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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5559 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Vincenzo Di Puorto ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2024 la ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex l. n. 18/1980 e succ. mod.
e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in Cancelleria il 25.06.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 23.07.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione, risulta confermato che “… la sig.ra Parte_1
è autonoma nella deambulazione, risulta orientata nel tempo e nello spazio;
non
[...]
presenta impossibilità psicofisica a compiere da sola gli atti della vita quotidiana in ambito domestico ed extradomestico, per cui non abbisogna di assistenza continua quotidiana…”
(v. relaz. in atti); inoltre, anche in risposta alle osservazioni formulate dalla difesa attorea, il nominati consulente ha avuto cura di precisare che “Le patologie diagnosticate sulla base della documentazione sanitaria in atti e valutate contestualmente ai dati clinici rilevati nel corso della visita medico-legale del c.t.u. sono le seguenti: cerebropatia aterosclerotica in soggetto orientato nel tempo e nello spazio, obesità di IIa classe (b.m.i.=37) complicata da poliartrosi, osteoporosi, tiroidectomia per gozzo;
diabete mellito;
cardiopatia ipertensiva;
ipoacusia bilaterale, in ricorrente con deambulazione autonoma e passaggi posturali in autonomia.
La cerebropatia aterosclerotica in soggetto orientato nel tempo e nello spazio e la poliartrosi senza evidenti limitazioni dell'autonomia deambulatoria, considerate l'età della ricorrente, rappresentano uno stato fisiologico-parafisiologico.
Pertanto si conferma che la sig.ra non necessita ai sensi di Legge Parte_1 dell'indennità di accompagnamento” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso. b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 17.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino