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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/02/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 150 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nata l'[...] a [...], CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Lanusei, nella via Roma n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti attrice contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, CP_9 CP_10 convenuti contumaci
contro
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 28.02.2022, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge ai convenuti indicati in epigrafe, ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore della medesima del terreno sito a Elini e identificato al NCT del Comune di Ilbono al foglio 1 mappali 291, 292, 484, costituente un unico fondo.
1 A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che suo dante causa, possedeva fin dagli CP_1
anni novanta il detto terreno sito nel Comune di Elini e confinante con le proprietà di Parte_2
e strada San Giovanni, dove aveva impiantato un uliveto, provvedendo Per_1 Controparte_11
alla raccolta delle olive e alla pulizia dello stesso.
Inoltre, ha dedotto che lo aveva recintato con rete metallica, apponendovi nel 2010 CP_12
un cancello.
L'attrice ha soggiunto che con scrittura privata datata 20.11.2015, le ha venduto CP_1
l'immobile per cui è causa, e la stessa ha continuato ad utilizzarlo pulendolo e raccogliendo le olive.
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attrice ad ottenere il riconoscimento giudiziale al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo dominicale nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile de quo, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Relativamente agli intestatari catastali e risultati sconosciuti all'anagrafe e CP_10 CP_9 allo stato civile del e di quelli viciniori di e Ilbono, la notificazione dell'atto CP_13 CP_14 introduttivo del giudizio è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143, comma II, c.p.c..
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà
o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza virtuale del 22.9.2023, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
2 Espletato il mezzo istruttorio e precisate le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 19.12.2023, l'attrice ha insistito nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
3 Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, i testimoni e sentiti all'udienza Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
del 27.3.2023, da considerare attendibili e particolarmente qualificati, avuto riguardo alla loro conoscenza e frequentazione ultraventennale dei luoghi di causa;
in particolare il teste zio CP_1 dell'attrice che ancora oggi la aiuta nei lavori agricoli;
i testi abituali frequentatori dei luoghi in CP_2
questione fin da ragazzini in quanto proprietari di un terreno distante circa100 metri da quello oggetto di causa, hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione dall'attrice.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso Parte_1
pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul terreno de quo per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, è emerso che sicuramente dagli anni novanta del secolo scorso fino al 2015, il dante causa dell'attrice, ha utilizzato in via esclusiva il terreno oggetto della domanda, sito nel CP_1
Comune di Elini, località Frundiasa-Cambeddasa, curando la periodica pulizia del fondo.
Nell'arco temporale esaminato egli si è curato delle piante di ulivo ivi presenti, mediante la potatura e la raccolta delle olive. In tal senso la dichiarazione del teste il quale ha riferito di aver aiutato CP_1 il fratello nei lavori agricoli, precisando che il terreno era stato attribuito a quest'ultimo dal CP_1
comune genitore, che agli inizi degli anni novanta aveva diviso bonariamente le sue proprietà tra i figli.
Il teste vicino di terreno, ha confermato di aver visto occuparsi di tutti i Tes_2 CP_1 lavori agricoli relativi al terreno oggetto di causa, all'uopo ha testualmente riferito “(…) ricordo di
4 averlo visto raccogliere le olive, puliva periodicamente il terreno dalle sterpaglie, potava le piante, erano le stesse attività che facevamo noi nel terreno”.
Dal 2015 ad oggi il terreno è utilizzato, in via esclusiva da la quale ha continuato tutte Parte_1
le attività realizzate in precedenza dal genitore provvedendo a curare le piante di ulivo CP_1
ivi presenti, occupandosi della potatura delle piante e della raccolta delle olive.
È risultato dalla prova testimoniale che l'attrice provvede periodicamente anche alla pulizia del fondo e che il teste la aiuta in tutte le attività e lavori agricoli. CP_1
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni di terreno possedute dall'attrice quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto dalla prova testimoniale è emerso che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali in ferro, apposta da nel 2010 e tutt'ora presente, all'ingresso vi è un cancello in CP_1
ferro chiuso da una serratura con lucchetto.
Anche i documenti offerti in comunicazione dall'attrice, ed in particolare la richiamata scrittura privata di compravendita ne confortano gli assunti.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" del terreno per cui si rivendica l'usucapione.
Ed invero, nell'atto di vendita prodotto dall'attrice sono indicate le particelle che identificano il terreno, oggetto della domanda di usucapione.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche del terreno in esame (confini, superficie), i testi e hanno riconosciuto il terreno anche sulla base dell'estratto CP_1 Testimone_3 di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti al fondo oggetto di causa.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
5 Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attrice - a far data dal 2015 - possiede il fondo per il quale
è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, per averlo acquistato dal genitore,
in virtù di contratto di compravendita datato 20.11.2015, ritualmente versato in atti;
CP_1 dall'altro, che dagli inizi degli anni novanta fino al 2015 sul predetto bene fu il dante causa ad esercitare il possesso, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sulla medesima.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente e idoneo a supportare la domanda attorea
- la condotta processuale dei convenuti che in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dall'attrice, sono rimasti contumaci dimostrando di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto allegato dall'attrice.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che l'attrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c., ha maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà dell'immobile de quo per effetto dell'usucapione ventennale.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti, consente dichiararsi non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara Parte_1
nata l'[...] a [...], CF , proprietaria del terreno ubicato nel Comune C.F._1
di Elini e identificato al catasto terreni del Comune di Ilbono al foglio 1 mappali 291, 292, 484;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Lanusei, 22 febbraio 2024
Il Giudice
Iride Mura
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 150 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nata l'[...] a [...], CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Lanusei, nella via Roma n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti attrice contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, CP_9 CP_10 convenuti contumaci
contro
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 28.02.2022, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge ai convenuti indicati in epigrafe, ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore della medesima del terreno sito a Elini e identificato al NCT del Comune di Ilbono al foglio 1 mappali 291, 292, 484, costituente un unico fondo.
1 A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che suo dante causa, possedeva fin dagli CP_1
anni novanta il detto terreno sito nel Comune di Elini e confinante con le proprietà di Parte_2
e strada San Giovanni, dove aveva impiantato un uliveto, provvedendo Per_1 Controparte_11
alla raccolta delle olive e alla pulizia dello stesso.
Inoltre, ha dedotto che lo aveva recintato con rete metallica, apponendovi nel 2010 CP_12
un cancello.
L'attrice ha soggiunto che con scrittura privata datata 20.11.2015, le ha venduto CP_1
l'immobile per cui è causa, e la stessa ha continuato ad utilizzarlo pulendolo e raccogliendo le olive.
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attrice ad ottenere il riconoscimento giudiziale al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo dominicale nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile de quo, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Relativamente agli intestatari catastali e risultati sconosciuti all'anagrafe e CP_10 CP_9 allo stato civile del e di quelli viciniori di e Ilbono, la notificazione dell'atto CP_13 CP_14 introduttivo del giudizio è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143, comma II, c.p.c..
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà
o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza virtuale del 22.9.2023, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
2 Espletato il mezzo istruttorio e precisate le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 19.12.2023, l'attrice ha insistito nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
3 Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, i testimoni e sentiti all'udienza Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
del 27.3.2023, da considerare attendibili e particolarmente qualificati, avuto riguardo alla loro conoscenza e frequentazione ultraventennale dei luoghi di causa;
in particolare il teste zio CP_1 dell'attrice che ancora oggi la aiuta nei lavori agricoli;
i testi abituali frequentatori dei luoghi in CP_2
questione fin da ragazzini in quanto proprietari di un terreno distante circa100 metri da quello oggetto di causa, hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione dall'attrice.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso Parte_1
pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul terreno de quo per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, è emerso che sicuramente dagli anni novanta del secolo scorso fino al 2015, il dante causa dell'attrice, ha utilizzato in via esclusiva il terreno oggetto della domanda, sito nel CP_1
Comune di Elini, località Frundiasa-Cambeddasa, curando la periodica pulizia del fondo.
Nell'arco temporale esaminato egli si è curato delle piante di ulivo ivi presenti, mediante la potatura e la raccolta delle olive. In tal senso la dichiarazione del teste il quale ha riferito di aver aiutato CP_1 il fratello nei lavori agricoli, precisando che il terreno era stato attribuito a quest'ultimo dal CP_1
comune genitore, che agli inizi degli anni novanta aveva diviso bonariamente le sue proprietà tra i figli.
Il teste vicino di terreno, ha confermato di aver visto occuparsi di tutti i Tes_2 CP_1 lavori agricoli relativi al terreno oggetto di causa, all'uopo ha testualmente riferito “(…) ricordo di
4 averlo visto raccogliere le olive, puliva periodicamente il terreno dalle sterpaglie, potava le piante, erano le stesse attività che facevamo noi nel terreno”.
Dal 2015 ad oggi il terreno è utilizzato, in via esclusiva da la quale ha continuato tutte Parte_1
le attività realizzate in precedenza dal genitore provvedendo a curare le piante di ulivo CP_1
ivi presenti, occupandosi della potatura delle piante e della raccolta delle olive.
È risultato dalla prova testimoniale che l'attrice provvede periodicamente anche alla pulizia del fondo e che il teste la aiuta in tutte le attività e lavori agricoli. CP_1
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni di terreno possedute dall'attrice quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto dalla prova testimoniale è emerso che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali in ferro, apposta da nel 2010 e tutt'ora presente, all'ingresso vi è un cancello in CP_1
ferro chiuso da una serratura con lucchetto.
Anche i documenti offerti in comunicazione dall'attrice, ed in particolare la richiamata scrittura privata di compravendita ne confortano gli assunti.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" del terreno per cui si rivendica l'usucapione.
Ed invero, nell'atto di vendita prodotto dall'attrice sono indicate le particelle che identificano il terreno, oggetto della domanda di usucapione.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche del terreno in esame (confini, superficie), i testi e hanno riconosciuto il terreno anche sulla base dell'estratto CP_1 Testimone_3 di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti al fondo oggetto di causa.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
5 Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attrice - a far data dal 2015 - possiede il fondo per il quale
è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, per averlo acquistato dal genitore,
in virtù di contratto di compravendita datato 20.11.2015, ritualmente versato in atti;
CP_1 dall'altro, che dagli inizi degli anni novanta fino al 2015 sul predetto bene fu il dante causa ad esercitare il possesso, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146 comma 2 c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sulla medesima.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente e idoneo a supportare la domanda attorea
- la condotta processuale dei convenuti che in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dall'attrice, sono rimasti contumaci dimostrando di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto allegato dall'attrice.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che l'attrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c., ha maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà dell'immobile de quo per effetto dell'usucapione ventennale.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti, consente dichiararsi non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara Parte_1
nata l'[...] a [...], CF , proprietaria del terreno ubicato nel Comune C.F._1
di Elini e identificato al catasto terreni del Comune di Ilbono al foglio 1 mappali 291, 292, 484;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Lanusei, 22 febbraio 2024
Il Giudice
Iride Mura
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