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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2755 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Giordano e P.IVA_1
dell'avv. Fabrizio Giordano sito in Roma, via Graziano n. 62, che la rappresentano e la difendono anche disgiuntamente in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell CP_1
sita in Roma viale Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Ramazzotti e dell'avv. Marco Di Giugno in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINADIA proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 695/2022 notificata il 7.07.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 8.653,00, emessa sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 314/20 del 9.03.2020, elevato dalla Polizia di
Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c. 1 del medesimo Decreto, avendo rilevato che “in data 7/03/2020 la Compagnia aerea
ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A., nel fornire i dati PNR/API per il volo AZ675 proveniente da SA PA (BRA) inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nata il [...], di nazionalità francese, comunicando il numero del Parte_2
documento (passaporto ordinario) “ CON SCADENZA 01/04/2023. Al suo Numero_1
arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento Parte_2
(lasciapassare tipo A con scadenza 04/04/2020,documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia”.
2. Si costituiva deducendo che “con ordinanza n. 07 del 25/01/2023 ha CP_1 CP_1
disposto l'annullamento in autotutela, tra le altre, dell'ordinanza – ingiunzione n. 695/2022 oggetto del presente giudizio”.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 18.03.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa con la presente sentenza.
4. Dalla lettura del provvedimento di annullamento di autotutela si legge che ha CP_1
condiviso il principio della giurisprudenza di legittimità, riportato anche nel ricorso in opposizione, secondo cui “la giurisprudenza, pertanto, con particolare riferimento all'Ordinanza
Ingiunzione di cui all'art. 18 l. 689/1981, ha affermato che, se da un lato permane il potere dell'Ente di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del contravventore anche successivamente all'ammissione del medesimo all'amministrazione straordinaria, in costanza della stessa non può però essere emanata l'ordinanza ingiunzione, non essendo tale provvedimento idoneo a spiegare la sua
pagina 2 di 3 efficacia nei confronti della procedura concorsuale (Cass. 28.02.1992 n. 2471; Cass., 24.09.1991, n.
9944)”.
5. L'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) DICHIARA cessata la materia del contendere;
B) CONDANNA al pagamento in favore di IN CP_1 Parte_1
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 1.113,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 849,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il giudice
Silvia Vitelli
pagina 3 di 3
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2755 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Giordano e P.IVA_1
dell'avv. Fabrizio Giordano sito in Roma, via Graziano n. 62, che la rappresentano e la difendono anche disgiuntamente in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell CP_1
sita in Roma viale Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Ramazzotti e dell'avv. Marco Di Giugno in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINADIA proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 695/2022 notificata il 7.07.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 8.653,00, emessa sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 314/20 del 9.03.2020, elevato dalla Polizia di
Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c. 1 del medesimo Decreto, avendo rilevato che “in data 7/03/2020 la Compagnia aerea
ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A., nel fornire i dati PNR/API per il volo AZ675 proveniente da SA PA (BRA) inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nata il [...], di nazionalità francese, comunicando il numero del Parte_2
documento (passaporto ordinario) “ CON SCADENZA 01/04/2023. Al suo Numero_1
arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento Parte_2
(lasciapassare tipo A con scadenza 04/04/2020,documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia”.
2. Si costituiva deducendo che “con ordinanza n. 07 del 25/01/2023 ha CP_1 CP_1
disposto l'annullamento in autotutela, tra le altre, dell'ordinanza – ingiunzione n. 695/2022 oggetto del presente giudizio”.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 18.03.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa con la presente sentenza.
4. Dalla lettura del provvedimento di annullamento di autotutela si legge che ha CP_1
condiviso il principio della giurisprudenza di legittimità, riportato anche nel ricorso in opposizione, secondo cui “la giurisprudenza, pertanto, con particolare riferimento all'Ordinanza
Ingiunzione di cui all'art. 18 l. 689/1981, ha affermato che, se da un lato permane il potere dell'Ente di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del contravventore anche successivamente all'ammissione del medesimo all'amministrazione straordinaria, in costanza della stessa non può però essere emanata l'ordinanza ingiunzione, non essendo tale provvedimento idoneo a spiegare la sua
pagina 2 di 3 efficacia nei confronti della procedura concorsuale (Cass. 28.02.1992 n. 2471; Cass., 24.09.1991, n.
9944)”.
5. L'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) DICHIARA cessata la materia del contendere;
B) CONDANNA al pagamento in favore di IN CP_1 Parte_1
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 1.113,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 849,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il giudice
Silvia Vitelli
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