Articolo 8 della Legge 26 aprile 1985, n. 162
Articolo 7
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19 maggio 1985
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 maggio 1985