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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4057/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2022 00195041 60 000 RITENUTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CONDOMINIO PRIMAVERA ha proposto ricorso, nei confronti di DE e di DE di REGGIO
CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe per IRPEF 2017, chiedendone l'annullamento per inesistenza del debito, omesso avviso di mora, difetto di motivazione, decadenza.
Si sono costituite le convenute, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale, con conseguente compensazione delle spese ai sensi dell'art 46 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4057/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2022 00195041 60 000 RITENUTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CONDOMINIO PRIMAVERA ha proposto ricorso, nei confronti di DE e di DE di REGGIO
CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe per IRPEF 2017, chiedendone l'annullamento per inesistenza del debito, omesso avviso di mora, difetto di motivazione, decadenza.
Si sono costituite le convenute, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale, con conseguente compensazione delle spese ai sensi dell'art 46 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio.