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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1919/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1919/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ruffolo;
appellata
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e
RO Buda;
terza intervenuta
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 791/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 22.09.2017, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare confermare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla illegittimità e/o nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche successivamente alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e la illegittimità e/o nullità dell'applicazione della cms per mancanza di causa, ed in parziale riforma della sentenza n. 791/2017 emessa dal Tribunale di Paola in data
20.09.2017, depositata in data 22.09.2017 e mai notificata, Voglia, condannare la appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di CP_1 interessi capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultra legali a far data dalla data di apertura del conto corrente oggetto di causa
18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007. Voglia, in subordine, per le citate motivazioni e per gli stessi titoli disporre il riaccredito e/o la rideterminazione del saldo finale del conto corrente, operando il ricalcolo dalla data di sua apertura del 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, In via preliminare Riconoscere il difetto di legittimazione passiva di CP_2
in quanto cessionaria del credito, in ordine ad ogni e qualsiasi domanda
[...] ripetitoria formulata dall'appellante; Nel merito Rigettare integralmente l'appello
e confermare l'impugnata sentenza;
In via subordinata Accertare e dichiarare che la società è debitrice della cessionaria Parte_1 ella somma pari ad €. 66.423,09 alla data del 30.09.2007”. Controparte_2
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. La premesso di avere stipulato con la Parte_1 [...]
( un contratto di conto corrente Controparte_3 CP_4 contrassegnato con il n. 52/000940 sul quale veniva concessa un'apertura di credito,
2 conveniva in giudizio innanzi alla sezione distaccata di Scalea del Tribunale di Paola, la , quale cessionaria della di tutti i rapporti attivi e Controparte_5 CP_4 passivi, per sentire - previo accertamento della illegittimità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e della applicazione di tassi di interesse ultralegali e superiori al tasso soglia - rideterminare il saldo del conto corrente, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente incassate;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda eccependo la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'attrice e rilevando che dal 30.06.2000 si era adeguata alla delibera del CICR del 09.02.2000, per cui nessuna censura poteva essere mossa al suo operato, quantomeno a partire da quella data.
All'esito dell'istruttoria, con espletamento di c.t.u. contabile, successivamente integrata, il Tribunale di Paola, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la nullità delle operazioni di addebito effettuate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e superamento del tasso soglia e determinava in €40.972,78 l'esposizione debitoria sul conto corrente alla data del
30.09.2007; compensava interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..
Il giudice di primo grado riteneva corretto il calcolo operato dal c.t.u. che aveva escluso: 1) ogni forma di anatocismo anche dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000, in difetto di prova di rinegoziazione delle clausole precedenti, non essendo sufficiente a tal fine la menzione negli estratti conto dell'intervenuta modifica del criterio di calcolo degli interessi;
2) la commissione di massimo scoperto, trattandosi di clausola nulla per mancanza di causa;
3) gli interessi risultati superiori ai tassi soglia nel primo trimestre 2001 e dal terzo trimestre 2004 al terzo trimestre 2007.
Il Tribunale riteneva poi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1 dalla data di apertura del conto sino al 20.12.1997 (dieci anni prima della data di notifica della citazione).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.10.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per il periodo ricompreso tra l'apertura del conto corrente e sino al 20/12/1997; 2) erroneità ed
3 illogicità della CTU nella determinazione del saldo debitorio. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna della appellata alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultra legali a far data dalla data di apertura del conto corrente oggetto di causa 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, ovvero in subordine il riaccredito e/o la rideterminazione del saldo finale del conto corrente, operando il ricalcolo dalla data di sua apertura del 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. In via istruttoria, insisteva nella richiesta di rinnovo della CTU.
Con comparsa di risposta del 25.02.2019 si costituiva quale Controparte_1 incorporante di la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_5
All'esito della prima udienza di trattazione del 26.02.2019 la Corte invitava l'appellante a produrre la sentenza di primo grado.
In data 19.04.2019 interveniva in giudizio la società nelle Controparte_6 more resasi cessionaria del credito in controversia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2019, con provvedimento dell'1.07.2019 la Corte disponeva la rinnovazione della c.t.u. contabile affinchè il consulente nominato, dott.ssa procedesse a Persona_1 ricostruire il rapporto di conto corrente: a) scorporando le rimesse solutorie effettuate dalla correntista per rientrare nei limiti del fido sino al 20.12.1997 e tenendo, invece, conto di quelle relative al periodo successivo;
b) applicando gli interessi convenzionali;
c) eliminando le commissioni di massimo scoperto;
d) eliminando gli interessi convenzionali eccedenti il tasso soglia per il periodo relativo al primo trimestre 2001 e dal terzo trimestre 2004 al terzo trimestre 2007.
Con successiva ordinanza del 24.11.2020 la Corte, preso atto delle indicazioni contenute nella decisione n. 9141/20 della Corte di Cassazione, disponeva l'effettuazione, da parte del c.t.u., di un ulteriore conteggio che tenesse conto delle modalità procedimentali indicate nella predetta decisione.
All'esito del deposito di tale ulteriore elaborato, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
In data 7.05.2024 interveniva la società nelle more Controparte_2 resasi cessionaria del credito in controversia, facendo propria la posizione
4 processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 19.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.11.2024 il Consigliere Istruttore disponeva un ulteriore supplemento di c.t.u. ritenendo non corretto il metodo utilizzato dal c.t.u. al fine di operare il raccordo tra i due periodi coperti dagli estratti conto (18.11.1991-
31.12.1996 e 01.01.2001-30.09.2007), nonché l'esclusione, nei casi di usura sopravvenuta, di qualsivoglia tasso di interesse.
Depositato il supplemento di c.t.u. in data 06.06.2025, con ordinanza dell'01.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava nuovamente alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo la difesa appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia dichiarato la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito per il periodo dall'apertura del conto sino al 20.12.1997.
L'esame del motivo impone il richiamo dei principi illustrati dalla Corte di
Cassazione con la decisione delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418. Le
Sezioni Unite hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati,
5 ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
In base a tali principi, pertanto, è necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(cfr. Cassazione civile sez. VI 22/02/2018 n. 4372).
Pertanto, in applicazione del richiamato orientamento della Suprema Corte, nel caso di specie è stato chiesto al c.t.u. di scorporare le rimesse solutorie effettuate dalla correntista per rientrare nei limiti del fido sino al 20.12.1997 (attesa la notifica
6 dell'atto di citazione in data 20.12.2007) e di tenere conto di quelle relative al periodo successivo.
Ciò posto, occorre stabilire quale saldo contabile debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie, il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo oppure il
"saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito.
Su tale particolare quesito, nelle decisioni delle corti di merito si è sviluppato un vivace dibattito tra chi ha valorizzato il "saldo banca", e chi, invece, ha considerato come saldo di riferimento quello "ricalcolato/rettificato".
Invero, alcune pronunce hanno sostenuto che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario debba determinarsi alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione, quindi, è quello esposto dalla banca e non già il saldo rettificato con espunzione degli addebiti illegittimi. Assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo. Pertanto, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo, ma è assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 c.c., anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità.
La prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità.
Di opposto tenore sono le considerazioni e le conclusioni dell'altra parte della giurisprudenza che valorizza il cd. "saldo rettificato" per l'individuazione della natura delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista. Deve essere considerato, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che, ripristinando le posizioni di credito/debito, potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono
7 spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto è intervenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del
2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla sopra richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del "saldo banca", la Corte ha espresso la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del
8 2021 ed ancora più recentemente da Cass. n. 7721 del 2023 che ha annullato con rinvio per nuovo esame la sentenza di questa Corte d'Appello n. 244/19, che aveva giudicato infondata la doglianza con cui gli appellanti avevano imputato al giudice di primo grado di aver errato laddove aveva operato il ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di giudizio applicando la prescrizione prima dell'eliminazione delle partite nulle), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Correttamente, quindi, con ordinanza del 24.11.2020 è stato chiesto al consulente di effettuare un ulteriore conteggio, procedendo alla individuazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato i criteri utilizzati dal c.t.u. per la ricostruzione del rapporto.
Giova premettere che gli estratti conto in atti coprono il periodo dal 18.11.1991 al 31.12.1996 e poi dal 01.01.2001 al 30.09.2007.
Il c.t.u. nel suo primo elaborato ha scisso il rapporto in due periodi ed ha poi operato il raccordo sottraendo al saldo banca iniziale all'01.01.2001 il saldo rielaborato al 31.12.1996.
Invero, il metodo corretto è quello che assume come saldo iniziale all'01.01.2001 il risultato che si ottiene sottraendo al saldo banca all'01.01.2001 la differenza tra il saldo rielaborato al 31.12.1996 e il saldo banca alla stessa data. In tal modo, infatti, si ottiene il risultato di sottrarre dal saldo banca iniziale del secondo periodo (saldo all'01.01.2001) le competenze illegittimamente addebitate nel primo periodo, delle quali comunque vi è prova.
9 Nell'elaborato depositato il 06.06.2025 il consulente ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2007 in €66.423,09 a debito del correntista, che risulta maggiore di quello accertato con la sentenza di primo grado.
Ora, trattandosi di risultato sfavorevole all'appellante e in assenza di impugnazione incidentale, non può farsi luogo alla riforma della sentenza di primo grado nei termini del predetto accertamento peritale, come pure richiesto dall'intervenuta.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell'appello, “il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli articoli 329 e 342 del cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. n. 3678/21; n. 3896/20).
Va, quindi, confermato l'accertamento del saldo del conto corrente alla data del
30.09.2007 nella misura di €40.972,78 a debito del correntista, contenuto nella sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 791/2017 pubblicata il
22.09.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida, per l'appellata, in euro 1.738,00 per compensi, e per l'intervenuta in euro 2.764,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1919/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ruffolo;
appellata
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e
RO Buda;
terza intervenuta
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 791/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 22.09.2017, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare confermare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla illegittimità e/o nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche successivamente alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e la illegittimità e/o nullità dell'applicazione della cms per mancanza di causa, ed in parziale riforma della sentenza n. 791/2017 emessa dal Tribunale di Paola in data
20.09.2017, depositata in data 22.09.2017 e mai notificata, Voglia, condannare la appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di CP_1 interessi capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultra legali a far data dalla data di apertura del conto corrente oggetto di causa
18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007. Voglia, in subordine, per le citate motivazioni e per gli stessi titoli disporre il riaccredito e/o la rideterminazione del saldo finale del conto corrente, operando il ricalcolo dalla data di sua apertura del 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, In via preliminare Riconoscere il difetto di legittimazione passiva di CP_2
in quanto cessionaria del credito, in ordine ad ogni e qualsiasi domanda
[...] ripetitoria formulata dall'appellante; Nel merito Rigettare integralmente l'appello
e confermare l'impugnata sentenza;
In via subordinata Accertare e dichiarare che la società è debitrice della cessionaria Parte_1 ella somma pari ad €. 66.423,09 alla data del 30.09.2007”. Controparte_2
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. La premesso di avere stipulato con la Parte_1 [...]
( un contratto di conto corrente Controparte_3 CP_4 contrassegnato con il n. 52/000940 sul quale veniva concessa un'apertura di credito,
2 conveniva in giudizio innanzi alla sezione distaccata di Scalea del Tribunale di Paola, la , quale cessionaria della di tutti i rapporti attivi e Controparte_5 CP_4 passivi, per sentire - previo accertamento della illegittimità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e della applicazione di tassi di interesse ultralegali e superiori al tasso soglia - rideterminare il saldo del conto corrente, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente incassate;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda eccependo la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'attrice e rilevando che dal 30.06.2000 si era adeguata alla delibera del CICR del 09.02.2000, per cui nessuna censura poteva essere mossa al suo operato, quantomeno a partire da quella data.
All'esito dell'istruttoria, con espletamento di c.t.u. contabile, successivamente integrata, il Tribunale di Paola, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la nullità delle operazioni di addebito effettuate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e superamento del tasso soglia e determinava in €40.972,78 l'esposizione debitoria sul conto corrente alla data del
30.09.2007; compensava interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..
Il giudice di primo grado riteneva corretto il calcolo operato dal c.t.u. che aveva escluso: 1) ogni forma di anatocismo anche dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000, in difetto di prova di rinegoziazione delle clausole precedenti, non essendo sufficiente a tal fine la menzione negli estratti conto dell'intervenuta modifica del criterio di calcolo degli interessi;
2) la commissione di massimo scoperto, trattandosi di clausola nulla per mancanza di causa;
3) gli interessi risultati superiori ai tassi soglia nel primo trimestre 2001 e dal terzo trimestre 2004 al terzo trimestre 2007.
Il Tribunale riteneva poi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1 dalla data di apertura del conto sino al 20.12.1997 (dieci anni prima della data di notifica della citazione).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.10.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per il periodo ricompreso tra l'apertura del conto corrente e sino al 20/12/1997; 2) erroneità ed
3 illogicità della CTU nella determinazione del saldo debitorio. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna della appellata alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultra legali a far data dalla data di apertura del conto corrente oggetto di causa 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, ovvero in subordine il riaccredito e/o la rideterminazione del saldo finale del conto corrente, operando il ricalcolo dalla data di sua apertura del 18.11.1991 e fino alla data della sua chiusura del 30.09.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. In via istruttoria, insisteva nella richiesta di rinnovo della CTU.
Con comparsa di risposta del 25.02.2019 si costituiva quale Controparte_1 incorporante di la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_5
All'esito della prima udienza di trattazione del 26.02.2019 la Corte invitava l'appellante a produrre la sentenza di primo grado.
In data 19.04.2019 interveniva in giudizio la società nelle Controparte_6 more resasi cessionaria del credito in controversia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2019, con provvedimento dell'1.07.2019 la Corte disponeva la rinnovazione della c.t.u. contabile affinchè il consulente nominato, dott.ssa procedesse a Persona_1 ricostruire il rapporto di conto corrente: a) scorporando le rimesse solutorie effettuate dalla correntista per rientrare nei limiti del fido sino al 20.12.1997 e tenendo, invece, conto di quelle relative al periodo successivo;
b) applicando gli interessi convenzionali;
c) eliminando le commissioni di massimo scoperto;
d) eliminando gli interessi convenzionali eccedenti il tasso soglia per il periodo relativo al primo trimestre 2001 e dal terzo trimestre 2004 al terzo trimestre 2007.
Con successiva ordinanza del 24.11.2020 la Corte, preso atto delle indicazioni contenute nella decisione n. 9141/20 della Corte di Cassazione, disponeva l'effettuazione, da parte del c.t.u., di un ulteriore conteggio che tenesse conto delle modalità procedimentali indicate nella predetta decisione.
All'esito del deposito di tale ulteriore elaborato, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
In data 7.05.2024 interveniva la società nelle more Controparte_2 resasi cessionaria del credito in controversia, facendo propria la posizione
4 processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 19.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.11.2024 il Consigliere Istruttore disponeva un ulteriore supplemento di c.t.u. ritenendo non corretto il metodo utilizzato dal c.t.u. al fine di operare il raccordo tra i due periodi coperti dagli estratti conto (18.11.1991-
31.12.1996 e 01.01.2001-30.09.2007), nonché l'esclusione, nei casi di usura sopravvenuta, di qualsivoglia tasso di interesse.
Depositato il supplemento di c.t.u. in data 06.06.2025, con ordinanza dell'01.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava nuovamente alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo la difesa appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia dichiarato la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito per il periodo dall'apertura del conto sino al 20.12.1997.
L'esame del motivo impone il richiamo dei principi illustrati dalla Corte di
Cassazione con la decisione delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418. Le
Sezioni Unite hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati,
5 ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
In base a tali principi, pertanto, è necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(cfr. Cassazione civile sez. VI 22/02/2018 n. 4372).
Pertanto, in applicazione del richiamato orientamento della Suprema Corte, nel caso di specie è stato chiesto al c.t.u. di scorporare le rimesse solutorie effettuate dalla correntista per rientrare nei limiti del fido sino al 20.12.1997 (attesa la notifica
6 dell'atto di citazione in data 20.12.2007) e di tenere conto di quelle relative al periodo successivo.
Ciò posto, occorre stabilire quale saldo contabile debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie, il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo oppure il
"saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito.
Su tale particolare quesito, nelle decisioni delle corti di merito si è sviluppato un vivace dibattito tra chi ha valorizzato il "saldo banca", e chi, invece, ha considerato come saldo di riferimento quello "ricalcolato/rettificato".
Invero, alcune pronunce hanno sostenuto che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario debba determinarsi alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione, quindi, è quello esposto dalla banca e non già il saldo rettificato con espunzione degli addebiti illegittimi. Assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo. Pertanto, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo, ma è assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 c.c., anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità.
La prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità.
Di opposto tenore sono le considerazioni e le conclusioni dell'altra parte della giurisprudenza che valorizza il cd. "saldo rettificato" per l'individuazione della natura delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista. Deve essere considerato, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che, ripristinando le posizioni di credito/debito, potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono
7 spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto è intervenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del
2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla sopra richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del "saldo banca", la Corte ha espresso la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del
8 2021 ed ancora più recentemente da Cass. n. 7721 del 2023 che ha annullato con rinvio per nuovo esame la sentenza di questa Corte d'Appello n. 244/19, che aveva giudicato infondata la doglianza con cui gli appellanti avevano imputato al giudice di primo grado di aver errato laddove aveva operato il ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di giudizio applicando la prescrizione prima dell'eliminazione delle partite nulle), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Correttamente, quindi, con ordinanza del 24.11.2020 è stato chiesto al consulente di effettuare un ulteriore conteggio, procedendo alla individuazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato i criteri utilizzati dal c.t.u. per la ricostruzione del rapporto.
Giova premettere che gli estratti conto in atti coprono il periodo dal 18.11.1991 al 31.12.1996 e poi dal 01.01.2001 al 30.09.2007.
Il c.t.u. nel suo primo elaborato ha scisso il rapporto in due periodi ed ha poi operato il raccordo sottraendo al saldo banca iniziale all'01.01.2001 il saldo rielaborato al 31.12.1996.
Invero, il metodo corretto è quello che assume come saldo iniziale all'01.01.2001 il risultato che si ottiene sottraendo al saldo banca all'01.01.2001 la differenza tra il saldo rielaborato al 31.12.1996 e il saldo banca alla stessa data. In tal modo, infatti, si ottiene il risultato di sottrarre dal saldo banca iniziale del secondo periodo (saldo all'01.01.2001) le competenze illegittimamente addebitate nel primo periodo, delle quali comunque vi è prova.
9 Nell'elaborato depositato il 06.06.2025 il consulente ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2007 in €66.423,09 a debito del correntista, che risulta maggiore di quello accertato con la sentenza di primo grado.
Ora, trattandosi di risultato sfavorevole all'appellante e in assenza di impugnazione incidentale, non può farsi luogo alla riforma della sentenza di primo grado nei termini del predetto accertamento peritale, come pure richiesto dall'intervenuta.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell'appello, “il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli articoli 329 e 342 del cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. n. 3678/21; n. 3896/20).
Va, quindi, confermato l'accertamento del saldo del conto corrente alla data del
30.09.2007 nella misura di €40.972,78 a debito del correntista, contenuto nella sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 791/2017 pubblicata il
22.09.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida, per l'appellata, in euro 1.738,00 per compensi, e per l'intervenuta in euro 2.764,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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