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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1276/2024 R.G., avverso la sentenza n.3756/2024 emessa il
9.9.24 dal Tribunale di Bari tra
elettivamente domiciliata in Altamura presso lo studio dell'avv. Michelangelo Taccogna, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante e appellata incidentale
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari a Controparte_1 via Amendola n.172/C, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Messina come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Altamura presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Vincenzo Barone, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellato e appellante incidentale nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Domenico Griseta, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti in atti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha evocato innanzi al Giudice di Pace di Altamura l' il Parte_1 Controparte_1 CP_2
per sentirli condannare, in solido tra loro, a pagarle L.18.315.000 (o la diversa somma di giustizia)
[...]
a ristoro dei danni, meccanici e da fermo tecnico, che l'auto di sua proprietà aveva riportato alle ore 21 circa del 26.7.99 allorchè, condotta dal figlio lungo via Matera in direzione Altamura, nei Persona_1 pressi dello svincolo di Bari era finita con la ruota anteriore destra in un tombino scoperchiato presente sulla carreggiata.
1 Si è costituito il e, nell'eccepire l'incompetenza per valore del giudice di pace adìto, nel merito ha CP_2 contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa anche sul rilievo della responsabilità esclusiva dell'AQ quale manutentore della rete idrico-fognaria.
Si è costituito l'AQ e, a sua volta, ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa e comunque dedotto la responsabilità esclusiva dell'altro ente convenuto (in quanto proprietario della strada e delle sue pertinenze)
e dell'ATI – Capogruppo PI RI TR RL (in quanto custode degli impianti in virtù di apposito contratto), della quale ultima ha chiesto la chiamata in causa.
Si è costituita la PI RI TR RL e ha dedotto la responsabilità della Controparte_4 quale soggetto tenuto – in forza di scrittura privata intercorsa con l'AQ, – agli interventi di costruzione e manutenzione di reti idriche nell'abitato di Altamura.
Intervenuta volontariamente nel giudizio, la a confermato di essere tenuta ad Controparte_4 intervenire sulle reti presenti in Altamura, ma ha aggiunto di avere segnalato invano per iscritto all'AQ
l'insufficienza del collettore interessato e la conseguente problematica dello scoperchiamento dei relativi tombini, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti e comunque chiamando in causa la per essere manlevata dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza. Controparte_5
Si è costituita la ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti per infondatezza – nell'an e CP_3 nel quantum – della pretesa risarcitoria dell'attrice.
In pari data è anche intervenuto il conducente del mezzo per aderire alla domanda della Persona_1 propria genitrice.
Nel contraddittorio di tutte le parti sopra indicate, il giudice di pace adìto ha istruito la causa mediante prove testimoniali, interrogatorio formale dello , espletamento di CTU (con successivi chiarimenti da Per_1 parte del consulente); quindi con sentenza del 9.9.09 da un lato ha estromesso dal giudizio RI
TR RL, e (compensando nei Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 loro confronti le spese di lite), dall'altro lato ha accolto per quanto di ragione la domanda nei confronti di
AQ e che ha condannato in solido a pagare all'attrice € 3.615,00 nonchè a rifondere le spese di CP_2 giudizio.
Appellata la suddetta sentenza da parte di AQ, con sentenza del 7.1.21 il Tribunale di Bari, in accoglimento di eccezione di incompetenza per valore proposta dal appellante incidentale, ha dichiarato nulla la CP_2 sentenza del giudice di pace, compensando le spese tra le parti e ponendo a carico della le spese Pt_1 di CTU.
ha pertanto tempestivamente riassunto la causa innanzi al Tribunale di Bari, ma soltanto nei Parte_1 confronti degli originari convenuti e AQ. Controparte_2
Si è nuovamente costituita l'AQ e ha ribadito l'infondatezza della domanda anche alla luce degli esiti dell'istruttoria svoltasi innanzi al Giudice di Pace.
Si è costituito a sua volta il chiedendo il rigetto della domanda e, in via di riconvenzione, la condanna CP_2 della a ripetere le somme pagatele dal in forza della pronuncia dichiarata nulla. Pt_1 CP_2
Si è costituita anche la (già ) per dedurre l'intervenuto fallimento Controparte_3 Controparte_5 della he l'aveva chiamata in causa innanzi al Giudice di Pace, con conseguente Controparte_4 improcedibilità della domanda nei suoi confronti.
Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, regolando le spese nei confronti delle tre parti costituite nel senso di compensarle per ½ e porre l'altro mezzo a carico della in virtù della soccombenza. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello chiedendo in riforma della stessa Parte_1
l'accoglimento dell'originaria sua pretesa risarcitoria con vittoria di spese del doppio grado.
2 AQ e hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Il CP_2 ha anche proposto appello incidentale per sentire accogliere la domanda riconvenzionale proposta CP_2 in primo grado.
Con ordinanza del 26.2-23.3.25 questa Corte, ravvisato un fumus di fondatezza dell'impugnazione, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
quindi all'udienza del 4.6.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
*****
Va preliminarmente osservato che , a seguito della declaratoria di nullità per incompetenza Parte_1 della pronuncia del Giudice di Pace, ha inteso riassumere la propria domanda risarcitoria soltanto nei confronti degli originari convenuti AQ e , né queste ultime parti hanno nuovamente Controparte_2 chiamato in causa i soggetti che innanzi al Giudice incompetente si erano costituiti quali interventori o chiamati in causa, da ritenersi dunque estranei al giudizio riassunto.
La tuttavia – senza essere destinataria di alcuna domanda in sede di riassunzione – ha inteso Controparte_3 costituirsi sia in primo grado sia nel presente grado di appello per resistere ad una pretesa in realtà non fatta valere da alcuno nei suoi confronti.
Poiché dunque non è configurabile alcuna soccombenza della nei confronti della si Pt_1 CP_3 impone, in riforma della sentenza appellata, la regolamentazione delle spese tra tali parti nel senso dell'integrale compensazione delle stesse in entrambi i gradi di giudizio.
Passando al merito della controversia tra le parti residue, ossia la e i convenuti e AQ, Pt_1 CP_2 nella presente sede questi ultimi insistono nell'eccepire l'infondatezza – già sul piano dell'an debeatur – dell'avversa pretesa risarcitoria, mentre l'attrice, nel condividere l'assunto del primo giudice secondo cui vi
è prova della dinamica del sinistro come da lei dedotta, censura, con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario, il percorso motivazionale del medesimo nella diversa parte in cui non ha ritenuto provata l'esistenza e consistenza di un danno risarcibile, a tal fine deducendo che una corretta valutazione del materiale in atti condurrebbe al contrario a ritenere adeguatamente provato non soltanto la parte di danni meccanici liquidati dal CTU ma anche i danni al blocco motore da lei lamentati sin dall'origine.
Ritiene questa Corte che la pretesa risarcitoria, nei termini riproposti dalla nella presente sede, sia Pt_1 effettivamente suscettibile di integrale accoglimento.
Anzitutto non può dubitarsi, a superamento delle reciproche contestazioni tra AQ e (con cui CP_2 ciascuna di tali parti riferisce all'altra la qualità di custode unico del tombino e dunque la responsabilità esclusiva per i danni ad esso eziologicamente riferibili), che entrambi i convenuti fossero in realtà titolari di una signoria di fatto sull'impianto cui il tombino apparteneva e, dunque, della relativa posizione di custodia:
a) il in quanto soggetto proprietario della rete posta sotto la pubblica via e munita di un Controparte_2 sistema di smaltimento inadeguato al territorio (Cass.15121/16 e, da ultimo, 33122/24); b) l'AQ in quanto soggetto tenuto per legge (RDL 1464/38) ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, a tutti i lavori di riparazione, anche straordinaria, necessari a garantire il perfetto funzionamento della rete (Cass.8888/20 e successive); né d'altra parte dagli atti di causa si evince che, a seguito degli invocati accordi contrattuali con imprese terze, l'AQ avesse dismesso la sua qualità di custode delle reti, come dimostra del resto la circostanza – documentata dalla avanti al giudice di pace, che di fronte ai problemi di sovraccarico CP_4 della rete quest'ultima ditta si era rivolta proprio all'AQ perché adottasse le iniziative del caso.
Una volta accertata la qualità di custode di entrambi i convenuti, per l'ormai consolidato insegnamento della
S.C. in materia spettava all'attrice dimostrare che l'evento dannoso fosse derivato causalmente dalla cosa (in virtù di una sua intrinseca originaria pericolosità ovvero per l'insorgenza in essa di una situazione anomala); mentre gravava sulla convenuta fornire la prova liberatoria dell'intervento di uno specifico fattore esterno
(c.d. fortuito), riferibile anche fatto del danneggiato, idoneo ad interferire nella sequenza causale e ad assurgere esso stesso a fattore esclusivo del danno (relegando la cosa pericolosa a mera occasione dello
3 stesso) o, quanto meno, a concorrere a cagionarlo, diminuendo in misura corrispondente la responsabilità del custode (cfr., tra le tante pronunce in tal senso, Cass.9693/20).
Ebbene, per quanto riguarda la circostanza che nel corso della sua marcia il veicolo condotto dallo Per_1 si sia effettivamente imbattuto, con la ruota anteriore destra, in un tombino il cui coperchio si trovava insidiosamente sollevato e in obliquo a seguito del sovraccarico di acque piovane, va condivisa la tesi del primo giudice secondo cui tutti gli elementi probatori in atti (verbale di sopralluogo redatto nell'immediatezza della Polizia Municipale di Altamura;
testimonianza dei due vigili verbalizzanti e CP_6 CP_7
; testimonianza dei trasportati e ), formatisi innanzi al Giudice di
[...] Testimone_1 Controparte_8
Pace ma senz'altro utilizzabili anche nel presente giudizio, convergono nel senso della conferma di una siffatta dinamica, senza che tale conclusione possa venire sovvertita da modesti profili di incongruenza nella narrazione dei dichiaranti.
Deve al contrario escludersi che ed AQ siano riusciti a fornire la prova di un fattore causale esterno CP_2 idoneo ad escludere o quanto meno limitare la loro responsabilità.
Infatti l'alta velocità del mezzo, solo ipotizzata dal CTU, non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria orale e, comunque, potrebbe al più costituire una concausa dell'evento dannoso, tra l'altro non riferibile ad una condotta dell'attrice danneggiata (proprietaria del veicolo), e come tale inidonea non solo ad escludere ma anche soltanto a ridimensionare la piena responsabilità dei due enti custodi nei suoi confronti.
Né può sostenersi che lo scoperchiamento del tombino abbia costituito un evento imprevedibile e inevitabile, posto che i due operanti escussi (di particolare attendibilità in considerazione del loro ruolo) hanno riferito congiuntamente che in concomitanza di eventi meteorici si erano già verificati sinistri analoghi, sicchè si trattava di situazione ricorrente e verosimilmente nota agli enti custodi, che gli stessi avevano quindi il dovere di prevedere e prevenire.
Passando ora alla quantificazione dei danni eziologicamente riferibili alla cosa in custodia, vanno anzitutto riconosciuti all'attrice i danni relativi alla carrozzeria e alla componentistica oscillante (c.d. avantreno) del veicolo, posto che lo stesso CTU, all'esito di un esame delle fotografie in atti e di alcuni pezzi meccanici residuati alla rottamazione del mezzo, e sulla base di argomentazioni esenti da vizi logici e non censurate dalle parti, ha ritenuto tali danni senz'altro compatibili – tenuto conto della conformazione dei pezzi meccanici interessati – con la dinamica del sinistro e, in particolare, con un “violento urto dal basso verso
l'altro con enorme dissipazione energetica”.
Vanno peraltro riconosciuti all'attrice, in accoglimento delle relative ragioni di impugnazione, anche gli ulteriori danni al blocco motore.
Ed invero il CTU – in sede di chiarimenti – ha osservato che questi ultimi danni non sarebbero sufficientemente riscontrabili nella loro consistenza e derivazione eziologica, in quanto sarebbero compatibili soltanto con la remota ipotesi che il coperchio del tombino si trovasse in posizione di taglio al momento dell'impatto con uno dei componenti del blocco motore e, comunque, implicherebbero una non moderata velocità del veicolo.
Trattasi però di considerazioni che, nello sconfinare in un ambito di valutazione giuridica inibito al consulente e riservato al giudicante, non possono essere condivise.
Quanto infatti alle perplessità del CTU in ordine alla circostanza che il coperchio del tombino fosse effettivamente posizionato in modo tale da poter danneggiare la coppa dell'olio e quindi il blocco motore, esse si basano su di una valutazione di probabilità remota del tutto astratta e non tengono conto del fatto che, nel corso dell'istruttoria, i terzi trasportati hanno riferito di avere visto il coperchio posizionato appunto in obliquo e di essersi fermati pochi metri dopo il punto di impatto perché l'auto non era più marciante e perdeva olio e carburante;
circostanza, quest'ultima, confermata anche dal verbale di sopralluogo e dalle testimonianze degli agenti verbalizzanti, sì da non far residuare apprezzabili dubbi circa il fatto che, nell'occasione, non solo la carrozzeria e l'avantreno ma anche le parti meccaniche interne avessero subito
4 danneggiamenti, tanto da impedire la marcia del mezzo;
come del resto testimoniato dal meccanico , Tes_2 il quale ha confermato la fattura in atti e dichiarato di avere trovato rotti il motore e tutte le sospensioni del veicolo.
Quanto poi all'affermazione del CTU secondo cui comunque un simile danno al blocco motore postula comunque un'andatura non moderata del veicolo, essa non trova ulteriori riscontri in atti e, soprattutto, è giuridicamente irrilevante, non potendo la condotta colposa del terzo conducente, di cui non sia provata la valenza causale assorbente, pregiudicare il diritto della proprietaria danneggiata a vedersi risarcito l'intero danno dai responsabili in solido da lei evocati in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, AQ e vanno condannati a risarcire a tutti i Controparte_2 Parte_1 danni meccanici occorsi alla vettura di sua proprietà, nella misura di € 7.017,63, calcolata dal CTU alla data della relazione di chiarimenti (28.11.07) e non contestata dalle parti.
Tale somma, costituendo debito di valore, va rivalutata dal giorno in cui è stata calcolata (28.11.07) sino all'attualità in base agli indici Istat, così pervenendosi al maggior importo di € 9.529,94.
Quest'ultimo importo va poi maggiorato di interessi legali, da calcolarsi sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo, in modo da evitare un indebito cumulo tra interessi e rivalutazione.
Nulla spetta alla , invece, a titolo di ristoro del c.d. fermo tecnico di circa 6 mesi, in quanto tale voce Pt_1 di danno, anch'essa ritenuta non provata dal primo giudice, e solo genericamente rivendicata in sede di appello, viene lamentata dalla stessa come conseguenza diretta non già dell'impatto con il tombino, Pt_1 bensì della sua libera scelta di attendere – sia pure su richiesta espressa delle assicurazione – l'espletamento di perizie sul veicolo incidentato, e quindi in definitiva ad un fattore causale (attribuibile alternativamente a lei o comunque a società assicuratrici estranee al presente giudizio) idoneo a recidere il nesso eziologico tra tale danno e l'insidia a monte.
Va accolta altresì la domanda, avanzata dal in via riconvenzionale nel giudizio di primo Controparte_2 grado, poi riproposta con appello incidentale nella presente sede, volta a sentir condannare la a Pt_1 ripetere in favore dell'ente la somma di € 5.131,88 a suo tempo corrispostale in ragione della sentenza del giudice di pace del 9.9.09 poi dichiarata nulla per incompetenza, e ciò in quanto si tratta di esborso la cui effettiva erogazione non è stata contestata in alcun modo dalla beneficiaria e che non è più sorretto Pt_1 da valida causa giustificativa.
Tale somma va maggiorata degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, relativamente al rapporto tra l'attrice in riassunzione e i due enti convenuti, vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo e poste a carico di AQ e in solido CP_2 tra loro, non ravvisandosi nella soccombenza reciproca tra e – avuto riguardo al Pt_1 CP_2 complessivo andamento della controversia – valide ragioni per una compensazione, anche solo parziale, di tali spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonchè sull'appello incidentale proposto dal , avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza n.3756/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 9.9.24, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 [...]
e l' nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, a pagarle, a CP_2 CP_9 titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 9.529,94, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo;
5 2) accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Parte_1
a ripetere in suo favore l'importo di € 5.131,88, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a le spese del CP_9 Controparte_2 Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.400,00 e per il secondo grado in € 4.800,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite relativamente alla;
Controparte_3
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 11.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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