CASS
Sentenza 21 agosto 2020
Sentenza 21 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2020, n. 17593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17593 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9112-2016 proposto da: EDILCAVE UNIPERSONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato NI ACCATTATIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN FRANCO PUPPOLA;
- ricorrente -
contro FRUSTALUPI CE, FRUSTALUPI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO TONELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE CAFORIO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17593 Anno 2020 Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 21/08/2020 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 67/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Enrico Tonelli con delega depositata in udienza dall'avvocato Giuseppe Caforio, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza pubblicata il giorno 1 febbraio 2016, ha accolto l'appello proposto da FR e AR RA US avverso l'ordinanza del Tribunale di Orvieto n. 520 del 2012 e nei confronti di DI Unipersonale s.r.l. 1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società DI di condanna dei US al pagamento dei lavori eseguiti per rimuovere un ordigno bellico dal fondo di proprietà degli stessi US. 2. La Corte d'appello ha ritenuto, invece, che i proprietari del terreno fossero carenti di legittimazione passiva, anche richiamando la sentenza del Consiglio di Stato 14 maggio 2015, n. 2462 di annullamento degli atti amministrativi che costituivano il presupposto della pretesa della società DI. 3. Per la cassazione della sentenza d'appello DI Unipersonale srl ha proposto ricorso articolato in quattro motivi. Resistono con controricorso FR e AR RA US, La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 4 I. 2248/1865, sull'assunto che la sentenza del Consiglio di Stato non costituirebbe giudicato esterno, in quanto emessa tra parti diverse. 2. Con il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, si contesta che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2462 del 2015 aveva annullato gli atti amministrativi - ordinanza del Comune di Orvieto e nota della Prefettura di Terni - «nei limiti di cui in motivazione», sicché l'annullamento non comportava necessariamente il venir meno della legittimazione passiva dei proprietari del terreno. 3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 54, commi 4 e 7, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), 4 I. n. 2248/1865, 22, comma 1, lett. c-bis,d.lgs. n. 66/2010, 2051 cod. civ., la ricorrente contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'obbligo di pagamento a carico dei proprietari trovava la sua fonte nella legge, e non negli atti amministrativi presupposti. 4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e si lamenta l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appello con quale i proprietari US avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere valutato le modalità di conferimento dell'incarico alla società DI. 5. I primi due motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto la ricorrente non si confronta con le plurime rationes decidendi della sentenza impugnata. 5.1. La Corte d'appello, infatti, non si è limitata a riconoscere l'efficacia riflessa della sentenza del Consiglio di Stato n. 2462 del 2015, ma ha condiviso e fatto propri gli argomenti svolti dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia per escludere che gravasse sui proprietari il costo dei lavori di rimozione dell'ordigno. In particolare, dopo avere richiamato la disciplina dettata dall'art. 22, comma 1, lett. c-bis d.lgs. n. 66/2010 in materia di «bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici», che prevede espressamente che tale attività debba svolgersi con l'intervento diretto del Ministero della difesa, attraverso personale specializzato delle Forze Armate, «con risorse finanziarie umane e strumentali previste dalla legislazione 2 n. 9112/2016 Picaroni est. vigente», la Corte d'appello ha osservato che la situazione di pericolo conseguente al rinvenimento dell'ordigno non solo non è prevedibile-evitabile dal proprietario del terreno, ma neppure è rimuovibile dal predetto, sicché manca il titolo per gravare il proprietario del costo della rimozione, non essendo invocabile la responsabilità da custodia, ex art. 2051 cod. civ., né quella prevista dall'art. 54, comma 7, TUEL. 6. Risulta infondato il terzo motivo di ricorso, nel quale si sostiene che l'obbligo del proprietario del terreno di pagare i costi della rimozione discenderebbe direttamente dall'art. 54, commi 4 e 7, TUEL. 6.1. La tesi della ricorrente non tiene conto che, per un verso, sul piano delle fonti del diritto l'ordinanza ex art. 54, comma 4, TUEL non può far sorgere obblighi che non siano previsti dalla legge e che, per altro verso, la previsione del comma 7 del medesimo art. 54 non è invocabile nella fattispecie concreta;
in cui non è mai stata in discussione l'ottemperanza dei proprietari all'ordine impartito. 7. Il quarto motivo è infondato. 7.1. Diversamente da quanto assume la ricorrente, la Corte d'appello ha pronunciato anche sul motivo di appello con il quale i proprietari avevano sostenuto che i lavori di bonifica erano stati affidati a DI dalla Prefettura, e ciò ha fatto ritenendo che fossero prive di rilevanza (e non assorbite) le questioni relative alla partecipazione dei proprietari alle riunioni prodromiche alla rimozione dell'ordigno, e alle «difficoltà d'individuazione del reale committente delle opere per l'assenza di un contratto scritto». 8. Il ricorso è rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. 3 n. 9112/2016 Picaroni est.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 dicembre 2019.
- ricorrente -
contro FRUSTALUPI CE, FRUSTALUPI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO TONELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE CAFORIO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17593 Anno 2020 Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 21/08/2020 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 67/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Enrico Tonelli con delega depositata in udienza dall'avvocato Giuseppe Caforio, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza pubblicata il giorno 1 febbraio 2016, ha accolto l'appello proposto da FR e AR RA US avverso l'ordinanza del Tribunale di Orvieto n. 520 del 2012 e nei confronti di DI Unipersonale s.r.l. 1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società DI di condanna dei US al pagamento dei lavori eseguiti per rimuovere un ordigno bellico dal fondo di proprietà degli stessi US. 2. La Corte d'appello ha ritenuto, invece, che i proprietari del terreno fossero carenti di legittimazione passiva, anche richiamando la sentenza del Consiglio di Stato 14 maggio 2015, n. 2462 di annullamento degli atti amministrativi che costituivano il presupposto della pretesa della società DI. 3. Per la cassazione della sentenza d'appello DI Unipersonale srl ha proposto ricorso articolato in quattro motivi. Resistono con controricorso FR e AR RA US, La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 4 I. 2248/1865, sull'assunto che la sentenza del Consiglio di Stato non costituirebbe giudicato esterno, in quanto emessa tra parti diverse. 2. Con il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, si contesta che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2462 del 2015 aveva annullato gli atti amministrativi - ordinanza del Comune di Orvieto e nota della Prefettura di Terni - «nei limiti di cui in motivazione», sicché l'annullamento non comportava necessariamente il venir meno della legittimazione passiva dei proprietari del terreno. 3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 54, commi 4 e 7, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), 4 I. n. 2248/1865, 22, comma 1, lett. c-bis,d.lgs. n. 66/2010, 2051 cod. civ., la ricorrente contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'obbligo di pagamento a carico dei proprietari trovava la sua fonte nella legge, e non negli atti amministrativi presupposti. 4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e si lamenta l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appello con quale i proprietari US avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere valutato le modalità di conferimento dell'incarico alla società DI. 5. I primi due motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto la ricorrente non si confronta con le plurime rationes decidendi della sentenza impugnata. 5.1. La Corte d'appello, infatti, non si è limitata a riconoscere l'efficacia riflessa della sentenza del Consiglio di Stato n. 2462 del 2015, ma ha condiviso e fatto propri gli argomenti svolti dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia per escludere che gravasse sui proprietari il costo dei lavori di rimozione dell'ordigno. In particolare, dopo avere richiamato la disciplina dettata dall'art. 22, comma 1, lett. c-bis d.lgs. n. 66/2010 in materia di «bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici», che prevede espressamente che tale attività debba svolgersi con l'intervento diretto del Ministero della difesa, attraverso personale specializzato delle Forze Armate, «con risorse finanziarie umane e strumentali previste dalla legislazione 2 n. 9112/2016 Picaroni est. vigente», la Corte d'appello ha osservato che la situazione di pericolo conseguente al rinvenimento dell'ordigno non solo non è prevedibile-evitabile dal proprietario del terreno, ma neppure è rimuovibile dal predetto, sicché manca il titolo per gravare il proprietario del costo della rimozione, non essendo invocabile la responsabilità da custodia, ex art. 2051 cod. civ., né quella prevista dall'art. 54, comma 7, TUEL. 6. Risulta infondato il terzo motivo di ricorso, nel quale si sostiene che l'obbligo del proprietario del terreno di pagare i costi della rimozione discenderebbe direttamente dall'art. 54, commi 4 e 7, TUEL. 6.1. La tesi della ricorrente non tiene conto che, per un verso, sul piano delle fonti del diritto l'ordinanza ex art. 54, comma 4, TUEL non può far sorgere obblighi che non siano previsti dalla legge e che, per altro verso, la previsione del comma 7 del medesimo art. 54 non è invocabile nella fattispecie concreta;
in cui non è mai stata in discussione l'ottemperanza dei proprietari all'ordine impartito. 7. Il quarto motivo è infondato. 7.1. Diversamente da quanto assume la ricorrente, la Corte d'appello ha pronunciato anche sul motivo di appello con il quale i proprietari avevano sostenuto che i lavori di bonifica erano stati affidati a DI dalla Prefettura, e ciò ha fatto ritenendo che fossero prive di rilevanza (e non assorbite) le questioni relative alla partecipazione dei proprietari alle riunioni prodromiche alla rimozione dell'ordigno, e alle «difficoltà d'individuazione del reale committente delle opere per l'assenza di un contratto scritto». 8. Il ricorso è rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. 3 n. 9112/2016 Picaroni est.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 dicembre 2019.