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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1040/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29.5.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato TEDESCHI FRANCESCO MARIA e dall'Advocat
ONGARO MASSIMO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Treviso, Via Canova, 34,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati CASILLO FRANCESCO e SICILIANI VINCENZO,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in Brusciano (NA)
alla via Vittorio Veneto n.105
e con tro
, in proprio e quale titolare della ditta Controparte_2
individuale omonima cessata,
1 - resistente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato DE LUCA GIULIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo Studio in Curtarolo (PD), Piazzetta
Curte Rodulo n. 5 int.
1/2, O G G ETTO : contratto a ter m i ne e di f orm azi one e l avoro .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale:
- accertarsi e dichiararsi che la ditta e la società Controparte_2 Controparte_1
costituiscono un unico centro d'imputazione d'interessi da parte datoriale;
[...]
- accertarsi l'abusiva reiterazione dei contratti a termine succedutisi tra le parti dal 9.2.2018 al
31.8.2022 e, per l'effetto:
- dichiararsi sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla scadenza del trentaseiesimo mese ovvero dalla sesta proroga;
- condannarsi il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, a riammettere in servizio il ricorrente;
- condannarsi il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto parametrata al minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL
US (Euro 1.673,45 / mese a decorrere dall'1.6.2022); CP_3
- condannarsi il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, a pagare al ricorrente le retribuzioni minime tabellari maturande dalla sentenza che disporrà la ricostituzione del rapporto di lavoro all'effettiva ripresa del lavoro.
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del sig. e della società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle obbligazioni Controparte_1
2 di adibire il sig. alle mansioni per le quali era stato assunto e retributive oro proprie e, per Pt_1
l'effetto, condannarsi quest'ultimi, in via solidale tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di Euro
23.145,66, come da conteggi meglio indicati in parte narrativa, o la differente somma che verrà
ritenuta dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria;
- accertarsi e dichiararsi la violazione da parte del sig. e della società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del diritto di Controparte_1
precedenza del sig. nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi Pt_1
dalla cessazione del rapporto inter partes (31.8.2022) con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e, per l'effetto, condannarsi le medesime, in solido tra loro, a risarcire al ricorrente i danni conseguentemente patiti pari alle retribuzioni corrisposte al soggetto assunto in luogo del medesimo dalla cessazione del rapporto all'attualità nella misura che verrà
accertata in corso di causa, allo stato quantificabili - sul parametro del minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL LM US (Euro 1.673,45 /
mese a decorrere dall'1.6.2022) – in complessivi Euro 15.061,05 (Euro 1.673,45 x n. 9 mensilità –
rif. periodo settembre 2022 – maggio 2023).
Nel merito in subordine:
Nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in principalità e salvo gravame:
- accertarsi e dichiararsi che la ditta e la società CP_2 Controparte_2 Controparte_1
costituiscono un unico centro d'imputazione d'interessi da parte datoriale;
[...]
- accertarsi e dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti a termine di fatto succedutisi con l'unico datore di lavoro, il sig. e la società Controparte_2 Controparte_1
dal 9.2.2018 al 31.8.2022 per le ragioni meglio indicate in parte narrativa e, per l'effetto:
[...]
- disporsi la relativa trasformazione dei contratti anzidetti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- ordinarsi la ricostituzione del rapporto di lavoro, con condanna del sig. Controparte_2
e della società in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_1
pro-tempore, in via solidale tra loro, alla riammissione del ricorrente in servizio;
3 - condannarsi il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto parametrata al minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL
US (Euro 1.673,45 / mese a decorrere dall'1.6.2022); CP_3
- condannarsi il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, a pagare al ricorrente le retribuzioni minime tabellari maturande dalla sentenza che disporrà la ricostituzione del rapporto di lavoro all'effettiva ripresa del lavoro.
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del sig. e della società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle obbligazioni Controparte_1
di adibire il sig. alle mansioni per le quali era stato assunto e retributive Pt_1
loro proprie e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimi, in via solidale tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di Euro 23.145,66, come da conteggi meglio indicati in parte narrativa, o la differente somma che verrà ritenuta dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria;
- accertarsi e dichiararsi la violazione da parte del sig. e della società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del diritto di Controparte_1
precedenza del sig. nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi Pt_1
dalla cessazione del rapporto inter partes (31.8.2022) con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e, per l'effetto, condannarsi le medesime, in solido tra loro, a risarcire al ricorrente i danni conseguentemente patiti pari alle retribuzioni corrisposte al soggetto assunto in luogo del medesimo dalla cessazione del rapporto all'attualità nella misura che verrà
accertata in corso di causa, allo stato quantificabili - sul parametro del minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL LM US (Euro 1.673,45 /
mese a decorrere dall'1.6.2022) – in complessivi Euro 15.061,05 (Euro 1.673,45 x n. 9 mensilità –
rif. periodo settembre 2022 – maggio 2023).
Nel merito in ulteriore subordine:
4 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante ritenesse insussistente nella fattispecie un unico centro d'imputazione d'interesse datoriale e salvo gravame:
Relativamente alla ditta : Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del sig. alle obbligazioni di Controparte_2
adibire il ricorrente alle mansioni per le quali era stato assunto e retributive sue proprie e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimo a pagare al ricorrente l'importo di Euro
4.056,71, come da conteggi meglio indicati in parte narrativa, o la differente somma che verrà
ritenuta dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria;
Relativamente alla società Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto 3.5.2022 - da ultimo prorogato fino al 31.8.2022 – per le ragioni meglio indicate in parte narrativa e, per l'effetto:
- disporsi la relativa trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ordinarsi la ricostituzione del rapporto di lavoro, con condanna del della società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione del ricorrente
[...]
in servizio;
- condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto parametrata al minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL LM US (Euro 1.673,45 / mese a decorrere dall'1.6.2022);
- condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente le retribuzioni minime tabellari maturande dalla sentenza che disporrà la ricostituzione del rapporto di lavoro all'effettiva ripresa del lavoro;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, alle obbligazioni di adibire il ricorrente alle mansioni per le quali era stato assunto e retributive sue proprie e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima a pagare al ricorrente l'importo di Euro 19.088,95, come da conteggi meglio indicati in parte narrativa, o la differente somma che verrà ritenuta dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria;
5 - accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di del diritto di Controparte_1
precedenza del sig. elle assunzioni atempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi dalla Pt_1
cessazione del rapporto inter partes (31.8.2022) con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e, per l'effetto, condannarsi la medesima a risarcire al ricorrente i danni conseguentemente patiti pari alle retribuzioni corrisposte al soggetto assunto in luogo del medesimo dalla cessazione del rapporto all'attualità nella misura che verrà accertata in corso di causa, allo stato quantificabili - sul parametro del minimo tabellare previsto per gli operai inquadrati al liv. D2 (ex liv. 3) NL LM US (Euro 1.673,45 / mese a decorrere dall'1.6.2022) – in complessivi Euro 15.061,05 (Euro 1.673,45 x n. 9 mensilità – rif. periodo settembre 2022 – maggio 2023).
In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme man a mano rivalutate dalla maturazione di ciascun rateo di credito al tempo della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002 da quest'ultima al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi di lite, oltreché del rimborso sp. gen. (15%), C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Per Controparte_1
PRELIMINARMENTE
- Dichiarare la decadenza dalla impugnativa stragiudiziale e giudiziale dei dedotti contratti e relative proroghe, nonché dei distacchi, per le motivazioni di cui sopra;
- dichiarare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. per i Parte_1
motivi tutti illustrati nella presente memoria di costituzione e difesa;
- dichiarare inammissibile la prova per testi così come articolata dal ricorrente;
NEL MERITO
- dichiarare legittimi i contratti a tempo determinato e le relative proroghe, sottoscritti dalle parti;
- Rigettare in toto la domanda proposta dal ricorrente, perché totalmente infondata;
Per : Controparte_2
via preliminare di rito: rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile per le ragioni tutte di cui al presente atto;
6 Nel merito, in via principale: rigettare le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra il sig. e il ricorrente, dichiarare e accertare CP_2 Controparte_2
l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del sig. Controparte_2
e della di lui impresa individuale, per le ragioni di cui al presente atto;
[...]
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra il sig. e il ricorrente, condannare il sig. Controparte_2
a pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28, comma 2, Controparte_2
D.lgs. n. 81/2015, nel minimo di legge, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, per le ragioni di cui al presente atto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della violazione, da parte del sig. , del diritto di precedenza vantato dal ricorrente, ridurre come di Controparte_2
giustizia il risarcimento del danno indicato in ricorso, anche previa detrazione dell'aliunde
perceptum vel percipiendum, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento, ridurre come di giustizia le differenze retributive in ipotesi spettanti allo stesso, per i motivi di cui al presente atto;
Nel merito, in ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento di una qualsiasi delle domande formulate dal ricorrente nei confronti delle due Convenute in solido tra loro, rigettare le domande avversarie di accertamento dell'unicità del centro di imputazione di interessi dal lato datoriale tra l'impresa individuale e Controparte_2 Controparte_1
Nel merito, in ogni caso: con contestazione dei conteggi tutti effettuati unilateralmente da controparte, per i motivi di cui al presente atto;
In ogni caso: spese anche generali e competenze di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti di ditta individuale LL FR
UN e di con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro Controparte_1
formalmente distinti a tempo determinato nel periodo dal 9.2.2018 al 31.8.2022,
7 sostenendo trattarsi di un medesimo centro di interessi, da cui la doverosa trasformazione del contratto a tempo indeterminato, per superamento del periodo complessivo pari a 36
mesi o per eccessivo ricorso a proroghe, e comunque per la nullità dei singoli contratti per carente adozione della valutazione dei rischi;
da ciò sosteneva il diritto alla riassunzione ed all'indennità di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/15, a carico di entrambe le convenute in solido ovvero, per il caso di mancato accertamento dell'unicità del centro di interessi, partitamente;
lamentava altresì che non gli fosse stata assegnata precedenza nelle nuove assunzioni, con conseguente diritto al risarcimento del danno, a carico di entrambe le convenute in solido ovvero, per il caso di mancato accertamento dell'unicità
del centro di interessi, partitamente. Esponeva inoltre di avere sempre svolto mansioni riducibili ad inquadramento superiore, da ciò ricavando il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, a carico di entrambe le convenute in solido ovvero,
per il caso di mancato accertamento dell'unicità del centro di interessi, partitamente.
2. Costituendosi in giudizio (di seguito: ) eccepiva Controparte_1 CP_1
l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti a termine e dei distacchi adottati nei suoi confronti e la nullità e/o inammissibilità della domanda per insufficiente allegazione dei fatti posti a fondamento della stessa in particolare con riferimento alla domanda di superiore inquadramento. Nel merito negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso e contestava la quantificazione ivi operata.
3. A sua volta , costituitosi in proprio e come titolare della ditta Controparte_2
individuale omonima cessata, eccepiva l'inammissibilità della domanda di conversione dei contratti a termine per intervenuta decadenza e nel merito sosteneva la legittimità dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il ricorrente ed in generale l'infondatezza delle pretese di cui al ricorso, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione di eventuali differenze retributive riferite al primo contratto intercorso con la , contestando CP_4
comunque i conteggi di parte ricorrente circa eventuali debenze.
8 4. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze ed acquisizione di documentazione e perveniva in discussione all'udienza del 5.2.2025, previo deposito di note conclusive, per essere riaggiornata all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. I contratti intercorsi tra il ricorrente e le convenute datano dal 9.2.2018 al 31.8.2022, come da specchietto riassuntivo a pag. 3 del ricorso, da cui si ricava che il prestò attività Pt_1
lavorativa:
Contr per ditta dal 09.02.2018 al 26.04.2018;
per dal 23.04.2018 al 15.07.2018; CP_1
per dal 17.07.2018 al 09.08.2019; CP_4
per dal 22.07.2019 al 26.02.2021; CP_1
per dalll'01.03.2021 al 13.08.2021; CP_4
per dall'01.09.2021 al 15.04.2022; CP_1
per dal 03.05.2022 al 31.08.2022. CP_1
6. Il ricorrente chiede in principalità che sia accertata l'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato oltre il periodo di 36 mesi, dovendo le convenute ritenersi costituire un unitario centro di interessi.
7. Occorre precisare che la norma di riferimento, ovvero l'art. 19 D.Lgs. 81/15, dal
12.8.2018 ha ridotto il termine massimo della durata, singola o complessiva, dei rapporti a tempo determinato a 24 mesi;
in ogni caso se si considerano complessivamente i
Contr contratti intercorsi con e con entrambi i termini (di 24 e di 36 mesi) risultano CP_1
abbondantemente superati, superamento intervenuto prima della scadenza del contratto formalmente intercorso con relativo al periodo dal 22.07.2019 al 26.02.2021. Da CP_1
ciò consegue che, ove ritenuta l'unicità di centro di interessi, a partire dal momento del superamento del limite legale e fino alla scadenza dell'ultimo contratto la violazione persisteva.
9 8. Ci si deve ora interrogare sulla applicabilità o meno alla fattispecie di cui all'art. 19, co.
2, D.Lgs. 81/15 – che prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato fin dal momento all'avvenuto superamento del termine di
24/36 mesi (“…..la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. ….. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento….”) – della decadenza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/15, secondo cui “1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova
altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.”;
8.1 Reputa il giudicante che la risposta debba essere positiva, considerato che il termine decadenziale è inserito, nell'ambito dell'art. 28, come istituto di applicazione generale per la “impugnazione dl contatto a termine”. Tanto più questa soluzione si impone dal confronto con la precedente normativa (art. 32 L. 183/10) che, fino al 17.7.2012, stabiliva in maniera più specifica la necessità di impugnativa per i “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto” (art. 32, co. 3, lett. a) e per la
“azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” (art. 32, co. 3, lett.d) e poi fino al
24.6.2015, ai “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 3” (art. 32, co. 3, lett. a). La nuova disciplina, appunto dettata dall'art. 28 D.Lgs. 81/15,
10 nell'imporre l'impugnazione entro uno specifico termine di decadenza, non fa più
riferimento specifico alla “nullità” del termine, per cui deve ritenersi che la decadenza ivi prevista riguardi tutte le tipologie di contestazione della legittimità/efficacia del contatto a tempo determinato, a prescindere dalla nullità originaria della clausola appositiva del termine. Anche in queste fattispecie, del resto, le esigenze di certezza del diritto si pongono come nelle fattispecie di nullità originaria del contratto a termine, sicché risulta coerente la previsione di un medesimo termine di decadenza.
8.2 Tanto chiarito, occorre allora affrontare la problematica del rispetto del termine di decadenza o meno da parte del ricorrente il quale, cessato l'ultimo contratto a termine il
31.8.2022, ha inviato l'impugnativa stragiudiziale in data 30.11.2022 (docc. 94 e 95 ric.),
per cui come pacifico tra le parti avrebbe dovuto provvedere al deposito del ricorso giudiziario entro il 29.5.2023.
8.3 La questione è particolarmente complessa in quanto il deposito del ricorso, in uno con i suoi allegati, è avvenuto con modalità telematiche mediante pluralità di messaggi. Sul
punto va richiamato l'art. 196 sexies disp. att c.p.c. secondo cui “Art. 196-sexies.
(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche).
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni”.
8.4 Quindi, pacifico che il rispetto del termine debba essere valutato in relazione alla data di generazione della conferma, e dunque alla cd. 2^ pec che è quella che attesta la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
11 giustizia, nel caso di specie si rileva che solo una parte dei messaggi – in tutto quattro - in cui è stato scorporato il ricorso con l'allegata documentazione é stata consegnata entro il
29.5.2024, mentre uno o forse due messaggi sono stati consegnati il 30.5.2024. Dalla
documentazione in atti si ricava in particolare che l'atto era contenuto, insieme ad alcuni documenti, nel deposito principale, mentre nei depositi complementari erano contenuti solamente documenti.
8.5 A fronte di ciò reputa il giudicante che debba conferirsi rilievo, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/15, al momento di ricevimento della 2^ pec relativa al messaggio in cui era compreso il ricorso, inteso come atto, a prescindere dalla circostanza che alcuni documenti inviati con successive e quasi contestuali trasmissioni, in depositi complementari, siano stati consegnati pochi minuti dopo la mezzanotte del 29.5.2023. Invero, attraverso l'istituto della decadenza nella fattispecie di causa si intende attribuire rilevanza alla tempestiva attivazione giudiziale del lavoratore, ed è con il deposito del ricorso che avviene l'attivazione giudiziale, a prescindere dal successivo deposito della documentazione. Non conduce a conclusioni diverse il precedente dalla Corte di Cassazione 31474/18 che, nel negare tempestività a depositi effettuati oltre il giorno di scadenza, ammette di contro, sia pure implicitamente,
la legittimità del deposito dell'atto precedente alla scadenza medesima.
8.6 Ne consegue che il ricorrente ha tempestivamente impedito la decadenza di cui all'art.
D.Lgs. 81/15 in relazione alla censura di illegittimità dei contratti a termine in quanto eccedenti il periodo complessivo di 24/36 mesi stabilito dalla legge, termine scaduto durante il contratto riferito al periodo 22.7.2019 – 26.2.2021 ed intercorso (formalmente)
con . CP_1
8.7 La decadenza è invece maturata in relazione alle censure riferite agli specifici contratti singolarmente considerati in quanto stipulati in assenza di DVR o del relativo adeguamento, eccetto che con riferimento all'ultimo contratto, intercorso con e CP_1
cessato il 31.8.2022. Ciò in quanto dalla scadenza di ogni contratto a termine decorre il
12 termine di decadenza di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/15. Analoga conclusione ovviamente non può valere per la censura riferita al prolungamento del contratto o della serie di contratti oltre il termine legale, perché profilo di illegittimità che permea appunto una serie contrattuale e persiste anche in caso di stipulazione di successivi contratti.
8.8 Per quanto fin qui argomentato in punto decadenza, ne consegue l'ammissibilità della domanda principale svolta in ricorso avente ad oggetto la trasformazione dei rapporti a termine in contratto a tempo determinato a far data dal superamento del termine legale di durata, e quella (svolta in ricorso in via subordinata) riferita alla illegittimità del singolo contratto intercorso con nel periodo dal 03.05.2022 al 31.08.2022 per asserita CP_1
violazione del disposto di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/15.
9. L'accoglimento della prima domanda presuppone la soluzione positiva alla questione della
Contr unicità del centro di interessi costituito da e CP_1
9.1 Sul punto va rilevato, dal punto di vista documentale, che le due aziende, pur formalmente distinte:
- hanno sede legale ed amministrativa nel medesimo indirizzo (cfr. visure, sub docc. 1 e
4 ric.);
- fa capo per il 50% a che, pur non essendo CP_1 Controparte_2
amministratore unico, è institore con “ogni più ampio ed opportuno potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione”, “senza obbligo di ulteriore ratifica o conferma” (cfr. visura sub doc. 4 ric.);
Contr
- hanno oggetto sociale sostanzialmente coincidente, se si considera che la ditta pur avendo come attività prevalente quella di “installazione impianti di riscaldamento/climatizzazione/condizionamento/refrigerazione, di distribuzione/utilizzazione di gas e di protezione antincendio”, si occupa anche di installazione di impianti idrici e sanitari, di costruzione e manutenzione ordinaria di impianti elettrici ed elettronici nonché di carpenteria navale (cfr. visura sub doc. 1 ric.),
mentre ha per oggetto sociale la costruzione e manutenzione di impianti CP_1
13 industriali antincendio, la costruzione e manutenzione ordinaria di impianti elettrici,
elettronici, idraulici e termotecnici, lavori di carpenteria navale (cfr. visura, doc. 4 ric.);
- hanno interessi convergenti, se si considerano i plurimi incarichi di distacco del ricorrente da a ditta BFM motivati proprio dalla circostanza che l'attività svolta CP_1
Contr da “com'è evidente, riguarda anche gli interessi” di (docc. 31 – 35 ric.), CP_1
riferiti ai periodi dal 2.9.2020 al 30.9.2020, dall'1.10.2020 al 30.10.2020, dal
31.10.2020 al 30.11.2020, dall'1.12.2020 al 23.12.2020 per il cantiere di GU
(Bolzano) e, in relazione al diverso cantiere presso Hotel Marco, dal 2.11.2021 al
6.11.2021; a questo proposito va rilevato che nella seconda parte del 2020 il contratto a termine con venne più volte prorogato, da ultimo (cfr. doc. 16 ric. riferito a CP_1
proroga disposta il 30.10.2020) facendo riferimento ad “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”,
Contr nonostante egli fosse in quel periodo utilizzato da
- con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, i contratti a tempo determinato
CP_ Contr risultano stipulati con la e con per l'espletamento delle medesime CP_1
mansioni di “aiuto tubista” fino al 3.5.2022 e tra loro in strettissima connessione temporale, alle volte anche con anticipazione temporale dell'inizio del nuovo contrato pochi giorni prima della scadenza del precedente: di fatto il ricorrente ha prestato attività
lavorativa a favore di una delle due aziende con continuità dal 9.2.2019 al 31.8.2022,
eccetto che dal 13.8.2021 all'1.9.2021 e dal 15.4.2022 al 3.5.2022, periodi normalmente utilizzati dai dipendenti per le proprie ferie (due settimane in agosto comprensive di ferragosto e periodo pasquale – il 17.4.2022 era Pasqua);
Contr
- l'utilizzo del ricorrente, quando dipendente da , in attività della non può CP_1
trovare fondamento nei contratti di subappalto intercorsi tra le parti (docc. 22-24 ) CP_1
in quanto il subappalto era riferito ad “attività di supervisione ed assistenza tecnica”
nell'ambito di cantieri navali, mentre il ricorrente era inquadrato quale “aiuto tubista”
ed il distacco venne utilizzato per attività in cantieri non navali;
14 - l'utilizzo in maniera promiscua di personale delle due aziende risulta confermato anche dall'istruttoria testimoniale: il teste ha riferito di avere prestato Testimone_1
attività lavorativa prima per e poi senza quasi interruzione per la ditta individuale CP_1
MFB; anche il teste ha dichiarato di avere lavorato sempre alle Testimone_2
dipendenze di pur venendo assegnato in caso di lavori urgenti in cantieri della CP_1
Contr Contr
inoltre il teste , dipendente riferisce di avere lavorato con il Tes_3
ricorrente al cantiere del Mose in cui peraltro il risulta aver operato nel periodo Pt_1
in cui era dipendente di (cfr. documenti allegati sub doc. 21 ); il teste CP_1 CP_1 Tes_4
infine riferisce di aver lavorato con il ricorrente in Fincantieri per 3-4 mesi da agosto
Contr 2018, quando il ricorrente dal 17.7.2018 era dipendente di
9.2 Tutto ciò complessivamente valutato, deve ritenersi provato che e CP_1 CP_4
costituissero, nel periodo in cui ha lavorato alle loro dipendenze il ricorrente, un unico centro di interessi, cui i rapporti lavorativi del facevano capo, con conseguente Pt_1
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del contratto formalmente intercorrente con riferito al periodo dal 2.7.2019 al 26.2.2021 per CP_1
effetto del superamento del termine di legge di cui all'art. 19, co. 2, D.Lgs. 81/15.
9.3 Da ciò consegue la condanna delle parti resistenti alla riassunzione del ricorrente ed alla corresponsione a suo favore di indennità risarcitoria da quantificare, in base ai criteri di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/15, in 8 mensilità, considerata la lunga durata del rapporto ed il carattere fraudolento delle assunzioni “ripartite” tra le due aziende, a fronte di medesima attività richiesta al ricorrente. Va precisato che l'obbligo di riassunzione è statuito anche
Contr nei confronti della ditta nonostante questa sia cessata per avvenuta cancellazione dal
Contr registro delle imprese nel gennaio 2023 (doc. 18 , in quanto l'estinzione giuridica della ditta individuale non esclude né una sua possibile ricostituzione futura né che vi siano dei successori a titolo universale o particolare nei cui confronti opporre la decisione.
15 10. Atteso il diritto alla riassunzione quale conseguenza della violazione del termine di cui all'art. 19, co. 2, D.Lgs. 81/15, va rigettata la domanda volta al risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza, che caratterizza il rapporto a termine legittimo.
11. Quanto alle differenze retributive correlate allo svolgimento di mansioni corrispondenti a livello superiore: si conviene con la difesa (ed eccezione) della difesa di che manchi CP_1
in ricorso una sufficiente ed idonea esposizione delle ragioni di fatto a fondamento della relativa domanda, considerato che l'attività svolta dal ricorrente viene descritta senza operare alcun raffronto con le declaratorie contrattuali di riferimento, neppure riportate in ricorso, e potenzialmente differenti in considerazione della diversa contrattazione collettiva
Contr applicata da e CP_1
11.1 Ciò comporta la nullità parziale del ricorso, relativamente appunto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto a qualifica superiore ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
12. Quanto infine alla questione delle trattenute per acconto nelle buste paga emesse da CP_1
di cui si duole parte ricorrente, si rileva che costituendosi in giudizio h documentato CP_1
il pagamento degli importi indicati in busta paga. La relativa domanda va dunque rigettata.
13. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, e per il residuo sono poste in solido in capo alle resistenti, per l'importo di cui al dispositivo, attesa la loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna Controparte_2
e la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
in via solidale tra loro, a riammettere in servizio il ricorrente ed, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
16 Dichiara nullo il ricorso in relazione alla domanda di differenze retributive per mansioni superiori.
Compensa per metà le spese di lite, e condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le residue spese di lite, per importo quantificato in € 4.500,00, oltre ad
IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 07/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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