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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10357/2017 + 10359/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10357/2017 (cui è riunita la causa iscritta al n. r.g.
10359/2017) promossa da:
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rossella Cortis, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cagliari alla Via Dei Punici n. 4;
ATTORI OPPONENTI
Contro
, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Pisano, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari alla Piazza Irpinia n. 1;
CONVENUTA OPPOSTA
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice opponente , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e/o dichiarare la nullità della scrittura privata di cessione di crediti e transazione del
5.10.2016 intercorsa tra avv. e e per l'effetto dichiarare CP_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto da parte dell'avv. a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. per i motivi di cui in Parte_1
parte espositiva;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”
pagina 1 di 6 2) Accertare e/o dichiarare la nullità della scrittura privata di cessione di crediti e transazione del
5.10.2016 intercorsa tra avv. e e per l'effetto dichiarare CP_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto da parte dell'avv. a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e per i motivi Parte_2 Parte_3
di cui in parte espositiva;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta opposta : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigettare integralmente l'opposizione proposta da e , siccome Parte_2 Parte_3
infondata in fatto e diritto;
2) rigettare integralmente l'opposizione proposta dallo , poiché infondata in fatto e Parte_1
diritto;
3) condannare gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio delle procedure, poi riunite;
4) condannare gli stessi ad una somma, in favore della parte opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del comportamento processuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e e hanno proposto due opposizioni ai sensi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 13.10.2017 dall'avv. CP_1
n proprio sulla base della sentenza resa dal Tribunale di Cagliari n. 2696/2016 (confermata
[...] dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Cagliari n. 1093/2018 emessa nelle more del presente giudizio) insieme alla scrittura privata di cessione del credito e transazione del 5.10.2016, stipulata tra e l'odierna opposta, legale di quest'ultimo nella causa da cui ha origine il titolo Controparte_2
azionato.
In data 8.02.2019 i due procedimenti sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità del negozio di cessione del credito c.d. litigioso, concluso tra l'assistito, loro creditore, ed il suo legale, poiché sarebbe stato stipulato in violazione del disposto dell'art. 1261 c.c., che statuisce una deroga alla libera circolazione del credito.
In particolare, gli stessi hanno rilevato che la cessione in esame del 5.10.2016 ha ad oggetto i crediti portati dalla sentenza n. 2696/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 30.09.2016, che pagina 2 di 6 ha condannato i debitori a rifondere in favore di la somma di euro 5.000,00 Controparte_2
quale risarcimento ex art. 96 comma 1 c.p.c. e di euro 10.206,82 per le spese di lite. Detta sentenza è stata successivamente impugnata e l'appello è stato rigettato in data 18.10.2018 (cfr. doc. depositato il
23.07.2019).
I soli opponenti e hanno contestato “sia l'an che il quantum Parte_2 Parte_3 dell'asserito credito vantato dall'avv. nei confronti di e pertanto il CP_1 Controparte_2 fondamento stesso del conseguente atto di cessione dei crediti” e hanno dedotto che “l'art. 1260 c.c. esclude la cedibilità dei crediti di carattere strettamente personale ed il danno derivante da una condanna per la cd. lite temeraria ha appunto natura personale ed è perciò indisponibile”.
La parte opposta si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo che “le due condizioni richieste dalla norma e dalla univoca giurisprudenza, affinché non operi il divieto di cui al primo comma dell'art.
1261 C.C. sono due: l'intento solutorio del NT, consacrato nella cessione stessa;
e la preesistenza di un debito nei confronti del cessionario. Queste due condizioni devono essere accertate sulla base delle dichiarazioni provenienti dal NT. Nel caso all'attenzione di Codesto Giudice tali condizioni sono state perfettamente rispettate, come si ricava dalla lettura dell'atto di cessione”.
Soltanto la creditrice opposta ha depositato le memorie di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c., mentre gli opponenti hanno unicamente richiamato nelle note di udienza le eccezioni, deduzioni e conclusioni degli atti introduttivi.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
Soltanto la parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale.
***
L'opposizione non merita accoglimento.
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1260 co. 1 c.c., “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.”, mentre, ai sensi dell'art. 1261 co. 1 c.c., “i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti
l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”. pagina 3 di 6 La ratio dell'art. 1261 c.c., come precisata dalla Suprema Corte, è “diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia” (Cass. Ordinanza n. 14705/2022).
Il secondo comma dell'art. 1261 c.c. prevede che “la disposizione del comma preNT non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1261 co. 2 c.c. richiede espressamente, ai fini dell'inoperatività del divieto di cessione del credito stabilito nel primo comma, non soltanto che a fondamento della cessione vi sia un intento solutorio ma anche che il pagamento riguardi un debito preesistente tra NT e ceduto” (cfr. Cass. sez. I, 09/10/2013 n. 22922).
L'accertamento di questa esclusiva volontà del NT deve fondarsi su un'indagine strettamente inerente alla manifestazione di volontà da esso proveniente, consacrata in una scrittura privata.
Dall'esame della documentazione agli atti emerge che, nella specie, la cessionaria CP_1
che ha difeso il NT nel giudizio relativo al credito ceduto, vantava un credito preesistente nei confronti del NT , relativo ai compensi professionali non corrisposti Controparte_2
inerenti il giudizio conclusosi con la sentenza azionata, ed al mancato versamento del mantenimento nei confronti del minore, figlio di entrambi e convivente con la madre, il cui ammontare era stato definito bonariamente tra gli stessi, a seguito dell'interruzione della relazione more uxorio (cfr. scrittura privata di cessione del 5.10.2016 in atti ed all. b e c della comparsa di costituzione).
Più precisamente, al punto 6) della scrittura privata il NT riconosce espressamente “di non aver corrisposto nessuna somma relativa alle competenze a favore dell'avv. per l'attività Controparte_1
professionale prestata nella causa [iscritta con RGNR 3134/2007 conclusa con sentenza n. 2696/2016 del Tribunale di Cagliari] e riconosce pertanto il debito derivante dall'attività prestata dalla stessa in suo favore, per l'intero ammontare delle spese liquidate dal Giudice nella sentenza”. Al successivo punto 9) l' “riconosce di non aver versato, quantomeno negli ultimi due anni, nessuna somma di CP_2
denaro imputabile al mantenimento ordinario del minore, e di avere partecipato solo in minima parte alle spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse del minore, e ciò per propri problemi CP_1 economici”. Al punto 11) le parti precisano che “il debito del signor a favore dell'avv. CP_2 CP_1 per l'omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio […] supera abbondantemente la somma di € 5.000,00”.
pagina 4 di 6 Le parti danno espressamente atto che la cessione è effettuata “a saldo e stralcio del debito fin qui maturato [dall' nei confronti dell'avv. per il mantenimento del minore […]” e “a saldo e CP_2 CP_1
stralcio di ogni eventuale, ulteriore pretesa in relazione alla prestazione professionale nella causa indicata”.
Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per la cessione avvalora l'intento solutorio alla base della cessione e richiesto dalla norma.
Deve pertanto ritenersi che, nella specie, non si applichi il divieto previsto dall'art. 1261 c.c., diretto a salvaguardare la credibilità dell'istituzione giudiziaria, in quanto dall'esame della scrittura privata in atti risulta non solo l'esistenza di una ragione creditoria dell'avv. nei confronti dell' ma CP_1 CP_2 anche l'intento solutorio, determinato da un debito pregresso, espressamente indicato nella scrittura privata.
L'opposta ha altresì depositato l'estratto della delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Sassari del 15.06.2017 (cfr. all. e della comparsa di costituzione), che, su richiesta dell'avv. ha CP_1
precisato che:
Deve infine essere esclusa la natura strettamente personale del credito derivante dal risarcimento del danno ex art. 96 co 1 c.p.c., che ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. ord. Ordinanza n. 4300 del
14/02/2019).
Difatti, i crediti strettamente personali che, per la loro stessa natura, non possono essere trasferiti, sono quelli relativi a prestazioni rispetto alle quali assume rilievo la persona del creditore (es. crediti alimentari, crediti per indennità di licenziamento), “volti al soddisfacimento di un interesse immediato, fisico o morale della persona, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista
pagina 5 di 6 anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore” (cfr. Cass., sez. III, sentenza 03/10/2013 n. 22601).
La contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato dalla creditrice deve ritenersi apodittica e generica, considerato che gli opponenti si limitano ad affermare che “non sussiste alcun debito dell' nei confronti dell'odierna opposta per le causali esposte nell'atto di cessione dei crediti”. CP_2
Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono liquidate, a favore dell'opposta, nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 per le sole fasi studio ed introduttiva, e secondo i parametri minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta e considerata la natura documentale della causa.
Deve essere rigettata la domanda di condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ritenendosi sussistente nella condotta degli attori la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le Parte_2 Parte_3 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10357/2017 (cui è riunita la causa iscritta al n. r.g.
10359/2017) promossa da:
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rossella Cortis, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cagliari alla Via Dei Punici n. 4;
ATTORI OPPONENTI
Contro
, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Pisano, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari alla Piazza Irpinia n. 1;
CONVENUTA OPPOSTA
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice opponente , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e/o dichiarare la nullità della scrittura privata di cessione di crediti e transazione del
5.10.2016 intercorsa tra avv. e e per l'effetto dichiarare CP_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto da parte dell'avv. a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. per i motivi di cui in Parte_1
parte espositiva;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”
pagina 1 di 6 2) Accertare e/o dichiarare la nullità della scrittura privata di cessione di crediti e transazione del
5.10.2016 intercorsa tra avv. e e per l'effetto dichiarare CP_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto da parte dell'avv. a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e per i motivi Parte_2 Parte_3
di cui in parte espositiva;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta opposta : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigettare integralmente l'opposizione proposta da e , siccome Parte_2 Parte_3
infondata in fatto e diritto;
2) rigettare integralmente l'opposizione proposta dallo , poiché infondata in fatto e Parte_1
diritto;
3) condannare gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio delle procedure, poi riunite;
4) condannare gli stessi ad una somma, in favore della parte opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del comportamento processuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e e hanno proposto due opposizioni ai sensi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 13.10.2017 dall'avv. CP_1
n proprio sulla base della sentenza resa dal Tribunale di Cagliari n. 2696/2016 (confermata
[...] dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Cagliari n. 1093/2018 emessa nelle more del presente giudizio) insieme alla scrittura privata di cessione del credito e transazione del 5.10.2016, stipulata tra e l'odierna opposta, legale di quest'ultimo nella causa da cui ha origine il titolo Controparte_2
azionato.
In data 8.02.2019 i due procedimenti sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità del negozio di cessione del credito c.d. litigioso, concluso tra l'assistito, loro creditore, ed il suo legale, poiché sarebbe stato stipulato in violazione del disposto dell'art. 1261 c.c., che statuisce una deroga alla libera circolazione del credito.
In particolare, gli stessi hanno rilevato che la cessione in esame del 5.10.2016 ha ad oggetto i crediti portati dalla sentenza n. 2696/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 30.09.2016, che pagina 2 di 6 ha condannato i debitori a rifondere in favore di la somma di euro 5.000,00 Controparte_2
quale risarcimento ex art. 96 comma 1 c.p.c. e di euro 10.206,82 per le spese di lite. Detta sentenza è stata successivamente impugnata e l'appello è stato rigettato in data 18.10.2018 (cfr. doc. depositato il
23.07.2019).
I soli opponenti e hanno contestato “sia l'an che il quantum Parte_2 Parte_3 dell'asserito credito vantato dall'avv. nei confronti di e pertanto il CP_1 Controparte_2 fondamento stesso del conseguente atto di cessione dei crediti” e hanno dedotto che “l'art. 1260 c.c. esclude la cedibilità dei crediti di carattere strettamente personale ed il danno derivante da una condanna per la cd. lite temeraria ha appunto natura personale ed è perciò indisponibile”.
La parte opposta si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo che “le due condizioni richieste dalla norma e dalla univoca giurisprudenza, affinché non operi il divieto di cui al primo comma dell'art.
1261 C.C. sono due: l'intento solutorio del NT, consacrato nella cessione stessa;
e la preesistenza di un debito nei confronti del cessionario. Queste due condizioni devono essere accertate sulla base delle dichiarazioni provenienti dal NT. Nel caso all'attenzione di Codesto Giudice tali condizioni sono state perfettamente rispettate, come si ricava dalla lettura dell'atto di cessione”.
Soltanto la creditrice opposta ha depositato le memorie di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c., mentre gli opponenti hanno unicamente richiamato nelle note di udienza le eccezioni, deduzioni e conclusioni degli atti introduttivi.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
Soltanto la parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale.
***
L'opposizione non merita accoglimento.
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1260 co. 1 c.c., “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.”, mentre, ai sensi dell'art. 1261 co. 1 c.c., “i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti
l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”. pagina 3 di 6 La ratio dell'art. 1261 c.c., come precisata dalla Suprema Corte, è “diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia” (Cass. Ordinanza n. 14705/2022).
Il secondo comma dell'art. 1261 c.c. prevede che “la disposizione del comma preNT non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1261 co. 2 c.c. richiede espressamente, ai fini dell'inoperatività del divieto di cessione del credito stabilito nel primo comma, non soltanto che a fondamento della cessione vi sia un intento solutorio ma anche che il pagamento riguardi un debito preesistente tra NT e ceduto” (cfr. Cass. sez. I, 09/10/2013 n. 22922).
L'accertamento di questa esclusiva volontà del NT deve fondarsi su un'indagine strettamente inerente alla manifestazione di volontà da esso proveniente, consacrata in una scrittura privata.
Dall'esame della documentazione agli atti emerge che, nella specie, la cessionaria CP_1
che ha difeso il NT nel giudizio relativo al credito ceduto, vantava un credito preesistente nei confronti del NT , relativo ai compensi professionali non corrisposti Controparte_2
inerenti il giudizio conclusosi con la sentenza azionata, ed al mancato versamento del mantenimento nei confronti del minore, figlio di entrambi e convivente con la madre, il cui ammontare era stato definito bonariamente tra gli stessi, a seguito dell'interruzione della relazione more uxorio (cfr. scrittura privata di cessione del 5.10.2016 in atti ed all. b e c della comparsa di costituzione).
Più precisamente, al punto 6) della scrittura privata il NT riconosce espressamente “di non aver corrisposto nessuna somma relativa alle competenze a favore dell'avv. per l'attività Controparte_1
professionale prestata nella causa [iscritta con RGNR 3134/2007 conclusa con sentenza n. 2696/2016 del Tribunale di Cagliari] e riconosce pertanto il debito derivante dall'attività prestata dalla stessa in suo favore, per l'intero ammontare delle spese liquidate dal Giudice nella sentenza”. Al successivo punto 9) l' “riconosce di non aver versato, quantomeno negli ultimi due anni, nessuna somma di CP_2
denaro imputabile al mantenimento ordinario del minore, e di avere partecipato solo in minima parte alle spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse del minore, e ciò per propri problemi CP_1 economici”. Al punto 11) le parti precisano che “il debito del signor a favore dell'avv. CP_2 CP_1 per l'omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio […] supera abbondantemente la somma di € 5.000,00”.
pagina 4 di 6 Le parti danno espressamente atto che la cessione è effettuata “a saldo e stralcio del debito fin qui maturato [dall' nei confronti dell'avv. per il mantenimento del minore […]” e “a saldo e CP_2 CP_1
stralcio di ogni eventuale, ulteriore pretesa in relazione alla prestazione professionale nella causa indicata”.
Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per la cessione avvalora l'intento solutorio alla base della cessione e richiesto dalla norma.
Deve pertanto ritenersi che, nella specie, non si applichi il divieto previsto dall'art. 1261 c.c., diretto a salvaguardare la credibilità dell'istituzione giudiziaria, in quanto dall'esame della scrittura privata in atti risulta non solo l'esistenza di una ragione creditoria dell'avv. nei confronti dell' ma CP_1 CP_2 anche l'intento solutorio, determinato da un debito pregresso, espressamente indicato nella scrittura privata.
L'opposta ha altresì depositato l'estratto della delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Sassari del 15.06.2017 (cfr. all. e della comparsa di costituzione), che, su richiesta dell'avv. ha CP_1
precisato che:
Deve infine essere esclusa la natura strettamente personale del credito derivante dal risarcimento del danno ex art. 96 co 1 c.p.c., che ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. ord. Ordinanza n. 4300 del
14/02/2019).
Difatti, i crediti strettamente personali che, per la loro stessa natura, non possono essere trasferiti, sono quelli relativi a prestazioni rispetto alle quali assume rilievo la persona del creditore (es. crediti alimentari, crediti per indennità di licenziamento), “volti al soddisfacimento di un interesse immediato, fisico o morale della persona, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista
pagina 5 di 6 anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore” (cfr. Cass., sez. III, sentenza 03/10/2013 n. 22601).
La contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato dalla creditrice deve ritenersi apodittica e generica, considerato che gli opponenti si limitano ad affermare che “non sussiste alcun debito dell' nei confronti dell'odierna opposta per le causali esposte nell'atto di cessione dei crediti”. CP_2
Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono liquidate, a favore dell'opposta, nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 per le sole fasi studio ed introduttiva, e secondo i parametri minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività svolta e considerata la natura documentale della causa.
Deve essere rigettata la domanda di condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ritenendosi sussistente nella condotta degli attori la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le Parte_2 Parte_3 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 6 di 6