Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13215/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Vadalà (C.F. PEC con studio C.F._1 Email_1
legale in Melito Porto Salvo (RC), Via Caredia 145.
Ricorrente
CONTRO
in persona del tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che il sig.
nato a [...] il [...] (c.f. ), è cittadino Parte_2 C.F._2
italiano dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esse, all'ufficiale dello Stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
pagina 1 di 5
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite;
in via istruttoria, si Controparte_1
offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, la documentazione indicata nel ricorso. Si dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato che la presente causa ha valore indeterminabile per cui sarà pagato l'importo dovuto come per legge, pari a €518,00”.
Per il : non costituito. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, , nato a [...] Parte_2
Luis (Argentina) il 25/04/1972, conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare il suo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] il [...], mai naturalizzato Persona_1
cittadino argentino.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'Autorità Controparte_1
consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 7.5.2025 venivano depositati i documenti indicati in ricorso.
All'udienza del 15.5.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021), in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita
pagina 2 di 5 del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'ascendente , nato a [...] il [...], emigrava successivamente in Persona_2
Argentina ove contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 2) e decedeva il Persona_3
14/3/1938;
- dal matrimonio citato nasceva in data 30/4/1912 in Argentina;
Persona_4
- quest'ultimo si sposava con in data 3/3/1941 (cfr. doc. in atti n. _) e da tale Persona_5
unione nasceva ( all.2); Persona_6
- quest'ultimo contraeva matrimonio con la cittadina argentina e da tale unione Parte_3
nasceva in data 25/4/1972, odierno ricorrente ( allegati da 2 a 5) Parte_2
Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano, spetta al
[...]
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la relativa domanda può CP_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 D.P.R. 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti pagina 3 di 5 debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, è bene precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, rappresentava nel proprio atto introduttivo il carattere notorio dell'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il
Consolato italiano di Buenos Aires, l'impossibilità di conoscere i dati temporali di inserimento nelle liste di attesa nonché quelli occorrenti per le future convocazioni dell'odierno ricorrente, stante un tempo di attesa stimato di circa 10 anni.
Viene così in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Un sistema, quindi, che da un lato non permette all'utente di esercitare il suo diritto soggettivo e che, dall'altro, di fatto fa venire meno il diritto dell'utente di rivolgersi direttamente al Consolato stante l'obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite sito internet.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'Autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo il diretto discendente dell'avo cittadino italiano dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di pagina 4 di 5 riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
In quanto italiano, dunque, trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza al figlio Persona_1
nato il [...]; quest'ultimo la trasmetteva poi al figlio Persona_4 Pt_1 Per_6
, che, a sua volta, trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio ed odierno
[...]
ricorrente nato in [...] il [...]. Parte_4
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente , Parte_1
nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Dotta
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