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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1998/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1998/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT RT, elettivamente domiciliato in VIA S. POLO 2999 30125 VENEZIA presso il difensore avv. TT RT
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANCINI Controparte_1 C.F._2 LO AL, elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. VANCINI LO AL
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza definitiva emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Bologna pubblicata in data 16.05.2016
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 19.11.2024;
Per Controparte_1
come da note depositate 23.06.2025 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 2.12.2022, ha impugnato Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Bologna in data 16.5.2016, all'esito del giudizio promosso nei suoi confronti da per il pagamento della somma di €. Controparte_1
96.525,23, quale compenso dovuto per l'attività di agente teatrale svolta in suo favore (causa n°
14938/2015 R.G.), deducendo di averne avuto contezza solamente in data 19.10.2022, allorché le è stato notificato presso la sua residenza di Budapest, l'“Invito dell'ufficiale giudiziario al pagamento immediato del debito” redatto in lingua ungherese.
Ha allegato la nullità/inesistenza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in quanto effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso l'abitazione sita al terzo piano di un edificio di San Marco a Venezia, laddove ella in quel periodo aveva viceversa abitato in altro appartamento dello stesso edificio situato al quarto piano.
Ha inoltre rilevato, ad abuntantiam, la inesistenza/nullità anche della successiva notificazione dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c., eseguita ai sensi dell'art 143 cpc come se la destinataria si fosse resa nel frattempo irreperibile, risultando per tabulas (doc. 8 fasc. appellante) che in data 23.10.2017 ella trasferì la propria residenza da Venezia ad Asolo in via Antonio Canova 299.
Ha poi dedotto, quali motivi di appello, l'incompetenza del Giudice adìto, essendo stata la controversia concordemente devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, instando affinchè questa Corte, in riforma anche in punto spese (ex art 336 cpc) dell'ordinanza impugnata, voglia:
“A) dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intero giudizio;
B) (in via subordinata) dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, e per l'effetto pagina 2 di 6 rimettere la causa al Tribunale di Bologna (ex art 354 primo comma cpc), davanti al quale si chiederà di
C) accertare la validità della clausola arbitrale contenuta nel mandato di rappresentanza 22.7.2008 e conseguentemente dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario ovvero l'improponibilità della domanda, fissando se del caso il termine per l'inizio della procedura arbitrale (ex art 819 ter cpc), e
D) (in via subordinata e salvo gravame) dichiarare non dovuta dalla sig.ra al Parte_2 sig. la somma di € 96.525,23 oltre interessi. Controparte_1
Si è costituito in giudizio l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per essersi formato il giudicato sul provvedimento impugnato, a seguito della relativa notificazione ex art. 143 c.p.c., perfezionatasi il ventesimo giorno successivo alle inerenti formalità, cioè il 25 luglio 2017. In subordine, ha contestato le ragioni addotte dall'appellante in merito alla nullità della notifica, ex art. 140 c.p.c., dell'atto introduttivo, nonché quelle articolate come “motivi” di appello, instando per il relativo rigetto anche nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado stabilito dall'art. 325 c.p.c..
L'eccezione va accolta, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza del rilievo di nullità di ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza su cui è costruito l'atto di appello.
La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti assolutamente consolidata nel ritenere che: “La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8593 del 06/04/2018, conforme a
Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007).
In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14570 del 22/06/2007 hanno pagina 3 di 6 chiarito come non possano avere consistenza le considerazioni, pur fatte, secondo cui, nell'ipotesi di contumacia involontaria, il contumace, ignorando l'esistenza del processo a differenza del contumace volontario, da una parte non può avere l'onere di attivarsi per conoscere se sia stata emessa una sentenza in suo danno e dall'altra verrebbe a trovarsi, per effetto della notifica della sentenza, contemporaneamente a conoscenza non solo della lite e del tenore della stessa, ma anche del contenuto della sentenza, con termini ristretti per apprestare adeguata difesa. A tale riguardo valgono - più in particolare - a superare i dubbi di costituzionalità a volte avanzati, in ordine alla disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. ove così interpretata, sia la valutazione dei doveri di responsabile attivazione, che pur sempre incombono su ciascuno quale che sia la fase in cui venga investito da un procedimento giurisdizionale, sia la considerazione della natura non particolarmente complessa dei problemi - più in particolare - posti da una situazione processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio (Cass. 12/12/2003, n. 19037).
Inoltre, in ordine all'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza della sentenza da parte del contumace involontario, la Suprema Corte ha affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite che
“solo l'inesistenza della notificazione da luogo alla presunzione di ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non potrà invocare una presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione” (argomentando anche da: Cass. Sez. Unite,
12/05/2005, n. 9938).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, l'ordinanza emessa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. è stata notificata all'odierna appellante ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
5.7.2017 (perfezionata dunque il 25.7.2017), mentre l'appello è stato proposto dopo oltre 5 anni.
Deduce l'appellante la inesistenza/nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art 143 c.p.c. “come se la destinataria si fosse resa nel frattempo irreperibile, risultando per tabulas (doc 8) che in data
23.10.2017 ella trasferì la propria residenza da Venezia ad Asolo in via Antonio Canova 299”.
Tale scarna difesa pare alludere, per implicito, al fatto che la all'epoca della notifica Pt_1 dell'ordinanza fosse in realtà reperibile al precedente domicilio di San Marco a Venezia, essendo intervenuto il trasferimento della residenza anagrafica tre mesi dopo.
Non vengono dedotti, tuttavia, profili di nullità/inesistenza della procedura notificatoria svolta dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo aver effettuato più di un tentativo di notifica nello stabile in cui l'appellante stessa sostiene di essere stata all'epoca effettivamente residente pagina 4 di 6 (conformemente dunque ai certificati anagrafici aggiornati forniti dal notificante) e di avere dato atto delle ricerche svolte, tramite assunzione di informazioni dagli altri occupanti dell'edificio, nella relata.
Nello specifico, la notifica ex art. 143 c.p.c. ha avuto corso il 5 luglio 2017, non prima che l'Ufficiale
Giudiziario avesse inutilmente tentato, il 27 giugno 2017, la notifica a mani presso il recapito risultante da certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Venezia il 7 giugno precedente;
in tale occasione
(notifica 27 giugno 2017), l'U.G. ha attestato in relata: “anzi non potuto notificare, ivi non risulta. Da informazioni assunte presso un condomino la Sig.ra di fatto non abita ivi”. Pt_1
Merita altresì richiamare il fatto che l'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto alla notifica ex art. 143
c.p.c. è lo stesso ( che, in esecuzione della notifica del ricorso introduttivo del Persona_1 procedimento, aveva rilevato e attestato, in tre precedenti occasioni (27 maggio 2016, 15 giugno 2016,
27 giugno 2016), l'irreperibilità della all'indirizzo di Calle dei Preti 2442, San Marco - cioè la Pt_1 residenza risultante da altrettante valide certificazioni anagrafiche - procedendo poi ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La circostanza, peraltro indimostrata, che la dimorasse effettivamente al piano superiore Pt_1 rispetto a quello indicato nel certificato anagrafico, non comporta, d'altro canto, la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. (ciò che peraltro, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non sarebbe sufficiente a dimostrare che la parte contumace non avesse comunque conoscenza della decisione); essa, infatti, è stata effettuata solo dopo che il notificante aveva acquisito nuovamente detto certificato aggiornato e previa assunzione di informazioni dai condomini, modalità da ritenersi assolutamente idonea, nonché
l'unica ipotizzabile, avuto riguardo al criterio dell'ordinaria diligenza richiesta al notificante (valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede di cui all'art. 1147 c.c.), a reperire la destinataria qualora effettivamente residente nello stabile (piccolo condominio di soli 4 appartamenti), in assenza, evidentemente, di indicazione del relativo nominativo nel campanello o sul portone.
Alla validità della notifica dell'ordinanza consegue la tardività dell'impugnazione, proposta oltre 5 anni dopo.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 7.440, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta tardività dell'impugnazione, proposta all'evidente fine di paralizzare l'esecuzione forzata avviata dall'appellato in Ungheria, giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% pagina 5 di 6 dell'importo delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che Parte_2 Controparte_1 liquida in € 7.440,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellato della somma di euro 3.720,00 ex art. 96, c.3
c.p.c..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1998/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT RT, elettivamente domiciliato in VIA S. POLO 2999 30125 VENEZIA presso il difensore avv. TT RT
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANCINI Controparte_1 C.F._2 LO AL, elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. VANCINI LO AL
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza definitiva emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Bologna pubblicata in data 16.05.2016
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 19.11.2024;
Per Controparte_1
come da note depositate 23.06.2025 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 2.12.2022, ha impugnato Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Bologna in data 16.5.2016, all'esito del giudizio promosso nei suoi confronti da per il pagamento della somma di €. Controparte_1
96.525,23, quale compenso dovuto per l'attività di agente teatrale svolta in suo favore (causa n°
14938/2015 R.G.), deducendo di averne avuto contezza solamente in data 19.10.2022, allorché le è stato notificato presso la sua residenza di Budapest, l'“Invito dell'ufficiale giudiziario al pagamento immediato del debito” redatto in lingua ungherese.
Ha allegato la nullità/inesistenza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in quanto effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso l'abitazione sita al terzo piano di un edificio di San Marco a Venezia, laddove ella in quel periodo aveva viceversa abitato in altro appartamento dello stesso edificio situato al quarto piano.
Ha inoltre rilevato, ad abuntantiam, la inesistenza/nullità anche della successiva notificazione dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c., eseguita ai sensi dell'art 143 cpc come se la destinataria si fosse resa nel frattempo irreperibile, risultando per tabulas (doc. 8 fasc. appellante) che in data 23.10.2017 ella trasferì la propria residenza da Venezia ad Asolo in via Antonio Canova 299.
Ha poi dedotto, quali motivi di appello, l'incompetenza del Giudice adìto, essendo stata la controversia concordemente devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, instando affinchè questa Corte, in riforma anche in punto spese (ex art 336 cpc) dell'ordinanza impugnata, voglia:
“A) dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intero giudizio;
B) (in via subordinata) dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, e per l'effetto pagina 2 di 6 rimettere la causa al Tribunale di Bologna (ex art 354 primo comma cpc), davanti al quale si chiederà di
C) accertare la validità della clausola arbitrale contenuta nel mandato di rappresentanza 22.7.2008 e conseguentemente dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario ovvero l'improponibilità della domanda, fissando se del caso il termine per l'inizio della procedura arbitrale (ex art 819 ter cpc), e
D) (in via subordinata e salvo gravame) dichiarare non dovuta dalla sig.ra al Parte_2 sig. la somma di € 96.525,23 oltre interessi. Controparte_1
Si è costituito in giudizio l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per essersi formato il giudicato sul provvedimento impugnato, a seguito della relativa notificazione ex art. 143 c.p.c., perfezionatasi il ventesimo giorno successivo alle inerenti formalità, cioè il 25 luglio 2017. In subordine, ha contestato le ragioni addotte dall'appellante in merito alla nullità della notifica, ex art. 140 c.p.c., dell'atto introduttivo, nonché quelle articolate come “motivi” di appello, instando per il relativo rigetto anche nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado stabilito dall'art. 325 c.p.c..
L'eccezione va accolta, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza del rilievo di nullità di ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza su cui è costruito l'atto di appello.
La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti assolutamente consolidata nel ritenere che: “La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8593 del 06/04/2018, conforme a
Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007).
In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14570 del 22/06/2007 hanno pagina 3 di 6 chiarito come non possano avere consistenza le considerazioni, pur fatte, secondo cui, nell'ipotesi di contumacia involontaria, il contumace, ignorando l'esistenza del processo a differenza del contumace volontario, da una parte non può avere l'onere di attivarsi per conoscere se sia stata emessa una sentenza in suo danno e dall'altra verrebbe a trovarsi, per effetto della notifica della sentenza, contemporaneamente a conoscenza non solo della lite e del tenore della stessa, ma anche del contenuto della sentenza, con termini ristretti per apprestare adeguata difesa. A tale riguardo valgono - più in particolare - a superare i dubbi di costituzionalità a volte avanzati, in ordine alla disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. ove così interpretata, sia la valutazione dei doveri di responsabile attivazione, che pur sempre incombono su ciascuno quale che sia la fase in cui venga investito da un procedimento giurisdizionale, sia la considerazione della natura non particolarmente complessa dei problemi - più in particolare - posti da una situazione processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio (Cass. 12/12/2003, n. 19037).
Inoltre, in ordine all'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza della sentenza da parte del contumace involontario, la Suprema Corte ha affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite che
“solo l'inesistenza della notificazione da luogo alla presunzione di ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non potrà invocare una presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione” (argomentando anche da: Cass. Sez. Unite,
12/05/2005, n. 9938).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, l'ordinanza emessa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. è stata notificata all'odierna appellante ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
5.7.2017 (perfezionata dunque il 25.7.2017), mentre l'appello è stato proposto dopo oltre 5 anni.
Deduce l'appellante la inesistenza/nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art 143 c.p.c. “come se la destinataria si fosse resa nel frattempo irreperibile, risultando per tabulas (doc 8) che in data
23.10.2017 ella trasferì la propria residenza da Venezia ad Asolo in via Antonio Canova 299”.
Tale scarna difesa pare alludere, per implicito, al fatto che la all'epoca della notifica Pt_1 dell'ordinanza fosse in realtà reperibile al precedente domicilio di San Marco a Venezia, essendo intervenuto il trasferimento della residenza anagrafica tre mesi dopo.
Non vengono dedotti, tuttavia, profili di nullità/inesistenza della procedura notificatoria svolta dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo aver effettuato più di un tentativo di notifica nello stabile in cui l'appellante stessa sostiene di essere stata all'epoca effettivamente residente pagina 4 di 6 (conformemente dunque ai certificati anagrafici aggiornati forniti dal notificante) e di avere dato atto delle ricerche svolte, tramite assunzione di informazioni dagli altri occupanti dell'edificio, nella relata.
Nello specifico, la notifica ex art. 143 c.p.c. ha avuto corso il 5 luglio 2017, non prima che l'Ufficiale
Giudiziario avesse inutilmente tentato, il 27 giugno 2017, la notifica a mani presso il recapito risultante da certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Venezia il 7 giugno precedente;
in tale occasione
(notifica 27 giugno 2017), l'U.G. ha attestato in relata: “anzi non potuto notificare, ivi non risulta. Da informazioni assunte presso un condomino la Sig.ra di fatto non abita ivi”. Pt_1
Merita altresì richiamare il fatto che l'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto alla notifica ex art. 143
c.p.c. è lo stesso ( che, in esecuzione della notifica del ricorso introduttivo del Persona_1 procedimento, aveva rilevato e attestato, in tre precedenti occasioni (27 maggio 2016, 15 giugno 2016,
27 giugno 2016), l'irreperibilità della all'indirizzo di Calle dei Preti 2442, San Marco - cioè la Pt_1 residenza risultante da altrettante valide certificazioni anagrafiche - procedendo poi ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La circostanza, peraltro indimostrata, che la dimorasse effettivamente al piano superiore Pt_1 rispetto a quello indicato nel certificato anagrafico, non comporta, d'altro canto, la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. (ciò che peraltro, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non sarebbe sufficiente a dimostrare che la parte contumace non avesse comunque conoscenza della decisione); essa, infatti, è stata effettuata solo dopo che il notificante aveva acquisito nuovamente detto certificato aggiornato e previa assunzione di informazioni dai condomini, modalità da ritenersi assolutamente idonea, nonché
l'unica ipotizzabile, avuto riguardo al criterio dell'ordinaria diligenza richiesta al notificante (valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede di cui all'art. 1147 c.c.), a reperire la destinataria qualora effettivamente residente nello stabile (piccolo condominio di soli 4 appartamenti), in assenza, evidentemente, di indicazione del relativo nominativo nel campanello o sul portone.
Alla validità della notifica dell'ordinanza consegue la tardività dell'impugnazione, proposta oltre 5 anni dopo.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 7.440, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta tardività dell'impugnazione, proposta all'evidente fine di paralizzare l'esecuzione forzata avviata dall'appellato in Ungheria, giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% pagina 5 di 6 dell'importo delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che Parte_2 Controparte_1 liquida in € 7.440,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellato della somma di euro 3.720,00 ex art. 96, c.3
c.p.c..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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