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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 29/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ARRIGO BERGONZINI come da procura in atti RICORRENTE E (CF nato a [...] il [...] con l' Avv. Controparte_1 C.F._2
EMANUELE MARSELLI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.4.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte, riportandosi alle conclusioni in ricorso contenenti la richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 01/05/2022 in Tuscania (Atto Controparte_1
22). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, dichiarazione rispetto alla quale v'era adesione da parte della resistente, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 01/05/2022 in Tuscania (Atto n. 4 parte 1 – anno 2022), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. spese al definitivo;
3. dispone per il prosieguo come da provvedimento che segue.
Viterbo, 20/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
R.G. 29/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 23.04.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco per rimessione della causa in decisione sulle ulteriori questioni. Dispone la sostituzione dell'indicata udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 20/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 29/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ARRIGO BERGONZINI come da procura in atti RICORRENTE E (CF nato a [...] il [...] con l' Avv. Controparte_1 C.F._2
EMANUELE MARSELLI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.4.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte, riportandosi alle conclusioni in ricorso contenenti la richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 01/05/2022 in Tuscania (Atto Controparte_1
22). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, dichiarazione rispetto alla quale v'era adesione da parte della resistente, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 01/05/2022 in Tuscania (Atto n. 4 parte 1 – anno 2022), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. spese al definitivo;
3. dispone per il prosieguo come da provvedimento che segue.
Viterbo, 20/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
R.G. 29/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 23.04.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco per rimessione della causa in decisione sulle ulteriori questioni. Dispone la sostituzione dell'indicata udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 20/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco