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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Fiore ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(Part. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ivana Colicchio e Raffaele Siervo ed elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO
Pag. 1 (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Florio ed elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
27/7/2014, verso le ore 14,30 circa strada comunale che dalla c/da Piano
Menta conduce verso la S.S. n. 19 delle Calabrie.
Sottolineava che nelle circostanze di data ora e luogo sopra indicate,
l'attore, in un tratto di strada posto in curva e leggermente in discesa, a causa di una grossa e profonda buca, non segnalata e non visibile rovinava a terra riportando lesioni indicate nella documentazione medica depositata.
Concludeva che la responsabilità era da attribuire solo ed esclusivamente al per aver omesso di provvedere alla cura e alla Controparte_1
manutenzione del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. Dichiarare il personale alle dipendenze del , Controparte_1
addetto alla cura e alla manutenzione del predetto tratto stradale, unico responsabile del sinistro per cui è causa e per lo effetto:
B. Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento dei danni fisici patiti dal Sig. in Parte_1
occasione del sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, attraverso C.T.U. medico legale di cui se ne invoca la nomina sin da questo momento, e sul tutto andranno considerati sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat che gli
Pag. 2 interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio il che sottolineava come il Controparte_1
tratto di strada fosse usato assiduamente dai mezzi della società
[...]
, aggiudicataria dei lavori per l'ammodernamento Controparte_2
del tratto autostradale SA-RC, come affermato anche dal padre dell'attore, tanto è vero che la stessa società, poi, aveva provveduto a risistemare il tratto di strada che effettivamente presentava un avvallamento. Sottolineava, pertanto, l'assoluta estraneità e per di più evidenziava che l'art. 2051 c.c. “non si applica agli enti proprietari di strade che si trovano fuori dai centri abitati, sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, la cui estensione non consente una vigilanza” e che, quindi, “il non può Controparte_1
essere chiamato a rispondere dei danni ex art. 2051 Cod. Civ. in quanto il sinistro è avvenuto su un tratto di strada comunale posto al di fuori del perimetro urbano delimitato dal (ved. certificazione dell'U.T.C. CP_1
versata in atti – Fol. 22)”.
Sottolineava, ancora, come il sinistro fosse da ascrivere alla esclusiva condotta dell'attore che aveva interrotto il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l'evento lesivo.
Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società e rassegnava, poi, le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“1) In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, con conseguente estromissione del stesso dal Controparte_1 CP_1
presente giudizio.
2) In via gradata e nel merito, rigettare la domanda avanzata dagli attori siccome infondata in fatto e in diritto;
3) In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal sig. dichiarare la Parte_1
Pag. 3 con sede in Piazza Fernando De Lucia, Controparte_4
60/65 - 00139 Roma, in persona del legale rappresentante p. t., la sola responsabile dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio la che sottolineava l'assoluta Controparte_4
estraneità rispetto alla vicenda non avendo eseguito lavori sulla strada in questione ed avendola solo utilizzata.
Sottolineava, inoltre, nel merito l'infondatezza sia della domanda attorea che quella del nei propri confronti. Controparte_1
Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa di e rassegnava, poi, le seguenti conclusioni: Controparte_5
“- in rito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
atteso che il presunto sinistro non si è verificato né Controparte_2
in area di cantiere, né in conseguenza di lavori alla stessa affidati né per sua responsabilità e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio;
- nel merito, in via principale: rigettare le avverse domande perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare il terzo , tenuto a garantire e manlevare la CP_6
dalle conseguenze negative che le Controparte_2 deriveranno”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea e del CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali e di consulenza medico-legale d'ufficio.
Pag. 4 Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda, per le ragioni e nei limiti di cui si dirà, appare parzialmente fondata e nei detti limiti è meritevole di accoglimento.
La domanda proposta dall'attore viene correttamente prospettata, conformemente alle deduzioni ed allegazioni di parte, nei termini della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'applicabilità della responsabilità per cose in custodia riguarda anche la
Pubblica Amministrazione, in favore della quale non sono ammissibili ingiustificate posizioni di privilegio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di cosa in custodia non può essere esclusa in virtù di un mero automatismo, che parta dalla natura pubblicistica del bene e dall'uso generale ed indifferenziato che ne faccia la collettività. Il giudice, infatti, è tenuto ad accertare, con riferimento al singolo caso concreto, la sussistenza dei presupposti normativi di applicabilità dell'art. 2051 c.c.. In tale prospettiva si colloca lo snodo argomentativo fondamentale, secondo cui il potere di controllo va accertato caso per caso, mentre la notevole estensione del bene e l'uso che ne fa la collettività, come in riferimento ad una strada aperta al pubblico transito, devono essere valutati come meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e custodia, che non può, in ogni caso, essere escluso a priori (ex multis, Cass., n. 20427/2008; Cass., n.
20823/2006; Cass., n. 15836/2006).
Orbene, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile
Pag. 5 e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex multis, Cass.,
12/04/2013, n. 8935).
Inoltre, i poteri-doveri di controllo, custodia e vigilanza che fanno capo all'Ente pubblico proprietario delle strade trovano il loro fondamento non solo nell'osservanza degli obblighi generali di diligenza e prudenza, ma anche in quelli specificamente delineati, in particolare, dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992, il quale testualmente recita: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritti”.
Deve, altresì, premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non
Pag. 6 derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis, Cass. n. 2660 del
05/02/2013; Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
La dimostrazione del nesso causale è particolarmente delicata quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che il modo di essere della cosa si unisca all'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In questi casi, per dirsi accertato il vincolo causale tra danno e bene in custodia l'attore è tenuto a provare che l'evento sia la conseguenza normale delle condizioni potenzialmente lesive della cosa. Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità. Ma il custode, secondo la giurisprudenza di legittimità, potrà risultare non responsabile anche valutando la condotta del danneggiato.
Pag. 7 In particolare, può essere valuta la condotta del danneggiato ai meri fini dell'accertamento del nesso causale, ritenendo in applicazione dell'art. 1227 c.c. che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, la condotta del danneggiato non deve assumere necessariamente i connotati di imprevedibilità ed inevitabilità per interrompere il nesso eziologico.
Invero, ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (ex multis, Cass. civ., 16 ottobre
2024, n. 26895).
Inoltre, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dall'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2023, n.
14228).
La condotta del danneggiato, pertanto, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente — e in tal caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode — ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia
Pag. 8 del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., Cass. civ., 23 maggio 2023, n. 14228).
In definitiva, il comportamento del danneggiato, che entri in interazione con la cosa e risulti colposo, può atteggiarsi in ordine di crescente gravità integrando, alternativamente, o un mero concorso causale colposo (in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.) o un fatto idoneo a recidere il nesso eziologico tra res e danno e, di conseguenza, a escludere la responsabilità del custode, poiché dotato di impulso causale autonomo, senza che però tale condotta assuma i caratteri di inevitabilità e imprevedibilità.
In conclusione, quanto più la situazione di possibili pericoli è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 15375/2011).
Nel caso di specie l'espletata istruttoria consente di affermare che l'attore, in data 27/7/2014 verso le ore 14,30 circa, mentre percorreva in bicicletta la strada comunale, in tratto non curvilineo, che dalla c/da
Piano Menta conduce verso la S.S. n. 19 delle Calabrie, in condizioni di visibilità buone, data la stagione estiva, è finito in una buca che si trovava sul proprio senso di marcia (cfr. testimonianza di . Testimone_1
Lo stesso teste, escusso all'udienza del 15 ottobre 2019, ha sottolineato;
Pag. 9 1) “io ero in bici e mi trovavo ad una distanza di circa 10 metri rispetto a il quale era anch'egli in bicicletta”; 2) “ricordo che Parte_1 Parte_1
cadde in una buca che si trovava nel nostro senso di marcia. La buca era grande circa 50 – 60 cm ed era abbastanza profonda, anche se non ricordo precisamente la grandezza”; 3) “ricordo che non stava andando Parte_1
piano, ma neanche a velocità elevata, trattandosi di una strada che sale e scende”; 4) “ho notato che era ferito in volto ed aveva contusioni alle mani e denti”; 5) “per quanto ricordo non vi erano segnalazioni di pericolo o personale del Comune”; 6) “posso dire che io e siamo Parte_1
stati in altre occasioni sulla strada dove si è verificato il sinistro, anche se non si tratta di un percorso che facevamo abitualmente. Parte_1
abitava a al momento del sinistro e la buca si trovava a distanza CP_1
di circa 2 km dalla sua abitazione. Posso dire che per raggiungere casa sua doveva passare per quella strada”. Parte_1
Il teste , escusso all'udienza del 15 ottobre 2019, Testimone_2 riferisce: 1) “ricordo di aver visto cadere in una buca mentre Parte_1 stava scendendo con la bicicletta”; 2) “ciò è accaduto nel mese di luglio
2014”; 3) “preciso che io mi stavo ritirando a casa con la mia vettura. Io stavo guidando nel senso di marcia opposto rispetto a Ricordo Parte_1 che era in compagnia di un altro ragazzo”; 4) “allorquando ho Parte_1
visto il ragazzo caduto, mi sono fermato per prestare soccorso ed ho notato che aveva ferite alle mani ed in volto”; 5) “posso dire Parte_1
che sulla strada non vi erano indicazioni di pericolo e non vi era personale delle forze dell'ordine”; 6) “Posso dire che in quel periodo su quel tratto transitavano camion che andavano all'autostrada Sa-Rc per effettuare i lavori sull'autostrada”; 7) “Posso dire che, essendo io del posto, conoscevo che vi era una buca in quel tratto. Ribadisco che io e Parte_1 abitiamo a poca distanza”.
All'udienza del 15 giugno 2021 il teste , che all'epoca Testimone_3 del sinistro ricopriva l'incarico di ispettore della Polizia Locale, ha
Pag. 10 specificato: 1) “Preciso che non ero presente al momento del sinistro, tuttavia ho eseguito un sopralluogo”; 2) “posso dire che il sinistro si è verificato in alla contrada Piano Menta;
tale luogo ci fu indicato CP_1 dal padre di;
3) “posso dire che in quel tratto vi era Parte_1
una depressione di una lunghezza di circa 10 metri. Il fondo, pur essendo asfaltato, presentava della crepe”; 4) “Posso dire che in quel tratto non vi era alcun segnale di pericolo, tuttavia ricordo che nelle vicinanze vi era il cantiere della ma non ricordo il punto preciso ove questo CP_2 era ubicato”; 5) “posso riferire che quando ho eseguito il mio sopralluogo il cantiere era in essere. Non ricordo se vi fossero anche dei mezzi meccanici”; 6) “Non ricordo se vi è stato un intervento di manutenzione di quel tratto stradale”; 7) “Come già detto, quel tratto stradale si presentava dissestato. Se ben ricordo il punto ove si è verificato il sinistro non era in un tratto curvilineo”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 15 giugno Testimone_4
2021, specificando di non aver assistito al sinistro ma di aver effettuato successivamente un sopralluogo sul posto, ha evidenziato: 1) “posso dire che quel tratto stradale si presentava con un avvallamento, situato nella parte sinistra della carreggiata in direzione Piano Menta, verosimilmente creato dal passaggio di mezzi pesanti”; 2) “Posso dire che non vi era alcun segnale di pericolo, però ricordo che nelle vicinanze, a circa un paio di chilometri se ben ricordo, vi era un accesso al cantiere autostradale gestito dalla;
3) “personalmente Controparte_2
non ho visto in loco i mezzi della ma mi è stato Controparte_2
riferito che tale società si è poi recata sul posto per ripristinare la sede stradale mediante l'utilizzo di cemento, se ben ricordo. Tale circostante mi fu riferita dal collega;
4) “Preciso che quel tratto Testimone_3 stradale era ed è aperto alla pubblica circolazione”.
Orbene, la prova dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle dichiarazioni dei testi escussi. Le condizioni dei luoghi sono
Pag. 11 efficacemente rappresentate dalla documentazione fotografica allegata sia da parte attrice che da parte convenuta, nonché dalle descrizioni dei testi, elementi dai quali si evince che il tratto di strada in cui si verificava il sinistro ha un andamento rettilineo. La buca, posta sulla traiettoria del guidatore, si trovava sulla carreggiata del senso di marcia del ciclista ove era presente un buca/depressione/avvallamento di “circa 50 – 60 cm ed era abbastanza profonda e della lunghezza di circa 10 metri. Risulta, altresì, che l'anomalia non era segnalata.
Tale anomalia, pertanto, appare suscettibile di costituire un'oggettiva fonte di pericolo, idonea a determinare un evento dannoso della specie di quello oggetto di causa.
Va, dunque, affermata la responsabilità del quale Controparte_1 custode e proprietario della strada, per i danni riportati dall'attore in conseguenza della caduta dalla bicicletta, cagionata dalla presenza della detta buca. Infatti, alcuna responsabilità può essere addebitata alla terza chiamata in causa società che, come risulta Controparte_2
dalle prove testimoniali, risultava esclusivamente fruitrice di strada regolarmente aperta al transito della quale usufruiva per l'accesso ad un cantiere. Inoltre, neanche un eccessivo e continuo transito, tra l'altro non specificamente provato dall'istruttoria, può ingenerare profili di responsabilità per le anomalie presenti sul tratto di strada la cui cura e manutenzione spettano, comunque, all'ente proprietario/gestore, nel caso di specie il che ha solamente evidenziato che la strada Controparte_1
in questione dista circa 15 chilometri dal centro urbano (cfr. attestazione dirigenziale in produzione . Controparte_1
Occorre, ora, considerare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, quale fattore idoneo ad influire nella serie causale innescata dalla cosa e, quindi, concorrente nella causazione dell'evento e del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Pag. 12 Per pacifico insegnamento della Suprema Corte, difatti, nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso il giudice può procedere anche d'ufficio a verificare se ed in quale misura ad essa ha concorso il comportamento danneggiato (ex multis, Cass., n. 6529/2011;
Cass., n. 18544 /2009), tutto questo non senza considerare che il CP_1
convenuto ha eccepito la sussistenza di profili ex art. 1227 c.c. chiedendone l'applicazione.
Ebbene, dalle circostanze dell'evento, come sopra descritte ed accertate, emerge in maniera evidente la rilevanza della colpa del danneggiato, il quale deve ritenersi non abbia tenuto una complessiva condotta di guida adeguata alle condizioni dei luoghi, posto che un comportamento maggiormente prudente avrebbe certamente consentito di adottare le opportune manovre idonee ad aggirare l'ostacolo presente sulla strada, oppure a ridurre le conseguenze dannose dell'impatto con la buca.
Va escluso, difatti, che l'anomalia della strada fosse assolutamente imprevedibile ed inevitabile, anche con l'adozione delle cautele che le regole specifiche del Codice della Strada e quelle della comune prudenza impongono all'utente modello della strada.
Le norme di cui all'art. 141, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 285/1992, difatti, prescrivono: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
Pag. 13 prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Le condizioni dei luoghi imponevano, dunque, una speciale prudenza ed una condotta di guida improntata ad una velocità particolarmente moderata, in dipendenza delle già evidenziate circostanze del fatto e di conoscenza diretta delle condizioni della strada poco distante dalla abitazione del danneggiato e già affrontata dallo stesso in altre circostanze (cfr. dichiarazioni dei testi e . Tes_1 Tes_2
Il guidatore era, poi, in condizione di percepire in tempo la presenza di anomalie della strada, sia per le condizioni di luce naturale (l'evento si verificava alle ore 14,30 del 27/7/2014), sia per la conoscenza diretta dello stato dei luoghi (poco distante dalla propria abitazione e già percorso in precedenza se non anche soventemente) ove erano presenti le imperfezioni, sia anche per la velocità non consona rispetto alla effettiva situazione oggettivamente percepibile.
Con l'utilizzo di tutte le normali precauzioni del caso giammai l'attore avrebbe potuto rovinare così pesantemente a terra e subire le lesioni così come accertate dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica redatta in corso di causa.
È pertanto evidente l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, consistito nell'aver tenuto una condotta non consona allo stato dei luoghi e quindi nel non aver controllato il proprio veicolo consentendo che lo stesso finisse nella buca con la conseguenza che le lesioni patite fossero maggiori.
Per le considerazioni esposte, la misura dell'incidenza del comportamento colposo ed oggettivamente imprudente del danneggiato nella causazione dell'evento e, quindi, dei danni che ne sono derivati, può
Pag. 14 essere apprezzata nella misura del 50%. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1227 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”), il CP_1
deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti da per il
[...]
sinistro di cui si discorre in ragione del 50%.
Quanto alla individuazione, descrizione e valutazione del danno biologico, il CTU dott. nelle sue conclusioni, dalle quali non Persona_1
vi è motivo di discostarsi, atteso che le stesse risultano adeguatamente motivate, supportate da una congrua indagine fattuale e sono il frutto di un iter logico immune da vizi o errori, e che, pertanto, sono pienamente condivise dal giudicante, ha, anzitutto, accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite dal danneggiato specificando che in conseguenza dell'evento questi riportava le seguenti lesioni: “un trauma cranio-facciale con: alcune FLC al volto ed ematoma subgaleale in regione frontale sinistra;
frattura multiframmentaria delle ossa proprie del naso;
frattura del IV distale dell'incisivo centrale e dell'incisivo laterale dell'arcata dentaria superiore sinistra e contusioni alle mani”.
L'ausiliario evidenzia, altresì, che in riferimento al tipo di lesioni riportate ed alla documentazione clinica agli atti, la durata della malattia fu di 86 giorni, con un periodo d'inabilità assoluta di 1 (un) giorno corrispondente al ricovero in osservazione al PS, seguito da un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni 25 (venticinque) valutabili mediamente al 75%, un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni
30 (trenta) alla percentuale del 50% ed infine da un ulteriore periodo di
30 (trenta) giorni alla percentuale del 25%.
Quanto al grado percentuale di invalidità permanente, l'ausiliario evidenzia che gli “esiti cicatriziali, multipli ma di lunghezza peri o sub centimetrica, sono nel loro complesso di lieve entità e pregiudizio
Pag. 15 estetico, anche se interessano il volto, perché moderatamente visibili a normale distanza “sociale”. Ad essi si è ritenuto di attribuire un valore pari al 5% nel loro complesso”. (cfr, pagina 9 dell'elaborato peritale).
Inoltre, per gli “esiti di frattura delle ossa nasali (…) ad essi si attribuisce un valore pari al 3%”. L'ausiliario ancora evidenzia: “Infine il danno dentario: danno minimo, considerando che consiste nella frattura del solo quarto distale della corona dell'incisivo centrale e laterale dell'arcata superiore di sinistra: ad esso si attribuisce complessivamente un valore pari all'1%”.
Nella valutazione complessiva finale, che comunque non può rappresentare la sommatoria delle varie percentuali evidenziate, il consulente “ritiene di quantificare, nel caso specifico, nella misura del
7-8%” (cfr. pagina 10 dell'elaborato peritale).
Infine, l'ausiliario specifica che “gli esiti sopra descritti sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di significative variazioni” e che “agli atti
è presente una fattura di euro 142,00 riferentesi alle spese di ricostruzione dentaria degli incisivi. L'importo si ritiene congruo”, evidenziando, ancora, che “la ricostruzione dentaria degli incisivi dovrà essere ripetuta per almeno altre tre volte, data l'età del danneggiato, e quindi l'importo totale delle spese sanitarie va considerato 142+600 €
(200 x3 volte) = 742,00”.
In definitiva, va riconosciuta una ITT per 1 giorno, e una ITP, progressivamente decrescente e mediamente valutatile sul 75% per giorni
25, sul 50% per giorni 30 e sul 25% per ulteriori 30 giorni. Il danno biologico va individuato nella misura dell'8 %.
Orbene, applicando i criteri per la liquidazione del danno biologico come aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età dell'attore al momento del fatto ne deriva:
Età del danneggiato alla data del sinistro 15
Pag. 16 Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente €.947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera €.55,24
Danno biologico permanente € 15.516,77
Invalidità temporanea totale €.55,24
Invalidità temporanea parziale al 75% €.1.035,75
Invalidità temporanea parziale al 50% €.828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% €.414,30
Totale danno biologico temporaneo €.2.333,89
Spese mediche documentate €.142,00
Spese mediche future €.742,00
Totale : €.18.734,66
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque, è complessivamente pari ad euro 18.734,66, somma che va ridotta della metà in relazione al concorso al 50% come sopra specificato.
In definitiva, il danno da liquidare è pari ad €.9.367,33.
Non si ritiene di dover incrementare l'importo così determinato, non essendo state allegate conseguenze esorbitanti da quelle che ordinariamente seguono una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura accertata, la cui prova spettava all'attore, che non l'ha fornita.
Infatti, occorre tenere conto che il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (ex multis,
Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 18328/2019).
In particolare, il giudice di merito dovrà considerare che il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato
Pag. 17 con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass., n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019; Cass., n. 5865/2021).
Il danno non patrimoniale da liquidare è pari ad €.9.367,33.
Su tale somma vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati,
l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr., Cass. S. U., n. 1712/95) fino alla presente decisione.
Per quanto sopra specificato, la domanda avanzata dal Controparte_1
nei confronti della società risulta infondata e Controparte_2
di conseguenza ogni domanda della stessa società nei confronti della società assicuratrice non risulta esaminabile. CP_6
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese seguono la soccombenza tra il e parte attrice per la metà e Controparte_1
vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad €.9.367,33 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra il e la Controparte_1 società e tra quest'ultima ed Controparte_2 CP_3
la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
Pag. 18 prospettate comportano la presenza di idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1106/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente e nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta contro il e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 dichiara la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso all'attore nella misura del 50%, in concorso con la condotta colposa del danneggiato;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito da Parte_1 che si liquida nella somma complessiva di €.9.367,33 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna, altresì, il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in €.2.538,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione, in solido, ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone;
- rigetta la domanda avanzata dal nei confronti di Controparte_1
e quella di manleva avanzata dalla stessa Controparte_2
società nei confronti di , per le ragioni di cui in parte Controparte_5
motiva;
- compensa le spese di lite tra il e la società Controparte_1 CP_2
e tra quest'ultima ed Controparte_2 CP_3
Pone definitivamente in solido al 50 % in capo a e Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di Controparte_1
Pag. 19 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del dott. Persona_1
con decreto del 13 maggio 2022.
Così deciso in Lagonegro 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Fiore ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(Part. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ivana Colicchio e Raffaele Siervo ed elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO
Pag. 1 (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Florio ed elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
27/7/2014, verso le ore 14,30 circa strada comunale che dalla c/da Piano
Menta conduce verso la S.S. n. 19 delle Calabrie.
Sottolineava che nelle circostanze di data ora e luogo sopra indicate,
l'attore, in un tratto di strada posto in curva e leggermente in discesa, a causa di una grossa e profonda buca, non segnalata e non visibile rovinava a terra riportando lesioni indicate nella documentazione medica depositata.
Concludeva che la responsabilità era da attribuire solo ed esclusivamente al per aver omesso di provvedere alla cura e alla Controparte_1
manutenzione del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. Dichiarare il personale alle dipendenze del , Controparte_1
addetto alla cura e alla manutenzione del predetto tratto stradale, unico responsabile del sinistro per cui è causa e per lo effetto:
B. Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento dei danni fisici patiti dal Sig. in Parte_1
occasione del sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, attraverso C.T.U. medico legale di cui se ne invoca la nomina sin da questo momento, e sul tutto andranno considerati sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat che gli
Pag. 2 interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio il che sottolineava come il Controparte_1
tratto di strada fosse usato assiduamente dai mezzi della società
[...]
, aggiudicataria dei lavori per l'ammodernamento Controparte_2
del tratto autostradale SA-RC, come affermato anche dal padre dell'attore, tanto è vero che la stessa società, poi, aveva provveduto a risistemare il tratto di strada che effettivamente presentava un avvallamento. Sottolineava, pertanto, l'assoluta estraneità e per di più evidenziava che l'art. 2051 c.c. “non si applica agli enti proprietari di strade che si trovano fuori dai centri abitati, sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, la cui estensione non consente una vigilanza” e che, quindi, “il non può Controparte_1
essere chiamato a rispondere dei danni ex art. 2051 Cod. Civ. in quanto il sinistro è avvenuto su un tratto di strada comunale posto al di fuori del perimetro urbano delimitato dal (ved. certificazione dell'U.T.C. CP_1
versata in atti – Fol. 22)”.
Sottolineava, ancora, come il sinistro fosse da ascrivere alla esclusiva condotta dell'attore che aveva interrotto il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l'evento lesivo.
Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società e rassegnava, poi, le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“1) In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, con conseguente estromissione del stesso dal Controparte_1 CP_1
presente giudizio.
2) In via gradata e nel merito, rigettare la domanda avanzata dagli attori siccome infondata in fatto e in diritto;
3) In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal sig. dichiarare la Parte_1
Pag. 3 con sede in Piazza Fernando De Lucia, Controparte_4
60/65 - 00139 Roma, in persona del legale rappresentante p. t., la sola responsabile dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio la che sottolineava l'assoluta Controparte_4
estraneità rispetto alla vicenda non avendo eseguito lavori sulla strada in questione ed avendola solo utilizzata.
Sottolineava, inoltre, nel merito l'infondatezza sia della domanda attorea che quella del nei propri confronti. Controparte_1
Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa di e rassegnava, poi, le seguenti conclusioni: Controparte_5
“- in rito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
atteso che il presunto sinistro non si è verificato né Controparte_2
in area di cantiere, né in conseguenza di lavori alla stessa affidati né per sua responsabilità e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio;
- nel merito, in via principale: rigettare le avverse domande perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare il terzo , tenuto a garantire e manlevare la CP_6
dalle conseguenze negative che le Controparte_2 deriveranno”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea e del CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali e di consulenza medico-legale d'ufficio.
Pag. 4 Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda, per le ragioni e nei limiti di cui si dirà, appare parzialmente fondata e nei detti limiti è meritevole di accoglimento.
La domanda proposta dall'attore viene correttamente prospettata, conformemente alle deduzioni ed allegazioni di parte, nei termini della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'applicabilità della responsabilità per cose in custodia riguarda anche la
Pubblica Amministrazione, in favore della quale non sono ammissibili ingiustificate posizioni di privilegio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di cosa in custodia non può essere esclusa in virtù di un mero automatismo, che parta dalla natura pubblicistica del bene e dall'uso generale ed indifferenziato che ne faccia la collettività. Il giudice, infatti, è tenuto ad accertare, con riferimento al singolo caso concreto, la sussistenza dei presupposti normativi di applicabilità dell'art. 2051 c.c.. In tale prospettiva si colloca lo snodo argomentativo fondamentale, secondo cui il potere di controllo va accertato caso per caso, mentre la notevole estensione del bene e l'uso che ne fa la collettività, come in riferimento ad una strada aperta al pubblico transito, devono essere valutati come meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e custodia, che non può, in ogni caso, essere escluso a priori (ex multis, Cass., n. 20427/2008; Cass., n.
20823/2006; Cass., n. 15836/2006).
Orbene, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile
Pag. 5 e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex multis, Cass.,
12/04/2013, n. 8935).
Inoltre, i poteri-doveri di controllo, custodia e vigilanza che fanno capo all'Ente pubblico proprietario delle strade trovano il loro fondamento non solo nell'osservanza degli obblighi generali di diligenza e prudenza, ma anche in quelli specificamente delineati, in particolare, dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992, il quale testualmente recita: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritti”.
Deve, altresì, premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non
Pag. 6 derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis, Cass. n. 2660 del
05/02/2013; Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
La dimostrazione del nesso causale è particolarmente delicata quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che il modo di essere della cosa si unisca all'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In questi casi, per dirsi accertato il vincolo causale tra danno e bene in custodia l'attore è tenuto a provare che l'evento sia la conseguenza normale delle condizioni potenzialmente lesive della cosa. Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità. Ma il custode, secondo la giurisprudenza di legittimità, potrà risultare non responsabile anche valutando la condotta del danneggiato.
Pag. 7 In particolare, può essere valuta la condotta del danneggiato ai meri fini dell'accertamento del nesso causale, ritenendo in applicazione dell'art. 1227 c.c. che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, la condotta del danneggiato non deve assumere necessariamente i connotati di imprevedibilità ed inevitabilità per interrompere il nesso eziologico.
Invero, ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (ex multis, Cass. civ., 16 ottobre
2024, n. 26895).
Inoltre, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dall'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2023, n.
14228).
La condotta del danneggiato, pertanto, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente — e in tal caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode — ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia
Pag. 8 del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., Cass. civ., 23 maggio 2023, n. 14228).
In definitiva, il comportamento del danneggiato, che entri in interazione con la cosa e risulti colposo, può atteggiarsi in ordine di crescente gravità integrando, alternativamente, o un mero concorso causale colposo (in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.) o un fatto idoneo a recidere il nesso eziologico tra res e danno e, di conseguenza, a escludere la responsabilità del custode, poiché dotato di impulso causale autonomo, senza che però tale condotta assuma i caratteri di inevitabilità e imprevedibilità.
In conclusione, quanto più la situazione di possibili pericoli è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 15375/2011).
Nel caso di specie l'espletata istruttoria consente di affermare che l'attore, in data 27/7/2014 verso le ore 14,30 circa, mentre percorreva in bicicletta la strada comunale, in tratto non curvilineo, che dalla c/da
Piano Menta conduce verso la S.S. n. 19 delle Calabrie, in condizioni di visibilità buone, data la stagione estiva, è finito in una buca che si trovava sul proprio senso di marcia (cfr. testimonianza di . Testimone_1
Lo stesso teste, escusso all'udienza del 15 ottobre 2019, ha sottolineato;
Pag. 9 1) “io ero in bici e mi trovavo ad una distanza di circa 10 metri rispetto a il quale era anch'egli in bicicletta”; 2) “ricordo che Parte_1 Parte_1
cadde in una buca che si trovava nel nostro senso di marcia. La buca era grande circa 50 – 60 cm ed era abbastanza profonda, anche se non ricordo precisamente la grandezza”; 3) “ricordo che non stava andando Parte_1
piano, ma neanche a velocità elevata, trattandosi di una strada che sale e scende”; 4) “ho notato che era ferito in volto ed aveva contusioni alle mani e denti”; 5) “per quanto ricordo non vi erano segnalazioni di pericolo o personale del Comune”; 6) “posso dire che io e siamo Parte_1
stati in altre occasioni sulla strada dove si è verificato il sinistro, anche se non si tratta di un percorso che facevamo abitualmente. Parte_1
abitava a al momento del sinistro e la buca si trovava a distanza CP_1
di circa 2 km dalla sua abitazione. Posso dire che per raggiungere casa sua doveva passare per quella strada”. Parte_1
Il teste , escusso all'udienza del 15 ottobre 2019, Testimone_2 riferisce: 1) “ricordo di aver visto cadere in una buca mentre Parte_1 stava scendendo con la bicicletta”; 2) “ciò è accaduto nel mese di luglio
2014”; 3) “preciso che io mi stavo ritirando a casa con la mia vettura. Io stavo guidando nel senso di marcia opposto rispetto a Ricordo Parte_1 che era in compagnia di un altro ragazzo”; 4) “allorquando ho Parte_1
visto il ragazzo caduto, mi sono fermato per prestare soccorso ed ho notato che aveva ferite alle mani ed in volto”; 5) “posso dire Parte_1
che sulla strada non vi erano indicazioni di pericolo e non vi era personale delle forze dell'ordine”; 6) “Posso dire che in quel periodo su quel tratto transitavano camion che andavano all'autostrada Sa-Rc per effettuare i lavori sull'autostrada”; 7) “Posso dire che, essendo io del posto, conoscevo che vi era una buca in quel tratto. Ribadisco che io e Parte_1 abitiamo a poca distanza”.
All'udienza del 15 giugno 2021 il teste , che all'epoca Testimone_3 del sinistro ricopriva l'incarico di ispettore della Polizia Locale, ha
Pag. 10 specificato: 1) “Preciso che non ero presente al momento del sinistro, tuttavia ho eseguito un sopralluogo”; 2) “posso dire che il sinistro si è verificato in alla contrada Piano Menta;
tale luogo ci fu indicato CP_1 dal padre di;
3) “posso dire che in quel tratto vi era Parte_1
una depressione di una lunghezza di circa 10 metri. Il fondo, pur essendo asfaltato, presentava della crepe”; 4) “Posso dire che in quel tratto non vi era alcun segnale di pericolo, tuttavia ricordo che nelle vicinanze vi era il cantiere della ma non ricordo il punto preciso ove questo CP_2 era ubicato”; 5) “posso riferire che quando ho eseguito il mio sopralluogo il cantiere era in essere. Non ricordo se vi fossero anche dei mezzi meccanici”; 6) “Non ricordo se vi è stato un intervento di manutenzione di quel tratto stradale”; 7) “Come già detto, quel tratto stradale si presentava dissestato. Se ben ricordo il punto ove si è verificato il sinistro non era in un tratto curvilineo”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 15 giugno Testimone_4
2021, specificando di non aver assistito al sinistro ma di aver effettuato successivamente un sopralluogo sul posto, ha evidenziato: 1) “posso dire che quel tratto stradale si presentava con un avvallamento, situato nella parte sinistra della carreggiata in direzione Piano Menta, verosimilmente creato dal passaggio di mezzi pesanti”; 2) “Posso dire che non vi era alcun segnale di pericolo, però ricordo che nelle vicinanze, a circa un paio di chilometri se ben ricordo, vi era un accesso al cantiere autostradale gestito dalla;
3) “personalmente Controparte_2
non ho visto in loco i mezzi della ma mi è stato Controparte_2
riferito che tale società si è poi recata sul posto per ripristinare la sede stradale mediante l'utilizzo di cemento, se ben ricordo. Tale circostante mi fu riferita dal collega;
4) “Preciso che quel tratto Testimone_3 stradale era ed è aperto alla pubblica circolazione”.
Orbene, la prova dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle dichiarazioni dei testi escussi. Le condizioni dei luoghi sono
Pag. 11 efficacemente rappresentate dalla documentazione fotografica allegata sia da parte attrice che da parte convenuta, nonché dalle descrizioni dei testi, elementi dai quali si evince che il tratto di strada in cui si verificava il sinistro ha un andamento rettilineo. La buca, posta sulla traiettoria del guidatore, si trovava sulla carreggiata del senso di marcia del ciclista ove era presente un buca/depressione/avvallamento di “circa 50 – 60 cm ed era abbastanza profonda e della lunghezza di circa 10 metri. Risulta, altresì, che l'anomalia non era segnalata.
Tale anomalia, pertanto, appare suscettibile di costituire un'oggettiva fonte di pericolo, idonea a determinare un evento dannoso della specie di quello oggetto di causa.
Va, dunque, affermata la responsabilità del quale Controparte_1 custode e proprietario della strada, per i danni riportati dall'attore in conseguenza della caduta dalla bicicletta, cagionata dalla presenza della detta buca. Infatti, alcuna responsabilità può essere addebitata alla terza chiamata in causa società che, come risulta Controparte_2
dalle prove testimoniali, risultava esclusivamente fruitrice di strada regolarmente aperta al transito della quale usufruiva per l'accesso ad un cantiere. Inoltre, neanche un eccessivo e continuo transito, tra l'altro non specificamente provato dall'istruttoria, può ingenerare profili di responsabilità per le anomalie presenti sul tratto di strada la cui cura e manutenzione spettano, comunque, all'ente proprietario/gestore, nel caso di specie il che ha solamente evidenziato che la strada Controparte_1
in questione dista circa 15 chilometri dal centro urbano (cfr. attestazione dirigenziale in produzione . Controparte_1
Occorre, ora, considerare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, quale fattore idoneo ad influire nella serie causale innescata dalla cosa e, quindi, concorrente nella causazione dell'evento e del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Pag. 12 Per pacifico insegnamento della Suprema Corte, difatti, nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso il giudice può procedere anche d'ufficio a verificare se ed in quale misura ad essa ha concorso il comportamento danneggiato (ex multis, Cass., n. 6529/2011;
Cass., n. 18544 /2009), tutto questo non senza considerare che il CP_1
convenuto ha eccepito la sussistenza di profili ex art. 1227 c.c. chiedendone l'applicazione.
Ebbene, dalle circostanze dell'evento, come sopra descritte ed accertate, emerge in maniera evidente la rilevanza della colpa del danneggiato, il quale deve ritenersi non abbia tenuto una complessiva condotta di guida adeguata alle condizioni dei luoghi, posto che un comportamento maggiormente prudente avrebbe certamente consentito di adottare le opportune manovre idonee ad aggirare l'ostacolo presente sulla strada, oppure a ridurre le conseguenze dannose dell'impatto con la buca.
Va escluso, difatti, che l'anomalia della strada fosse assolutamente imprevedibile ed inevitabile, anche con l'adozione delle cautele che le regole specifiche del Codice della Strada e quelle della comune prudenza impongono all'utente modello della strada.
Le norme di cui all'art. 141, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 285/1992, difatti, prescrivono: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
Pag. 13 prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Le condizioni dei luoghi imponevano, dunque, una speciale prudenza ed una condotta di guida improntata ad una velocità particolarmente moderata, in dipendenza delle già evidenziate circostanze del fatto e di conoscenza diretta delle condizioni della strada poco distante dalla abitazione del danneggiato e già affrontata dallo stesso in altre circostanze (cfr. dichiarazioni dei testi e . Tes_1 Tes_2
Il guidatore era, poi, in condizione di percepire in tempo la presenza di anomalie della strada, sia per le condizioni di luce naturale (l'evento si verificava alle ore 14,30 del 27/7/2014), sia per la conoscenza diretta dello stato dei luoghi (poco distante dalla propria abitazione e già percorso in precedenza se non anche soventemente) ove erano presenti le imperfezioni, sia anche per la velocità non consona rispetto alla effettiva situazione oggettivamente percepibile.
Con l'utilizzo di tutte le normali precauzioni del caso giammai l'attore avrebbe potuto rovinare così pesantemente a terra e subire le lesioni così come accertate dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica redatta in corso di causa.
È pertanto evidente l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, consistito nell'aver tenuto una condotta non consona allo stato dei luoghi e quindi nel non aver controllato il proprio veicolo consentendo che lo stesso finisse nella buca con la conseguenza che le lesioni patite fossero maggiori.
Per le considerazioni esposte, la misura dell'incidenza del comportamento colposo ed oggettivamente imprudente del danneggiato nella causazione dell'evento e, quindi, dei danni che ne sono derivati, può
Pag. 14 essere apprezzata nella misura del 50%. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1227 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”), il CP_1
deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti da per il
[...]
sinistro di cui si discorre in ragione del 50%.
Quanto alla individuazione, descrizione e valutazione del danno biologico, il CTU dott. nelle sue conclusioni, dalle quali non Persona_1
vi è motivo di discostarsi, atteso che le stesse risultano adeguatamente motivate, supportate da una congrua indagine fattuale e sono il frutto di un iter logico immune da vizi o errori, e che, pertanto, sono pienamente condivise dal giudicante, ha, anzitutto, accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite dal danneggiato specificando che in conseguenza dell'evento questi riportava le seguenti lesioni: “un trauma cranio-facciale con: alcune FLC al volto ed ematoma subgaleale in regione frontale sinistra;
frattura multiframmentaria delle ossa proprie del naso;
frattura del IV distale dell'incisivo centrale e dell'incisivo laterale dell'arcata dentaria superiore sinistra e contusioni alle mani”.
L'ausiliario evidenzia, altresì, che in riferimento al tipo di lesioni riportate ed alla documentazione clinica agli atti, la durata della malattia fu di 86 giorni, con un periodo d'inabilità assoluta di 1 (un) giorno corrispondente al ricovero in osservazione al PS, seguito da un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni 25 (venticinque) valutabili mediamente al 75%, un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni
30 (trenta) alla percentuale del 50% ed infine da un ulteriore periodo di
30 (trenta) giorni alla percentuale del 25%.
Quanto al grado percentuale di invalidità permanente, l'ausiliario evidenzia che gli “esiti cicatriziali, multipli ma di lunghezza peri o sub centimetrica, sono nel loro complesso di lieve entità e pregiudizio
Pag. 15 estetico, anche se interessano il volto, perché moderatamente visibili a normale distanza “sociale”. Ad essi si è ritenuto di attribuire un valore pari al 5% nel loro complesso”. (cfr, pagina 9 dell'elaborato peritale).
Inoltre, per gli “esiti di frattura delle ossa nasali (…) ad essi si attribuisce un valore pari al 3%”. L'ausiliario ancora evidenzia: “Infine il danno dentario: danno minimo, considerando che consiste nella frattura del solo quarto distale della corona dell'incisivo centrale e laterale dell'arcata superiore di sinistra: ad esso si attribuisce complessivamente un valore pari all'1%”.
Nella valutazione complessiva finale, che comunque non può rappresentare la sommatoria delle varie percentuali evidenziate, il consulente “ritiene di quantificare, nel caso specifico, nella misura del
7-8%” (cfr. pagina 10 dell'elaborato peritale).
Infine, l'ausiliario specifica che “gli esiti sopra descritti sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di significative variazioni” e che “agli atti
è presente una fattura di euro 142,00 riferentesi alle spese di ricostruzione dentaria degli incisivi. L'importo si ritiene congruo”, evidenziando, ancora, che “la ricostruzione dentaria degli incisivi dovrà essere ripetuta per almeno altre tre volte, data l'età del danneggiato, e quindi l'importo totale delle spese sanitarie va considerato 142+600 €
(200 x3 volte) = 742,00”.
In definitiva, va riconosciuta una ITT per 1 giorno, e una ITP, progressivamente decrescente e mediamente valutatile sul 75% per giorni
25, sul 50% per giorni 30 e sul 25% per ulteriori 30 giorni. Il danno biologico va individuato nella misura dell'8 %.
Orbene, applicando i criteri per la liquidazione del danno biologico come aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età dell'attore al momento del fatto ne deriva:
Età del danneggiato alla data del sinistro 15
Pag. 16 Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente €.947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera €.55,24
Danno biologico permanente € 15.516,77
Invalidità temporanea totale €.55,24
Invalidità temporanea parziale al 75% €.1.035,75
Invalidità temporanea parziale al 50% €.828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% €.414,30
Totale danno biologico temporaneo €.2.333,89
Spese mediche documentate €.142,00
Spese mediche future €.742,00
Totale : €.18.734,66
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque, è complessivamente pari ad euro 18.734,66, somma che va ridotta della metà in relazione al concorso al 50% come sopra specificato.
In definitiva, il danno da liquidare è pari ad €.9.367,33.
Non si ritiene di dover incrementare l'importo così determinato, non essendo state allegate conseguenze esorbitanti da quelle che ordinariamente seguono una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura accertata, la cui prova spettava all'attore, che non l'ha fornita.
Infatti, occorre tenere conto che il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (ex multis,
Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 18328/2019).
In particolare, il giudice di merito dovrà considerare che il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato
Pag. 17 con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass., n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019; Cass., n. 5865/2021).
Il danno non patrimoniale da liquidare è pari ad €.9.367,33.
Su tale somma vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati,
l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr., Cass. S. U., n. 1712/95) fino alla presente decisione.
Per quanto sopra specificato, la domanda avanzata dal Controparte_1
nei confronti della società risulta infondata e Controparte_2
di conseguenza ogni domanda della stessa società nei confronti della società assicuratrice non risulta esaminabile. CP_6
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese seguono la soccombenza tra il e parte attrice per la metà e Controparte_1
vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad €.9.367,33 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra il e la Controparte_1 società e tra quest'ultima ed Controparte_2 CP_3
la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
Pag. 18 prospettate comportano la presenza di idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1106/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente e nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta contro il e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 dichiara la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso all'attore nella misura del 50%, in concorso con la condotta colposa del danneggiato;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito da Parte_1 che si liquida nella somma complessiva di €.9.367,33 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna, altresì, il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in €.2.538,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione, in solido, ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone;
- rigetta la domanda avanzata dal nei confronti di Controparte_1
e quella di manleva avanzata dalla stessa Controparte_2
società nei confronti di , per le ragioni di cui in parte Controparte_5
motiva;
- compensa le spese di lite tra il e la società Controparte_1 CP_2
e tra quest'ultima ed Controparte_2 CP_3
Pone definitivamente in solido al 50 % in capo a e Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di Controparte_1
Pag. 19 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del dott. Persona_1
con decreto del 13 maggio 2022.
Così deciso in Lagonegro 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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