Sentenza 13 dicembre 2016
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 26/04/2022, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 02372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2015, proposto da:
- l’Avv. Vittorio Schino, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’Avv. Andrea Rosafio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
per l’esecuzione
di n. 12 sentenze TAR Puglia - Lecce, limitatamente alla pronuncia sulle spese;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Con la sentenza n. 1875 del 13.12.2016, il T.A.R. Puglia, Lecce, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi relativamente a dodici sentenze del T.A.R. Lecce, limitatamente alla pronuncia sulle spese, poiché nel corso del giudizio il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa; quindi – per quello che è di interesse – condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in favore del ricorrente, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Tuttavia, comunicata la sentenza il 13.12.2016, notificata in copia esecutiva il 11-16.01.2017 e non proposto appello avverso la stessa, ad oggi il Ministero non ha provveduto al rimborso del contributo unificato di € 300,00 in ogni caso dovuto quale parte soccombente ex art. 13, comma 6 bis , DPR 30.05.2002 n. 115, nonché al pagamento del rimborso forfetario spese generali di € 75,00 di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 10.03.2014 n. 55.
Tanto premesso, l’Avv. Schino, con istanza del 25.03.2022, chiede la nomina di un Commissario ad acta il quale, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1875/2016 del 13.12.2016, provveda al pagamento, in proprio favore, della somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato per il procedimento di ottemperanza R.G. n. 2372/2015 e di € 75,00 a titolo di rimborso forfetario spese generali di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 10.03.2014 n. 55 sulle spese di lite liquidate con la predetta sentenza n. 1875/2016 del 13.12.2016, adottando gli adempimenti occorrenti al fine di dare corso a tale pagamento, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.
Ritenuto che:
Il Presidente del Collegio ha dato avviso della sussistenza di possibili profili di inammissibilità dell’istanza.
La domanda è inammissibile atteso che l’esecuzione della sentenza n. 1875 del 2016 presuppone l’instaurazione del relativo giudizio, non la sola istanza di nomina del Commissario ad acta (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 14 gennaio 2015, n. 166; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 20 febbraio 2015, n. 642).
Nulla sulle spese relative a questa fase, per i contenuti della pronuncia e in assenza di attività difensiva da parte dell’Avvocatura erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce dichiara inammissibile l’istanza di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO