Articolo 8 della Legge 31 luglio 1956, n. 898
Articolo 7
Versione
2 settembre 1956
Art. 8.
Col 30 giugno 1957 cessera' l'efficacia delle disposizioni di cui all' art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , e successive modifiche.

Entrata in vigore il 2 settembre 1956