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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4769/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4769/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. GUASTAFIERRO Parte_1 C.F._1
PASQUALE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca del
Pagina 1 di 5 r.g. 4769/24
Reddito di Cittadinanza del 16.05.2024, basato sulla presunta mancata comunicazione della variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, d.l.
n. 4/2019 e succ. mod.). Contestava altresì la richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di Rdc per il periodo dal 12/2022 al 03/2023, pari a € 3.151,66. In particolare, sosteneva di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver regolarmente presentato il mod. RdC-Com in data 05.06.2024 per attestare la variazione del reddito, peraltro irrisoria in quanto ammontante a soli € 20,00, in virtù di un periodo di prova lavorativa durato per una sola giornata e non superato, effettuato alle dipendenze della società 4.0 Sosteneva, inoltre, la irripetibilità dell'indebito CP_2 CP_3 di natura assistenziale per periodi anteriori al provvedimento di accertamento e anche alla luce della assenza di mala fede. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la richiesta di restituzione delle somme legittimamente percepite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.02.2025, insistendo nella tardiva comunicazione dei dati, in quanto la variazione reddituale, seppure pari a soli venti euro, aveva comunque influenza sul quantum della prestazione e doveva in ogni caso essere dichiarata nei termini di legge, non avendo l'istituto discrezionalità in materia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In diritto, si rileva che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l. 26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di Cittadinanza.
Pagina 2 di 5 r.g. 4769/24
La legislazione ha posto dei particolari obblighi di comunicazione in capo ai percettori del beneficio e ciò tanto nell'ambito della procedura di richiesta quanto in corso di fruizione. Invero, si stabilisce la decadenza nel caso in cui uno dei componenti della famiglia non effettui comunicazioni
(ovvero presenti comunicazioni mendaci) relative alle variazioni patrimoniali conseguenti l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, co. 9, ottenendo così un benefit superiore a quello spettante;
oppure non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ex art. 3, 12° co., in caso di variazioni nel nucleo familiare (art. 7, 5° co., lett. f-g); o ancora, quando, a seguito di un'attività ispettiva, sia sorpreso a svolgere attività di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, in assenza, rispettivamente, delle comunicazioni obbligatorie o di quelle ex art. 3, 9° co. (art. 7, 5° co., lett. h); infine, di nuovo, se all'atto della richiesta del RdC fornisca dichiarazioni mendaci, od ometta le prescritte comunicazioni, in modo tale da ottenere un sussidio maggiore di quello dovuto (art. 7, co. 6). Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione),
l'art. 3 d.l. 4/2019, come modificato, prevede, al comma 8, che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque CP_ comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo
6, comma 1. La norma in questione, in combinato disposto con le statuizioni dettate in materia di decadenza dal beneficio, delineano l'ambito delle comunicazioni cui è tenuto il percettore del reddito di cittadinanza,
Pagina 3 di 5 r.g. 4769/24
una volta che si verifichino eventi tali da incidere sul diritto ovvero sull'importo del beneficio originariamente spettante. Le comunicazioni inerenti all'avvio di una attività di lavoro dipendente, in corso di percezione del beneficio, vanno inoltrate a mezzo del modello apposito, con aggiornamento del modello Isee, non solo quando la nuova attività lavorativa involga il percettore, ma anche quando sia un qualsiasi altro componente del nucleo familiare ad essere assunto (o ad avviare una attività di lavoro autonoma), dal momento che la legge, come è noto, considera titolare del beneficio del RdC il nucleo familiare e non il solo componente/richiedente. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, se non diversamente specificato, a pena di decadenza dal beneficio.
Tornando al caso che ci occupa, va osservato che, successivamente alla presentazione della domanda ha fatto Parte_2 seguito l'occupazione della ricorrente, avvenuta nel novembre 2022 alle dipendenze della Ditta Restart 4.0 Ebbene, la parte ricorrente ha CP_3 allegato il modello RdC/PdC-Com Esteso datato 12.05.2023, mentre agli CP_ atti della produzione ve ne è uno datato 24.04.2023, quindi comunque oltre i 30 giorni dal novembre 2022, allorquando si è pacificamente svolta la prestazione lavorativa, per cui appare documentato il tardivo invio della prescritta RdC-Com oltre il termine dei 30 gg. previsto a pena di decadenza dal beneficio dall'art. 3, commi 8, 9, 11 del d.l. 04/19.
Va, tuttavia, rilevato che l'attività lavorativa intrapresa, con la conseguenziale intervenuta variazione del reddito, hanno avuto natura irrisoria e del tutto trascurabile, essendo il lavoro durato meno di una giornata e il reddito percepito pari a € 20,00. Pertanto, anche se l'assunzione in prova, così come qualsiasi altra variazione della condizione CP_ occupazionale, deve essere comunicata all' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza, nel caso di specie, la durata del tutto insignificante del rapporto non solo non ha sicuramente inficiato, sotto l'aspetto oggettivo, la necessità di sostegno al reddito per il contrasto della povertà, ma ha finanche legittimamente ingenerato nella percipiente, sotto l'aspetto soggettivo,
l'affidamento alla continuazione della ricezione del beneficio assistenziale.
Pagina 4 di 5 r.g. 4769/24
In altri termini, per la marginalità del lavoro espletato e del compenso ricevuto, la parte ricorrente non poteva dirsi tenuta alla comunicazione dell'aggiornamento della propria posizione, stante l'ininfluenza della retribuzione percepita ai fini della sussistenza dello stato di bisogno utile alla percezione della prestazione a sostegno del reddito.
Ne deriva la declaratoria del diritto della parte ricorrente alla percezione del RdC da dicembre 2022 a marzo 2023 e la conseguenziale CP_ illegittimità della richiesta di indebito azionata dall per la somma di €
3.151,66, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto sin d'ora recuperato per il suddetto titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione del RdC da dicembre 2022 a marzo 2023 e accerta CP_ l'illegittimità della richiesta di indebito azionata dall per la somma di €
3.151,66, condannando la parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, di quanto sin d'ora recuperato per il suddetto titolo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4769/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. GUASTAFIERRO Parte_1 C.F._1
PASQUALE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca del
Pagina 1 di 5 r.g. 4769/24
Reddito di Cittadinanza del 16.05.2024, basato sulla presunta mancata comunicazione della variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, d.l.
n. 4/2019 e succ. mod.). Contestava altresì la richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di Rdc per il periodo dal 12/2022 al 03/2023, pari a € 3.151,66. In particolare, sosteneva di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver regolarmente presentato il mod. RdC-Com in data 05.06.2024 per attestare la variazione del reddito, peraltro irrisoria in quanto ammontante a soli € 20,00, in virtù di un periodo di prova lavorativa durato per una sola giornata e non superato, effettuato alle dipendenze della società 4.0 Sosteneva, inoltre, la irripetibilità dell'indebito CP_2 CP_3 di natura assistenziale per periodi anteriori al provvedimento di accertamento e anche alla luce della assenza di mala fede. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la richiesta di restituzione delle somme legittimamente percepite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.02.2025, insistendo nella tardiva comunicazione dei dati, in quanto la variazione reddituale, seppure pari a soli venti euro, aveva comunque influenza sul quantum della prestazione e doveva in ogni caso essere dichiarata nei termini di legge, non avendo l'istituto discrezionalità in materia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In diritto, si rileva che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l. 26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di Cittadinanza.
Pagina 2 di 5 r.g. 4769/24
La legislazione ha posto dei particolari obblighi di comunicazione in capo ai percettori del beneficio e ciò tanto nell'ambito della procedura di richiesta quanto in corso di fruizione. Invero, si stabilisce la decadenza nel caso in cui uno dei componenti della famiglia non effettui comunicazioni
(ovvero presenti comunicazioni mendaci) relative alle variazioni patrimoniali conseguenti l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, co. 9, ottenendo così un benefit superiore a quello spettante;
oppure non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ex art. 3, 12° co., in caso di variazioni nel nucleo familiare (art. 7, 5° co., lett. f-g); o ancora, quando, a seguito di un'attività ispettiva, sia sorpreso a svolgere attività di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, in assenza, rispettivamente, delle comunicazioni obbligatorie o di quelle ex art. 3, 9° co. (art. 7, 5° co., lett. h); infine, di nuovo, se all'atto della richiesta del RdC fornisca dichiarazioni mendaci, od ometta le prescritte comunicazioni, in modo tale da ottenere un sussidio maggiore di quello dovuto (art. 7, co. 6). Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione),
l'art. 3 d.l. 4/2019, come modificato, prevede, al comma 8, che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque CP_ comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo
6, comma 1. La norma in questione, in combinato disposto con le statuizioni dettate in materia di decadenza dal beneficio, delineano l'ambito delle comunicazioni cui è tenuto il percettore del reddito di cittadinanza,
Pagina 3 di 5 r.g. 4769/24
una volta che si verifichino eventi tali da incidere sul diritto ovvero sull'importo del beneficio originariamente spettante. Le comunicazioni inerenti all'avvio di una attività di lavoro dipendente, in corso di percezione del beneficio, vanno inoltrate a mezzo del modello apposito, con aggiornamento del modello Isee, non solo quando la nuova attività lavorativa involga il percettore, ma anche quando sia un qualsiasi altro componente del nucleo familiare ad essere assunto (o ad avviare una attività di lavoro autonoma), dal momento che la legge, come è noto, considera titolare del beneficio del RdC il nucleo familiare e non il solo componente/richiedente. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, se non diversamente specificato, a pena di decadenza dal beneficio.
Tornando al caso che ci occupa, va osservato che, successivamente alla presentazione della domanda ha fatto Parte_2 seguito l'occupazione della ricorrente, avvenuta nel novembre 2022 alle dipendenze della Ditta Restart 4.0 Ebbene, la parte ricorrente ha CP_3 allegato il modello RdC/PdC-Com Esteso datato 12.05.2023, mentre agli CP_ atti della produzione ve ne è uno datato 24.04.2023, quindi comunque oltre i 30 giorni dal novembre 2022, allorquando si è pacificamente svolta la prestazione lavorativa, per cui appare documentato il tardivo invio della prescritta RdC-Com oltre il termine dei 30 gg. previsto a pena di decadenza dal beneficio dall'art. 3, commi 8, 9, 11 del d.l. 04/19.
Va, tuttavia, rilevato che l'attività lavorativa intrapresa, con la conseguenziale intervenuta variazione del reddito, hanno avuto natura irrisoria e del tutto trascurabile, essendo il lavoro durato meno di una giornata e il reddito percepito pari a € 20,00. Pertanto, anche se l'assunzione in prova, così come qualsiasi altra variazione della condizione CP_ occupazionale, deve essere comunicata all' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza, nel caso di specie, la durata del tutto insignificante del rapporto non solo non ha sicuramente inficiato, sotto l'aspetto oggettivo, la necessità di sostegno al reddito per il contrasto della povertà, ma ha finanche legittimamente ingenerato nella percipiente, sotto l'aspetto soggettivo,
l'affidamento alla continuazione della ricezione del beneficio assistenziale.
Pagina 4 di 5 r.g. 4769/24
In altri termini, per la marginalità del lavoro espletato e del compenso ricevuto, la parte ricorrente non poteva dirsi tenuta alla comunicazione dell'aggiornamento della propria posizione, stante l'ininfluenza della retribuzione percepita ai fini della sussistenza dello stato di bisogno utile alla percezione della prestazione a sostegno del reddito.
Ne deriva la declaratoria del diritto della parte ricorrente alla percezione del RdC da dicembre 2022 a marzo 2023 e la conseguenziale CP_ illegittimità della richiesta di indebito azionata dall per la somma di €
3.151,66, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto sin d'ora recuperato per il suddetto titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione del RdC da dicembre 2022 a marzo 2023 e accerta CP_ l'illegittimità della richiesta di indebito azionata dall per la somma di €
3.151,66, condannando la parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, di quanto sin d'ora recuperato per il suddetto titolo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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