TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1748/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1748/2024 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30.01.2025
tra
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Foligno (PG), Via G. Ambrosi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. SPACCHETTI Paolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Umberto I n.48, presso il Difensore;
e
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANI Alan Luca ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza L. Vanvitelli n.20, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Parte_3
13.03.2018 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.10.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Per confronti delle figlie ed entrambe minorenni, alle seguenti condizioni: Per_3
“1) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 Parte_3
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avranno collocazione principale presso la dimora familiare attuale in Foligno (PG), Via
Ambrosi n. 13, ove rimarrà il padre mentre la madre andrà a vivere, in affitto, in Foligno (PG), Parte_1
Via Carso n.19, a far data della sottoscrizione della presente scrittura;
2) i figli e trascorreranno ogni settimana 4 notti con il padre, presso la di lui Persona_1 Parte_3
abitazione, mentre 3 notti le passeranno con la madre presso la di lei abitazione a settimane e weekend alterni.
Previa organizzazione dei genitori, i figli potranno trascorrere le ferie estive con la madre o con il padre per due settimane anche non consecutive, così alternativamente presso il padre o la madre per le vacanze di
Natale e di Pasqua;
3) posto che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti, si stabilisce che Parte_1
contribuirà in favore di con un importo di € 150,00 per agevolarla nel trovare una nuova Parte_2
sistemazione per un periodo di un solo anno a far data dal deposito del presente ricorso.
Il padre si farà carico di tutte le spese e degli oneri relativi alle spese straordinarie (per l'intero Parte_1
100%) per i figli e ovverosia quelle in materia medico/sanitaria, scolastica, Per_1 Pt_3
extrascolastica, ludica e/o sportiva, concordando comunque con la madre quelle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo.
Le parti stabiliscono che l'importo a titolo di assegno familiare (c.d. assegno unico) verrà diviso al 50% tra i genitori;
4) è altresì convenuto tra i genitori il divieto di condurre nuove relazioni personali in presenza dei figli minori fintanto che gli stessi non raggiungeranno un'adeguata crescita e un equilibrio per la condivisione delle scelte dei rispettivi genitori;
5) le spese legali vengono per intero compensate”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 05.12.2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori, e , stima Per_1 Pt_3
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1748/2024 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30.01.2025
tra
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Foligno (PG), Via G. Ambrosi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. SPACCHETTI Paolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Umberto I n.48, presso il Difensore;
e
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANI Alan Luca ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza L. Vanvitelli n.20, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Parte_3
13.03.2018 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.10.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Per confronti delle figlie ed entrambe minorenni, alle seguenti condizioni: Per_3
“1) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 Parte_3
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avranno collocazione principale presso la dimora familiare attuale in Foligno (PG), Via
Ambrosi n. 13, ove rimarrà il padre mentre la madre andrà a vivere, in affitto, in Foligno (PG), Parte_1
Via Carso n.19, a far data della sottoscrizione della presente scrittura;
2) i figli e trascorreranno ogni settimana 4 notti con il padre, presso la di lui Persona_1 Parte_3
abitazione, mentre 3 notti le passeranno con la madre presso la di lei abitazione a settimane e weekend alterni.
Previa organizzazione dei genitori, i figli potranno trascorrere le ferie estive con la madre o con il padre per due settimane anche non consecutive, così alternativamente presso il padre o la madre per le vacanze di
Natale e di Pasqua;
3) posto che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti, si stabilisce che Parte_1
contribuirà in favore di con un importo di € 150,00 per agevolarla nel trovare una nuova Parte_2
sistemazione per un periodo di un solo anno a far data dal deposito del presente ricorso.
Il padre si farà carico di tutte le spese e degli oneri relativi alle spese straordinarie (per l'intero Parte_1
100%) per i figli e ovverosia quelle in materia medico/sanitaria, scolastica, Per_1 Pt_3
extrascolastica, ludica e/o sportiva, concordando comunque con la madre quelle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo.
Le parti stabiliscono che l'importo a titolo di assegno familiare (c.d. assegno unico) verrà diviso al 50% tra i genitori;
4) è altresì convenuto tra i genitori il divieto di condurre nuove relazioni personali in presenza dei figli minori fintanto che gli stessi non raggiungeranno un'adeguata crescita e un equilibrio per la condivisione delle scelte dei rispettivi genitori;
5) le spese legali vengono per intero compensate”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 05.12.2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori, e , stima Per_1 Pt_3
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini