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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice delegato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: tedesca
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Vanzago (mi) con l'Avv. Michela Muziarelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] a Vanzago (mi) con l'Avv. Cinzia Guerini Rocco presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata a [...] i 20 agosto 2011 cittadina italiana Parte_3
e tedesca, residente in [...] a Vanzago (MI), C.F. C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso Pt_3
e resterà stabilmente a vivere presso la casa familiare di Via Grazia Deledda n. 2 a Vanzago ove è cresciuta.
I genitori continueranno a convivere nella casa familiare insieme alla figlia minore per un Pt_3
periodo di sei mesi al massimo, decorrente dal deposito del ricorso al fine di reperire una abitazione alternativa, prendendo accordi riguardo alla gestione dei tempi di cura della figlia che verranno svolti da entrambi in modo condiviso prevedendo che la figlia trascorrerà i fine settimana dal venerdì Pt_3
pomeriggio alla domenica sera con ciascun genitore in via alternata.
Allo scadere di tale periodo, i genitori trascorreranno con la figlia minore tempi di permanenza Pt_3
e cura paritaria a settimane alternate, con pari tempi di permanenza di ciascun genitore con la figlia,
a decorrere dalla giornata di venerdì dalle ore 18.00 sino al venerdì successivo alle ore 18.00; tale regime di tempi paritari vigerà anche durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di ogni altra festività scolastica.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie del 2024, i genitori concordano che la madre trascorrerà il periodo comprendente il Natale con la figlia e il padre il periodo comprendente Pt_3
Capodanno.
Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà periodi di tempi paritari con ciascun Pt_3
genitore. Qualora la figlia dovesse trascorrere dei periodi di vacanza da sola (per campus Pt_3
estivi, per viaggi con la scuola, ecc..) tali periodi verranno sottratti a ciascun genitore per tempi paritari.
I genitori si accorderanno sui periodi di pertinenza entro il mese di febbraio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi i luoghi ed i recapiti relativi ai soggiorni con la figlia minore Pt_3
Tale alternanza dei genitori presso l'abitazione familiare avrà la durata di un anno che decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso. Allo scadere del predetto termine, il IG e la IGa Parte_2 Parte_1
prevedono sin d'ora tre possibili soluzioni alternative: a) il IG potrà cedere
[...] Parte_2
alla IGa la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Parte_1
Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
b) la IGa
[...]
potrà cedere al IG la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Parte_1 Parte_2
Grazia Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
c) l'immobile Di Via Grazia
Deledda n. 2 a Milano potrà esser posto in vendita a terzi al prezzo che verrà concordato tra i proprietari ed il ricavato della compravendita verrà tra di essi suddiviso al 50% ciascuno.
Il regime di tempi di cura e permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, resterà a Pt_3
tempi paritari suddivisi in settimane alternate a decorrere dalla giornata di venerdì dalle ore 18.00 sino al venerdì successivo alle ore 18.00.
Tale regime di tempi paritari vigerà anche durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di ogni altra festività scolastica.
Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà periodi di tempi paritari con ciascun Pt_3
genitore. Qualora la figlia dovesse trascorrere dei periodi di vacanza da sola (per campus Pt_3
estivi, per viaggi con la scuola, ecc..) tali periodi verranno sottratti a ciascun genitore per tempi paritari.
I genitori si accorderanno sui periodi di pertinenza entro il mese di febbraio di ogni anno.
Ciascun genitore si occuperà delle attività (ad esempio: gite scolastiche, corsi di lingua straniera, attività sportive e ricreative) della figlia minore nei periodi di propria competenza, nel rispetto Pt_3
degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
2) La casa familiare sita a Vanzago in Via Grazia Deledda n. 2, resta nella disponibilità di ciascuna delle parti che - a decorrere da sei mesi dal deposito del ricorso - la abiterà a settimane alternate insieme alla figlia minore La IGa e il IG provvederanno a sostenere Pt_3 Pt_1 Pt_2
al 50% i costi della casa relativi a utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria, imposte e tasse.
Allo scadere del predetto termine, il IG e la IGa Parte_2 Parte_1
prevedono sin d'ora tre possibili soluzioni alternative: a) il IG potrà cedere
[...] Parte_2
alla IGa la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Parte_1
Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
b) la IGa
[...]
potrà cedere al IG la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Parte_1 Parte_2
Grazia Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
c) l'immobile Di Via Grazia Deledda n. 2 a Milano potrà esser posto in vendita a terzi al prezzo che verrà concordato tra i proprietari ed il ricavato della compravendita verrà tra di essi suddiviso al 50% ciascuno.
3) I genitori provvederanno a mantenere direttamente la figlia minore durante i periodi di Pt_3
permanenza della medesima presso ciascuno di essi.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla madre.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese extra assegno relative alla figlia minore Pt_3 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Il conto corrente cointestato alla IGa e al IG Parte_1 Parte_2
- N. 0181093 ING Conto Corrente - resterà attivo esclusivamente per pagare le spese di Pt_4
condominio ordinarie e straordinarie, le utenze di luce, gas, internet e telefoni cellulari, le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare e le spese per la figlia come sopra indicate ed Pt_3
elencate.
I genitori alimenteranno il predetto conto corrente versando sul medesimo una somma di € 200,00 mensili ciascuno, con impegno ad alimentare il conto con pari somme di denaro in funzione del pagamento di tutte le spese della casa e per la figlia Pt_3
Le parti restituiranno le carte di credito mantenendo unicamente un bancomat ciascuno.
Nel momento in cui si verificherà una delle soluzioni previste alla condizione sub 1) (cessione della quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Deledda n. 2 a Vanzago l'uno all'altro o vendita dell'immobile a terzi), il predetto conto corrente verrà chiuso dalle parti ed i genitori continueranno a mantenere direttamente la figlia nei periodi di rispettiva pertinenza ed a sostenere al 50% Pt_3 ciascuno le spese previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, riportate nella condizione sub 3).
5) I genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Pt_3
6) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice delegato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: tedesca
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Vanzago (mi) con l'Avv. Michela Muziarelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] a Vanzago (mi) con l'Avv. Cinzia Guerini Rocco presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata a [...] i 20 agosto 2011 cittadina italiana Parte_3
e tedesca, residente in [...] a Vanzago (MI), C.F. C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso Pt_3
e resterà stabilmente a vivere presso la casa familiare di Via Grazia Deledda n. 2 a Vanzago ove è cresciuta.
I genitori continueranno a convivere nella casa familiare insieme alla figlia minore per un Pt_3
periodo di sei mesi al massimo, decorrente dal deposito del ricorso al fine di reperire una abitazione alternativa, prendendo accordi riguardo alla gestione dei tempi di cura della figlia che verranno svolti da entrambi in modo condiviso prevedendo che la figlia trascorrerà i fine settimana dal venerdì Pt_3
pomeriggio alla domenica sera con ciascun genitore in via alternata.
Allo scadere di tale periodo, i genitori trascorreranno con la figlia minore tempi di permanenza Pt_3
e cura paritaria a settimane alternate, con pari tempi di permanenza di ciascun genitore con la figlia,
a decorrere dalla giornata di venerdì dalle ore 18.00 sino al venerdì successivo alle ore 18.00; tale regime di tempi paritari vigerà anche durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di ogni altra festività scolastica.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie del 2024, i genitori concordano che la madre trascorrerà il periodo comprendente il Natale con la figlia e il padre il periodo comprendente Pt_3
Capodanno.
Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà periodi di tempi paritari con ciascun Pt_3
genitore. Qualora la figlia dovesse trascorrere dei periodi di vacanza da sola (per campus Pt_3
estivi, per viaggi con la scuola, ecc..) tali periodi verranno sottratti a ciascun genitore per tempi paritari.
I genitori si accorderanno sui periodi di pertinenza entro il mese di febbraio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi i luoghi ed i recapiti relativi ai soggiorni con la figlia minore Pt_3
Tale alternanza dei genitori presso l'abitazione familiare avrà la durata di un anno che decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso. Allo scadere del predetto termine, il IG e la IGa Parte_2 Parte_1
prevedono sin d'ora tre possibili soluzioni alternative: a) il IG potrà cedere
[...] Parte_2
alla IGa la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Parte_1
Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
b) la IGa
[...]
potrà cedere al IG la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Parte_1 Parte_2
Grazia Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
c) l'immobile Di Via Grazia
Deledda n. 2 a Milano potrà esser posto in vendita a terzi al prezzo che verrà concordato tra i proprietari ed il ricavato della compravendita verrà tra di essi suddiviso al 50% ciascuno.
Il regime di tempi di cura e permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, resterà a Pt_3
tempi paritari suddivisi in settimane alternate a decorrere dalla giornata di venerdì dalle ore 18.00 sino al venerdì successivo alle ore 18.00.
Tale regime di tempi paritari vigerà anche durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di ogni altra festività scolastica.
Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà periodi di tempi paritari con ciascun Pt_3
genitore. Qualora la figlia dovesse trascorrere dei periodi di vacanza da sola (per campus Pt_3
estivi, per viaggi con la scuola, ecc..) tali periodi verranno sottratti a ciascun genitore per tempi paritari.
I genitori si accorderanno sui periodi di pertinenza entro il mese di febbraio di ogni anno.
Ciascun genitore si occuperà delle attività (ad esempio: gite scolastiche, corsi di lingua straniera, attività sportive e ricreative) della figlia minore nei periodi di propria competenza, nel rispetto Pt_3
degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
2) La casa familiare sita a Vanzago in Via Grazia Deledda n. 2, resta nella disponibilità di ciascuna delle parti che - a decorrere da sei mesi dal deposito del ricorso - la abiterà a settimane alternate insieme alla figlia minore La IGa e il IG provvederanno a sostenere Pt_3 Pt_1 Pt_2
al 50% i costi della casa relativi a utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria, imposte e tasse.
Allo scadere del predetto termine, il IG e la IGa Parte_2 Parte_1
prevedono sin d'ora tre possibili soluzioni alternative: a) il IG potrà cedere
[...] Parte_2
alla IGa la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Parte_1
Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
b) la IGa
[...]
potrà cedere al IG la sua quota di proprietà dell'immobile di Via Parte_1 Parte_2
Grazia Deledda n. 2 a Vanzago al prezzo che verrà concordato tra le parti;
c) l'immobile Di Via Grazia Deledda n. 2 a Milano potrà esser posto in vendita a terzi al prezzo che verrà concordato tra i proprietari ed il ricavato della compravendita verrà tra di essi suddiviso al 50% ciascuno.
3) I genitori provvederanno a mantenere direttamente la figlia minore durante i periodi di Pt_3
permanenza della medesima presso ciascuno di essi.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla madre.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese extra assegno relative alla figlia minore Pt_3 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Il conto corrente cointestato alla IGa e al IG Parte_1 Parte_2
- N. 0181093 ING Conto Corrente - resterà attivo esclusivamente per pagare le spese di Pt_4
condominio ordinarie e straordinarie, le utenze di luce, gas, internet e telefoni cellulari, le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare e le spese per la figlia come sopra indicate ed Pt_3
elencate.
I genitori alimenteranno il predetto conto corrente versando sul medesimo una somma di € 200,00 mensili ciascuno, con impegno ad alimentare il conto con pari somme di denaro in funzione del pagamento di tutte le spese della casa e per la figlia Pt_3
Le parti restituiranno le carte di credito mantenendo unicamente un bancomat ciascuno.
Nel momento in cui si verificherà una delle soluzioni previste alla condizione sub 1) (cessione della quota di proprietà dell'immobile di Via Grazia Deledda n. 2 a Vanzago l'uno all'altro o vendita dell'immobile a terzi), il predetto conto corrente verrà chiuso dalle parti ed i genitori continueranno a mantenere direttamente la figlia nei periodi di rispettiva pertinenza ed a sostenere al 50% Pt_3 ciascuno le spese previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, riportate nella condizione sub 3).
5) I genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Pt_3
6) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato