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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3030/2020 promossa da:
ASSCOOP. , C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BINDA EMILIANO, elett.te dom.to presso l'avv. MARCHIORI ANDREA, in VIA MORBIDUCCI 55 62100 MACERATA;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. MERLINI RENZO, elettivamente domiciliato in C.so Cavour, 50/b, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo per consegna di cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – In parte inammissibile, ma per il resto fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dall , avverso il decreto Controparte_2
pagina 1 di 4 ingiuntivo n. 876/2020 del 14.09.2020, notificato il 12.11.2020 ingiungente l'immediata consegna di “…copia del diario medico ed infermieristico concernente la sig.ra relativo a Parte_2 tutti i giorni di ricovero della medesima presso la Casa di Ospitalità di Castelraimondo a decorrere dal 01.09.2016 e fino al 03.11.2016, data del suo decesso”, oltre spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di (nipote Controparte_1
e tutore di ) nei confronti dell'odierno opponente e della Casa di ospitalità di Parte_2
Castelraimondo.
2 - Inammissibile l'eccezione afferente all'asserita carenza di legittimazione passiva della sollevata sul presupposto dell'inesistenza di quest'ultima Controparte_3
(erroneamente definita “personalità giuridica”).
In particolare, asserisce l'opponente che la “…Casa di ospitalità di Castelraimondo è una struttura sociosanitaria/residenza per anziani che non ha una propria autonomia giuridica ma è meramente gestita dalla Ass. Coop Società Cooperativa sociale impresa sociale…” in quanto trattasi di “…una mera insegna…” dell'opponente.
2.1 – Premesso che l'insegna consiste nel segno distintivo che identifica il luogo ove viene svolta l'attività di impresa, e dato atto che parte opposta non contesta la circostanza, e men che meno produce prova del contrario, va rilevata la carenza di interesse, oltre che di legittimazione, dell'opponente: da cui la inammissibilità della eccezione.
3 - Asserisce l'opponente non esistere alcun diario infermieristico per non essere giuridicamente tenuto alla sua redazione e conservazione;
peraltro il diario medico della deceduta non è nella sua “… disponibilità di diritto…” in quanto trattasi di “…atto medico, redatto sottoscritto e compilato da un medico – il Dr. nello specifico – che non ha alcun Persona_1 rapporto organico con la ma svolge il servizio di medicina di base…”: pur Pt_3 confermandone la disponibilità materiale, ne riferisce il possesso al solo medico curante, definendosi “…mera depositaria, al limite detentrice qualificata …”.
4 - Inapplicabile all'opponente l'obbligo di trasparenza sancito nell'art. 41 della L. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco) per due ragioni che rendono dunque evidente la fondatezza della doglianza relativa al diario infermieristico:
pagina 2 di 4 4.1 - l'obbligo è rivolto esclusivamente alle strutture - private o pubbliche- che erogano
“prestazioni sanitarie”, mentre la casa di cura presso la quale era ospite la zia dell'opponente è una residenza per anziani e non invece una struttura sanitaria-ospedaliera: emerge dal regolamento allegato in atti che non presta assistenza sanitaria-ospedaliera ai propri ospiti (né tale può intendersi il servizio di“…assistenza tutelare socio-assistenziale; assistenza infermieristica;
…”), ma solo assistenza tramite infermieri, OSS e personale di pulizia;
4.2 - la L. 24/2017, pur a ritenerla applicabile alla fattispecie (ma così non è), è entrata in vigore in epoca successiva (01.04.2017) rispetto all'arco temporale (dal 01.09.2016 al
03.11.2016) per il quale l'opposto chiede la copia del diario clinico;
pertanto, l'obbligo sancito nell'art. 4 della richiamata norma non avendo portata retroattiva non può applicarsi (Cassazione civile, n. 28994/2019).
5- Le case di cura per gli anziani non sono giuridicamente tenute alla redazione e conservazione del diario infermieristico dei propri ospiti neppure ai sensi della normativa regionale. L'allegato A (denominato “manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali Disabilità, Salute Mentale,
Dipendenze Patologiche, Minorenni, Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-HIV)”) della L.R. Marche
21/2016 -individuante i requisiti minimi, in termini strutturali, organizzativi, tecnologici ed impiantistici, per l'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati- prevede l'obbligo di redazione e conservazione del diario infermieristico (denominato
“cartella personale degli utenti”) esclusivamente per: gli ospedali di comunità, le strutture terapeutiche specialistiche per dipendenze patologiche, il gruppo appartamento per la salute mentale, il gruppo appartamento per le dipendenze patologiche, e per il centro diurno terapeutico o per quello riabilitativo per le dipendenze patologiche;
requisito non richiesto per le case di cura per gli anziani (di cui all'“area anziani/soggetti fragili” di cui all'allegato A poc'anzi richiamato).
6 - Altresì fondata la ricostruzione relativa al diario medico. Tale documento deve essere redatto dal medico di base che quindi è il soggetto passivo dell'eventuale ingiunzione di consegna pur se il luogo di conservazione dovesse essere diverso dal di lui domicilio e la custodia fosse stata delegata a terzi.
data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
pagina 3 di 4 7 – L'ingiunto ha comunque, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, consegnato a mezzo pec un documento che riporta annotazioni del personale sulla terapia di giorno in giorno somministrata agli ospiti che denomina “quaderno delle consegne infermieristiche della struttura”, che non può ritenersi, né tale viene indicato, come diario infermieristico, in quanto riporta per tutti gli ospiti annotazioni sulla attività svolta dal personale (somministrazione farmaci, medicazioni, controllo saturazione, attività degli ospiti); inoltre, il medico di base dr. , specificamente Per_1 sollecitato dalla opponente, ha consegnato il diario medico.
8 - Segue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
irrilevanti nel caso che occupa le vicende inerenti la fase stragiudiziale ed i rapporti tra i difensori, pur molte volte richiamati negli scritti delle parti.
9 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 876/2020 del 14.09.2020, notificato il 12.11.2020; CONDANNA
a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore dell Controparte_1 [...]
in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
Macerata, 8 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4, co. 2, L. n. 24/2017: “La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico;
le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3030/2020 promossa da:
ASSCOOP. , C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BINDA EMILIANO, elett.te dom.to presso l'avv. MARCHIORI ANDREA, in VIA MORBIDUCCI 55 62100 MACERATA;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. MERLINI RENZO, elettivamente domiciliato in C.so Cavour, 50/b, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo per consegna di cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – In parte inammissibile, ma per il resto fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dall , avverso il decreto Controparte_2
pagina 1 di 4 ingiuntivo n. 876/2020 del 14.09.2020, notificato il 12.11.2020 ingiungente l'immediata consegna di “…copia del diario medico ed infermieristico concernente la sig.ra relativo a Parte_2 tutti i giorni di ricovero della medesima presso la Casa di Ospitalità di Castelraimondo a decorrere dal 01.09.2016 e fino al 03.11.2016, data del suo decesso”, oltre spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di (nipote Controparte_1
e tutore di ) nei confronti dell'odierno opponente e della Casa di ospitalità di Parte_2
Castelraimondo.
2 - Inammissibile l'eccezione afferente all'asserita carenza di legittimazione passiva della sollevata sul presupposto dell'inesistenza di quest'ultima Controparte_3
(erroneamente definita “personalità giuridica”).
In particolare, asserisce l'opponente che la “…Casa di ospitalità di Castelraimondo è una struttura sociosanitaria/residenza per anziani che non ha una propria autonomia giuridica ma è meramente gestita dalla Ass. Coop Società Cooperativa sociale impresa sociale…” in quanto trattasi di “…una mera insegna…” dell'opponente.
2.1 – Premesso che l'insegna consiste nel segno distintivo che identifica il luogo ove viene svolta l'attività di impresa, e dato atto che parte opposta non contesta la circostanza, e men che meno produce prova del contrario, va rilevata la carenza di interesse, oltre che di legittimazione, dell'opponente: da cui la inammissibilità della eccezione.
3 - Asserisce l'opponente non esistere alcun diario infermieristico per non essere giuridicamente tenuto alla sua redazione e conservazione;
peraltro il diario medico della deceduta non è nella sua “… disponibilità di diritto…” in quanto trattasi di “…atto medico, redatto sottoscritto e compilato da un medico – il Dr. nello specifico – che non ha alcun Persona_1 rapporto organico con la ma svolge il servizio di medicina di base…”: pur Pt_3 confermandone la disponibilità materiale, ne riferisce il possesso al solo medico curante, definendosi “…mera depositaria, al limite detentrice qualificata …”.
4 - Inapplicabile all'opponente l'obbligo di trasparenza sancito nell'art. 41 della L. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco) per due ragioni che rendono dunque evidente la fondatezza della doglianza relativa al diario infermieristico:
pagina 2 di 4 4.1 - l'obbligo è rivolto esclusivamente alle strutture - private o pubbliche- che erogano
“prestazioni sanitarie”, mentre la casa di cura presso la quale era ospite la zia dell'opponente è una residenza per anziani e non invece una struttura sanitaria-ospedaliera: emerge dal regolamento allegato in atti che non presta assistenza sanitaria-ospedaliera ai propri ospiti (né tale può intendersi il servizio di“…assistenza tutelare socio-assistenziale; assistenza infermieristica;
…”), ma solo assistenza tramite infermieri, OSS e personale di pulizia;
4.2 - la L. 24/2017, pur a ritenerla applicabile alla fattispecie (ma così non è), è entrata in vigore in epoca successiva (01.04.2017) rispetto all'arco temporale (dal 01.09.2016 al
03.11.2016) per il quale l'opposto chiede la copia del diario clinico;
pertanto, l'obbligo sancito nell'art. 4 della richiamata norma non avendo portata retroattiva non può applicarsi (Cassazione civile, n. 28994/2019).
5- Le case di cura per gli anziani non sono giuridicamente tenute alla redazione e conservazione del diario infermieristico dei propri ospiti neppure ai sensi della normativa regionale. L'allegato A (denominato “manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali Disabilità, Salute Mentale,
Dipendenze Patologiche, Minorenni, Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-HIV)”) della L.R. Marche
21/2016 -individuante i requisiti minimi, in termini strutturali, organizzativi, tecnologici ed impiantistici, per l'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati- prevede l'obbligo di redazione e conservazione del diario infermieristico (denominato
“cartella personale degli utenti”) esclusivamente per: gli ospedali di comunità, le strutture terapeutiche specialistiche per dipendenze patologiche, il gruppo appartamento per la salute mentale, il gruppo appartamento per le dipendenze patologiche, e per il centro diurno terapeutico o per quello riabilitativo per le dipendenze patologiche;
requisito non richiesto per le case di cura per gli anziani (di cui all'“area anziani/soggetti fragili” di cui all'allegato A poc'anzi richiamato).
6 - Altresì fondata la ricostruzione relativa al diario medico. Tale documento deve essere redatto dal medico di base che quindi è il soggetto passivo dell'eventuale ingiunzione di consegna pur se il luogo di conservazione dovesse essere diverso dal di lui domicilio e la custodia fosse stata delegata a terzi.
data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
pagina 3 di 4 7 – L'ingiunto ha comunque, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, consegnato a mezzo pec un documento che riporta annotazioni del personale sulla terapia di giorno in giorno somministrata agli ospiti che denomina “quaderno delle consegne infermieristiche della struttura”, che non può ritenersi, né tale viene indicato, come diario infermieristico, in quanto riporta per tutti gli ospiti annotazioni sulla attività svolta dal personale (somministrazione farmaci, medicazioni, controllo saturazione, attività degli ospiti); inoltre, il medico di base dr. , specificamente Per_1 sollecitato dalla opponente, ha consegnato il diario medico.
8 - Segue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
irrilevanti nel caso che occupa le vicende inerenti la fase stragiudiziale ed i rapporti tra i difensori, pur molte volte richiamati negli scritti delle parti.
9 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 876/2020 del 14.09.2020, notificato il 12.11.2020; CONDANNA
a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore dell Controparte_1 [...]
in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
Macerata, 8 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4, co. 2, L. n. 24/2017: “La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico;
le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla