Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5648/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 5648 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni da morte di prossimo congiunto tra
C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
e C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Catuogno, C.F._4
C.F. , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._5
Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 69/a;
- ATTORI
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta C.F._6
al Corso Trieste n. 55;
- CONVENUTA
E
Pag. 1 a 20
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._8
Silvio Capuano, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._9
domiciliano in Pozzuoli (Na) alla Via Luciano n. 40;
- CONVENUTI
E
, C.F. e Controparte_4 C.F._10 CP_5
, C.F. , rappresentati e difesi dall' EL
[...] C.F._11
Pianese, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._12
domiciliano in Giugliano in Campania (NA) alla via San Francesco a Patria n.
184;
- INTERVENTORI
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e nella qualità Pt_2 Parte_4 Parte_3
rispettivamente di nonni materni e zie materne di , deceduto in Persona_1
data 12.3.2017, convenivano in giudizio la Controparte_6 [...]
, e esponendo in fatto che: in data 12.3.2017 alle CP_2 Controparte_3
ore 00,30 circa, il minore , munito di regolare patente di guida Persona_1
e con casco indossato, si trovava alla guida del motoveicolo Yamaha 125, tg.
DK49810, in compagnia del trasportato , e percorreva nel Controparte_7
Comune di Villaricca (NA) la via Circumvallazione Esterna di Napoli, direzione Lago Patria, tratto di strada denominato Corso Europa;
l'anzidetto
Corso Europa era una strada urbana di scorrimento, a carreggiate indipendenti, separate da aiuola spartitraffico centrale, con due corsie per ogni senso di marcia;
il minore , nel percorrere il Corso Europa, giunto Persona_1
all'altezza dell'incrocio con via Marchesella, strada posta alla sua destra e senza diritto di precedenza, veniva letteralmente falciato dall'auto tipo Opel
Agila tg. CP039WW, condotta dalla sig.ra che percorreva Controparte_3
la detta via Marchesella;
precisamente, l'auto Opel Agila, tg. CP039WW, provenendo da via Marchesella in Giugliano, volendo attraversare il Corso
Europa, con l'intenzione di portarsi nell'opposta carreggiata per svoltare a sinistra, attraversava l'incrocio senza fermarsi e senza rallentare, impegnava la carreggiata percorsa dal motoveicolo, senza avvedersi del sopraggiungere dello stesso dalla sua sinistra e lo impattava nella parte anteriore destra con la sua parte anteriore sinistra;
a seguito dell'impatto, il minore Persona_1
unitamente alla moto, veniva proiettato verso il margine sinistro della carreggiata, ove, dopo aver colliso con le strutture rigide dello spartitraffico, sopravanzava sul piano orizzontale dello stesso, urtava contro il palo di sostegno della segnaletica stradale e, poi, contro il palo di sostegno della
3 illuminazione artificiale;
del pari, il corpo di veniva proiettato Persona_1
nei pressi del margine sinistro della carreggiata, a circa 30 metri dal punto di impatto dei veicoli;
a seguito dell'urto, decedeva in ragione Persona_1
del “gravissimo trauma cranico con notevole compromissione encefalica”; sul posto interveniva la Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Napoli, la quale redigeva apposito verbale;
l'auto investitrice Opel Agila, tg. CP039WW, risultava di proprietà dei sigg.ri e ed era CP_2 Controparte_3
condotta dalla l'auto suddetta risultava assicurata per la Controparte_3
RCA con la polizza n. 348893; quale CP_8 Controparte_3
conducente del veicolo investitore, veniva rinviata a giudizio dal Tribunale di
Napoli Nord, ed imputata del reato p. e p. dall' art. 589 bis co 1 c.p. perché
“per colpa generica ovvero per negligenza imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale cagionava il decesso di ” Persona_1
(Procedimento n. 3841-17 R.G.N.R. - n. 943-18 R.G. G.I.P. - G.U.P. Dott.ssa
V. Giovanniello); il giudizio penale veniva definito con sentenza n. 416/2018, depositata in data 27.06.2018, con la quale la predetta veniva dichiarata colpevole del reato a lei ascritto, con revoca della patente di guida;
con atto di citazione notificato l'11 e 18 marzo 2021 i coniugi e Parte_5 [...]
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul CP_9
figlio minore e (maggiorenne) Persona_2 Controparte_4
convenivano in giudizio la soc. garante per la RCA del veicolo CP_10
Opel Agila, tg. CP039WW, nonché i proprietari del veicolo anzidetto sig.ri e al fine di ottenere in sede civile il CP_2 Controparte_3
risarcimento del danno;
gli istanti hanno formulato richiesta di risarcimento danni dagli stessi patiti per il decesso del nipote , con messa in mora Per_1
inviata a mezzo pec del 25.05.2018 e del 07.12.2020, nei confronti della soc.
e alle stesse non veniva dato alcun riscontro. CP_1
4 Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e nella CP_2 Controparte_3
qualità di proprietari dell'auto tipo Opel Agila tg. CP039WW e la seconda anche nella sua qualità di conducente, del decesso del minore Persona_1
in occasione del sinistro e, per l'effetto, condannarli in solido con la CP_1
compagnia assicuratrice di detto veicolo, al risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale (perdita parentale, modifica sfera personale e affettiva, sofferenza interiore, danno psichico-biologico), così quantificato: € 127.487,10 per
[...]
(nonno di ), € 127.487,10 per Parte_1 Persona_1 [...]
(nonna di ), € 137.293,00 per Pt_2 Persona_1 Parte_3
(zia di ), € 137.293,00 per (zia di Persona_1 Parte_4 Per_1
); il tutto oltre interessi e rivalutazioni, dal fatto all'effettivo soddisfo,
[...]
con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando e Controparte_11
contestando la domanda, sia in punto di an che di quantum debeatur; eccepiva, altresì, la carenza di responsabilità (almeno assoluta) a carico del conducente l'autovettura.
Sottolineava, difatti, con riferimento alla sequenza degli eventi in cui si sviluppava il sinistro, che la ricostruzione cronologica e fattuale rappresentata in citazione non trovava conferma alcuna né nel Verbale redatto dalla Polizia di
Stato nelle immediatezze nel sinistro, né nella perizia tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Napoli dal CT Ing. Persona_3
allo stesso modo, la sentenza emessa all'esito del procedimento penale
[...]
dal Tribunale di Napoli Nord n. 416/2018 del 27/06/2018 accertava e dichiarava una responsabilità paritaria nella produzione dell'evento.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
5 Nel giudizio spiegavano, di poi, intervento volontario e Controparte_4
nella qualità di zii paterni del minore deceduto CP_5 Per_1
, al fine di far valere nei confronti dei convenuti il loro diritto al
[...]
risarcimento di tutti i danni in relazione al sinistro mortale del 12.3.2017.
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e nella qualità di proprietari dell'auto CP_2 Controparte_3
tipo Opel Agila tg. CP039WW e la seconda anche nella sua qualità di conducente, del decesso del minore in occasione del sinistro e, Persona_1
per l'effetto, condannarli in solido con la compagnia Controparte_1
assicuratrice di detto veicolo, al risarcimento del danno non patrimoniale
(perdita parentale, modifica sfera personale e affettiva, sofferenza interiore, danno psichico-biologico), così quantificato: € 137.293,00 per
[...]
ed € 137.293,00 per il tutto oltre interessi e CP_4 CP_5
rivalutazioni, dal fatto all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutala la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 1.2.2025, resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Invero, alla stregua delle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
copia della consulenza tecnica, nonché medico legale effettuate nell'ambito del procedimento penale;
copia sentenza del Tribunale Penale di Napoli Nord), è emerso che, in data 12.3.2017 alle ore 00,30 circa, il minore , Persona_1
munito di regolare patente di guida e con casco indossato, nel mentre percorreva il Corso Europa nel Comune di Villaricca e con direzione Lago
6 Patria, alla guida del motoveicolo Yamaha 125, tg. DK49810, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Marchesella, strada posta alla destra del suo senso di marcia e priva di diritto di precedenza, veniva investito dall'autovettura Opel Agila targata CP039WW, condotta da
[...]
, proveniente dalla detta via Marchesella, la quale volendo CP_3
attraversare il Corso Europa con l'intenzione di portarsi nell'opposta carreggiata per svoltare a sinistra, attraversava l'incrocio senza fermarsi e senza rallentare, impegnando direttamente la carreggiata percorsa dal motoveicolo, senza avvedersi del sopraggiungere dello stesso dalla sua sinistra, lo impattava nella parte anteriore destra con la sua parte anteriore sinistra;
ancora che, a seguito dell'urto, decedeva in ragione del Persona_1
“gravissimo trauma cranico con notevole compromissione encefalica”.
Nel presente giudizio risulta prodotta ed allegata la sentenza penale n.
416/2018 del Tribunale di Napoli Nord, emessa nei confronti di
[...]
, nella quale si legge: “la dinamica del sinistro, come ricostruita nel CP_3
rapporto della Polizia stradale e nella consulenza tecnica agli atti è la seguente: l'imputata, conducente dell'autovettura Opel Agila targata
CP039WW, percorreva la Via Marchesella con direzione di marcia Giugliano-
Qualiano; pervenuta in corrispondenza dell'intersezione con Corso Europa (ex
S.p. n. 1) - strada urbana di scorrimento, a carreggiate indipendenti, separate da aiuola spartitraffico centrale, con due corsie per senso di marcia - effettuava una manovra di attraversamento della carreggiata ovest con
l'intenzione di portarsi nell'opposta carreggiata;
a quel punto entrava in collisione con il motociclo Yamaha YZFR 125 targato DK49810, con a bordo, in qualità di trasportata, e condotto da Persona_4 Per_1
, che percorreva Corso Europa con direzione di marcia Napoli-Lago
[...]
Patria. L'urto, classificabile come di “lieve entità”, avveniva tra la parte anteriore laterale sinistra dell'autovettura e la parte anteriore laterale destra
7 del motociclo e si concretizzava nella zona centrale della carreggiata ovest del
Corso Europa, all'altezza del varco dell'intersezione stradale destinato a raccogliere la corrente veicolare che dalla carreggiata ovest si immette nella carreggiata est.
…Partendo da una serie di dati oggettivi quali i punti d'urto, i danni ai veicoli, le rispettive caratteristiche di massa e meccanica, l'assenza di tracce di frenata, il consulente tecnico del P.M., ing. , ha ricostruito Persona_3
con precisione la dinamica e le rispettive velocità al momento dell'urto.
Quanto al veicolo della dotato di scatola nera, è stato possibile CP_3
risalire attraverso i dati GPS alla velocità di marcia al momento dell'urto, ricompresa tra i 12 e i 16 km/h, inferiore al limite massimo consentito. E', altresì, emerso che il veicolo, prima dell'impatto, non raggiungeva una velocità nulla, il che significa che attraversava l'incrocio senza fermarsi completamente nei pressi del suo margine.
Quanto alla velocità del motociclo, essa è stata calcolata tenendo conto dei punti d'urto e della distanza di proiezione del centauro, e stimata in circa
55/60 km/h, dunque leggermente superiore al limite di 50 km/h. Non sono state trovate tracce di frenata per nessuno dei due veicoli.
È stata, altresì, calcolata, sulla base del rapporto tra le velocità dei due veicoli
e delle condizioni di visibilità, il “punto presumibile” di avvistamento del motociclo da parte del conducente del veicolo.
In particolare, considerato che l'impatto è localizzabile a circa 6 metri dalla fine della via velocità nulla, il che significa che attraversava l'incrocio senza fermarsi completamente nei pressi del suo margine. Quanto alla velocità del motociclo, essa è stata calcolata tenendo conto dei punti d'urto e della distanza di proiezione del centauro, e stimata in circa 55/60 km/h, dunque leggermente superiore al limite di 50 km/h.
8 …Considerata la velocità media dell'autovettura, il tempo di percorrenza dei 6 metri di attraversamento che precedevano l'impatto è stato stimato in 1,8 secondi. Considerato il rapporto tra tale valore e la velocità del motociclo (60 km/h circa, ovvero circa 16 metri al secondo), il che significa che il conducente dell'autovettura avrebbe dovuto avvistare il motociclo quando questo distava circa 30 metri dal punto di impatto.
…data per provata la dinamica decritta e le condizioni in cui avveniva il sinistro, è ravvisabile un profilo di colpa generica nella condotta di guida dell'indagata, per aver attraversato l'incrocio senza arrestarsi completamente
e non essersi avveduta, pur potendo in ragione delle condizioni di visibilità, del motociclo che sopraggiungeva;
tale condotta di guida era inadeguata alla manovra di attraversamento dell'incrocio che la stava compiendo, CP_3
manovra che implicava comunque il taglio trasversale della carreggiata a scorrimento rapido (come si vede dalle immagini videoregistrate, vi era un traffico piuttosto intenso).
Dalla consulenza è emerso che l'intersezione in questione, per la sua conformazione plano altimetrica, era caratterizzata da buona visibilità, che all'atto del sinistro il fondo stradale era asciutto e che anche in ore notturne la visibilità è superiore ai 50 metri;
è altresì emerso che la conducente del veicolo, date le condizioni di visibilità e le rispettive velocità, avrebbe avuto la possibilità di avvistare il motociclo alla distanza di 30 metri dall'impatto.
Invece, l'autovettura condotta dalla , giunta nei pressi CP_3
dell'intersezione, non arrestava la marcia, come rilevato dai dati estratti dal localizzatore GPS e ben visibile anche dalle immagini video che riprendono il sinistro e, attraversando l'incrocio ad una velocità di circa 12-16 km/h (con
l'intenzione di portarsi nell'opposta carreggiata per svoltare a sinistra), andava ad impattare il motociclo senza avvedersi del suo sopraggiungere dalla sua sinistra.
9 Dunque, è ravvisabile la violazione dell'art. 154 del Codice della strada - che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, ecc., di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”; violazione che, pur essendo esigibile una condotta conforme, avveniva per distrazione o negligenza e determinava causalmente l'impatto che innescava la sequenza causale che portava al decesso del . Per_5
…nella fattispecie tutte le circostanze del caso concreto evidenziano una condotta connotata da colpa della data dal fatto di non essersi CP_3
arrestata al margine dell'intersezione, nonostante dovesse attraversare la carreggiata di una strada a scorrimento rapido e piuttosto trafficata e di non essersi fermata alla vista, possibile in ragione delle condizioni concrete di visibilità, del motociclo che sopraggiungeva;
pertanto l'imputata intraprendeva la manovra di attraversamento per svoltare senza assicurarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada;
emerge altresì l'efficienza causale della condotta colposa descritta nel determinare l'evento, in quanto la noma generica di prudenza violata è appunto dettata al fine di scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi (ovvero lo scontro tra veicoli agli incroci); del resto è evidente che se il veicolo si fosse arrestato, consentendo il transito del motociclo, l'impatto non sarebbe avvenuto.
…Quanto alla mancanza del casco protettivo, innanzi tutto tale circostanza non risulta acclarata con certezza anzi, il fatto che - come risulta dai rilievi della PG — i due caschi erano rinvenuti sul luogo dell'incidente, imbrattati di sangue, a poca distanza dal cadavere della vittima (come si legge nel rapporto della PG, “i due caschi protettivi, imbrattati di sangue e con evidenti
10 abrasioni, sono stati rinvenuti in prossimità del bordo destro della carreggiata di pertinenza, uno accanto all'altro”, cfr. anche foto 75 dei rilievi), che a sua volta era a circa 12 metri dalla motocicletta, induce al contrario a ritenere che essi fossero indossati al momento del sinistro dai duce centauri. In ogni caso, la mancanza del casco protettiva non è condotta atipica del tutto “eccezionale ed imprevedibile”, tale da costituire fattore interruttivo del nesso causale.
Il superamento (pur lieve) dei limiti di velocità e l'attraversamento imprudente dell'intersezione da parte della vittima possono tuttavia rilevare ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis co. 7 c.p., ovvero del
“concorso colposo” della vittima nella causazione dell'evento.
Nella fattispecie, sono ascrivibili al , innanzi tutto, i medesimi addebiti Per_5
ascrivibili alla , dati dall'attraversamento dell'intersezione senza CP_3
adottare le comuni regole cautelari che suggeriscono di rallentare;
anzi va detto che, in assenza di segnaletica verticale, il motociclo avrebbe dovuto consentire il transito al veicolo che veniva da destra;
rileva inoltre il superamento del limite di velocità che, per quanto non eccessivo rispetto al limite, è comunque significativo, ancor più se si considera che secondo normale prudenza la velocità avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in presenza dell'incrocio e subito dopo la segnalazione dell'intersezione con semaforo.
Tali violazioni inducono pertanto a quantificare le rispettive colpe attribuendo alla vittima un concorso nell'evento nella misura del 50%, ravvisandosi una sostanziale parità nel peso delle violazioni emerse”.
Richiamato quanto statuito ed accertato in sede penale, si ricorda che la responsabilità acclarata nel giudizio penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un eventuale concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli
11 effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
Il giudice civile può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass.
28/03/2001, n. 4504).
Per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che il sinistro medesimo vada ricondotto alla responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro.
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, appare emergere una concorrente condotta negligente e imprudente di entrambi i conducenti i veicoli entrati in collisione tra loro.
12 Per quanto concerne conducente dell'autovettura, essa è Controparte_3
consistita nel non essersi arrestata al margine dell'intersezione, nonostante dovesse attraversare la carreggiata di una strada a scorrimento rapido e piuttosto trafficata e di non essersi fermata alla vista, possibile in ragione delle condizioni concrete di visibilità, del motociclo che sopraggiungeva;
mentre, per quanto riguarda il conducente del motociclo, nel superamento (pur lieve) dei limiti di velocità e l'attraversamento imprudente dell'intersezione.
Non avendo i conducenti suddetti, evidentemente, rispettato tali norme di diligenza e prudenza, le loro contrarie condotte colpose si atteggiano a concause efficienti dirette ed immediate dell'evento.
Tenuto conto, dunque, della corresponsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va liquidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c. un risarcimento inferiore in ragione della gravità della colpa a lui ascrivibile nella causazione del sinistro.
Al riguardo, il principio di cui all'art. 1227 cod.civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio (cfr. Cass. n. 2704/2005).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, in mancanza della prova dello specifico grado di colpa gravante su ciascun conducente, siano stati ugualmente responsabili della produzione dell'evento dannoso.
13 Alla stregua di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che, tenuto conto del grado della colpa di ciascun conducente e della sua efficienza causale, il risarcimento debba essere proporzionalmente ridotto.
Fermo quanto precede, delineata la responsabilità come sopra, trattandosi di risarcimento del danno da morte di un congiunto, prima di passare alle poste risarcitorie, occorre soffermarsi sugli aventi diritto al risarcimento.
A tal fine, occorre considerare che, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto consiste nella privazione di un “valore” (non economico ma) personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto stesso, cui consegue la definitiva e irreparabile preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le diverse modalità e sfumature in cui esse normalmente si esprimevano nell'ambito del nucleo familiare (perdita, privazione, preclusione che, in sintesi, costituiscono l'oggetto della lesione e dell'interesse protetto).
Tale danno deve, pertanto, risultare oggetto di allegazione e di prova da parte dell'avente diritto, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro - dovendosi, diversamente dal danno morale soggettivo contingente, aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile -, deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione (vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tale privi di diretto contenuto economico) non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore utile circostanza (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima, quella dei singoli superstiti, ecc.) (Sez. 3, Sentenza n. 16946 del
11/11/2003).
14 Invero, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in
“re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 907 del 17/01/2018).
Al riguardo, costituisce principio ormai acquisito quello secondo il quale in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Sez. 3 - , Sentenza n. 21230 del 20/10/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova di quanto precede è stata sicuramente raggiunta per gli istanti.
15 Va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
L'istruttoria esplicata ha consentito di affermare il grande rapporto affettivo che gli istanti avevano con , sia il vuoto provocato dalla sua Persona_1
scomparsa.
La prova di quanto precede non poteva che essere assunta attraverso l'escussione testimoniale, segnatamente le dichiarazioni, pienamente concordi e sovrapponibili, rese da persone vicine alla famiglia.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, certamente verificatosi nel caso di specie, ritiene questo giudicante che esso possa essere determinato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, nel loro ultimo aggiornamento, che hanno introdotto il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti al fine di consentire una uniformità di valutazioni e liquidazioni (a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta).
Ciò per rispettare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
16 liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021;
Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (16 anni), dell'età dei parenti, il
Tribunale procede alla seguente liquidazione dei danni:
1) euro 76.410,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 30 punti riconosciuti) in favore di (nonno materno della vittima); Parte_1
2) euro 76.410,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 30 punti riconosciuti) in favore di (nonna materno della vittima); Parte_2
3) euro 83.202,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 34 punti riconosciuti) in favore di (zia materna della vittima); Parte_3
4) euro 83.202,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 34 punti riconosciuti) in favore di (zia materna della vittima); Parte_4
5) euro 83.202,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 34 punti riconosciuti) in favore di (zio paterno della vittima); Controparte_4
6) euro 83.202,00 (valore punto base euro 1.698,00 x 34 punti riconosciuti) in favore di (zia materna della vittima). CP_5
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non via siano i presupposti per una personalizzazione del danno, atteso che gli non sono state dedotte e provate circostanze specifiche tali da consentire una maggiorazione del danno in oggetto.
Attesa l'accertata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, la somma, così come calcolata, va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità. Sulle suddette somme, devalutate alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione
17 della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sugli importi sopra liquidati dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Pertanto, la va condannata al pagamento delle Controparte_12
somme sopra indicate nei confronti degli istanti.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr.
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
e in solido tra loro, al
[...] CP_2 Controparte_3
pagamento, a titolo di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
1) Euro 38.202,00 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di
Euro 38.202,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) Euro 38.202,00 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice
18 istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
38.202,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Euro 41.601,00 in favore di , oltre interessi legali Parte_3
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
41.601,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Euro 41.601,00 in favore di , oltre interessi legali Parte_4
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
41.601,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5) Euro 41.601,00 in favore di , oltre interessi legali Controparte_4
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
41.601,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
6) Euro 41.601,00 in favore di , oltre interessi legali dalla CP_5
data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
41.601,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
C) condanna e in solido Controparte_1 CP_2 Controparte_3
tra loro, al pagamento al pagamento delle spese processuali in favore dell'AVV. ANTONIO CATUOGNO, difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 11.283,20 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
19 D) condanna e in solido Controparte_1 CP_2 Controparte_3
tra loro, al pagamento al pagamento delle spese processuali in favore dell'AVV. ELISABETTA PIANESE, difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Aversa, 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
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