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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 152/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NA Cattaneo Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da 1) Parte_1
Nato ad Avellino (AV) il 24/03/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ta Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Roma (RM) il 04/11/1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Francesca Cunteri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma (RM) il 01/06/2013 pagina 1 di 6 (anno 2013, atto n. 192, parte 2, serie A) In separazione dei beni
X separati con sentenza n. 776/2025 pubbl. il 26/02/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._3
SE LA (MI), in via Dossi n. 6; cittadino italiano, minore d'età.
è affetto da neoplasia mista glioneuronale a basso grado del tronco encefalico con bronchiti Pt_2 asmatiformi frequenti che lo rende invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, concordemente modificate come da note scritte depositate in data 22/10/2025:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocamento paritario e residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare di SE LA (MI) via Dossi n.
6. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore dovranno essere sempre concordate dai genitori.
2) La Signora sta abitando temporaneamente in un appartamento sito in Milano, Via Tito CP_1
Vignoli, 30 in attesa che le parti, in attuazione dei presenti accordi, vendano il bilocale di SE LA, sito in Via Melegnano n. 11, del quale è stata già inviata disdetta all'inquilino che lascerà l'abitazione entro e non oltre il mese di maggio 2026. Con il ricavato della vendita, da versarsi su un c/c cointestato, detratto il mutuo residuo, acquisteranno un altro immobile sito in Cornaredo, Via Mattei n. 27/A, scelto e selezionato dalla Signora con l'aiuto del marito, ove la stessa si trasferirà indicativamente a partire da maggio 2026. 3) I genitori concordano che, in attesa della nuova soluzione abitativa definitiva della madre, frequenterà gli stessi, secondo le seguenti modalità: Pt_2
- la signora farà ingresso nell'abitazione familiare tutte le mattine per accompagnare il CP_1 figlio a scuola e riprenderlo all'uscita e trascorrere con lui il pomeriggio sino alle ore 18,30, quando il padre rientrerà dal lavoro;
- il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, la signora si fermerà a dormire presso CP_1
l'abitazione familiare per trascorrere la notte con . Pt_2
- Il martedì verrà accompagnato a scuola dal padre, che si occuperà di lui tutto il giorno. Pt_2
- il mercoledì verrà accompagnato a scuola dal padre e ripreso dalla madre;
Pt_2 pagina 2 di 6 - trascorrerà con la madre un weekend al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 15,30 Pt_2 all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 15,30, pernottando presso l'abitazione familiare con la seguente cadenza: due fine settimana consecutivi con il padre ed uno con la madre.
- Dalla primavera del 2025, , nei fine settimana di spettanza della madre, trascorrerà con Pt_2 lei l'intera giornata anche presso la sua abitazione rimanendovi a dormire.
- Nelle notti in cui la madre pernotterà presso l'abitazione familiare, il signor si trasferirà Pt_1 nella camera da letto degli ospiti, sita al piano terra, con servizio annesso, e si obbliga a non recarsi al piano superiore, salvo urgenze determinate dalle condizioni di salute di e solo a Pt_2 richiesta della madre. Qualora il signor non rispettasse tale condizione, la signora Pt_1 CP_1 nelle sere del lunedì e mercoledì resterà nell'abitazione familiare sino alle ore 22.30, quando il padre dovrà rientrare per trascorrere la notte con . Pt_2
Per quanto riguarda le vacanze estive, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con una settimana di vacanza nel mese di agosto, concordando il periodo Pt_2 entro il 30 aprile di ogni anno. Per il restante periodo si applicherà il regime ordinario di frequentazione. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, si concorda che trascorrerà ad anni alterni il 24 Pt_2 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro secondo il principio dell'alternanza. Il restante periodo natalizio, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza di anno in anno, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. 4) Dal trasferimento della signora nella nuova abitazione acquistata dalle parti (maggio CP_1
2026), frequenterà i genitori con le seguenti modalità: Pt_2
- il lunedì ed il martedì starà sempre con la madre, il mercoledì ed il giovedì sempre con Pt_2 il padre ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica sera alle ore 18,30, quando il bambino tomerà nella casa del genitore con cui non ha trascorso il fine settimana.
5) In adempimento degli accordi assunti in sede di separazione, Il signor continuerà a versare Pt_1 alla signora la somma di € 1.600,00, mensili a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese sino al dicembre 2025 compreso.
6) Il Signor verserà alla signora sino al mese di dicembre 2025 anche la somma di €. Pt_1 CP_1
600,00 mensili ed a partire dal mese di gennaio 2026 la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo spese per l'abitazione da lei condotta in locazione ed in cui abita per il tempo necessario all'acquisto del nuovo trilocale e fino al trasferimento nello stesso. La signora percepirà, inoltre, l'importo di € 600,00 relativo all'affitto della casa di via CP_1
Melegnano, 11 sino al trasferimento nella nuova abitazione. Qualora la signora non percepisse più il canone di locazione della casa di via Melegnano, 11 e sino al trasferimento nella nuova abitazione acquistata dal signor questi le corrisponderà Pt_1
l'ulteriore contributo di €. 600,00 mensili. Qualora invece gli inquilini dell'immobile sito in SE LA, via Melegnano,11 entro il termine di cui alla disdetta (14 maggio 2026) non dovessero liberare l'immobile e la signora pagina 3 di 6 a quella data si fosse già trasferita nell'appartamento acquistato in Cornaredo, via Mattei CP_1
n. 27/A, la stessa corrisponderà al signor l'eventuale indennità corrispostale dagli inquilini Pt_1 per la protratta occupazione, al netto di imposte e spese condominiali, sino alla liberazione dello stesso. I costi e le spese delle eventuali necessarie procedure di liberazione dell'immobile saranno per l'effetto integralmente a carico del signor Pt_1
Il mutuo di circa € 575,00 al mese, acceso dal signor per il suo acquisto, continuerà ad Pt_1 essere da lui pagato come sempre avvenuto. La signora potrà continuare ad accedere alla casa familiare nella parte dove è ubicato il CP_1 suo laboratorio, che ha un accesso separato rispetto alla parte relativa all'abitazione. 7) Le parti concordano di procedere alla definizione dei rispettivi rapporti patrimoniali come segue: a) l'immobile di SE LA, via Melegnano n. 11 e più precisamente: appartamento posto al secondo piano, di due locali oltre servizi con box, ad uso autorimessa, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. del Comune di SE LA come segue: foglio 26, mappale 546, subalterno 720, cat. a/2, CL. 2, vani 3, rendita catastale euro 495,80 (appartamento) e foglio 26, mappale 546, subalterno 708, cat. c/6, CL. 5, MQ 14, rendita catastale euro 43,38 (box autorimessa) la cui nuda proprietà è intestata al signor e Pt_1
l'usufrutto alla signora il cui valore di mercato attuale è pari a circa €. 140.000,00, CP_1 verrà venduto, una volta ottenuta la liberazione da parte degli attuali conduttori, al valore di mercato. b) il ricavato della vendita dell'appartamento di cui al punto a), detratta la quota di residuo mutuo, di circa € 65,000,00 a oggi, verrà interamente destinata all'acquisto del nuovo immobile al prezzo di circa € 250.000/260.000,00 da adibire all'abitazione materna. c) Il nuovo appartamento sito in Cornaredo, via Mattei n. 27/A verrà acquistato a maggio 2026 e inizialmente verrà intestato al signor il quale contrarrà un mutuo per un importo Pt_1 indicativo di € 180.000,00, il cui pagamento sarà integralmente a suo carico. Il Signor si impegna entro 40 giorni dal rogito di acquisto a cederne l'usufrutto alla Pt_1 signora a titolo di una tantum divorzile, il cui valore è determinato dalla differenza tra CP_1 il valore dell'usufrutto della casa di cui al punto a), pari ad € 105.000,00 e il costo di quello di cui al punto c), di circa € 183.750,00, e ammonta ad € 78.750,00. Le spese accessorie (imposte, tasse, onorari notarili e provvigioni di agenzia immobiliare), saranno integralmente a carico del signor il quale si impegna, inoltre, a sostenere i costi Pt_1 necessari per i lavori di ristrutturazione finalizzati a rendere l'immobile idoneo e agibile per le esigenze del figlio . Pt_2
d) Il Signor sempre a titolo di una tantum divorzile, corrisponderà alla signora Pt_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 38.400,00 in 4 rate semestrali di pari importo:
- € 9.600,00 al 31/1/2026
- € 9.600,00 al 31/7/2026
- € 9.600,00 al 31/1/2027 pagina 4 di 6 - € 9.600,00 al 31/7/2027
8) L'indennità per il caregiver, ad oggi percepita dalla madre, da gennaio 2025 è stata incassata dal padre ed utilizzata per il pagamento delle spese di , il cui mantenimento ordinario e Pt_2 straordinario è a carico esclusivo del padre, che rimborserà alla madre le spese eventualmente dalla stessa direttamente sostenute nell'interesse del figlio, come previste dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano. I costi della baby-sitter (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30) che seguirà negli spostamenti tra le abitazioni dei genitori e della donna di servizio Pt_2 rimangono a carico del signor La pensione di invalidità di continuerà a essere Pt_1 Pt_2 versata sul conto corrente intestato al minore.
9) Con il trasferimento della Signora nella casa nuova acquistata dalle parti e l'attuazione CP_1 delle condizioni di frequentazione stabili, il padre verserà mensilmente alla madre € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , continuando a farsi carico interamente Pt_2 delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, rimborsando alla madre le spese eventualmente dalla stessa direttamente sostenute nell'interesse del figlio, e di quelle ordinarie nei periodi di propria spettanza;
la babysitter verrà pagata sempre con l'indennità di caregiver e sarà la stessa che seguirà sulle due abitazioni, mentre per Pt_2 quanto riguarda la donna delle pulizie ognuno provvederà in base ai propri bisogni. Il padre, inoltre, riconosce l'importo di € 800,00 a titolo di contributo per le vacanze estive di Pt_2 con la madre.
10) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, così come modificate con medesime note scritte del 22/10/2025 rispetto a quelle di cui al ricorso depositato in data 30/12/2024 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma (RM) il 01/06/2013 (anno 2013, atto n. 192, parte 2, serie A) tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NA Cattaneo Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da 1) Parte_1
Nato ad Avellino (AV) il 24/03/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ta Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Roma (RM) il 04/11/1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Francesca Cunteri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma (RM) il 01/06/2013 pagina 1 di 6 (anno 2013, atto n. 192, parte 2, serie A) In separazione dei beni
X separati con sentenza n. 776/2025 pubbl. il 26/02/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._3
SE LA (MI), in via Dossi n. 6; cittadino italiano, minore d'età.
è affetto da neoplasia mista glioneuronale a basso grado del tronco encefalico con bronchiti Pt_2 asmatiformi frequenti che lo rende invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, concordemente modificate come da note scritte depositate in data 22/10/2025:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocamento paritario e residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare di SE LA (MI) via Dossi n.
6. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore dovranno essere sempre concordate dai genitori.
2) La Signora sta abitando temporaneamente in un appartamento sito in Milano, Via Tito CP_1
Vignoli, 30 in attesa che le parti, in attuazione dei presenti accordi, vendano il bilocale di SE LA, sito in Via Melegnano n. 11, del quale è stata già inviata disdetta all'inquilino che lascerà l'abitazione entro e non oltre il mese di maggio 2026. Con il ricavato della vendita, da versarsi su un c/c cointestato, detratto il mutuo residuo, acquisteranno un altro immobile sito in Cornaredo, Via Mattei n. 27/A, scelto e selezionato dalla Signora con l'aiuto del marito, ove la stessa si trasferirà indicativamente a partire da maggio 2026. 3) I genitori concordano che, in attesa della nuova soluzione abitativa definitiva della madre, frequenterà gli stessi, secondo le seguenti modalità: Pt_2
- la signora farà ingresso nell'abitazione familiare tutte le mattine per accompagnare il CP_1 figlio a scuola e riprenderlo all'uscita e trascorrere con lui il pomeriggio sino alle ore 18,30, quando il padre rientrerà dal lavoro;
- il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, la signora si fermerà a dormire presso CP_1
l'abitazione familiare per trascorrere la notte con . Pt_2
- Il martedì verrà accompagnato a scuola dal padre, che si occuperà di lui tutto il giorno. Pt_2
- il mercoledì verrà accompagnato a scuola dal padre e ripreso dalla madre;
Pt_2 pagina 2 di 6 - trascorrerà con la madre un weekend al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 15,30 Pt_2 all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 15,30, pernottando presso l'abitazione familiare con la seguente cadenza: due fine settimana consecutivi con il padre ed uno con la madre.
- Dalla primavera del 2025, , nei fine settimana di spettanza della madre, trascorrerà con Pt_2 lei l'intera giornata anche presso la sua abitazione rimanendovi a dormire.
- Nelle notti in cui la madre pernotterà presso l'abitazione familiare, il signor si trasferirà Pt_1 nella camera da letto degli ospiti, sita al piano terra, con servizio annesso, e si obbliga a non recarsi al piano superiore, salvo urgenze determinate dalle condizioni di salute di e solo a Pt_2 richiesta della madre. Qualora il signor non rispettasse tale condizione, la signora Pt_1 CP_1 nelle sere del lunedì e mercoledì resterà nell'abitazione familiare sino alle ore 22.30, quando il padre dovrà rientrare per trascorrere la notte con . Pt_2
Per quanto riguarda le vacanze estive, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con una settimana di vacanza nel mese di agosto, concordando il periodo Pt_2 entro il 30 aprile di ogni anno. Per il restante periodo si applicherà il regime ordinario di frequentazione. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, si concorda che trascorrerà ad anni alterni il 24 Pt_2 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro secondo il principio dell'alternanza. Il restante periodo natalizio, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza di anno in anno, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. 4) Dal trasferimento della signora nella nuova abitazione acquistata dalle parti (maggio CP_1
2026), frequenterà i genitori con le seguenti modalità: Pt_2
- il lunedì ed il martedì starà sempre con la madre, il mercoledì ed il giovedì sempre con Pt_2 il padre ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica sera alle ore 18,30, quando il bambino tomerà nella casa del genitore con cui non ha trascorso il fine settimana.
5) In adempimento degli accordi assunti in sede di separazione, Il signor continuerà a versare Pt_1 alla signora la somma di € 1.600,00, mensili a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese sino al dicembre 2025 compreso.
6) Il Signor verserà alla signora sino al mese di dicembre 2025 anche la somma di €. Pt_1 CP_1
600,00 mensili ed a partire dal mese di gennaio 2026 la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo spese per l'abitazione da lei condotta in locazione ed in cui abita per il tempo necessario all'acquisto del nuovo trilocale e fino al trasferimento nello stesso. La signora percepirà, inoltre, l'importo di € 600,00 relativo all'affitto della casa di via CP_1
Melegnano, 11 sino al trasferimento nella nuova abitazione. Qualora la signora non percepisse più il canone di locazione della casa di via Melegnano, 11 e sino al trasferimento nella nuova abitazione acquistata dal signor questi le corrisponderà Pt_1
l'ulteriore contributo di €. 600,00 mensili. Qualora invece gli inquilini dell'immobile sito in SE LA, via Melegnano,11 entro il termine di cui alla disdetta (14 maggio 2026) non dovessero liberare l'immobile e la signora pagina 3 di 6 a quella data si fosse già trasferita nell'appartamento acquistato in Cornaredo, via Mattei CP_1
n. 27/A, la stessa corrisponderà al signor l'eventuale indennità corrispostale dagli inquilini Pt_1 per la protratta occupazione, al netto di imposte e spese condominiali, sino alla liberazione dello stesso. I costi e le spese delle eventuali necessarie procedure di liberazione dell'immobile saranno per l'effetto integralmente a carico del signor Pt_1
Il mutuo di circa € 575,00 al mese, acceso dal signor per il suo acquisto, continuerà ad Pt_1 essere da lui pagato come sempre avvenuto. La signora potrà continuare ad accedere alla casa familiare nella parte dove è ubicato il CP_1 suo laboratorio, che ha un accesso separato rispetto alla parte relativa all'abitazione. 7) Le parti concordano di procedere alla definizione dei rispettivi rapporti patrimoniali come segue: a) l'immobile di SE LA, via Melegnano n. 11 e più precisamente: appartamento posto al secondo piano, di due locali oltre servizi con box, ad uso autorimessa, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. del Comune di SE LA come segue: foglio 26, mappale 546, subalterno 720, cat. a/2, CL. 2, vani 3, rendita catastale euro 495,80 (appartamento) e foglio 26, mappale 546, subalterno 708, cat. c/6, CL. 5, MQ 14, rendita catastale euro 43,38 (box autorimessa) la cui nuda proprietà è intestata al signor e Pt_1
l'usufrutto alla signora il cui valore di mercato attuale è pari a circa €. 140.000,00, CP_1 verrà venduto, una volta ottenuta la liberazione da parte degli attuali conduttori, al valore di mercato. b) il ricavato della vendita dell'appartamento di cui al punto a), detratta la quota di residuo mutuo, di circa € 65,000,00 a oggi, verrà interamente destinata all'acquisto del nuovo immobile al prezzo di circa € 250.000/260.000,00 da adibire all'abitazione materna. c) Il nuovo appartamento sito in Cornaredo, via Mattei n. 27/A verrà acquistato a maggio 2026 e inizialmente verrà intestato al signor il quale contrarrà un mutuo per un importo Pt_1 indicativo di € 180.000,00, il cui pagamento sarà integralmente a suo carico. Il Signor si impegna entro 40 giorni dal rogito di acquisto a cederne l'usufrutto alla Pt_1 signora a titolo di una tantum divorzile, il cui valore è determinato dalla differenza tra CP_1 il valore dell'usufrutto della casa di cui al punto a), pari ad € 105.000,00 e il costo di quello di cui al punto c), di circa € 183.750,00, e ammonta ad € 78.750,00. Le spese accessorie (imposte, tasse, onorari notarili e provvigioni di agenzia immobiliare), saranno integralmente a carico del signor il quale si impegna, inoltre, a sostenere i costi Pt_1 necessari per i lavori di ristrutturazione finalizzati a rendere l'immobile idoneo e agibile per le esigenze del figlio . Pt_2
d) Il Signor sempre a titolo di una tantum divorzile, corrisponderà alla signora Pt_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 38.400,00 in 4 rate semestrali di pari importo:
- € 9.600,00 al 31/1/2026
- € 9.600,00 al 31/7/2026
- € 9.600,00 al 31/1/2027 pagina 4 di 6 - € 9.600,00 al 31/7/2027
8) L'indennità per il caregiver, ad oggi percepita dalla madre, da gennaio 2025 è stata incassata dal padre ed utilizzata per il pagamento delle spese di , il cui mantenimento ordinario e Pt_2 straordinario è a carico esclusivo del padre, che rimborserà alla madre le spese eventualmente dalla stessa direttamente sostenute nell'interesse del figlio, come previste dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano. I costi della baby-sitter (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30) che seguirà negli spostamenti tra le abitazioni dei genitori e della donna di servizio Pt_2 rimangono a carico del signor La pensione di invalidità di continuerà a essere Pt_1 Pt_2 versata sul conto corrente intestato al minore.
9) Con il trasferimento della Signora nella casa nuova acquistata dalle parti e l'attuazione CP_1 delle condizioni di frequentazione stabili, il padre verserà mensilmente alla madre € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , continuando a farsi carico interamente Pt_2 delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, rimborsando alla madre le spese eventualmente dalla stessa direttamente sostenute nell'interesse del figlio, e di quelle ordinarie nei periodi di propria spettanza;
la babysitter verrà pagata sempre con l'indennità di caregiver e sarà la stessa che seguirà sulle due abitazioni, mentre per Pt_2 quanto riguarda la donna delle pulizie ognuno provvederà in base ai propri bisogni. Il padre, inoltre, riconosce l'importo di € 800,00 a titolo di contributo per le vacanze estive di Pt_2 con la madre.
10) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, così come modificate con medesime note scritte del 22/10/2025 rispetto a quelle di cui al ricorso depositato in data 30/12/2024 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma (RM) il 01/06/2013 (anno 2013, atto n. 192, parte 2, serie A) tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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