Sentenza 29 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09543/2025REG.PROV.COLL.
N. 02899/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2024, proposto da NE CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Inglese e Marco Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Petrone in Roma, via Oslavia 28;
contro
Comune di Cogoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Icardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RE CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 60 del 29 gennaio 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. RE CH, del Comune di Cogoleto e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere FE IC;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall'autorizzazione paesaggistica n. 13640/2021 rilasciata ai sensi dell'art 146 del d.lgs n. 42/2004 dal Comune di Cogoleto al signor RE CH per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione - con ampliamento e traslazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 49/2009 (cd. “Piano Casa”) – di un edificio residenziale ubicato in Via Aurelia di Levante n. 27 e da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Liguria dal sig. NE CH sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione art. 44 delle Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico - P.T.C.P. della Regione Liguria per le zone ID-MA “Insediamenti diffusi in regime di mantenimento” - violazione della disciplina paesaggistica del PUC adottato e vigente in salvaguardia del Comune di Cogoleto ed in particolare dell’art. 38.21 e della normativa paesistica di livello puntuale del PRG vigente ed in particolare dell’art. 23 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 136 e 142 d.lgs. 42/2004 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrarietà, sviamento
b) violazione sotto altro profilo dell’art. 44 delle Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico - P.T.C.P. della Regione Liguria per le zone ID-MA “Insediamenti diffusi in regime di mantenimento” in relazione all’art. 6, comma 3, lett.b) della l.r. 3/11/2009 n. 49 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità
c) violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 11, 136 e 142 d. lgs 22/1/2004 n.42 – violazione del giusto procedimento e del principio di legalità - eccesso di potere per grave errore sui presupposti in fatto e diritto e conseguente travisamento, superficialità e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta;
d) violazione sotto altro profilo dell’art. 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – P.T.C.P. della Regione Liguria per le zone ID-MA “Insediamenti Diffusi in regime di Mantenimento” nonché della disciplina paesistica di livello puntuale contenuta all’art. 38.21 del PUC adottato in salvaguardia e all’art. 23 del PRG vigente – violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nella L.R. n.49/2009 in particolare di cui agli artt. 1, 2 e 6, commi 3 lett. b) e 4, nonché dell’art. 59 della LR. n. 36/1997- eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e diritto, travisamento, erroneità e superficialità dell’istruttoria, perplessità ed erroneità della motivazione, illogicità e arbitrarietà
3. Con il medesimo ricorso il sig. NE CH ha anche domandato al T.a.r. l’accertamento: “-dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica del signor RE CH trasmessa dal Comune di Cogoleto con nota in data 20/9/2021 prot. 21259 consegnata il 22/9/2021 ai sensi dell’art 146 d.lgs. n. 42/2004 e d.P.R. n. 31/17; - dell’illegittimità dell’intero procedimento istruttorio e di valutazione della compatibilità dell’intervento come avviato e concluso dal Comune di Cogoleto rispetto all’interesse culturale tutelato ai sensi degli artt.136 e 142 del d.lgs 42/2004”.
4. Con la sentenza n. 60 del 29 gennaio 2024 il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
5. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a cinque motivi così rubricati:
I - violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 39, comma 1, c.p.a.: omessa pronuncia su motivi e profili di ricorso;
II - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 c.p.a. e 113 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
III - in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
IV - in via ulteriormente subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 2, c.p.a., anche in relazione all’art. 72- bis c.p.a., ingiustizia manifesta;
V - riproposizione ex art. 101 c.p.a. dei motivi di ricorso non esaminati nella sentenza appellata.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura, il Comune di Cogoleto ed il sig. RE CH, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con ordinanza n. 3776 del 5 maggio 2025 il Collegio ha ordinato al Comune di Cogoleto di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa, nonché di produrre in giudizio le norme urbanistiche e paesaggistiche attinenti alla fattispecie in esame.
8. Con memorie del 24 e del 25 luglio 2025 e repliche del 3 e 4 settembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 22 settembre 2025 il Ministero della cultura ha anche chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. L’odierno appellante, comproprietario di un edificio denominato “ Casa Nuova” ricompreso nel complesso residenziale ubicato a monte della Via Aurelia di Levante, nel Comune di Cogoleto, ha lamentato l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza del T.a.r. per la Liguria che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 13640/2021 rilasciata ai sensi dell'art 146 del d.lgs n. 42/2004 dal Comune di Cogoleto al signor RE CH per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e traslazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 49/2009 di un edificio residenziale denominato “ Casa Colonica”, situato all’interno del medesimo comprensorio, nelle immediate vicinanze del suo.
11. Con i primi due motivi l’appellante ha contestato sia l’assunto per il quale con il ricorso introduttivo egli avrebbe proposto soltanto censure attinenti alla violazione delle norme del PUC, del PRG e del PTCP – che sarebbero risultate non dimostrate a causa dell’omessa produzione in giudizio da parte sua delle relative norme urbanistiche - sia la tesi per la quale, nel caso in esame, la sua impugnazione fosse infondata “per mancata prova dell’esistenza delle disposizioni medesime…il cui contenuto (era)…chiaramente illustrato nel ricorso e nei motivi aggiunti, non…contestato dalle controparti e…(comunque) agevolmente accessibile dal giudice amministrativo oltre che dai cittadini tutti perché doverosamente pubblicato e disponibile sul sito istituzionale dell’ente emanante”.
12. Evidenziando il carattere non pertinente dei precedenti citati dal T.a.r. a sostegno dell’infondatezza del ricorso per mancata produzione delle norme urbanistiche ed edilizie di cui si deduceva la violazione, con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, altresì, ribadito l’erronea applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 2697 c.c., 64 comma 2 , 63 commi 1 e 2 e 72- bis c.p.a., in quanto “ i fatti costitutivi dell’esistenza delle disposizioni di PUC, PRG e PTCP…correttamente descritti nel ricorso…” dovevano ritenersi provati, non essendo stati specificamente contestati dalle altre parti e, in caso di incertezza, avrebbero potuto e dovuto eventualmente essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di un ordine di esibizione da parte del T.a.r., che non aveva fatto, invece, alcun cenno a tale questione neppure nel corso dell’udienza di discussione del 17 gennaio 2024.
13. Con il quinto ed ultimo motivo l’appellante ha, quindi, riproposto dinanzi a questo Consiglio di Stato le doglianze non esaminate dal giudice di primo grado, perché dichiarate assorbite, con riguardo: a) alla violazione dell’art. 44 delle NTA al PTCP della Regione Liguria, finalizzato a mantenere “ sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell’insediamento, in quanto espressione di un equilibrato rapporto con il contesto ambientale” e della disciplina recata dal PUC, nonché al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità in cui sarebbe incorso il Comune adottando l’autorizzazione paesaggistica; b) al contrasto dell’intervento progettato anche con l’art. 6 della legge reg. n. 49/2009 per cui le opere eseguite ai sensi della disciplina del cd. Piano Casa sono assentibili solo quando “conformi alle previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico”; c) alla “ straordinaria valenza architettonica” dell’immobile denominato “ Casa Colonica”, che, congiuntamente al contesto in cui era inserito, avrebbe costituito un “complesso…di non comune bellezza, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 136, lett. b) e c) del d.lgs n. 42/2004 oltre che da ricomprendere tra i beni del patrimonio culturale tutelato ai sensi dell’art. 10, commi 3 lett. a) d) d bis) e 4 lett. f) e tra le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico a chiunque appartenenti, del d.lgs. n. 42/2004”; d) all’erroneità della valutazione fatta dall’Ufficio Edilizia privata del Comune sulla procedibilità della pratica ex l. reg. n. 49/2009, potendo l’immobile “ Casa Colonica”, al massimo, essere soggetto ad interventi di restauro e risanamento conservativo.
14. Le suddette censure sono in parte fondate e devono essere accolte per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
15. In via preliminare devono, però, essere esaminate le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso per carenza di interesse e tardività, di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nei confronti del Ministero della cultura per l’omessa articolazione da parte del ricorrente di qualsiasi censura all’operato della Soprintendenza e di irricevibilità dei soli motivi aggiunti, proposti avverso atti endoprocedimentali, che avrebbero dovuto essere da tempo conosciuti dalla parte ricorrente, essendo menzionati nel loro contenuto essenziale già nell’autorizzazione paesaggistica.
16. Le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità rivolte al ricorso nel suo complesso sono infondate. Anche secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 21/2022 in tema di vicinitas e di interesse ad agire, l’impugnazione proposta dall’originario ricorrente risulta, in verità, pienamente ammissibile, in quanto il sig. NE CH, attraverso i documenti di causa ha dimostrato non solo di essere comproprietario dell’edificio “ Casa Nuova” limitrofo all’immobile del controinteressato (“Casa Colonica”), ricompreso nel medesimo comprensorio e nel medesimo parco, ma di subire un concreto pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento autorizzato, poiché la prevista traslazione verso sud-ovest del nuovo edificio, come ricostruito, e la correlata creazione di un’ala a “L” protesa verso sud determineranno la limitazione della vista verso la costa a Ponente, diminuendo così la qualità panoramica e ambientale della sua proprietà. Il suddetto pregiudizio, lungi dall’essere stato solo genericamente addotto, è stato illustrato dall’appellante in modo puntuale e circostanziato anche attraverso due relazioni di parte attestanti la riduzione del cono visuale determinata dalle opere progettate, nonché “la diminuzione di irraggiamento, veduta e ventilazione dell’immobile” sempre correlata alla realizzazione delle opere progettate. Gli elementi che emergono dalla documentazione depositata confermano, dunque, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente ad opporsi all’autorizzazione paesaggistica impugnata in primo grado, rendendo il ricorso del sig. NE CH sicuramente ammissibile sotto tale profilo.
17. Parimenti infondate sono le eccezioni di irricevibilità del ricorso per pretesa tardività, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver avuto cognizione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica solo in un tempo successivo alla sua adozione da parte del Comune e di aver, dunque, proposto tempestivamente il ricorso. Sul punto può, infatti, osservarsi che, per pacifica giurisprudenza, “chi eccepisce la tardività della notificazione del ricorso deve offrire prova rigorosa del momento di avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, giacché in caso contrario deve affermarsi la tempestività del gravame” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V 3 febbraio 2016, n. 424) e che né l’Amministrazione né il controinteressato hanno addotto elementi idonei a dimostrare, nel caso in questione, che l’appellante avesse avuto piena cognizione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata al vicino in un tempo precedente a quello indicato nel ricorso, tale da rendere tardiva la proposizione del gravame.
18. Meritevoli di accoglimento sono, invece, le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività, perché aventi ad oggetto atti espressamente indicati nell’autorizzazione paesaggistica, la cui esistenza ed il cui contenuto essenziale dovevano effettivamente essere noti al ricorrente fin dal momento della conoscenza del provvedimento di autorizzazione, così come le eccezioni di inammissibilità per genericità delle doglianze formulate avverso la Soprintendenza, la cui condotta non risulta essere stata specificamente censurata dall’appellante. Questi, dopo aver dichiarato di agire anche per “ l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica del sig. RE CH” si è, infatti, limitato a richiamare la circostanza, del tutto distinta, per cui “ l’antica palazzina di due piani fuori terra denominata Casa Colonica costruita a Cogoleto a fine Ottocento (fosse dotata di)… valenza architettonica e…meritevole di tutela in forza delle norme del Codice dei beni culturali…che non (era) stata apposta dal Ministero nonostante l’esposto del 10 novembre 2022 della sig.ra Marvaldi” , senza muovere alcuna specifica critica all’operato (né al silenzio) della Soprintendenza sulla richiesta di parere per il rilascio dell’autorizzazione.
19. Quanto al merito della presente causa, le doglianze proposte dall’appellante sono, come anticipato, in parte fondate. Il T.a.r. nella sua pronuncia, considerando il fatto che oggetto dell’impugnazione fosse un’autorizzazione paesaggistica per demolizione e ricostruzione con ampliamento e traslazione di un immobile parzialmente diroccato non oggetto di vincolo culturale ex art. 10 e 11 d.lgs. n. 42/2004 (che per effetto della prevista traslazione sarebbe finito, però, in parte nella fascia di 300 m dalla linea di battigia) e che il ricorrente avesse lamentato il contrasto dell’intervento autorizzato con i parametri di legittimità desunti dalla disciplina paesistica di livello puntuale recata dal PRG vigente (art. 23), dal PUC adottato (art. 38.21) e dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP art. 44 delle NTA), ha rilevato la mancata produzione in giudizio delle norme paesistiche e urbanistiche che si assumevano violate e, ritenendo che per tali disposizioni puntuali, derivanti da atti amministrativi veri e propri e non integranti le norme del codice civile (al contrario di quanto previsto in materia di distanze), non valesse il principio iura novit curia, ha respinto il ricorso poiché sprovvisto di prova.
20. In realtà, la fattispecie in questione, per la sua particolarità, non appare assimilabile ai precedenti citati dal T.a.r. a sostegno della sua decisione, poiché in essa il ricorrente risulta avere comunque riportato nel suo ricorso con precisione tutte le prescrizioni che assumeva violate, nel loro contenuto sostanziale, relativo a) all’“ obiettivo della disciplina di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell’insediamento, in quanto espressione di un equilibrato rapporto con il contesto ambientale, consentendo al più limitate modificazioni delle preesistenze ed eventuali interventi di contenuta integrazione degli insediamenti, purché nel rispetto dei caratteri peculiari di zona e dei suoi rapporti con l’ambito paesistico” (art. 44 delle NTA al PCTP), b) alla facoltà di eseguire “ esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri dell’edificio che ne connotano l’assetto e l’immagine” e all’ammissibilità della “ demolizione dei muri perimetrale per esigenze strutturali (solo con la prescrizione secondo cui)…le parti demolite devono essere ricostruite sulla porzione e forma delle preesistenze” (art. 23 PRG); c) alla “ conservazione” degli edifici antecedenti il 1978 (art. 38.21 del PUC adottato per le zone ID-MA). Il contenuto delle suddette disposizioni urbanistiche e paesaggistiche non è stato contestato dalle altre parti, potendosi, dunque, ritenere provato ed è stato, altresì, confermato dalle risultanze dell’istruttoria espletata nel presente grado di giudizio. A ciò deve aggiungersi la constatazione della presenza nel ricorso stesso anche di altre doglianze, articolate, in primo luogo, in rapporto al vizio di eccesso di potere del provvedimento, per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per illogicità, che, distinte ed autonome dalle precedenti, non sono state esaminate specificamente in primo grado.
21. Da qui la fondatezza dei primi quattro motivi di appello e la necessità per il Collegio di esaminare nel merito le censure già formulate nell’originario ricorso e riproposte nella presente sede.
22. Quanto ai primi due motivi, l’art. 6 della legge regionale n. 49/2009 prescrive che gli interventi effettuati ai sensi del cd. “Piano Casa” debbano comunque conformarsi alle disposizioni del PTCP che, per l’immobile in questione - che ricade, come detto, nella zona ID-MA “ Insediamenti diffusi in regime di mantenimento” - stabilisce all’art. 44 che “2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico”.
23. L’Amministrazione comunale, nel concedere l’autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione con ampliamento e traslazione dell’immobile del controinteressato, risalente alla fine dell’Ottocento (non direttamente protetto come bene culturale), ha motivato la propria determinazione favorevole alla realizzazione dell’intervento ritenendo, da un lato, che “lo stato in cui versa(va) l’immobile attualmente…(fosse) tale che, un ipotetico progetto di restauro e risanamento conservativo finalizzato al mantenimento di ciò che resta(va) dell’originario edificio in conformità alle vigenti norme tecniche e sulle garanzie di sicurezza, (avrebbe richiesto) un intervento “invasivo” con opere di trasformazione da approntare sulle residue strutture che (avrebbero portato) inevitabilmente, ad un organismo nuovo”; dall’altro, che “il progetto di demolizione e ricostruzione prospettato non aggiunge(sse) ulteriori elementi di modifica delle aree e che, sotto il profilo delle visuali paesaggistiche da pubblici percorsi si (inserisse)…correttamente nel paesaggio tutelato, considerato che viene realizzato con altezza inferiore, rispetto all’edificio esistente (e)…opera una interpretazione della tradizione locale, in chiave moderna… riproponendo elementi e particolari, che rimandano sia all’edificio presente sull’area che agli edifici vicini, ricadenti nella zona ID MA”
24. Alla luce di tali considerazioni, il Comune di Cogoleto ha escluso l’applicabilità della disciplina paesaggistica del PUC adottato, poiché l’art. 38.21 del PUC per le zone ID MA, per gli edifici realizzati prima del 1978, avrebbe avuto come presupposto, diversamente dal caso in esame, la possibilità di mantenere e conservare gli edifici, ed ha concluso per la conformità dell’intervento al PCTP, osservando anche che “il progetto si distingue(va) per l’accurata progettazione e l’approfondimento degli elementi progettuali, per quanto riguarda l’edificio, con l’obiettivo della pulizia formale, nel solco della tradizione locale quale rinvenibile nello stile eclettico del vecchio edificio e quale rinvenibile nello stile moderno della vicina Villa Vezzo” e che “per quanto riguarda(va) le scelte progettuali relative alle aree pertinenziali, (esso)…conformemente alle norme che regolano la zona ID MA, (operasse) al fine di minimizzare il più possibile l’impatto sulle preesistenze, dotando le aree di elementi conformi, per materiali e tipologie, al dettato normativo (cancellata, pergolato, ringhiere)”.
25. La suddetta motivazione, pur in apparenza chiara e dettagliata, se confrontata con l’effettivo contenuto delle norme del PCTP e con tutti i concreti elementi della fattispecie acquisiti al processo, comprensivi della relazione di accompagnamento alla stessa istanza di autorizzazione paesaggistica, delle fotografie dei luoghi di causa, dei rendering e degli studi storici sul patrimonio edilizio della zona, mostra, invece, criticità, che ne minano in radice la coerenza rispetto al quadro normativo e fattuale di riferimento, rivelando gravi carenze istruttorie.
26. Mentre le disposizioni urbanistiche e paesaggistiche mirano all’ordinato uso del territorio e alla conservazione e alla salvaguardia dell’assetto dei luoghi, nei suoi caratteri distintivi, permettendo di apportare solo modifiche di contorno ed imponendo di lasciare inalterati gli elementi essenziali del paesaggio, l’intervento in questione, premessa la asserita impossibilità di un recupero dell’antico fabbricato (contraddetta, tra l’altro, in giudizio da una relazione di parte) appare introdurre un elemento di indubbia interruzione della regolarità dell’ambito paesistico attraverso la demolizione e la ricostruzione con ampliamento e traslazione dell’immobile preesistente. Dai rendering in atti emerge che tale edificio, una volta ricostruito risulterà sì di altezza inferiore a quello precedente, come sottolineato dall’Amministrazione, ma assai più largo, di forma ad “L” e di maggiore impatto sulla visuale d’insieme della costa e sul paesaggio rispetto all’immobile originario.
27. Nel suo provvedimento il Comune di Cogoleto ha escluso qualsiasi effetto di modifica dell’ambito paesistico complessivamente considerato senza però indagare né illustrare esaustivamente le ragioni per cui il mutamento determinato dalle opere progettate – apparentemente, come detto, assai incisivo rispetto al panorama del tratto di costa in questione e contraddistinto dalla realizzazione di un immobile di forma diversa da quello preesistente – sarebbe risultato inidoneo ad alterare il paesaggio, preservando comunque i caratteri distintivi degli edifici della medesima epoca (anch’essi apparentemente in gran parte non riprodotti nella nuova costruzione).
28. Dinanzi alla rilevanza assunta dagli indizi di senso contrario rispetto alla conservazione ed alla continuità dell’ambito paesistico l’espressa ricostruzione dell’iter logico alla base del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata quanto più necessaria, vista la natura ampiamente discrezionale del provvedimento “per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018 n. 5909; 15 gennaio 2018 n. 197).
29. La Sezione, pur condividendo appieno l’indirizzo della giurisprudenza prevalente circa il carattere “specialistico” e in una certa misura “riservato” all’Amministrazione del giudizio tecnico in materia paesaggistica, - non sostituibile con le valutazioni tecniche, comunque sempre opinabili del privato, ma anche del giudice – e circa la sindacabilità degli atti di esercizio della discrezionalità tecnica solo nelle ipotesi di illogicità palese o di evidente incoerenza o errore di fatto, non può non ribadire, al contempo, l’importanza, proprio laddove l’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali assume maggiore ampiezza, del principio di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e, dunque, di una motivazione che dia conto dell’attività istruttoria compiuta. Attività istruttoria che deve tradursi in un’attenta indagine da compiere di volta in volta da parte dell’Amministrazione sulle specifiche ragioni per le quali la nuova costruzione sia comunque in grado di inserirsi nell’ambiente e nel paesaggio in modo coerente, senza produrre irreparabili alterazioni, di fronte ad un quadro normativo improntato alla conservazione dell’equilibrio esistente.
30. In conseguenza delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, dunque, accolto per i suddetti profili di difetto di motivazione, con accoglimento in riforma della sentenza appellata del ricorso di primo grado e assorbimento di ogni altra doglianza, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del controinteressato alla luce di tutti gli elementi emersi.
31. Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’autorizzazione paesaggistica n. 13640/2021, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente ai sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
FE IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE IC | NZ NE |
IL SEGRETARIO