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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1478/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_1 C.F._1
VARELA BEATRIZ
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Controparte_1 C.F._2
VARELA BEATRIZ
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 10/09/2025 in San Giuliano Terme (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pisa, Atto n. 91 - Parte II - Serie C - anno 2005- Ufficio 1, dalla cui unione nascevano due figlie: , nata in [...] il [...] (c.f. Per_1
) ed nata in [...] il [...] (c.f. ). C.F._3 Per_2 C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o
1 all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/03/1979 (cod. fisc.: ), ed ato a Pisa (PI) C.F._1 Controparte_1 il 14/04/1975 (cod. fisc.: che hanno contratto matrimonio il C.F._2
10/09/2025 in San Giuliano Terme (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Pisa, Atto n. 91 - Parte II - Serie C - anno 2005- Ufficio 1;
2) ASSEGNA la casa coniugale posta in Via Paganini n. 14 - fraz. Colignola, San Giuliano
Terme – PI, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra la quale si è resa Parte_1 responsabile della gestione e della manutenzione ordinaria della stessa, ivi compresi i pagamenti delle bollette relative alle utenze domestiche quali luce, acqua, gas, TARI ed altre tasse/spese inerenti l'abitazione oggetto dell'accordo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: revisione annuale della caldaia, imbiancatura di muri e infissi, riparazione di elettrodomestici, spese legate all'usura dei beni mobili, ecc…) che ha assunto interamente a
2 proprio carico a decorrere dal giorno 16/12/2024. Il sig. si è impegnata a trasferire la CP_1 sua residenza entro un mese dalla data della pubblicazione della sentenza;
3) AFFIDA le figlie minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre sita in Via Nicolò Paganini n. 14 - fraz. Colignola, San Giuliano Terme – PI, ove mantengono la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Pt_1
tenuta a darne notizia al Sig. con un preavviso di almeno 15
[...] Controparte_1 giorni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie, ivi comprese quelle di affidare le figlie a terzi nei rispettivi tempi di permanenza. Entrambi i genitori hanno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. MODALITA' E TEMPI DI FREQUENTAZIONE. I genitori, di comune accordo, hanno stabilito i tempi di permanenza e cura di d presso ciascuno di Per_2 Per_1 essi come segue, a settimane alternate: - SETTIMANA 1 (quando le figlie trascorreranno il weekend con il padre): il sig. terrà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla CP_1 scuola (ore 15:30) fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (ore 8:30) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ore 15:30) alla domenica alle ore 21:30, quando le riaccompagnerà preso l'abitazione della madre (o in alternativa, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola alle ore 8:30); - SETTIMANA 2 (quando le figlie trascorreranno il weekend con la madre): la sig.ra errà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla Pt_1 scuola (ore 15:30) fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (ore 8:30) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ore 15:30) alla domenica alle ore 21:30, quando le riaccompagnerà preso l'abitazione del padre (o in alternativa, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola alle ore 8:30). Nei periodi in cui le minori non andranno a scuola
(chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc..) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé le figlie dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione possono essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle esigenze delle minori. Durante le VACANZE ESTIVE, ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorre con le figlie 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ogni anno. I genitori
3 devono fornire reciprocamente – con congruo preavviso, indicativamente di almeno 15 giorni
- l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie nonché le date/orari di partenza e ritorno. I COMPLEANNI DI ELETTRA ED devono, preferibilmente, essere Per_2 festeggiati dai genitori insieme. Laddove ciò non fosse possibile, anche per i compleanni si segue la turnazione annuale alternativamente fra i genitori. I genitori hanno concordato altresì che, a prescindere degli accordi/turnazioni di visita a loro spettanti, possono trascorrere con le minori il giorno del proprio compleanno: il sig. 14/04 e la sig.ra il 30/03). CP_1 Pt_1
Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE, le figlie le trascorreranno metà con un genitore e metà con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Relativamente alle FESTIVITÀ PASQUALI i genitori si organizzano in modo tale che le figlie possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”. Nei periodi di vacanza che le minori trascorrono con un genitore o con l'altro il diritto di visita dell'altro genitore si intende sospeso, salvo diversi accordi tra i genitori;
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno ha le figlie presso di sé, mentre, invece, devono essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita delle minori. Entrambi i genitori possono allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé le figlie per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore. Le parti si sono impegnate a garantire il diritto delle figlie minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) DISPONE che, per quanto concerne invece il mantenimento ordinario di d , è Per_2 Per_1 operato il sistema del "mantenimento diretto”. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono SPESE ORDINARIE quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita delle figlie: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per l'ordinaria cura della persona, (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, attività conviviali).
4 5) DISPONE che le spese straordinarie, che devono sempre essere previamente concordate tra loro e debitamente documentate, tenuto conto dei redditi omogenei dei genitori, sono sostenute nella misura del 50% ciascuno. Le parti devono accordarsi in ordine alla scelta del medico professionista specialista e per le eventuali spese straordinarie laddove la singola spesa superi 150,00 euro. Le parti hanno ritenuto opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie. 1) SPESE
MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 2) SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. 3) SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: mensa scuola, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. 4) SPESE SCOLASTICHE
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. 5) SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 6) SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
5 lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Acquisto cellulare. Cambio di abbigliamento e calzature invernali.
Coerentemente con il regime di mantenimento diretto, ciascun genitore deve acquistare anche gli indumenti e i beni necessari per la cura quotidiana delle minori (ad es. spazzolino da denti) così da consentire alle figlie di sentirsi a casa propria in entrambe le abitazioni dei genitori e, contemporaneamente, da limitare la necessità di spostarsi sempre con una valigia Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica/whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 7 (sette) giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori hanno dichiarato di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: - whatsapp 329/2504707/ Email_1
- whatsapp 3450653586. Una volta effettuata la spesa, l'altro Email_2 genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail/whatsapp della documentazione attestante il pagamento. Per quanto riguarda eventuali spese relative al servizio di , le parti hanno convenuto che Per_3 le stesse restino a carico del genitore che ne usufruirà in ordine ai rispettivi periodi di convivenza stabiliti al punto 4) del presente atto. I Sigg. e imangono obbligati CP_1 Pt_1
a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continuano a convivere presso di loro e non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti, come per legge;
6) DISPONE che, per quanto riguarda l' – attualmente di Parte_2
€388,00 mensili - per accordo tra le parti lo stesso è ripartito in pari misura tra i genitori ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021. Anche le detrazioni IRPEF sono operate al 50%. L'importo del predetto assegno è versato direttamente sul conto cointestato alle parti
(ZURICH BANK, Iban: [...]) e destinato a coprire le spese da sostenere per il mantenimento delle figlie. Le parti si sono impegnate a fornire reciprocamente la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta dell'assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto potendo stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
6 - le parti hanno stabilito che, in considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori e, tenuto conto dei loro redditi omogenei, nessun mantenimento “indiretto” dovrà essere corrisposto dall'uno all'altro, ovvero, nel caso de quo,
- GESTIONE VEICOLI/MEZZI DI TRASPORTO. In relazione ai veicoli in dotazione alla famiglia le parti hanno stabilito che la Renault Kangoo targata FJ252PK, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
e la targata GD 771 CM intestata alla sig.ra rimangono Parte_3 Pt_1 nella esclusiva disponibilità dei rispettivi proprietari;
- le parti si sono autorizzate, reciprocamente, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori. Le parti si sono date vicendevole autorizzazione per portare le minori all'estero durante i rispettivi periodi permanenza e/o di vacanza;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
- le parti sono d'accordo che mantengono attivo il conto cointestato ZU BA (iban: it08y0366701600010570012927) che sara' adibito esclusivamente a coprire le spese ordinarie e straordinarie sostenute per le figlie cosi' come dettagliate sopra. Al fine di garantire la liquidita' necessaria, i genitori si sono impegnati a versare l'importo necessario, con un tetto massimo di euro
200,00 mensili ciascuno;
7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la trasmissione all'ufficio di Stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1478/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_1 C.F._1
VARELA BEATRIZ
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Controparte_1 C.F._2
VARELA BEATRIZ
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 10/09/2025 in San Giuliano Terme (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pisa, Atto n. 91 - Parte II - Serie C - anno 2005- Ufficio 1, dalla cui unione nascevano due figlie: , nata in [...] il [...] (c.f. Per_1
) ed nata in [...] il [...] (c.f. ). C.F._3 Per_2 C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o
1 all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/03/1979 (cod. fisc.: ), ed ato a Pisa (PI) C.F._1 Controparte_1 il 14/04/1975 (cod. fisc.: che hanno contratto matrimonio il C.F._2
10/09/2025 in San Giuliano Terme (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Pisa, Atto n. 91 - Parte II - Serie C - anno 2005- Ufficio 1;
2) ASSEGNA la casa coniugale posta in Via Paganini n. 14 - fraz. Colignola, San Giuliano
Terme – PI, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra la quale si è resa Parte_1 responsabile della gestione e della manutenzione ordinaria della stessa, ivi compresi i pagamenti delle bollette relative alle utenze domestiche quali luce, acqua, gas, TARI ed altre tasse/spese inerenti l'abitazione oggetto dell'accordo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: revisione annuale della caldaia, imbiancatura di muri e infissi, riparazione di elettrodomestici, spese legate all'usura dei beni mobili, ecc…) che ha assunto interamente a
2 proprio carico a decorrere dal giorno 16/12/2024. Il sig. si è impegnata a trasferire la CP_1 sua residenza entro un mese dalla data della pubblicazione della sentenza;
3) AFFIDA le figlie minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre sita in Via Nicolò Paganini n. 14 - fraz. Colignola, San Giuliano Terme – PI, ove mantengono la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Pt_1
tenuta a darne notizia al Sig. con un preavviso di almeno 15
[...] Controparte_1 giorni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie, ivi comprese quelle di affidare le figlie a terzi nei rispettivi tempi di permanenza. Entrambi i genitori hanno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. MODALITA' E TEMPI DI FREQUENTAZIONE. I genitori, di comune accordo, hanno stabilito i tempi di permanenza e cura di d presso ciascuno di Per_2 Per_1 essi come segue, a settimane alternate: - SETTIMANA 1 (quando le figlie trascorreranno il weekend con il padre): il sig. terrà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla CP_1 scuola (ore 15:30) fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (ore 8:30) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ore 15:30) alla domenica alle ore 21:30, quando le riaccompagnerà preso l'abitazione della madre (o in alternativa, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola alle ore 8:30); - SETTIMANA 2 (quando le figlie trascorreranno il weekend con la madre): la sig.ra errà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla Pt_1 scuola (ore 15:30) fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (ore 8:30) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ore 15:30) alla domenica alle ore 21:30, quando le riaccompagnerà preso l'abitazione del padre (o in alternativa, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola alle ore 8:30). Nei periodi in cui le minori non andranno a scuola
(chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc..) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé le figlie dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione possono essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle esigenze delle minori. Durante le VACANZE ESTIVE, ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorre con le figlie 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ogni anno. I genitori
3 devono fornire reciprocamente – con congruo preavviso, indicativamente di almeno 15 giorni
- l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie nonché le date/orari di partenza e ritorno. I COMPLEANNI DI ELETTRA ED devono, preferibilmente, essere Per_2 festeggiati dai genitori insieme. Laddove ciò non fosse possibile, anche per i compleanni si segue la turnazione annuale alternativamente fra i genitori. I genitori hanno concordato altresì che, a prescindere degli accordi/turnazioni di visita a loro spettanti, possono trascorrere con le minori il giorno del proprio compleanno: il sig. 14/04 e la sig.ra il 30/03). CP_1 Pt_1
Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE, le figlie le trascorreranno metà con un genitore e metà con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Relativamente alle FESTIVITÀ PASQUALI i genitori si organizzano in modo tale che le figlie possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”. Nei periodi di vacanza che le minori trascorrono con un genitore o con l'altro il diritto di visita dell'altro genitore si intende sospeso, salvo diversi accordi tra i genitori;
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno ha le figlie presso di sé, mentre, invece, devono essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita delle minori. Entrambi i genitori possono allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé le figlie per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore. Le parti si sono impegnate a garantire il diritto delle figlie minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) DISPONE che, per quanto concerne invece il mantenimento ordinario di d , è Per_2 Per_1 operato il sistema del "mantenimento diretto”. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono SPESE ORDINARIE quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita delle figlie: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per l'ordinaria cura della persona, (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, attività conviviali).
4 5) DISPONE che le spese straordinarie, che devono sempre essere previamente concordate tra loro e debitamente documentate, tenuto conto dei redditi omogenei dei genitori, sono sostenute nella misura del 50% ciascuno. Le parti devono accordarsi in ordine alla scelta del medico professionista specialista e per le eventuali spese straordinarie laddove la singola spesa superi 150,00 euro. Le parti hanno ritenuto opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie. 1) SPESE
MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 2) SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. 3) SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: mensa scuola, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. 4) SPESE SCOLASTICHE
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. 5) SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 6) SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
5 lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Acquisto cellulare. Cambio di abbigliamento e calzature invernali.
Coerentemente con il regime di mantenimento diretto, ciascun genitore deve acquistare anche gli indumenti e i beni necessari per la cura quotidiana delle minori (ad es. spazzolino da denti) così da consentire alle figlie di sentirsi a casa propria in entrambe le abitazioni dei genitori e, contemporaneamente, da limitare la necessità di spostarsi sempre con una valigia Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica/whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 7 (sette) giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori hanno dichiarato di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: - whatsapp 329/2504707/ Email_1
- whatsapp 3450653586. Una volta effettuata la spesa, l'altro Email_2 genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail/whatsapp della documentazione attestante il pagamento. Per quanto riguarda eventuali spese relative al servizio di , le parti hanno convenuto che Per_3 le stesse restino a carico del genitore che ne usufruirà in ordine ai rispettivi periodi di convivenza stabiliti al punto 4) del presente atto. I Sigg. e imangono obbligati CP_1 Pt_1
a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continuano a convivere presso di loro e non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti, come per legge;
6) DISPONE che, per quanto riguarda l' – attualmente di Parte_2
€388,00 mensili - per accordo tra le parti lo stesso è ripartito in pari misura tra i genitori ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021. Anche le detrazioni IRPEF sono operate al 50%. L'importo del predetto assegno è versato direttamente sul conto cointestato alle parti
(ZURICH BANK, Iban: [...]) e destinato a coprire le spese da sostenere per il mantenimento delle figlie. Le parti si sono impegnate a fornire reciprocamente la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta dell'assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto potendo stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
6 - le parti hanno stabilito che, in considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori e, tenuto conto dei loro redditi omogenei, nessun mantenimento “indiretto” dovrà essere corrisposto dall'uno all'altro, ovvero, nel caso de quo,
- GESTIONE VEICOLI/MEZZI DI TRASPORTO. In relazione ai veicoli in dotazione alla famiglia le parti hanno stabilito che la Renault Kangoo targata FJ252PK, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
e la targata GD 771 CM intestata alla sig.ra rimangono Parte_3 Pt_1 nella esclusiva disponibilità dei rispettivi proprietari;
- le parti si sono autorizzate, reciprocamente, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori. Le parti si sono date vicendevole autorizzazione per portare le minori all'estero durante i rispettivi periodi permanenza e/o di vacanza;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
- le parti sono d'accordo che mantengono attivo il conto cointestato ZU BA (iban: it08y0366701600010570012927) che sara' adibito esclusivamente a coprire le spese ordinarie e straordinarie sostenute per le figlie cosi' come dettagliate sopra. Al fine di garantire la liquidita' necessaria, i genitori si sono impegnati a versare l'importo necessario, con un tetto massimo di euro
200,00 mensili ciascuno;
7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la trasmissione all'ufficio di Stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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