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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4281/2015 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23 gennaio 2024, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4281/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vieste alla via D.A. Spina n. 14, presso lo studio dell'avv. Stefano Latino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
c.f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
, P.IVA_3
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proposto ex art. 32 L. 150/2011,
[...]
ha spiegato opposizione all'ingiunzione fiscale n. 1591 Parte_1 del 24.4.2015, emessa per il pagamento di € 20.893,00, in virtù di quattro avvisi di accertamento relativi a somme dovute a titolo di indennità per TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed a titolo di sanzione amministrativa per la medesima occupazione.
I convenuti non si sono mai costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
Ascoltato un teste, il giudizio è stato rinviato, con provvedimento dello scrivente magistrato, divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale
n. 121/2022, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione, l'attore ha dedotto che la pubblica amministrazione si è avvalsa dello speciale procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, mentre nel caso in esame, le somme sono dovute a titolo di COSAP, di natura extratributaria;
lo stesso vale per la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, rispetto alla quale, in mancanza di ordinanza ingiunzione, non può ricorrersi al procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910.
Le doglianze sono fondate.
Innanzitutto, le somme non sono state richieste nemmeno a titolo di ma a titolo di indennità per l'occupazione abusiva del suolo pubblico Org_1
e, sotto tale profilo, è oramai pacifico che, ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. " , nonostante la qualifica indennitaria Org_1 eventualmente stabilita con regolamento comunale (Cass. civ. n. Cass. civ.
n. 7188 del 2022; Cass. civ. n. 15994 del 2022).
Nel caso in esame, invece, manca il titolo esecutivo che legittima l'ingiunzione fiscale.
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Lo stesso ragionamento vale per la sanzione amministrativa che, ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento comunale, va disposta secondo le ordinarie norme di cui alla L. 689 del 1981, sicché non può ricorrersi allo speciale procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, senza prima aver osservato il procedimento relativo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Per tali ragioni, la domanda va accolta e va dichiarata, come non dovuta, la somma di cui all'ingiunzione fiscale n. 1591 del 24.4.2015, per essere la predetta ingiunzione priva di effetti.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr.
Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), per cui il e Controparte_1 Controparte_2 siccome soccombenti, vanno condannati in solido, in favore di
[...]
, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in Parte_1 mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara come non dovuta, la somma di cui all'ingiunzione fiscale n. 1591 del
24.4.2015, per essere la predetta ingiunzione priva di effetti;
2) condanna il e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 solido, in favore di , delle spese di lite Parte_1 pari all'importo di € 270,00 a titolo di esborsi ed € 4.835,00 a titolo
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23 gennaio 2024, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4281/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vieste alla via D.A. Spina n. 14, presso lo studio dell'avv. Stefano Latino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
c.f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
, P.IVA_3
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proposto ex art. 32 L. 150/2011,
[...]
ha spiegato opposizione all'ingiunzione fiscale n. 1591 Parte_1 del 24.4.2015, emessa per il pagamento di € 20.893,00, in virtù di quattro avvisi di accertamento relativi a somme dovute a titolo di indennità per TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed a titolo di sanzione amministrativa per la medesima occupazione.
I convenuti non si sono mai costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
Ascoltato un teste, il giudizio è stato rinviato, con provvedimento dello scrivente magistrato, divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale
n. 121/2022, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione, l'attore ha dedotto che la pubblica amministrazione si è avvalsa dello speciale procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, mentre nel caso in esame, le somme sono dovute a titolo di COSAP, di natura extratributaria;
lo stesso vale per la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, rispetto alla quale, in mancanza di ordinanza ingiunzione, non può ricorrersi al procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910.
Le doglianze sono fondate.
Innanzitutto, le somme non sono state richieste nemmeno a titolo di ma a titolo di indennità per l'occupazione abusiva del suolo pubblico Org_1
e, sotto tale profilo, è oramai pacifico che, ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. " , nonostante la qualifica indennitaria Org_1 eventualmente stabilita con regolamento comunale (Cass. civ. n. Cass. civ.
n. 7188 del 2022; Cass. civ. n. 15994 del 2022).
Nel caso in esame, invece, manca il titolo esecutivo che legittima l'ingiunzione fiscale.
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Lo stesso ragionamento vale per la sanzione amministrativa che, ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento comunale, va disposta secondo le ordinarie norme di cui alla L. 689 del 1981, sicché non può ricorrersi allo speciale procedimento per ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, senza prima aver osservato il procedimento relativo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Per tali ragioni, la domanda va accolta e va dichiarata, come non dovuta, la somma di cui all'ingiunzione fiscale n. 1591 del 24.4.2015, per essere la predetta ingiunzione priva di effetti.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr.
Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), per cui il e Controparte_1 Controparte_2 siccome soccombenti, vanno condannati in solido, in favore di
[...]
, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in Parte_1 mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara come non dovuta, la somma di cui all'ingiunzione fiscale n. 1591 del
24.4.2015, per essere la predetta ingiunzione priva di effetti;
2) condanna il e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 solido, in favore di , delle spese di lite Parte_1 pari all'importo di € 270,00 a titolo di esborsi ed € 4.835,00 a titolo
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4281/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4