Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.