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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2115/2020
Udienza del 29/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in so- stituzione per la parte attrice LE 4 Parte_1 Parte_2
e rappresentata e difesa dall'avv. SCAR-
[...] Parte_3
PELLI ELEONORA;
per la parte convenuta rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. MARLIANI GERARDO e MARINI MARIA NELLA.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2115/2020 promosso da:
LE 4 C.F. Parte_4
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCARPELLI ELEONORA e SENSI P.IVA_1
RICCARDO;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv.ti MARLIANI GERARDO e MARINI MARIA NELLA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opponente decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “NEL MERITO: B) Dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 400/2020 depositato dal Tribunale di Pistoia il 12 maggio 2020 (R.G. 969/2020), perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa al presente atto;
C) In via riconvenzionale, accogliere la domanda di riduzione del prezzo dell'appalto (quanti minoris) ex art. 1668 c.c. (sovrafatturazione, indebita duplicazione di IVA, esecuzione delle opere non a regola d'arte) oltre alla domanda di compensazione con le competenze li- quidate dal Tribunale di Pistoia in favore del committente nel procedimento cautelare, il tutto per le causali di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare che le somme portate dalle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, nonché le successive del precetto (per un totale di € 31.235,47), sono interamente compensate con la maggior somma dovuta dall'appaltatore al committente pari ad € 37.420,05 e, per l'effetto, condannare la a corri- Controparte_2 spondere la differenza in favore del committente, Ditta Individuale “ ” di Controparte_3
o quella maggiore o minore somma stabilita dal giudice;
D) in via Parte_3 riconvenzionale, condannare inoltre la Ditta Individuale di al risarcimento dei CP_1 danni sofferti dal committente per avere l'appaltatore prima rallentano le lavorazioni (nei periodi febbraio – aprile 2029 e luglio - agosto 2019) e poi interrotto completamente le stesse (20 settembre 2019), determinando così la necessità che il committente esercitasse il recesso, non spontaneamente eseguito dall'appaltatore, obbligando dunque l'odierno attore a rivol- gersi al giudice per riottenere la detenzione del cantiere, in modo da affidare le residue lavo- razioni a nuovo appaltatore, con il concreto rischio che il committente abbia perso il contributo
2 regionale concesso, per aver dovuto presentare entro il termine fissato del 20 gennaio 2020 una rendicontazione non perfettamente completa alla competente autorità, a cagione del tempo avuto a disposizione dal nuovo appaltatore per finire le opere (20 dicembre 2019, giorno del rilascio forzoso del cantiere da parte dell'ufficiale giudiziario – 20 gennaio 2020, termine di scadenza della rendicontazione), il tutto per fatto e colpa della ditta opposta, con riserva di diversa quantificazione in corso di causa, nell'ipotesi in cui la Regione Toscana respingesse in tutto o in parte il rendiconto presentato dal committente;
E) in ogni caso di- chiarare le somme portate dalla fattura n. 19 del 16 dicembre 2019 non dovute perché rela- tive a lavori effettuati dall'appaltatore per correggere propri errori di esecuzione;
F) infine, condannare la ditta opposta ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con dolo e mala fede;
G) con vittoria di spese e competenze di lite. Conclusioni parte convenuta: “nel merito: respingere perché totalmente infondata in fatto e in diritto l'opposizione e, conseguentemente, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare l'opponente, al pagamento in favore della Parte_5 delle somme dovute e accertate in corso di causa, con ogni consequen
[...] legge e/o di ragione, oltre spese e competenze professionali del procedimento monitorio;
3. respingere perché totalmente infondate in fatto e in diritto le domande riconvenzionali propo- ste dalla opponente, con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
4. in ogni caso: accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la Controparte_2 nulla deve al Sig. e alla ” per nessuna Parte_3 Controparte_4 ragione, causa e/ ssa c ella non indif- ferente somma non inferiore ad Euro 77.095,21 per le causali indicate in narrativa;
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal Sig. e/o dalla Ditta accertare il concorso Parte_3 Controparte_3 colposo del committente nella determinazione del danno lamentato e, per l'effetto, ridurre l'eventuale risarcimento liquidato in misura proporzionale a tale concorso con ogni conse- quenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
6. in accoglimento della domanda riconvenzio- nale qui spiegata: condannare il Sig. e la Parte_3 Controparte_4
in persona del suo titolare, al risarcimento ed al pagamento in favore della
[...] [...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o alle diminuzioni patrimo- CP_2 niali da questa subiti e subendi e/o di una indennità ai sensi dell'art. 1671 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto
o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro a quello di effettivo pagamento;
7. dichiarare la respon- sabilità aggravata ex art. 96, 1° e/o 3° comma c.p.c. del Sig. e/o Parte_3 della ” e, per l'effetto, condannarli al risarcimento ed al pagamento Controparte_4 in favore della opposta dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto
o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto oltre spese e competenze professionali del procedimento monitorio e interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effet- tivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Le posizioni delle parti.
ha depositato ricorso per ingiunzione deducendo di avere ef- CP_2 fettuato a favore di in qualità di titolare della ditta “Le 4 Parte_3
Gocce D'Oro” opere edili presso l'immobile di sua proprietà per € 29.470,05 risul- tanti dalle fatture:
- n. 12 del 7 ottobre 2019 di € 10.352,90;
- n. 13 del 7 ottobre 2019 di € 18.300,00;
- n. 19 del 16 dicembre 2019 di € 817,13.
3 In accoglimento della domanda, il Tribunale aveva emesso il decreto ingiun- tivo immediatamente esecutivo 12 maggio 2020 n. 400 per la somma di €
29.470,05.
Avverso di esso ha proposto opposizione ecce- Parte_3 pendo che:
a) nella fattura n. 5 vi era una maggiorazione di € 1.898,92 per errato con- teggio dei buoni, uso di attrezzature e materiali;
b) nelle fatture n. 6 e 13 sarebbe “stato operato un conteggio errato di ore in eccesso rispetto a quanto effettivamente lavorato, conducendo dunque ad un'inde- bita maggiorazione per € 14.681,27 comprensivo di iva, di cui € 10.023,52 a titolo di ore in eccesso ed € 4.657,75 a titolo di iva conteggiata due volte”;
c) nella fattura 12 è stato aumentato il prezzo della manodopera da 20,00
€/h a 22,00 €/h senza autorizzazione con una maggiorazione di € 934,52;
d) la fattura n. 19 è relativa a lavorazioni avvenute per correggere precedenti errori della ditta appaltatrice (tubi idraulici rotti e realizzazione di rampa provviso- ria).
e) le opere erano gravate “dai seguenti vizi e difetti palesi: errato posiziona- mento di scatole elettriche, controtelai porte, bocchette di areazione, sistemazione non a regola d'arte di travi e travetti di copertura ed errata valutazione di piani, per un totale di € 7.991,00 comprensivi di iva”.
Inoltre, aveva articolato “domande riconvenzionali di quanti minoris ex art.
1668 c.c. e di risarcimento danni nei confronti della ” con Controparte_4 riferimento alla somma complessiva di € 37.420,05, così quantificate:
- € 1.898,32 iva compresa, quale errato conteggio delle ore di presenza sul cantiere, e all'inserimento doppio dei costi dell'acquisto di materiali e attrezzature;
- € 10.023,52 come ore di lavoro e di impiego di attrezzature sovrafatturate;
- € 4.657,75 come indebita duplicazione dell'IVA sulle fatture emesse n. 6 e n. 13;
- € 6.198,78 portate dalle spese legali liquidate dal giudice nel provvedi- mento di rilascio emesso in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.
- € 7.991,00 iva compresa, relativo al costo per il ripristino e l'eliminazione dei vizi derivanti da colpa della convenuta;
- € 934,52 a titolo di aumento non autorizzato della manodopera;
- € 4.351,74 per aver inserito in alcune fatture somme non dovute relative ad acquisto di materiali;
4 - € 1.359,63 poiché è stato contabilizzato, materiale di consumo non impu- tabile al committente.
Inoltre, le spetterebbe anche il risarcimento del danno da ritardo prima per illegittimo rallentamento del cantiere (febbraio – aprile 2019 e luglio – agosto 2019)
e poi per abbandono (dal 20 settembre 2019), con la conseguenza parziale rendi- contazione nel progetto della Regione Toscana “Aiuto all'Avviamento di Imprese per
Giovani agricoltori” con rischio di non vedersi erogato alcun contributo.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta che:
- con riferimento al proprio credito ha obiettato che:
a) effettivamente erano state sollevate contestazioni in ordine alla fattura
5/2019 relativa al conteggio delle ore e importo dei materiali per € 1.556,00, che erano stati poi scorporati dalla fattura 13 del 2019;
b) le ore erano riportate nelle fatture 6 e 13 del 2019 erano state conteggiate correttamente;
c) la fattura 12/2019 (relativa a lavori eseguiti in economia dal 22 luglio al
27 settembre 2019) aveva fatto riferimento alla tariffa oraria di € 22,00 oggetto di consensuale aumento rispetto a quella di € 20,00 €/h;
d) la fattura n. 13 riguardava lavori in economia dal 5 giugno al 12 luglio
2019;
e) la fattura 19 riguardava lavori dal 30 settembre 2019 al 22 ottobre 2019;
- con riferimento alla domanda riconvenzionale “quanti minoris” che:
f) la tutela invocata si riferisce solo all'opera completata;
g) tardive sarebbero le contestazioni della committente in merito ai vizi sol- levati;
h) le spese per il procedimento d'urgenza sarebbero conseguenza di abuso del processo;
i) non vi sarebbe stata alcune pattuizioni in ordine alla necessità che i lavori dovessero essere terminati in un tempo stabilito e nemmeno sussistenti sarebbero i danni nemmeno quantificati con invocazione in ogni caso dell'art. 1227 c.c..
Infine, ha, a sua volta, articolato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto l'indennità ex art. 1671 c.c. per avvenuto recesso del committente e consi- stente nel mancato guadagno.
2. Premesse processuali.
Occorre precisare che:
a) il perimetro cognitorio del procedimento di opposizione a decreto ingiun- tivo è delineato da un lato dalla domanda monitoria - che nel caso in esame ha
5 riguardato il credito di cui le fatture 12, 13 e 19 del 2019 – e dall'altro dalle conte- stazioni che contro di essa ha svolto l'opponente (come riportate sopra): volendo usare una metafora della geometria, il thema probandum è dato dall'area risultante dalla differenza tra quanto affermato dal creditore e quanto contestato dal debitore;
b) se da un lato grava sul creditore opposto la prova del proprio credito, dall'altro incombe invece sul debitore la dimostrazione delle eccezioni dallo stesso sollevate e, a parti inverse, per le domande riconvenzionali articolate dall'oppo- nente.
Conseguenza della considerazione sub a) è che sono estranee al presente giudizio i motivi di opposizione relativi alle fatture n. 5 (supra lett. a) e n. 6 (lett. b in parte qua) in quanto non azionate con il decreto ingiuntivo.
Ciò premesso deve osservarsi che del tutto inconcludente è stata la CTU disposta volta a “determinare la congruità degli importi oggetto di ingiunzione ri- spetto alle lavorazioni effettivamente eseguite della ditta opposta nonché la loro ese- cuzione a regola d'arte e la presenza di vizi e danni come lamentati dalla parte op- ponente” non solo in quanto altro era l'oggetto delle domanda monitoria, ma anche perché le lavorazioni erano state semplicemente già eseguite.
3.- Nel merito: le fatture azionate.
Occorre dunque interrogarsi in primo luogo sulla domanda monitoria e, di conseguenza, sulla fondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente partendo da quelle attinenti alla fattura n. 13 che risulta contestata, assieme alla fattura n. 6 di € 30.500,00, per errato conteggio delle ore lavorate ed indebita duplicazione di iva con conseguente riduzione di € 14.681,27.
Sul punto, la teste (direttrice dei lavori), sentita all'udienza Testimone_1 del 27 ottobre 2022, rispondendo al cap. 20 di parte attrice (“il nella contabi- CP_2 lità dal 3 giugno 2019 al 12 luglio 2019, ha inserito le effettive ore di lavoro eseguite dai suoi operai e le effettive ore di utilizzo dell'escavatore, della gru ed i viaggi effet- tuati con i propri automezzi”) ha riferito che “a quanto mi risulta il conteggio di tali ore non era corretto” avendolo “constatato personalmente” e riconoscendo invece il prospetto da essa redatto delle ore lavorate (doc. 21) e da lei verificate. La stessa ha anche specificato che la contabilità errata era stata trasfusa nelle fatture 12 e
13 contestate. Da parte sua, la ditta appaltatrice ha cercato di provare il contrario con i capitoli da 12 a 15 delle propria memoria chiamando a testimoniare
[...]
che – per quanto avesse curato la contabilità dei lavori per conto Testimone_2 dell'opposta - in risposta al capitolo 10, ha dichiarato che “la fattura 12 … come la
19, da me inserite nella contabilità, sono state emesse sulla scorta di buoni di
6 consegna firmati dal committente allegati allo stato di avanzamento lavori”; tuttavia, ha anche specificato di essersi limitato solo ad inserire detti buoni nella contabilità senza chiarire se egli aveva potuto verificare la corrispondenza degli stessi all'effet- tiva attività svolta.
Si tratta di una circostanza che – come è ovvio - non consente di dire provato il credito anche alla luce del fatto che una simile verifica non poteva che avvenire immediatamente e nel contraddittorio tra appaltatore e committente, essendo poi impossibile a distanza di anni poter ricostruire specificamente le ore lavorate (in questo senso sarebbe stato utile il ricorso ad ATP).
Peraltro, che la contabilità dei lavori venisse redatta senza previa verifica dei buoni è provato anche dal fatto che – come dichiarato dallo stesso Testimone_3 niele - la fattura 13 era stata comunque emessa nonostante i buoni non fossero stati firmati: “per la fattura n. 13, inserita nello stato di avanzamento n. 7, i buoni non era firmati dal committente” come risulta anche documentalmente dal doc. 26 di parte opposta.
Si tratta di una circostanza rilevantissima che incide sulla attendibilità di tutta la contabilità.
Questo significa che il credito non può dirsi provato a seguito dell'accerta- mento dei fatti posti a fondamento dell'eccezioni sollevate parte debitrice: per quanto l'opponente non abbia chiaramente identificato quale fosse rispetto alla n.
13 (l'unica oggetto della domanda) l'incidenza della decurtazione di € 14.681,27
(estesa anche alla fattura n. 6), tuttavia, deve ritenersi che la somma debba essere detratta dall'importo di € 18.300,00 con la conseguenza che il residuo di €
3.618,73 è comunque dovuto all'opposta.
La fattura 12/2019 è contestata non per le ore lavorate - in quanto i buoni di lavorazione erano stati sottoscritti dal committente - ma solo per l'importo orario che il creditore aveva assunto essere stato consensualmente aumentato da € 20,00
a € 22,00 per ora. La circostanza è stata indicata nel cap. 4 della seconda memoria di parte opposta (“il prezzo orario per la manodopera … veniva concordato, tra la
ed il Sig. inizialmente in Euro Controparte_2 Parte_3
20,00 oltre I.V.A., dopodiché le parti si accordavano per aumentarlo ad Euro 22,00 oltre I.V.A., alla presenza del padre del Sig. Sig. Parte_3 Per_1
) su cui ha testimoniato, oltre al teste (che ha negato la
[...] Parte_3 circostanza), il geom. il quale ha però dichiarato di avere ap- Testimone_4 preso la circostanza dall'appaltatore (“tale circostanza mi è stata riferita dalla CP_2 non so se quello che è stato detto sia o meno stato affermato in presenza di Per_1
7 perchè io non c'ero”). Un'apparente conferma della circostanza è stata data Pt_3 anche dal teste (udienza del 15 maggio 2021) di profes- Testimone_5 sione installatore e trasportatore il quale tuttavia non ha chiarito sulla base di quali circostanza avesse appreso una notizia dal momento che nemmeno il geom.
- che si era occupato della contabilità - aveva potuto accertare oggetti- Tes_3 vamente la circostanza (ed infatti ha poi chiarito che “io non ero sempre presente in cantiere perché avevamo anche altri lavori in corso altrove;
a volte ero presente tutti i giorni della settimana a volte solo quattro giorni, il nostro lavoro è cessato ad ottobre perché l'attività del cantiere da tale data era rallentata e noi siamo andato solo molto di rado”).
Da ciò consegue che l'opposta ha fallito la prova del suo maggior credito azionato e quindi, in accoglimento delle difese dell'opponente che ha rilevato che la maggiorazione era pari a € 934,51 iva compresa (pag. 21) deriva che l'importo originario della fattura (€ 8.486,20) deve essere ridotto a € 7.551,69.
Venendo alla fattura n. 19 per € 817,13, essa risulta contestata dall'oppo- nente in quanto le relative lavorazioni erano “avvenute per correggere precedenti errori della ditta appaltatrice (tubi idraulici rotti e realizzazione di rampa provviso- ria)”. Anche in questo caso, la relativa prova incombe sull'opponente il quale si è affidato ai capitoli n. 30 (“DCV la Fatt. 19 del 16.12.19 si riferisce alle opere realiz- zate di cui alla precedente domanda nonché ad alcune opere per riparare errori di esecuzione (rottura tubazioni)” e n. 28 (“intorno al 10 ottobre 2019 Lei ha richiamato la per mettere in sicurezza il cantiere, chiedendo che l'appaltatore instal- CP_2 lasse una balaustra di protezione come perimetro delle cisterne realizzate, una rete protettiva ed una rampa provvisoria di accesso”). La teste rispondendo ad Tes_1 essi, ha confermato ambedue le circostanze ovvero che, a fronte di interventi paci- ficamente richiesti dalla committenza (balaustra di protezione, rete e rampa), altre lavorazioni erano state eseguite per emendare vizi delle lavorazioni (rotture tuba- zioni).
Dunque, se alcune opere erano state richieste dalla committente, altre erano state eseguite per emendare i vizi della precedenti lavorazioni. Tuttavia, ricadeva nell'onere probatorio della parte opponente non solo dimostrare che specifiche la- vorazioni erano state in primo luogo eseguite dall'appaltatore, in secondo luogo che esse erano viziate (sotto quali specifici profili?), poi che vi era stata la necessità di riparazioni, che esse erano state da esso eseguite ed infine il relativo importo (trat- tandosi di forma di risarcimento).
8 In altre parole: l'opponente ha dato per scontate circostanza invece del tutto indimostrate.
Da ciò consegue che il credito di cui alla fattura 19/2019 deve dirsi accer- tato.
4. Le domande riconvenzionali dell'opposta.
Sul punto non si può non rilevare che l'opponente ha espressamente quali- ficata la prima domanda come “quanti minoris” ex art. 1668 c.c. con una termino- logia necessariamente vincolante per il giudice. Occorre poi dare atto che nella prima memoria, l'opponente – a seguito delle eccezioni dell'opposta - ha chiesto di
“aggiungere alla lettera C delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo dopo “ex art. 1668 c.c.” la dizione “o ex artt. 1453 e 1455 c.c.”. Si tratta, a parere del Tribunale, di emendatio inammissibile in quanto la parte, viste le eccezioni di controparte in merito alla impossibilità di invocare detta norma in quanto presupponente l'eseguita realizzazione dell'opera, ha tentato di recuperare la norma generale sull'inadempimento l'unica applicabile al caso in esame in cui è pacifico che l'opera non era stata conclusa. Ciò è conforme a recentissima sentenza di legittimità secondo cui “in tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di ina- dempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. 4 marzo 2025, n. 5771). In altre parole: avendo la parte invocato la norma speciale, la successiva deduzione della norma generale costituisce ope- razione processualmente inammissibile.
Come noto, l'art. 1668 c.c., rubricata “contenuto della garanzia per difetti dell'opera”, si riferisce alle “difformità o vizi” dell'opera rispetto ai quali il commit- tente è libero di scegliere tra l'adempimento in forma specifica o la riduzione pro- porzionale del compenso (appunto “quanti minoris”).
Ciò impone di verificare se le singole voci reclamate dall'opponente siano coerenti con il quadro normativo invocato (e, lo si ripete, necessariamente vinco- lante): se l'esito è negativo per le voci di danno “sovrafatturazione, indebita dupli- cazione di IVA” o le spese del giudizio d'urgenza (poiché estranee alle difformità e vizi), è invece positivo per quella afferente il costo dei ripristini.
In primo luogo, è emerso che la contestazione dei vizi è stata tempestiva.
9 Infatti, il teste dell'opposta, geom. rispondendo al capitolo 16 ha Tes_3 riferito che “sono stati contestati vizi in alcune opere di finitura” pur ammettendo di non essere in “grado ora di specificare quali fossero”. Più dettagliata è stata la te- stimonianza della teste che invece ha confermato non solo di avere “veri- Tes_1 ficato personalmente agli inizi di settembre 2019 i vizi ivi descritti” nella relazione di cui al doc. 29 ma anche di avere “contestato immediatamente in cantiere al Sig. CP_2 ed al Sig. , detto , che comprendeva meglio l'italiano rispetto Persona_2 Per_3 al Sig. i vizi in questione”; ha poi aggiunto che “alcune modifiche sono CP_1 state subito fatte anche se non a regola d'arte: per altre mi fu detto che ci avrebbero pensato dopo” e che di fronte alle contestazioni gli addetti “non hanno negato niente di quello che io rilevavo”. Ma anche ove si ritenesse (ma non si vede come) l'inat- tendibilità della teste, la circostanza è stata ammessa anche dal teste Tes_6 ha dichiarato che “effettivamente l'arch. aveva contestato alla
[...] Tes_1 alcuni vizi indicati nel capitolo quali telai fuori squadra, piani del pavi- CP_2 mento tirati male, comprese le soglie e architrave di porte e finestre fuori squadra;
in specie mi ricordo delle bocchette elettriche”. Infine, ha riferito che Testimone_7
“per le scatole e di conseguenza i piani confermo di avere assistito alle contestazioni da parte della Arch. fatte ai muratori della che erano presenti sul po- Tes_1 CP_2 sto”.
Venendo alla loro identificazione e quantificazione, oltre a quanto dichiarato dal teste , si deve dare atto che anche - rispon- Testimone_6 Testimone_8 dendo al cap. 40 di parte attrice (“lei ha trovato all'interno dell'immobile oggetto di ristrutturazione edile montati a regola d'arte i telai, le scatole elettriche, le bocchette di areazione, le soglie e l'architrave delle porte e finestre ed i solai”) - ha dichiarato che “i lavori descritti nel capitolo erano già stati realizzati ma io ho dovuto fare delle modifiche perché per esempio le scatole non tornavano perché sporgevano dal muro eccessivamente;
ho dovuto risistemare i piani dei solai perché secondo il mio modo di lavorare non erano posati correttamente;
in generale c'erano altre cose che ho modificato per gli stessi motivi. Le modifiche hanno riguardato un po' tutte le voci richiamate nel capitolo”; lo stesso ha quantificato i compensi da esso sostenuti per il ripristino in € 6.550,00 oltre iva, somma che costituisce il risarcimento del danno causato dall'appaltatore.
Per detta somma la domanda di riconvenzionale deve trovare accoglimento.
L'eccezione di “non pertinenza delle fatture dei fornitori di al CP_1 rapporto con (punto B.2.2) suppone che l'opposta abbia addebitato all'op- Pt_3 ponente nella fattura 6 del 4 luglio 2019 l'importo di € 4.351,74 senza alcuna
10 giustificazione poiché i materiali acquistati da MER srl per detto importo non sa- rebbero stati utilizzati nel cantiere per cui è causa. Stesso discorso per la fattura
13 per l'importo di € 1.337,10 relativamente ai materiali acquistati da Edilvibranti.
La circostanza non è risultata provata in quanto l'unico capitolo dell'oppo- nente (il n. 25 della seconda memoria) riguardava altro fornitore . Parte_6
Infondata è poi la domanda di risarcimento per ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni sul presupposto dell'esistenza del “termine essenziale del 29 luglio per la fine dei lavori, pena l'esclusione dal finanziamento della Regione Toscana” (con- clusionale pag. 10). Infatti, premesso che la parte non ha dedotto di avere subito danni dal ritardo (ad esempio, a seguito della perdita dei finanziamenti pubblici),
è appena il caso di osservare che, in tema di identificazione del termine essenziale non è sufficiente che la direttrice dei lavori confermando il capitolo 9 (“lei comunicò nel maggio 2018 al Sig. al Sig. , detto , che il CP_1 Persona_2 Per_3
Committente aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento regionale che prevedeva la rendicontazione dei lavori entro il 20 luglio 2019 e che dunque le opere avrebbero dovuto essere terminate per quella data ai fini della rendicontazione”) abbia dato atto di avere comunicato l'esistenza del finanziamento regionale e la necessità che i lavori si concludessero entro una certa data: l'esistenza di un termine essenziale non può essere verbalmente comunicato a lavori già iniziati e da parte di un terzo soggetto rispetto al committente essendo invece imprescindibile che detto elemento sia stato oggetto espressa condizione contrattuale tra le parti.
5.- La domanda riconvenzionale dell'opposto.
Infondata è poi la domanda promossa dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1671
c.c.
Infatti, nessun recesso dal contratto è stato mai operato dal committente il quale, anche alla luce dei fatti accertati nel corso dell'istruttoria, ha dovuto pren- dere atto dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore.
6.- In conclusione.
In conclusione, a fronte di un credito di € 11.987,55 vantato dall'opposto, la somma di € 7.198,78 iva compresa per i ripristini oltre € 6.198,78 liquidate dal
Tribunale nel procedimento cautelare (€ 13.397,56) è quella che deve essere rico- nosciuta a favore dell'opposta.
A seguito di compensazione, risulta un credito a favore dell'opponente di €
1.410,00.
11 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per tutte le fasi e scaglione medio con compensazione per la minima quota di 1/3 alla luce della parziale reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 12 maggio 2020 n. 400 emesso a favore della ditta CP_1
- condanna la ditta a corrispondere a favore di CP_1 [...] la somma di € 1.401,00 oltre interessi dalla Parte_7 notifica della citazione;
- condanna la a rifondere le spese sostenute da CP_4 CP_1 [...] che si liquidano in € 7.200,00 oltre ac- Parte_7 cessori disponendone la parziale compensazione per la quota di 1/3;
- dispone che la spese di CTU siano a definitivo carico della parte soccom- bente.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
29/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
12
RGN. N. 2115/2020
Udienza del 29/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in so- stituzione per la parte attrice LE 4 Parte_1 Parte_2
e rappresentata e difesa dall'avv. SCAR-
[...] Parte_3
PELLI ELEONORA;
per la parte convenuta rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. MARLIANI GERARDO e MARINI MARIA NELLA.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2115/2020 promosso da:
LE 4 C.F. Parte_4
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCARPELLI ELEONORA e SENSI P.IVA_1
RICCARDO;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv.ti MARLIANI GERARDO e MARINI MARIA NELLA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opponente decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “NEL MERITO: B) Dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 400/2020 depositato dal Tribunale di Pistoia il 12 maggio 2020 (R.G. 969/2020), perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa al presente atto;
C) In via riconvenzionale, accogliere la domanda di riduzione del prezzo dell'appalto (quanti minoris) ex art. 1668 c.c. (sovrafatturazione, indebita duplicazione di IVA, esecuzione delle opere non a regola d'arte) oltre alla domanda di compensazione con le competenze li- quidate dal Tribunale di Pistoia in favore del committente nel procedimento cautelare, il tutto per le causali di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare che le somme portate dalle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, nonché le successive del precetto (per un totale di € 31.235,47), sono interamente compensate con la maggior somma dovuta dall'appaltatore al committente pari ad € 37.420,05 e, per l'effetto, condannare la a corri- Controparte_2 spondere la differenza in favore del committente, Ditta Individuale “ ” di Controparte_3
o quella maggiore o minore somma stabilita dal giudice;
D) in via Parte_3 riconvenzionale, condannare inoltre la Ditta Individuale di al risarcimento dei CP_1 danni sofferti dal committente per avere l'appaltatore prima rallentano le lavorazioni (nei periodi febbraio – aprile 2029 e luglio - agosto 2019) e poi interrotto completamente le stesse (20 settembre 2019), determinando così la necessità che il committente esercitasse il recesso, non spontaneamente eseguito dall'appaltatore, obbligando dunque l'odierno attore a rivol- gersi al giudice per riottenere la detenzione del cantiere, in modo da affidare le residue lavo- razioni a nuovo appaltatore, con il concreto rischio che il committente abbia perso il contributo
2 regionale concesso, per aver dovuto presentare entro il termine fissato del 20 gennaio 2020 una rendicontazione non perfettamente completa alla competente autorità, a cagione del tempo avuto a disposizione dal nuovo appaltatore per finire le opere (20 dicembre 2019, giorno del rilascio forzoso del cantiere da parte dell'ufficiale giudiziario – 20 gennaio 2020, termine di scadenza della rendicontazione), il tutto per fatto e colpa della ditta opposta, con riserva di diversa quantificazione in corso di causa, nell'ipotesi in cui la Regione Toscana respingesse in tutto o in parte il rendiconto presentato dal committente;
E) in ogni caso di- chiarare le somme portate dalla fattura n. 19 del 16 dicembre 2019 non dovute perché rela- tive a lavori effettuati dall'appaltatore per correggere propri errori di esecuzione;
F) infine, condannare la ditta opposta ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con dolo e mala fede;
G) con vittoria di spese e competenze di lite. Conclusioni parte convenuta: “nel merito: respingere perché totalmente infondata in fatto e in diritto l'opposizione e, conseguentemente, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare l'opponente, al pagamento in favore della Parte_5 delle somme dovute e accertate in corso di causa, con ogni consequen
[...] legge e/o di ragione, oltre spese e competenze professionali del procedimento monitorio;
3. respingere perché totalmente infondate in fatto e in diritto le domande riconvenzionali propo- ste dalla opponente, con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
4. in ogni caso: accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la Controparte_2 nulla deve al Sig. e alla ” per nessuna Parte_3 Controparte_4 ragione, causa e/ ssa c ella non indif- ferente somma non inferiore ad Euro 77.095,21 per le causali indicate in narrativa;
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal Sig. e/o dalla Ditta accertare il concorso Parte_3 Controparte_3 colposo del committente nella determinazione del danno lamentato e, per l'effetto, ridurre l'eventuale risarcimento liquidato in misura proporzionale a tale concorso con ogni conse- quenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
6. in accoglimento della domanda riconvenzio- nale qui spiegata: condannare il Sig. e la Parte_3 Controparte_4
in persona del suo titolare, al risarcimento ed al pagamento in favore della
[...] [...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o alle diminuzioni patrimo- CP_2 niali da questa subiti e subendi e/o di una indennità ai sensi dell'art. 1671 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto
o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro a quello di effettivo pagamento;
7. dichiarare la respon- sabilità aggravata ex art. 96, 1° e/o 3° comma c.p.c. del Sig. e/o Parte_3 della ” e, per l'effetto, condannarli al risarcimento ed al pagamento Controparte_4 in favore della opposta dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto
o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto oltre spese e competenze professionali del procedimento monitorio e interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effet- tivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Le posizioni delle parti.
ha depositato ricorso per ingiunzione deducendo di avere ef- CP_2 fettuato a favore di in qualità di titolare della ditta “Le 4 Parte_3
Gocce D'Oro” opere edili presso l'immobile di sua proprietà per € 29.470,05 risul- tanti dalle fatture:
- n. 12 del 7 ottobre 2019 di € 10.352,90;
- n. 13 del 7 ottobre 2019 di € 18.300,00;
- n. 19 del 16 dicembre 2019 di € 817,13.
3 In accoglimento della domanda, il Tribunale aveva emesso il decreto ingiun- tivo immediatamente esecutivo 12 maggio 2020 n. 400 per la somma di €
29.470,05.
Avverso di esso ha proposto opposizione ecce- Parte_3 pendo che:
a) nella fattura n. 5 vi era una maggiorazione di € 1.898,92 per errato con- teggio dei buoni, uso di attrezzature e materiali;
b) nelle fatture n. 6 e 13 sarebbe “stato operato un conteggio errato di ore in eccesso rispetto a quanto effettivamente lavorato, conducendo dunque ad un'inde- bita maggiorazione per € 14.681,27 comprensivo di iva, di cui € 10.023,52 a titolo di ore in eccesso ed € 4.657,75 a titolo di iva conteggiata due volte”;
c) nella fattura 12 è stato aumentato il prezzo della manodopera da 20,00
€/h a 22,00 €/h senza autorizzazione con una maggiorazione di € 934,52;
d) la fattura n. 19 è relativa a lavorazioni avvenute per correggere precedenti errori della ditta appaltatrice (tubi idraulici rotti e realizzazione di rampa provviso- ria).
e) le opere erano gravate “dai seguenti vizi e difetti palesi: errato posiziona- mento di scatole elettriche, controtelai porte, bocchette di areazione, sistemazione non a regola d'arte di travi e travetti di copertura ed errata valutazione di piani, per un totale di € 7.991,00 comprensivi di iva”.
Inoltre, aveva articolato “domande riconvenzionali di quanti minoris ex art.
1668 c.c. e di risarcimento danni nei confronti della ” con Controparte_4 riferimento alla somma complessiva di € 37.420,05, così quantificate:
- € 1.898,32 iva compresa, quale errato conteggio delle ore di presenza sul cantiere, e all'inserimento doppio dei costi dell'acquisto di materiali e attrezzature;
- € 10.023,52 come ore di lavoro e di impiego di attrezzature sovrafatturate;
- € 4.657,75 come indebita duplicazione dell'IVA sulle fatture emesse n. 6 e n. 13;
- € 6.198,78 portate dalle spese legali liquidate dal giudice nel provvedi- mento di rilascio emesso in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.
- € 7.991,00 iva compresa, relativo al costo per il ripristino e l'eliminazione dei vizi derivanti da colpa della convenuta;
- € 934,52 a titolo di aumento non autorizzato della manodopera;
- € 4.351,74 per aver inserito in alcune fatture somme non dovute relative ad acquisto di materiali;
4 - € 1.359,63 poiché è stato contabilizzato, materiale di consumo non impu- tabile al committente.
Inoltre, le spetterebbe anche il risarcimento del danno da ritardo prima per illegittimo rallentamento del cantiere (febbraio – aprile 2019 e luglio – agosto 2019)
e poi per abbandono (dal 20 settembre 2019), con la conseguenza parziale rendi- contazione nel progetto della Regione Toscana “Aiuto all'Avviamento di Imprese per
Giovani agricoltori” con rischio di non vedersi erogato alcun contributo.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta che:
- con riferimento al proprio credito ha obiettato che:
a) effettivamente erano state sollevate contestazioni in ordine alla fattura
5/2019 relativa al conteggio delle ore e importo dei materiali per € 1.556,00, che erano stati poi scorporati dalla fattura 13 del 2019;
b) le ore erano riportate nelle fatture 6 e 13 del 2019 erano state conteggiate correttamente;
c) la fattura 12/2019 (relativa a lavori eseguiti in economia dal 22 luglio al
27 settembre 2019) aveva fatto riferimento alla tariffa oraria di € 22,00 oggetto di consensuale aumento rispetto a quella di € 20,00 €/h;
d) la fattura n. 13 riguardava lavori in economia dal 5 giugno al 12 luglio
2019;
e) la fattura 19 riguardava lavori dal 30 settembre 2019 al 22 ottobre 2019;
- con riferimento alla domanda riconvenzionale “quanti minoris” che:
f) la tutela invocata si riferisce solo all'opera completata;
g) tardive sarebbero le contestazioni della committente in merito ai vizi sol- levati;
h) le spese per il procedimento d'urgenza sarebbero conseguenza di abuso del processo;
i) non vi sarebbe stata alcune pattuizioni in ordine alla necessità che i lavori dovessero essere terminati in un tempo stabilito e nemmeno sussistenti sarebbero i danni nemmeno quantificati con invocazione in ogni caso dell'art. 1227 c.c..
Infine, ha, a sua volta, articolato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto l'indennità ex art. 1671 c.c. per avvenuto recesso del committente e consi- stente nel mancato guadagno.
2. Premesse processuali.
Occorre precisare che:
a) il perimetro cognitorio del procedimento di opposizione a decreto ingiun- tivo è delineato da un lato dalla domanda monitoria - che nel caso in esame ha
5 riguardato il credito di cui le fatture 12, 13 e 19 del 2019 – e dall'altro dalle conte- stazioni che contro di essa ha svolto l'opponente (come riportate sopra): volendo usare una metafora della geometria, il thema probandum è dato dall'area risultante dalla differenza tra quanto affermato dal creditore e quanto contestato dal debitore;
b) se da un lato grava sul creditore opposto la prova del proprio credito, dall'altro incombe invece sul debitore la dimostrazione delle eccezioni dallo stesso sollevate e, a parti inverse, per le domande riconvenzionali articolate dall'oppo- nente.
Conseguenza della considerazione sub a) è che sono estranee al presente giudizio i motivi di opposizione relativi alle fatture n. 5 (supra lett. a) e n. 6 (lett. b in parte qua) in quanto non azionate con il decreto ingiuntivo.
Ciò premesso deve osservarsi che del tutto inconcludente è stata la CTU disposta volta a “determinare la congruità degli importi oggetto di ingiunzione ri- spetto alle lavorazioni effettivamente eseguite della ditta opposta nonché la loro ese- cuzione a regola d'arte e la presenza di vizi e danni come lamentati dalla parte op- ponente” non solo in quanto altro era l'oggetto delle domanda monitoria, ma anche perché le lavorazioni erano state semplicemente già eseguite.
3.- Nel merito: le fatture azionate.
Occorre dunque interrogarsi in primo luogo sulla domanda monitoria e, di conseguenza, sulla fondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente partendo da quelle attinenti alla fattura n. 13 che risulta contestata, assieme alla fattura n. 6 di € 30.500,00, per errato conteggio delle ore lavorate ed indebita duplicazione di iva con conseguente riduzione di € 14.681,27.
Sul punto, la teste (direttrice dei lavori), sentita all'udienza Testimone_1 del 27 ottobre 2022, rispondendo al cap. 20 di parte attrice (“il nella contabi- CP_2 lità dal 3 giugno 2019 al 12 luglio 2019, ha inserito le effettive ore di lavoro eseguite dai suoi operai e le effettive ore di utilizzo dell'escavatore, della gru ed i viaggi effet- tuati con i propri automezzi”) ha riferito che “a quanto mi risulta il conteggio di tali ore non era corretto” avendolo “constatato personalmente” e riconoscendo invece il prospetto da essa redatto delle ore lavorate (doc. 21) e da lei verificate. La stessa ha anche specificato che la contabilità errata era stata trasfusa nelle fatture 12 e
13 contestate. Da parte sua, la ditta appaltatrice ha cercato di provare il contrario con i capitoli da 12 a 15 delle propria memoria chiamando a testimoniare
[...]
che – per quanto avesse curato la contabilità dei lavori per conto Testimone_2 dell'opposta - in risposta al capitolo 10, ha dichiarato che “la fattura 12 … come la
19, da me inserite nella contabilità, sono state emesse sulla scorta di buoni di
6 consegna firmati dal committente allegati allo stato di avanzamento lavori”; tuttavia, ha anche specificato di essersi limitato solo ad inserire detti buoni nella contabilità senza chiarire se egli aveva potuto verificare la corrispondenza degli stessi all'effet- tiva attività svolta.
Si tratta di una circostanza che – come è ovvio - non consente di dire provato il credito anche alla luce del fatto che una simile verifica non poteva che avvenire immediatamente e nel contraddittorio tra appaltatore e committente, essendo poi impossibile a distanza di anni poter ricostruire specificamente le ore lavorate (in questo senso sarebbe stato utile il ricorso ad ATP).
Peraltro, che la contabilità dei lavori venisse redatta senza previa verifica dei buoni è provato anche dal fatto che – come dichiarato dallo stesso Testimone_3 niele - la fattura 13 era stata comunque emessa nonostante i buoni non fossero stati firmati: “per la fattura n. 13, inserita nello stato di avanzamento n. 7, i buoni non era firmati dal committente” come risulta anche documentalmente dal doc. 26 di parte opposta.
Si tratta di una circostanza rilevantissima che incide sulla attendibilità di tutta la contabilità.
Questo significa che il credito non può dirsi provato a seguito dell'accerta- mento dei fatti posti a fondamento dell'eccezioni sollevate parte debitrice: per quanto l'opponente non abbia chiaramente identificato quale fosse rispetto alla n.
13 (l'unica oggetto della domanda) l'incidenza della decurtazione di € 14.681,27
(estesa anche alla fattura n. 6), tuttavia, deve ritenersi che la somma debba essere detratta dall'importo di € 18.300,00 con la conseguenza che il residuo di €
3.618,73 è comunque dovuto all'opposta.
La fattura 12/2019 è contestata non per le ore lavorate - in quanto i buoni di lavorazione erano stati sottoscritti dal committente - ma solo per l'importo orario che il creditore aveva assunto essere stato consensualmente aumentato da € 20,00
a € 22,00 per ora. La circostanza è stata indicata nel cap. 4 della seconda memoria di parte opposta (“il prezzo orario per la manodopera … veniva concordato, tra la
ed il Sig. inizialmente in Euro Controparte_2 Parte_3
20,00 oltre I.V.A., dopodiché le parti si accordavano per aumentarlo ad Euro 22,00 oltre I.V.A., alla presenza del padre del Sig. Sig. Parte_3 Per_1
) su cui ha testimoniato, oltre al teste (che ha negato la
[...] Parte_3 circostanza), il geom. il quale ha però dichiarato di avere ap- Testimone_4 preso la circostanza dall'appaltatore (“tale circostanza mi è stata riferita dalla CP_2 non so se quello che è stato detto sia o meno stato affermato in presenza di Per_1
7 perchè io non c'ero”). Un'apparente conferma della circostanza è stata data Pt_3 anche dal teste (udienza del 15 maggio 2021) di profes- Testimone_5 sione installatore e trasportatore il quale tuttavia non ha chiarito sulla base di quali circostanza avesse appreso una notizia dal momento che nemmeno il geom.
- che si era occupato della contabilità - aveva potuto accertare oggetti- Tes_3 vamente la circostanza (ed infatti ha poi chiarito che “io non ero sempre presente in cantiere perché avevamo anche altri lavori in corso altrove;
a volte ero presente tutti i giorni della settimana a volte solo quattro giorni, il nostro lavoro è cessato ad ottobre perché l'attività del cantiere da tale data era rallentata e noi siamo andato solo molto di rado”).
Da ciò consegue che l'opposta ha fallito la prova del suo maggior credito azionato e quindi, in accoglimento delle difese dell'opponente che ha rilevato che la maggiorazione era pari a € 934,51 iva compresa (pag. 21) deriva che l'importo originario della fattura (€ 8.486,20) deve essere ridotto a € 7.551,69.
Venendo alla fattura n. 19 per € 817,13, essa risulta contestata dall'oppo- nente in quanto le relative lavorazioni erano “avvenute per correggere precedenti errori della ditta appaltatrice (tubi idraulici rotti e realizzazione di rampa provviso- ria)”. Anche in questo caso, la relativa prova incombe sull'opponente il quale si è affidato ai capitoli n. 30 (“DCV la Fatt. 19 del 16.12.19 si riferisce alle opere realiz- zate di cui alla precedente domanda nonché ad alcune opere per riparare errori di esecuzione (rottura tubazioni)” e n. 28 (“intorno al 10 ottobre 2019 Lei ha richiamato la per mettere in sicurezza il cantiere, chiedendo che l'appaltatore instal- CP_2 lasse una balaustra di protezione come perimetro delle cisterne realizzate, una rete protettiva ed una rampa provvisoria di accesso”). La teste rispondendo ad Tes_1 essi, ha confermato ambedue le circostanze ovvero che, a fronte di interventi paci- ficamente richiesti dalla committenza (balaustra di protezione, rete e rampa), altre lavorazioni erano state eseguite per emendare vizi delle lavorazioni (rotture tuba- zioni).
Dunque, se alcune opere erano state richieste dalla committente, altre erano state eseguite per emendare i vizi della precedenti lavorazioni. Tuttavia, ricadeva nell'onere probatorio della parte opponente non solo dimostrare che specifiche la- vorazioni erano state in primo luogo eseguite dall'appaltatore, in secondo luogo che esse erano viziate (sotto quali specifici profili?), poi che vi era stata la necessità di riparazioni, che esse erano state da esso eseguite ed infine il relativo importo (trat- tandosi di forma di risarcimento).
8 In altre parole: l'opponente ha dato per scontate circostanza invece del tutto indimostrate.
Da ciò consegue che il credito di cui alla fattura 19/2019 deve dirsi accer- tato.
4. Le domande riconvenzionali dell'opposta.
Sul punto non si può non rilevare che l'opponente ha espressamente quali- ficata la prima domanda come “quanti minoris” ex art. 1668 c.c. con una termino- logia necessariamente vincolante per il giudice. Occorre poi dare atto che nella prima memoria, l'opponente – a seguito delle eccezioni dell'opposta - ha chiesto di
“aggiungere alla lettera C delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo dopo “ex art. 1668 c.c.” la dizione “o ex artt. 1453 e 1455 c.c.”. Si tratta, a parere del Tribunale, di emendatio inammissibile in quanto la parte, viste le eccezioni di controparte in merito alla impossibilità di invocare detta norma in quanto presupponente l'eseguita realizzazione dell'opera, ha tentato di recuperare la norma generale sull'inadempimento l'unica applicabile al caso in esame in cui è pacifico che l'opera non era stata conclusa. Ciò è conforme a recentissima sentenza di legittimità secondo cui “in tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di ina- dempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. 4 marzo 2025, n. 5771). In altre parole: avendo la parte invocato la norma speciale, la successiva deduzione della norma generale costituisce ope- razione processualmente inammissibile.
Come noto, l'art. 1668 c.c., rubricata “contenuto della garanzia per difetti dell'opera”, si riferisce alle “difformità o vizi” dell'opera rispetto ai quali il commit- tente è libero di scegliere tra l'adempimento in forma specifica o la riduzione pro- porzionale del compenso (appunto “quanti minoris”).
Ciò impone di verificare se le singole voci reclamate dall'opponente siano coerenti con il quadro normativo invocato (e, lo si ripete, necessariamente vinco- lante): se l'esito è negativo per le voci di danno “sovrafatturazione, indebita dupli- cazione di IVA” o le spese del giudizio d'urgenza (poiché estranee alle difformità e vizi), è invece positivo per quella afferente il costo dei ripristini.
In primo luogo, è emerso che la contestazione dei vizi è stata tempestiva.
9 Infatti, il teste dell'opposta, geom. rispondendo al capitolo 16 ha Tes_3 riferito che “sono stati contestati vizi in alcune opere di finitura” pur ammettendo di non essere in “grado ora di specificare quali fossero”. Più dettagliata è stata la te- stimonianza della teste che invece ha confermato non solo di avere “veri- Tes_1 ficato personalmente agli inizi di settembre 2019 i vizi ivi descritti” nella relazione di cui al doc. 29 ma anche di avere “contestato immediatamente in cantiere al Sig. CP_2 ed al Sig. , detto , che comprendeva meglio l'italiano rispetto Persona_2 Per_3 al Sig. i vizi in questione”; ha poi aggiunto che “alcune modifiche sono CP_1 state subito fatte anche se non a regola d'arte: per altre mi fu detto che ci avrebbero pensato dopo” e che di fronte alle contestazioni gli addetti “non hanno negato niente di quello che io rilevavo”. Ma anche ove si ritenesse (ma non si vede come) l'inat- tendibilità della teste, la circostanza è stata ammessa anche dal teste Tes_6 ha dichiarato che “effettivamente l'arch. aveva contestato alla
[...] Tes_1 alcuni vizi indicati nel capitolo quali telai fuori squadra, piani del pavi- CP_2 mento tirati male, comprese le soglie e architrave di porte e finestre fuori squadra;
in specie mi ricordo delle bocchette elettriche”. Infine, ha riferito che Testimone_7
“per le scatole e di conseguenza i piani confermo di avere assistito alle contestazioni da parte della Arch. fatte ai muratori della che erano presenti sul po- Tes_1 CP_2 sto”.
Venendo alla loro identificazione e quantificazione, oltre a quanto dichiarato dal teste , si deve dare atto che anche - rispon- Testimone_6 Testimone_8 dendo al cap. 40 di parte attrice (“lei ha trovato all'interno dell'immobile oggetto di ristrutturazione edile montati a regola d'arte i telai, le scatole elettriche, le bocchette di areazione, le soglie e l'architrave delle porte e finestre ed i solai”) - ha dichiarato che “i lavori descritti nel capitolo erano già stati realizzati ma io ho dovuto fare delle modifiche perché per esempio le scatole non tornavano perché sporgevano dal muro eccessivamente;
ho dovuto risistemare i piani dei solai perché secondo il mio modo di lavorare non erano posati correttamente;
in generale c'erano altre cose che ho modificato per gli stessi motivi. Le modifiche hanno riguardato un po' tutte le voci richiamate nel capitolo”; lo stesso ha quantificato i compensi da esso sostenuti per il ripristino in € 6.550,00 oltre iva, somma che costituisce il risarcimento del danno causato dall'appaltatore.
Per detta somma la domanda di riconvenzionale deve trovare accoglimento.
L'eccezione di “non pertinenza delle fatture dei fornitori di al CP_1 rapporto con (punto B.2.2) suppone che l'opposta abbia addebitato all'op- Pt_3 ponente nella fattura 6 del 4 luglio 2019 l'importo di € 4.351,74 senza alcuna
10 giustificazione poiché i materiali acquistati da MER srl per detto importo non sa- rebbero stati utilizzati nel cantiere per cui è causa. Stesso discorso per la fattura
13 per l'importo di € 1.337,10 relativamente ai materiali acquistati da Edilvibranti.
La circostanza non è risultata provata in quanto l'unico capitolo dell'oppo- nente (il n. 25 della seconda memoria) riguardava altro fornitore . Parte_6
Infondata è poi la domanda di risarcimento per ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni sul presupposto dell'esistenza del “termine essenziale del 29 luglio per la fine dei lavori, pena l'esclusione dal finanziamento della Regione Toscana” (con- clusionale pag. 10). Infatti, premesso che la parte non ha dedotto di avere subito danni dal ritardo (ad esempio, a seguito della perdita dei finanziamenti pubblici),
è appena il caso di osservare che, in tema di identificazione del termine essenziale non è sufficiente che la direttrice dei lavori confermando il capitolo 9 (“lei comunicò nel maggio 2018 al Sig. al Sig. , detto , che il CP_1 Persona_2 Per_3
Committente aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento regionale che prevedeva la rendicontazione dei lavori entro il 20 luglio 2019 e che dunque le opere avrebbero dovuto essere terminate per quella data ai fini della rendicontazione”) abbia dato atto di avere comunicato l'esistenza del finanziamento regionale e la necessità che i lavori si concludessero entro una certa data: l'esistenza di un termine essenziale non può essere verbalmente comunicato a lavori già iniziati e da parte di un terzo soggetto rispetto al committente essendo invece imprescindibile che detto elemento sia stato oggetto espressa condizione contrattuale tra le parti.
5.- La domanda riconvenzionale dell'opposto.
Infondata è poi la domanda promossa dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1671
c.c.
Infatti, nessun recesso dal contratto è stato mai operato dal committente il quale, anche alla luce dei fatti accertati nel corso dell'istruttoria, ha dovuto pren- dere atto dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore.
6.- In conclusione.
In conclusione, a fronte di un credito di € 11.987,55 vantato dall'opposto, la somma di € 7.198,78 iva compresa per i ripristini oltre € 6.198,78 liquidate dal
Tribunale nel procedimento cautelare (€ 13.397,56) è quella che deve essere rico- nosciuta a favore dell'opposta.
A seguito di compensazione, risulta un credito a favore dell'opponente di €
1.410,00.
11 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per tutte le fasi e scaglione medio con compensazione per la minima quota di 1/3 alla luce della parziale reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 12 maggio 2020 n. 400 emesso a favore della ditta CP_1
- condanna la ditta a corrispondere a favore di CP_1 [...] la somma di € 1.401,00 oltre interessi dalla Parte_7 notifica della citazione;
- condanna la a rifondere le spese sostenute da CP_4 CP_1 [...] che si liquidano in € 7.200,00 oltre ac- Parte_7 cessori disponendone la parziale compensazione per la quota di 1/3;
- dispone che la spese di CTU siano a definitivo carico della parte soccom- bente.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
29/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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