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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1079 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
PA CA , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1079/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...] ( c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma via Casale Sant'Alberto n. 15 presso lo studio dell'avv. Gianluca
FLORIDDIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. , contumace;
CP_1 P.IVA_1 resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione l. 689/1981 posto in decisione all'udienza odierna;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione all' ordinanza ingiunzione n. OI 001201912 emessa Parte_1 dall' ,e notificata in data 21.02.2024, avente ad oggetto omesso versamento di ritenute CP_1 previdenziali dell'anno 2016 eccependo anche l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione CP_1
1 di cui all'art 14 l. 689/91 . Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità degli anni impugnati, con vittoria di spese e compensi.
In assenza di controparte che non si è costituita , forse per l'importo esiguo, ed in assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Sulla nullità delle ordinanze ingiunzioni per omessa notifica degli atti presupposti.
E Sulla decadenza dell'obbligo di decadenza per mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art 14 l. 689/81.
Si ritiene corretta la prospettazione fatta nel ricorso introduttivo della mancata notifica nei termini di legge
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare le spese del giudizio ( atteso anche la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione opposta ed indicata in premessa;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 18.11.2025 Il Giudice
Dott. PA CA
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
PA CA , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1079/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...] ( c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma via Casale Sant'Alberto n. 15 presso lo studio dell'avv. Gianluca
FLORIDDIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. , contumace;
CP_1 P.IVA_1 resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione l. 689/1981 posto in decisione all'udienza odierna;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione all' ordinanza ingiunzione n. OI 001201912 emessa Parte_1 dall' ,e notificata in data 21.02.2024, avente ad oggetto omesso versamento di ritenute CP_1 previdenziali dell'anno 2016 eccependo anche l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione CP_1
1 di cui all'art 14 l. 689/91 . Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità degli anni impugnati, con vittoria di spese e compensi.
In assenza di controparte che non si è costituita , forse per l'importo esiguo, ed in assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Sulla nullità delle ordinanze ingiunzioni per omessa notifica degli atti presupposti.
E Sulla decadenza dell'obbligo di decadenza per mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art 14 l. 689/81.
Si ritiene corretta la prospettazione fatta nel ricorso introduttivo della mancata notifica nei termini di legge
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare le spese del giudizio ( atteso anche la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione opposta ed indicata in premessa;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 18.11.2025 Il Giudice
Dott. PA CA
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