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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. PIERFRANCESCO MUNARI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 15/07/2025: “le parti danno atti di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che vengono riprodotte in allegato al presente verbale d'udienza e previa lettura, sono sottoscritte dalle parti stesse e dal Giudice, unitamente agli allegati richiamati” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 28/01/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/08/1992 nel Comune di Cavarzere e dalla cui unione è nato il figlio
(06/04/1999), ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
1 Il P.M. in data 25/03/2025 rinunciava all'impugnazione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 02/07/2010, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali dello stesso. Per_1
Il tutto come da fogli allegati a verbale d'udienza del 15 luglio 2025.
In merito al trasferimento della proprietà immobiliare, va ricordato che questo Tribunale si limita a ricevere la volontà delle parti e ne prende atto, ferma la necessità di adempiere all'obbligo di trasferimento così assunto davanti al Notaio in caso di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore dei RR.II. e/o di invalidità dell'atto.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cavarzere il 29/08/1992 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere (VE) nel Registro
[...]
Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A, n. 44.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui ai fogli allegati al verbale dell'udienza di comparizione del 15 luglio 2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
3 4 5 Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Cavarzere per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. PIERFRANCESCO MUNARI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 15/07/2025: “le parti danno atti di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che vengono riprodotte in allegato al presente verbale d'udienza e previa lettura, sono sottoscritte dalle parti stesse e dal Giudice, unitamente agli allegati richiamati” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 28/01/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/08/1992 nel Comune di Cavarzere e dalla cui unione è nato il figlio
(06/04/1999), ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
1 Il P.M. in data 25/03/2025 rinunciava all'impugnazione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 02/07/2010, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali dello stesso. Per_1
Il tutto come da fogli allegati a verbale d'udienza del 15 luglio 2025.
In merito al trasferimento della proprietà immobiliare, va ricordato che questo Tribunale si limita a ricevere la volontà delle parti e ne prende atto, ferma la necessità di adempiere all'obbligo di trasferimento così assunto davanti al Notaio in caso di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore dei RR.II. e/o di invalidità dell'atto.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cavarzere il 29/08/1992 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere (VE) nel Registro
[...]
Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A, n. 44.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui ai fogli allegati al verbale dell'udienza di comparizione del 15 luglio 2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
3 4 5 Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Cavarzere per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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