione redatta dalla Direzione territoriale di Sassari, datata 8.4.2019), posti a base del nomenclatore delle prestazioni pesate, emerge la drastica diminuzione della richiesta di prestazioni relative alla specializzazione del (più marcata fino al CP_1 2013 ma proseguita anche nel primo semestre 2014) con conseguente eccedenza delle ore attribuite anche a quest'ultimo. Ciò induce l'istituto all'adozione del contestato provvedimento dell'11.2.2016 di riduzione dell'orario dello specialista ambulatoriale atteso che a fronte di 1573,33 ore retribuite al quest'ultimo ha effettuato n. 2295 prestazioni richiedenti CP_1 949,63 ore in via ponderata. Di conseguenza sono ritenute congrue 18 ore di lavoro settimanale pari a 936 ore annuali (18h x 52 sett.) per rendere le prestazioni effettuate ponderate. L'appellato sostiene l'illegittimità del calcolo così operato per una pluralità di ragioni, ad avviso della Corte, da condividere parzialmente.
17 Invero, ricordato che con l'accordo del 2009 è introdotta la verifica annuale su base statistica per singola specialità, ciò ha richiesto un lungo e complesso procedimento, svoltosi nel contraddittorio tra l' e l'associazione dei medici Pt_2 specialisti ambulatoriali, conclusosi con la stesura del nomenclatore delle prestazioni pesate basato sui dati statistici del 2013, confortati con quelli emergenti nel primo semestre 2014. Il 2013 rappresenta una data convenzionale dalla quale iniziare per la verifica della correttezza delle ore di incarico assegnate a ogni specialista fino a un massimo di 38 ore settimanali. Le successive variazioni, - nel 2016 aumentano il numero degli infortuni - non comporta, peraltro, alcun diritto del medico convenzionato a ottenere l'aumento delle ore assegnate in quanto oggetto estraneo al presente giudizio. Infatti, il rapporto di lavoro tra il medico specialista ambulatoriale e l' è, Pt_1 secondo incontestata giurisprudenza, di natura autonoma e non subordinata, trattandosi di rapporto parasubordinato regolato dagli articoli 2230 ss c.c. Il relativo compenso è quello convenzionalmente stabilito e “in ogni caso” adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ex art. 2233 c.c. E poiché nel caso di specie, il compenso convenzionalmente concordato non è quello fisso inizialmente previsto bensì quello, volta per volta, risultante dall'eventuale riduzione o dall'aumento delle ore di incarico assegnate, il singolo specialista può contestare l'adeguatezza del compenso rispetto alla prestazione resa senza avere diritto (tutela reale) al ripristino delle ore di incarico inizialmente previsto anche in caso di illegittima riduzione delle ore assegnate. Ma nel caso di specie, il – medio tempore pensionato - non eccepisce detto CP_1 profilo, limitandosi a contestare che nel calcolo delle ore effettuate l'appellante 1) inserisce anche le settimane di ferie nel corso delle quali non viene resa alcuna prestazione;
2) conteggia le ore per i permessi retribuiti e le giornate festive nelle quali non viene svolta attività lavorativa: per effetto della somma di queste due voci, ripartisce le prestazioni effettuate in un maggiore numero di giorni (non lavorativi) con la conseguenza di diminuire il rapporto tra prestazioni effettuate e ore lavorate, le uniche da considerare e risultanti dalla scheda del badge;
3) la riduzione delle ore assegnate non è proporzionale rispetto all'altro specialista in ortopedia al quale le ore ridotte sono appena 4, con assegnazione di 16 ore rispetto alle 20 precedenti, mentre il proprio orario è ridotto a 18 ore rispetto alle 30 precedenti;
4) non include il numero di referti stilati nel periodo considerato, da egli erroneamente indicati come considerazioni mediche e, dunque, esclusi dal calcolo delle prestazioni rese;
4) non valuta l'avere dovuto sopperire all'assenza di infermiera, sottraendo un tempo non inferiore a 5 minuti per ogni prestazione resa in quanto occupato in attività estranea a quella specialistica. Trattasi di errori che a detta del incidono sull'attendibilità della riduzione CP_1 operata, così – sostanzialmente – invocando l'inadempimento contrattuale dell' nell'applicazione dell'accordo collettivo nazionale. Pt_2 I rilievi sono parzialmente condivisibili. Invero, si è precisato che l'appellato ha un incarico professionale per 30 ore settimanali corrispondente a 1560 ore retribuite, corrette in 1573,33 (dato condivido da tutte le parti): in queste sono ricomprese anche le ore corrispondenti
18 alle festività infrasettimanali e quelle di permesso retribuito per un totale di 198 ore, così ottenendo il dato netto di 1375 ore lavorate. Tenuto conto che la fruizione delle festività infrasettimanali come le ore di permesso spettanti per contratto all'appellato comporta l'astensione dal lavoro, detta circostanza non può avere riflessi negativi sul compenso dovuto come si verificherebbe aderendo alla tesi dell' appellante che si fonda sul Pt_2 presupposto che il non avere lavorato in detti giorni si riverbera negativamente sulla produttività della prestazione resa dal CP_1 Dal che consegue che dette ore non devono essere conteggiate ai fini del calcolo corretto del monte ore da prendere a base del conteggio delle prestazioni rese. Non senza aggiungere che l' non dimostra che, anche cumulando le Pt_2 prestazioni rese dallo specialista che sostituisce il durante i permessi e le CP_1 festività, il fabbisogno orario assegnato a quest'ultimo è comunque eccedente quello necessario. Detto dell'infondatezza dell'asserita inattendibilità del dato statistico relativo al 2013 se raffrontato con quello del 2016 (nel quale si registra un aumento degli infortuni con conseguente crescita delle richieste di prestazioni medico ambulatoriali) trattandosi della prima indagine statistica finalizzata a sottoporre a verifica la congruità delle ore di incarico assegnate ai vari specialisti, si osserva che non è condivisibile la tesi dell'appellato sopra riportata (sulla distanza temporale tra il dato comparativo utilizzato e quello più prossimo al provvedimento contestato) anche in considerazione del fatto che mentre la riduzione delle prestazioni accertata nel 2013 trova riscontro nelle evidenze statistiche annuali circa la persistente contrazione delle prestazioni nel periodo 2010-2013, confermata anche nel primo semestre 2014 (sebbene in misura più contenuta), l'incremento di quelle registrate nel 2016 non risulta essere comunque “persistente” non essendovi alcun raffronto con i dati del 2017 né con quelli del 2015 sì che non è ipotizzabile l'aumento o la riduzione delle ore di incarico in presenza di un dato parziale e non continuo. Precisato sopra il numero di ore da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di prestazioni effettuate (1375), non può condividersi la tesi del a CP_1 detta del quale la riduzione operata nei suoi confronti è discriminatoria rispetto alla minore riduzione di ore effettuata nei confronti dell'altro medico ambulatoriale specialista in ortopedia. Invero, premesso che il non ha né invocato né fornito elementi per CP_1 l'applicazione della normativa italiana e comunitaria sul divieto di discriminazione nell'ambiente di lavoro tra i titolari di contratto d'opera, si osserva che l'esito del presente giudizio comporta il superamento della detta questione che si palesa peraltro infondata atteso che la riduzione oraria è maturata dal calcolo del rapporto tra le prestazioni orarie rese e il monte ore assegnato: dato che non emerge dagli atti del giudizio rispetto all'altro medico specialista. E pertanto, premesso che l'altro specialista è assegnatario di 20 ore di incarico, non vi è alcuna prova che le prestazioni ponderate concretamente rese da quest'ultimo nelle 1040 ore retribuite comportano una riduzione di numero di ore maggiore rispetto alle 4 stabilite dall'Istituto; né vi è prova che il numero delle prestazioni giustificatrici di detta riduzione, raffrontate al numero delle prestazioni rese dall'appellato avrebbe dovuto determinare una diversa ripartizione tra i due
19 specialisti delle residue 34 ore complessive previste per l'ambulatorio specialistico di ortopedia. Per quanto concerne l'omesso conteggio, fra le prestazioni rese dal dei CP_1 referti in atti in quanto erroneamente valutati come “considerazioni mediche”, la tesi dell'appellato appare condivisibile. Infatti, egli deduce che le considerazioni mediche da lui redatte nel 2013 hanno in realtà, natura di referto alla luce del parere rilasciato dal dr. in data Per_2
22.6.2016 e, in quanto tale, devono essere incluse nel calcolo delle prestazioni rese. Quest'ultimo nega validità al fatto di includere nel concetto di “referto interno = parere” “annotazioni che non hanno ragione di essere così classificate.” atteso che per referto “si intende una relazione medica nella quale vengono riportati i risultati di un esame clinico o strumentale oppure sugli atti, e, in tale ambito, il parere riguarda in modo più puntuale … un giudizio articolato di competenza specialistica su un quesito specifico.”. Soggiunge che nel nomenclatore delle prestazioni pesate, la voce parere “trova ragion d'essere esclusivamente “a richiesta”, a seguito cioè di specifico quesito che viene posto allo specialista dal dirigente medico o da altra professionalità operante in sede per problematiche afferenti il caso, problematiche per le quali è richiesto il contributo della specifica competenza.”. Quindi, precisa che non sono tali “le annotazioni … che al più, hanno rilevanza solo come diario della trattazione che viene eseguita, trattazione che consiste nelle altre attività di volta in volta espletate in procedura.”. Ciò premesso, nel febbraio 2013 è approvata la tabella contenente i parametri di ponderazione e tempistica delle prestazioni specialistiche ex art. 16, commi 3 e 6 del richiamato accordo 30 luglio 2010, con decorrenza 1° gennaio 2013. Si precisa che il monitoraggio sperimentale delle prestazioni specialistiche inizierà nel marzo 2013 “con riferimento alle prestazioni rese nel 2012 desumibili dalla procedura
“cartella clinica” le cui risultanze saranno valutate dalla commissione centrale ai fini dell'eventuale messa a punto del sistema definitivo.” Successivamente “sarà effettuato il primo monitoraggio a regime con riferimento alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2012 -30 giugno 2013. …. Ai fini del predetto monitoraggio, sarà messa a disposizione di ciascuna direzione regionale la reportistica .. specificamente elaborata alla data del 30 giugno, riguardante il rapporto tra le prestazioni e le ore effettivamente rese dagli specialisti, contenente i dati desunti automaticamente dalle procedure informatiche Human Resources e Cartella Clinica. Tali report dovranno essere integrati, a cura di ciascuna direzione regionale con i dati delle prestazioni registrate fuori procedura cartella clinica…. da ponderarsi secondo il nomenclatore delle prestazioni. I report di monitoraggio inviati sono i seguenti: riepilogo per specializzazione, riepilogo per medico, dettaglio prestazioni per medico”. Nel primo è riportato, per ciascuna branca specialistica “le ore di turno complessivamente assegnate a livello regionale nel primo semestre 2013 per rapporti d'opera professionale sia a tempo indeterminato che determinato…; le ore di turno effettivamente lavorate in cui sono state considerate anche quelle rese dai medici sostituti per conto del titolare;
il numero delle prestazioni effettuate, ponderate, ottenuto dalla somma delle prestazioni distintamente rendicontate in tre colonne separate: prestazioni estratte da cartella clinica rese da medici presenti in HR;
prestazioni estratte da cartella clinica rese da medici non presenti in HR;
prestazioni rilevate fuori procedura … il cui valore
20 numerico deve essere inserito manualmente a cura di ciascuna direzione regionale. A tale ultimo fine, le predette prestazioni rilevate fuori procedura – già rendicontate da codeste strutture mese per mese, secondo le istruzioni fornite con nota del 31 gennaio 2013 proprio ai fini dell'inserimento nei report di monitoraggio di cui trattasi – dovranno essere totalizzate per tipologia nell'ambito di ciascuna branca, e ponderate con l'applicazione del corrispondente peso previsto dal nomenclatore delle prestazioni;
i totali parziali ponderati così ottenuti dovranno essere sommati e il risultato finale dovrà essere inserito nella colonna e nello specifico campo appositamente previsto. A seguito del predetto inserimento, saranno ricalcolati automaticamente tutti i dati collegati, presenti nelle colonne successive del report. – le ore di turno teoricamente necessarie per il 1° semestre 2013 (fabbisogno ricalcolato) ottenuto dividendo per 4 il numero totale delle prestazioni rese ponderate;
il numero di ore in eccedenza/carenza calcolato per differenza tra il fabbisogno ricalcolato e le ore lavorate;
la percentuale di eccedenza/carenza…; l'ipotesi di nuovo fabbisogno regionale di ore di turno settimanale…. Riepilogo per medico: il report contiene, per ciascuna branca, l'elenco dei medici che nel primo semestre dell'anno hanno lavorato per l'istituto.
…. L'impostazione del prospetto ricalca sostanzialmente quello del riepilogo per specializzazione con le seguenti peculiarità: per i medici sostituti sono valorizzate solo le ore lavorate e le prestazioni effettuate …...; per ottenere un primo risultato quanto più possibile coerente con la concreta realtà operativa, è necessario che codeste direzioni regionali provvedano a spostare le ore lavorate dai medici sostituti e le relative prestazioni rese sommandole a quelle del titolare;
nella colonna “prestazioni rilevate fuori procedura ponderate” … dovranno essere riportate … le prestazioni rendicontate manualmente al di fuori della cartella clinica, opportunamente ponderate;
nella penultima colonna “ore di turno settimanale da assegnare” (ricalcolate) è riportata una proposta meramente matematica di rideterminazione del fabbisogno di ore per ciascun medico specialista, quale ipotesi semplificata di base per le successive valutazioni di opportunità da parte del Direttore regionale …. Dettaglio prestazioni del medico: il report contiene, per ciascuna branca, le prestazioni rese da ciascun medico , distinte per tipologia. Le informazioni messe a disposizione ai fini della verifica della completezza del monitoraggio effettuato, consentono anche di analizzare in termini quali-quantitativi il carico di lavoro dei singoli specialisti. Inoltre, … si trasmettono, per le successive verifiche da parte di codeste direzioni regionali e per la regolarizzazione delle future registrazioni delle prestazioni da parte dei medici in procedura cartella clinica, i seguenti file: 4) elenco delle considerazioni mediche registrate in cartella clinica che, non configurandosi quali prestazioni mediche, sono state escluse dal monitoraggio. …. l'elevato numero di inserimenti effettuato in cartella clinica a titolo di considerazioni mediche, da parte dei medici specialisti, costituisce una anomalia alla luce dei criteri di inserimento indicati dalla sovrintendenza medica generale.”. Ancora, in occasione delle successive riunioni della commissione centrale di cui alla norma particolare n. 3 dell'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni sono apportate delle variazioni al nomenclatore delle prestazioni, anche implementando le voci inserite. Resta comunque ferma la
21 volontà di escludere dal nomenclatore la voce “considerazioni mediche” estranee al concetto di prestazioni mediche. Per contro, il Comitato regionale previsto dalla norma particolare n. 2 dell'accordo, con verbale del 22.1.2014 delibera di valorizzare le considerazioni mediche e i visti medici di regolarità: previsione peraltro, non condivisa dalla direzione generale come si evince dai provvedimenti richiamati in precedenza. La questione non è dunque se le “considerazioni mediche” rientrano o meno nel citato nomenclatore atteso che alla luce del procedimento richiamato, esse sono certamente estranee alle prestazioni da computare ai fini del calcolo dell'attività resa dal singolo medico specialista ambulatoriale. Il punto è se le “considerazioni mediche” redatte dal siano realmente tali e CP_1 non siano referti e in quanto tali, debbano essere ricomprese tra le prestazioni da ponderare. Ad avviso della Corte, la lettura delle “considerazioni mediche” in atti evidenzia la loro natura di referti atteso che dal loro esame si evince che quanto scritto dal CP_1 costituisce la sintetica relazione scritta che descrive lo stato di salute del paziente dopo un esame clinico o strumentale, con indicazione dei successivi esami prescritti o da prescrivere all'esito di precedente controllo, riportando consigli ai pazienti e altre indicazioni sempre calibrate sull'attività medica svolta o da svolgere. Non si tratta dunque di un diario sul singolo paziente né di un promemoria personale ma delle indicazioni delle ragioni della visita, dello stato di salute del singolo paziente, della prima diagnosi, degli esami richiesti, di quelli eventualmente successivi, dell'eventuale conferma della diagnosi iniziale nonché dei successivi passaggi clinici: e ciò per singolo paziente con indicazioni utilizzabili anche nel caso in cui quest'ultimo si trovi nella condizione di dovere ricorrere all'intervento di medico specialista ortopedico diverso dal CP_1 Per contro, dalla loro lettura emerge che non si è in presenza di “annotazioni” che in ambito medico, descrive una nota, un'etichettatura o una registrazione che aggiunge informazioni a dati medici. Invero, in nessuna delle “considerazioni mediche in esame” il si limita a scrivere una mera nota aggiuntiva a dati CP_1 medici. Né l'appellante indica una sola “considerazione medica” in cui il si limita a CP_1 scrivere una annotazione. Peraltro, nelle prestazioni del 2013 l'appellato conteggia non 2035 referti bensì 1933, come riportato nelle osservazioni del proprio ctp, pari a 2126,30 prestazioni ponderate. Pertanto, secondo le allegazioni dello stesso egli effettua n. 5.731,50 CP_1 prestazioni totali che necessiterebbero, in termini orari, n. 1.432,88 ore di lavoro necessari. Deve peraltro osservarsi che quest'ultimo dato presuppone che anche i referti – per la cui stesura è previsto un massimo di 10 minuti a referto – siano conteggiati nel numero di 4 per ogni ora in luogo dei 6 ottenuti dividendo 1 h (60 minuti) x 10. Ad avviso della Corte, il criterio invocato dall'appellato non appare condivisibile a fronte della “previsione” che il tempo stimato per redigere il referto è di 10 minuti stabilendo, dunque, la redazione di 6 referti per ogni ora, come correttamente indicato dallo stesso nella consulenza del dr. invero, il diverso CP_1 Per_1
22 criterio indicato andrebbe a stabilire per ogni referto un tempo di redazione di 15 minuti, difformemente dalla previsione della commissione centrale. Appare, dunque, corretto il conteggio che determina in 28,63 le ore assegnabili al nel 2013 e, dunque, la misura della riduzione oraria settimanale che avrebbe CP_1 dovuto essere applicata al suddetto ossia 1,37 ore in meno. Riguardo infine, alla mancata considerazione di personale coadiuvante nello svolgimento della prestazione specialistica, la Corte osserva che la copertura integrale dell'organico del personale coadiuvante esclude che l'asserita insufficienza di quest'ultimo determini alcun pregiudizio al solo In ogni CP_1 caso, l'appellato non dimostra che in tutte le ore di prestazione effettivamente rese mai ha potuto contare sull'ausilio di personale coadiuvante oppure vi ha potuto fare affidamento per una parte soltanto del proprio orario di presenza in ambulatorio. In altri termini, l'appellato ben avrebbe potuto dimostrare che nei giorni di presenza in ambulatorio, il numero di medici specialistici presenti e il numero di coadiuvanti presenti non consentono al di potersi avvalere, in tutto o in parte, di questi CP_1 ultimi. In conclusione, deve dunque affermarsi l'illegittimità della riduzione delle ore assegnate come determinato dall' atteso che il fabbisogno orario è, invero, di Pt_1 poco inferiore (1,37 ore) a quello effettivamente osservato dal CP_1 Per l'effetto, a quest'ultimo è dovuto un risarcimento del danno pari al corrispettivo di 1.275,60 ore lavorative illegittimamente ridotte (10,63 h per 120 settimane) fino al 25.5.2018, e di 664,34 ore lavorative per il periodo successivo fino alla data del pensionamento. Ciò in quanto l' non dimostra che fino a quest'ultima data, ricorrerebbero le Pt_2 condizioni per ridurre, anno per anno, l'assegnazione di ore lavorative al CP_1 Infine, si precisa che quest'ultimo si limita a chiedere il risarcimento dei compensi non percepiti per l'illegittima riduzione oraria in presenza di un rapporto di parasubordinazione protrattosi fino al pensionamento: ciò che vale a escludere la rilevanza del richiamo giurisprudenziale di parte appellante. In ordine alla disciplina delle spese processuali, la Corte rileva che la parziale fondatezza dell'appello giustifica la compensazione per ¼ delle spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per la restante parte e sono liquidate come in dispositivo, con quelle della ctu a carico delle parti in identica misura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto dall' , in persona del legale Pt_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 403/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, previa dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., annulla il provvedimento dell'11.2.2016 dichiarando inefficace la riduzione dell'ammontare delle ore Pt_1 lavorative assegnate, effettuata con il detto provvedimento, accertando le condizioni per la riduzione del monte orario settimanale nella misura di 1,36 ore settimanali;
per l'effetto, condanna l' appellante a risarcire all'appellato il Pt_2 danno economico corrispondente a 1.275,60 ore lavorative illegittimamente ridotte
23 fino al 25.5.2018, e di 664,34 ore lavorative per il periodo successivo fino alla data del pensionamento;
dichiara compensate per ¼ le spese dei due gradi di giudizio e condanna l' Pt_2 alla rifusione dei restanti ¾ a favore dell'avv.to Giovanni Campus, distrattario, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.150,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 3.750,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge., con spese della CTU a carico delle parti in pari misura. Giorni 10 per la motivazione. Sassari, 24.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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