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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8639 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 14269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.09.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.R.G. 14269/2024 R.G.Lav. promosso
DA
, nato a [...] il [...] CF. Parte_1
ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pannone giusto mandato allegato al ricorso elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Pannone / Simonelli sito in 81016
IM SE (CE) alla Via Epitaffio, Pal. Morelli (comunicazioni al fax n.
0823/786155 ed alla pec: ) Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(già ), C.F. e P. I. n. (RGNMLEC: CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in S.P. 70032 - Bitonto (BA), in Email_2 C.F._2 persona del legale rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa giusta Controparte_3 procura in calce alla memoria difensiva dall'avvocato Giorgia Gaudino presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5 (comunicazioni al fax n. 081 19569765 o alla mail: ) Email_3
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnativa di adibizione presso altri Nosocomi, turni notturni e legge 104/92
Conclusioni delle parti: parte ricorrente
“2) accertare e dichiarare la illegittimità di assegnazione al Sig. Parte_1 di turni di lavoro presso nosocomi diversi dall'Ospedale ovvero, Controparte_4 dell' di Napoli, con esplicito provvedimento di inibitoria;
3) accertare Controparte_5
e dichiarare la illegittimità delle assegnazione di turni notturni al Sig. Parte_1
, con provvedimento di inibitoria e condanna all'assegnazione a turni diurni
[...] secondo le possibilità aziendali. 4) vittoria di spese legali, con distrazione” parte resistente
“a) rigettare integralmente il ricorso avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 18.6.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
(già rassegnando le conclusioni sopra riportate sulla CP_1 Controparte_2 base delle seguenti considerazioni svolte in punto di fatto e di diritto: - di essere dipendente della Società assunto con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 14.2.2023 con anzianità convenzionale dal 23.4.2010;
- che la sede del rapporto è rappresentata indifferentemente presso una delle postazioni dei committenti richiedenti il servizio di vigilanza nell'ambito del territorio della provincia di Napoli;
- che gode dei benefici del familiare di soggetto con disabilità grave, ex art. 3 comma 3, L.
104/92, nella persona della Sig.ra , nata ad [...] il 8 ottobre Parte_2
1941;
- che la risiede e domicilia in IM SE (CE), alla Via Salvo D'Acquisto n. Pt_1
9;
- di godere del beneficio di cui dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (beneficio per il quale i familiari del disabile, non ricoverato a tempo pieno, che gli prestano assistenza, hanno diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere);
- di essere da sempre stato assegnato all' Parte_3
- che negli ultimi mesi, l dispone, senza soluzione di continuità, con ordini di Parte_4 servizio, assegnazioni e turni presso altri nosocomi (come l' Controparte_5 CP_4
Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale San Paolo che sono ben più distanti dal CP_4 primo e soprattutto presentano una struttura del traffico che impone maggiori tempi di percorrenza;
- che con rifermento all' non sussistono notevoli divergenze di Controparte_5 percorrenza rispetto all' per cui egli tollera tale assegnazione;
Parte_3
- che tali turnazioni, come visto, violano il disposto di cui all'art. 33 comma 5 citato, svilendo la possibilità di scelta, da parte del lavoratore, della sede più confacente rispetto alle esigenze di assistenza del disabile;
- che è suo interesse promuovere il presente giudizio affinché venga affermato il proprio diritto ad essere assegnato, in ragione della facoltà di scelta di cui all'art. 33 comma 5, legge 104/92, ai presidi nosocomiali ovvero Parte_3 CP_5
”, con inibitoria ad altre e diverse assegnazioni (a maggior distanza);
[...]
- che la società, datrice di lavoro, procede ad assegnarlo a turni notturni sebbene, come da visita medica periodica del Medico del Lavoro, Dott. , sia stata accertata Persona_1 una “limitazione” d'opera, proprio con esito NO ai turni notturni (cfr. verbale di visita medica periodica del 25 maggio 2023);
- che a nulla sono valsi i tentativi di risolvere in via amministrativa la questione. Tanto premesso, richiamate il ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Pt_1
Fissata udienza di discussione per il 4.2.2025, con memoria depositata il 24.1.2025 si è tempestivamente costituita la resistendo al giudizio e Controparte_6 deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente non è adibito all'appalto “dell' Parte_3
ma al ben più ampio appalto dell'ASL che ricomprende, tra i vari
[...] CP_7 presidi, i seguenti nosocomi: di Napoli, Ospedale di Napoli, Parte_3 CP_5
Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale San Paolo di Napoli.
Quanto ai turni di notte che a collocazione in modo stabile del ricorrente presso un unico presidio (ovvero, presso il “prescelto” non è possibile per diversi Parte_3 motivi tra i quali rientra anche il fatto che il - essendo esentato dai turni notturni - Pt_1 deve necessariamente ruotare tra i vari presidi onde consentire una corretta ed equa distruzione dei turni notturni degli altri lavoratori. All'udienza del 4.2.2025 dopo avere effettuato il libero interrogatorio delle parti (il ricorrente in quella sede dichiarava: “ “mi riporto al ricorso;
confermo che ero esentato –a causa della mia patologia – dai turni notturni;
confermo che sono residente a IM SE e così come (persona allettata) che è mia suocera” la causa Parte_2 veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.6.2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva ulteriormente rinviata per discussione alla udienza del 30.09.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, se ne impone il rigetto.
Va premesso che con il presente ricorso il ha in sostanza avanzato due distinte Pt_1 domande: con la prima l'istante richiede – sulla base del fatto di essere titolare del beneficio di cui dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (beneficio per il quale i familiari del disabile, non ricoverato a tempo pieno, che gli prestano assistenza, hanno diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere); - di essere assegnato sempre all'Ospedale di Napoli o al massimo anche presso l' Pt_3 CP_5
di Napoli (e di non essere mai più assegnato agli altri nosocomi dell'
[...] CP_8 quali l'Ospedale Pellegrini di Napoli e l'Ospedale San Paolo di Napoli “ben più distanti dal primo e soprattutto presentano una struttura del traffico che impone maggiori tempi di percorrenza”; -con la seconda domanda il ricorrente chiede accertare l'illegittimità delle assegnazione di turni notturni con richiesta di condanna di parte convenuta all'assegnazione a turni diurni secondo le possibilità aziendali.
Per riguarda il primo aspetto esso, come detto riguarda, dunque, tenuto conto del continuo richiamo da parte del ricorrente della disposizione alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 5, legge 104/92, l'adibizione e/o il trasferimento di un lavoratore, accudiente un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità.
Appare, a tal fine, opportuno ricostruire la cornice normativa in cui la vicenda de quo si inscrive e, quindi, analizzare l'evoluzione della disciplina legale inerente le agevolazioni previste dall'ordinamento in favore del lavoratore che debba assistere un familiare con disabilità (cfr., sul punto, Cass., S.U., 16102/2009). L'art. 33 della legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha, come è noto, previsto alcuni benefici per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
il quinto comma del citato articolo dispone che: "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Dalla lettura della norma in esame si evince, inoltre, che le agevolazioni introdotte in tutti i commi dell'art. 33 richiedevano, originariamente, che la correlazione, tra lavoratore e portatore di handicap, fosse fondata sull'assistenza con continuità e sulla convivenza al familiare disabile. La L. 8 marzo 2000, n. 53 ha, poi, modificato il precedente quadro normativo eliminando all'art. 19 il requisito della convivenza e prevedendo, all'art. 20, che l'assistenza debba essere prestata con continuità e in via esclusiva.
Più recentemente le norme contenute nel cd. collegato lavoro (L.
4.11.2010 n.183) hanno previsto che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (cfr. art. 24, comma 1, lettera b che ha modificato l'art. 33, comma 5) e che i requisiti indicati dal comma 3, contestualmente novellato dalla cit. L. n.
183, art. 24, comma 1, lett. a (che ora accomunano la disciplina dei permessi retribuiti a quella del trasferimento) sono i seguenti: "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa...”; occorre, inoltre, ai fini della rituale fruizione di tali agevolazioni che la condizione di disabilità sia accertata, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di , nata ad [...] il [...] e residente in [...] (suocera del ricorrente) mediante le Commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (cfr. doc. n. 2 della produzione attorea).
Appare evidente quale sia la finalità perseguita dal legislatore mediante l'ampia sfera di applicazione della L. 104/92 che è quella di assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti portatori di handicap (con facilitazioni per i lavoratori destinate ad incidere – direttamente o indirettamente – anche sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica); tale primaria esigenza, per essere valutata e soddisfatta in modo normativamente corretto, richiede, pur sempre, nella consueta ottica di effettuazione di un bilanciamento di interessi, una necessaria interrelazione ed integrazione con altri valori espressi dal disegno costituzionale.
In altri termini le agevolazioni previste dal citato art. 33, comma 5, devono comunque intendersi come inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2 - che “deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali”.
Per quanto qui viene in rilievo l'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro nel quale una delle due parti risulta essere il familiare della persona tutelata, laddove il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità a ricevere in modo adeguato ed immutato la necessaria assistenza.
Va, quindi, ribadito che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi valido, in via generale, per tutti i trasferimenti;
l'art. 2103 c.c. prevede, infatti, nel periodo finale del primo comma, che il lavoratore non può essere trasferito (o adibito) da un'unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Allorquando il trasferimento riguardi, però, un lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dal più volte citato comma 5 dell'art. 33 della L.104/92 (caso che ricorre nella fattispecie) deve ritenersi che in capo al datore di lavoro incomba un onere probatorio rafforzato: rafforzamento probatorio che non può che riguardare le esigenze dell'impresa e le comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive che, però, debbano essere di particolare intensità e rilevanza (e ciò anche per distinguere la disciplina del trasferimento
“ordinario” di un dipendente da quello di un dipendente che goda delle agevolazioni di cui alla legge 104/92). Tale bilanciamento, quindi, deve comunque essere effettuato (sia pure con pesi ed oneri probatori diversi) anche quando si è in presenza di un trasferimento di un dipendente che si trovi nelle condizioni da ultimo descritte.
La giurisprudenza di merito e di legittimità anche in pronunce recentissime ha, poi, precisato e stabilito quanto segue: “il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro
- a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”;
“la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle
Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del
2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (entrambe le massime sono tratte dalla sentenza n.9201 della Cassazione civile, sez. lav., 07 giugno 2012).
Come già osservato in precedenza e come ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza appena indicata l'ordinamento pone, dunque, in capo al datore un «onere probatorio rafforzato» proprio in virtù delle ricadute pregiudizievoli che il trasferimento ha sul lavoratore, anche in termini di impatto sugli affetti fondanti la comunità familiare, tanto più pregnanti ove la stessa comunità contempli anche soggetti disabili.
Il datore deve, dunque, dedurre e provare l'esistenza di «particolari ed eccezionali urgenze» che possano giustificate un provvedimento di trasferimento di un siffatto dipendente.
Va ribadito e sottolineato che l'art. 33 comma 5 l. n.104/1992 così come novellato dall'art. 24 l. n.183/2010 accorda al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento
e che il dipendente può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e che egli non può essere trasferito senza il proprio consenso (in tal senso sia la norma contrattuale che l'art. 24, comma 1, lettera b) del collegato lavoro che ha modificato l'art. 33, comma 5). Nelle disposizioni normative di fonte contrattuale e legislativa permane dunque l'allocuzione limitativa “ove possibile” che attenua il vero e proprio diritto soggettivo di cui sopra del dipendente diritto che non può essere fatto valere qualora l'esercizio del medesimo sia in grado di ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative – urgenti ed indefettibili - dell'azienda.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione civile (sentenza della sezione lavoro del 5 settembre 2011, n. 18223) che ha affermato che “l'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato
"ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa;
(cfr. ed in senso sostanzialmente conforme Cass. 20 gennaio 2001 n. 829).
Così inquadrata la fattispecie nei suoi aspetti normativi e giurisprudenziali può essere esaminato il materiale probatorio prodotto dalle parti. A parere dello scrivente appaiono fondate le argomentazioni svolta dalla parte convenuta che ha, come già sopra riportato, sottolineato che il ricorrente è stato assunto dalla società on contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 14 febbraio Controparte_2
2023, inquadrato nel livello IV del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, con qualifica di operaio e svolgente mansioni di guardia giurata e soprattutto che questo non è mai stato adibito all'appalto “dell' ma al ben più ampio appalto Parte_3 dell' che ricomprende, tra i vari presidi, i seguenti nosocomi: Ospedale CP_9 Pt_3 di Napoli, Ospedale di Napoli, Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale
[...] CP_5
San Paolo di Napoli.
Si legge, infatti, nel contratto stipulato tra le parti nel febbraio 2023 all'art.
3- circa la sede di lavoro quanto segue:
Pertanto dalla lettura del contratto si evince che non solo non è stata pattuita l'adibizione del ricorrente solo all'appalto “dell' ma è stato, al contrario, Parte_3 specificamente previsto che il servizio di vigilanza si svolgerà presso la sede di lavoro nell'ambito territoriale della provincia di Napoli in cui opera la e che Controparte_2 l'”assegnazione ad una postazione non comporterà la cristallizzazione della posizione stessa”; è stato anche pattuito tra le parti anche che “l'assegnazione ad una diversa postazione non configurerà un trasferimento in quanto le postazioni stesse, anche se richiedenti l'impiego di più guardie giurate ovvero servizi articolati o complessi, non costituiscono né costituiranno unità produttive”.
In base alla lettura del contratto (e non essendo stato contestato nel ricorso l'esistenza di differenti unità produttive all'interno del servizio di appalto assegnato alla società datrice di lavoro) nemmeno può parlarsi – nel caso di specie – specificamente di trasferimento ma mera adibizione ad una delle postazioni dei committenti richiedenti.
Inoltre non può che essere evidenziata che la circostanza relativa al riconoscimento del beneficio ex lege 104/92 alla familiare è antecedente alla sottoscrizione Parte_2 del suddetto contratto da parte del ricorrente.
La Commissione Medica riconobbe (suocera del ricorrente) soggetto Parte_2 portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, commi 1 e 3, della legge 104/92 in data 20.6.2022 mentre il contratto – sottoscritto dalla parte attrice – con la previsione delle clausole sopra evidenziate risale, come detto, al febbraio 2023: sicché deve ritenersi che l'istante abbia sottoscritto il contratto già sapendo della circostanza riguardante la familiare quale portatrice di handicap con connotazione di gravità. Persona_2
Le argomentazioni difensive svolte nella memoria, in ogni caso, appaiono fondate anche con riferimento alle distanze tra i singoli nosocomi e la sede di residenza sia del sia Pt_1 della familiare con beneficio ex lege 104/92. Scrive parte convenuta sul punto: “i presidi dove il ricorrente è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa sono collocati, tutti, ad una distanza che va tra i 67,1 km ed i 77,5 km rispetto all'abitazione del familiare bisognoso di assistenza e precisamente (cfr. documento sub n. 4): 69,2 km tempo di percorrenza 1h e 16 minuti;
Parte_3
Ospedale San Paolo 77, 5 km tempo di percorrenza 1 h 21 min;
Ospedale Pellegrini 71,4 km tempo di percorrenza 1h 21 min;
Ospedale 67,1 km tempo di percorrenza CP_5 1h 13 min”. E' evidente che non vi è - tra le varie postazioni di impiego - né eccessiva differenza in termini di chilometraggio con il luogo dell'abitazione del familiare bisognoso di assistenza e precisamente (distanza che varia tra un minimo di 67,1 ed un massimo di 77,5 km) né eccessiva differenza quanto ai tempi di percorrenza (che varia da un minimo di 1h e 13 minuti ad un massimo di 1h e 21). A fronte di tali inattaccabili argomentazioni (anche perché documentalmente comprovate: cfr. doc. n.4 della produzione di parte convenuta) parte ricorrente nelle note di discussione non ha preso alcuna posizione e non ha avanzato alcuna contestazione sui dati sopra riportati e comprovati dalla parte resistente in via documentale.
La distanza tra i vari presidi è, dunque, - come afferma parte convenuta - del tutto
“similare”. Quanto alla domanda relativa alla richiesta di accertare l'illegittimità delle assegnazione del a turni notturni - con richiesta di condanna di parte convenuta all'assegnazione a Pt_1 turni diurni secondo le possibilità aziendali - va detto che tale domanda è palesemente infondata.
Afferma parte convenuta (con argomentazioni anche in questo caso non contestate dal ricorrente nelle note finali di discussione) che il “in conformità con le prescrizioni Pt_1 del medico competente il ricorrente non è mai stato adibito a turni notturni”. Parte resistente ha anche precisato che per lavoro notturno deve intendersi, in base alla definizione contenuta nell'art. 1, co, 2, lettera d del D.Lgs. n. 66/2003, “come un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5:00 del mattino. Al successivo punto “e” è poi specificato che si intende per "periodo notturno": il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
Al punto “f”, infine, è definito "lavoratore notturno": 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”. Quanto alle norme contenute nel CCNL di settore parte convenuta richiama l'articolo 15 che disciplina il lavoro notturno prevedendo che debba intendersi specificamente, per lavoro notturno prestato nel settore in cui operano le parti “ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alle ore 06. Il CCNL non disciplina l'ipotesi del lavoratore che svolga una parte del suo lavoro in orario notturno per cui trova applicazione la previsione legislativa di cui al punto 2 sopra trascritto”. Dal documento n. 6 prodotto dalla parte convenuta si evince, infine, che l'
[...]
con nota 1050 del 26 novembre 2020 ha chiarito che: ““la lettera e) Controparte_10 va quindi intesa nel senso che: a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino); b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l'individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di
“lavoratore notturno”; c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno. Nel caso di cui alla lett. b), laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto 2), senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come
“lavoratore notturno”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l'anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di
“lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l'anno). Alla luce delle norma di legge e di quelle contrattuali sopra riportate non può non concludersi nel ritenersi che l'istante non ha mai svolto lavoro notturno in quanto: - Non ha mai svolto un periodo di lavoro di almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- Non ha mai svolto un periodo di lavoro di almeno otto ore consecutive dalle ore 22 alle ore 06; - Non ha mai svolto durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro - Non ha mai svolto per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno”. Il nell'arco temporale dal 14 febbraio 2023 al 31 dicembre 2024 - allorquando ha Pt_1 lavorato nel turno 23.00/07.00 - ha svolto sempre e solo “una sola ora di lavoro” e ciò in tutte e 22 occasioni in cui ciò è accaduto (ed anche tale deduzione e/o affermazione di parte resistente) non è stata mai contestata dalla parte attrice. Ritiene il Giudice, valutata la documentazione in atti, il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal ricorrente e dalla convenuta e anche le concrete richieste avanzate dalle parti, che è ben possibile, nella fattispecie concreta, giungere alla conclusione di ritenere effettive e reali le specifiche esigenze datoriali “che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte” a fronte delle quali il diritto del ricorrente deve essere considerato recessivo.
A fronte delle argomentazioni svolte dalla parte datoriale precise, analitiche, ragionevoli ed in parte comprovate dalla documentazione esibita (cfr. produzione di parte convenuta) il ricorrente non ha effettuato alcuna specifica contestazione e/o controdeduzione di tal ché esse devono considerarsi, come effettive e rispondenti alla realtà aziendale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento con conseguente rigetto della domanda.
Le spese della procedura possono essere compensate tra le parti stante, la qualità delle parti, gli interessi in rilievo nella presente controversia e l'obiettiva controvertibilità delle questioni sottoposte all'attenzione del Giudice.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Napoli 24.11.2025 Il Giudice
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.09.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.R.G. 14269/2024 R.G.Lav. promosso
DA
, nato a [...] il [...] CF. Parte_1
ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pannone giusto mandato allegato al ricorso elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Pannone / Simonelli sito in 81016
IM SE (CE) alla Via Epitaffio, Pal. Morelli (comunicazioni al fax n.
0823/786155 ed alla pec: ) Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(già ), C.F. e P. I. n. (RGNMLEC: CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in S.P. 70032 - Bitonto (BA), in Email_2 C.F._2 persona del legale rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa giusta Controparte_3 procura in calce alla memoria difensiva dall'avvocato Giorgia Gaudino presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5 (comunicazioni al fax n. 081 19569765 o alla mail: ) Email_3
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnativa di adibizione presso altri Nosocomi, turni notturni e legge 104/92
Conclusioni delle parti: parte ricorrente
“2) accertare e dichiarare la illegittimità di assegnazione al Sig. Parte_1 di turni di lavoro presso nosocomi diversi dall'Ospedale ovvero, Controparte_4 dell' di Napoli, con esplicito provvedimento di inibitoria;
3) accertare Controparte_5
e dichiarare la illegittimità delle assegnazione di turni notturni al Sig. Parte_1
, con provvedimento di inibitoria e condanna all'assegnazione a turni diurni
[...] secondo le possibilità aziendali. 4) vittoria di spese legali, con distrazione” parte resistente
“a) rigettare integralmente il ricorso avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 18.6.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
(già rassegnando le conclusioni sopra riportate sulla CP_1 Controparte_2 base delle seguenti considerazioni svolte in punto di fatto e di diritto: - di essere dipendente della Società assunto con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 14.2.2023 con anzianità convenzionale dal 23.4.2010;
- che la sede del rapporto è rappresentata indifferentemente presso una delle postazioni dei committenti richiedenti il servizio di vigilanza nell'ambito del territorio della provincia di Napoli;
- che gode dei benefici del familiare di soggetto con disabilità grave, ex art. 3 comma 3, L.
104/92, nella persona della Sig.ra , nata ad [...] il 8 ottobre Parte_2
1941;
- che la risiede e domicilia in IM SE (CE), alla Via Salvo D'Acquisto n. Pt_1
9;
- di godere del beneficio di cui dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (beneficio per il quale i familiari del disabile, non ricoverato a tempo pieno, che gli prestano assistenza, hanno diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere);
- di essere da sempre stato assegnato all' Parte_3
- che negli ultimi mesi, l dispone, senza soluzione di continuità, con ordini di Parte_4 servizio, assegnazioni e turni presso altri nosocomi (come l' Controparte_5 CP_4
Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale San Paolo che sono ben più distanti dal CP_4 primo e soprattutto presentano una struttura del traffico che impone maggiori tempi di percorrenza;
- che con rifermento all' non sussistono notevoli divergenze di Controparte_5 percorrenza rispetto all' per cui egli tollera tale assegnazione;
Parte_3
- che tali turnazioni, come visto, violano il disposto di cui all'art. 33 comma 5 citato, svilendo la possibilità di scelta, da parte del lavoratore, della sede più confacente rispetto alle esigenze di assistenza del disabile;
- che è suo interesse promuovere il presente giudizio affinché venga affermato il proprio diritto ad essere assegnato, in ragione della facoltà di scelta di cui all'art. 33 comma 5, legge 104/92, ai presidi nosocomiali ovvero Parte_3 CP_5
”, con inibitoria ad altre e diverse assegnazioni (a maggior distanza);
[...]
- che la società, datrice di lavoro, procede ad assegnarlo a turni notturni sebbene, come da visita medica periodica del Medico del Lavoro, Dott. , sia stata accertata Persona_1 una “limitazione” d'opera, proprio con esito NO ai turni notturni (cfr. verbale di visita medica periodica del 25 maggio 2023);
- che a nulla sono valsi i tentativi di risolvere in via amministrativa la questione. Tanto premesso, richiamate il ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Pt_1
Fissata udienza di discussione per il 4.2.2025, con memoria depositata il 24.1.2025 si è tempestivamente costituita la resistendo al giudizio e Controparte_6 deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente non è adibito all'appalto “dell' Parte_3
ma al ben più ampio appalto dell'ASL che ricomprende, tra i vari
[...] CP_7 presidi, i seguenti nosocomi: di Napoli, Ospedale di Napoli, Parte_3 CP_5
Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale San Paolo di Napoli.
Quanto ai turni di notte che a collocazione in modo stabile del ricorrente presso un unico presidio (ovvero, presso il “prescelto” non è possibile per diversi Parte_3 motivi tra i quali rientra anche il fatto che il - essendo esentato dai turni notturni - Pt_1 deve necessariamente ruotare tra i vari presidi onde consentire una corretta ed equa distruzione dei turni notturni degli altri lavoratori. All'udienza del 4.2.2025 dopo avere effettuato il libero interrogatorio delle parti (il ricorrente in quella sede dichiarava: “ “mi riporto al ricorso;
confermo che ero esentato –a causa della mia patologia – dai turni notturni;
confermo che sono residente a IM SE e così come (persona allettata) che è mia suocera” la causa Parte_2 veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.6.2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva ulteriormente rinviata per discussione alla udienza del 30.09.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, se ne impone il rigetto.
Va premesso che con il presente ricorso il ha in sostanza avanzato due distinte Pt_1 domande: con la prima l'istante richiede – sulla base del fatto di essere titolare del beneficio di cui dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (beneficio per il quale i familiari del disabile, non ricoverato a tempo pieno, che gli prestano assistenza, hanno diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere); - di essere assegnato sempre all'Ospedale di Napoli o al massimo anche presso l' Pt_3 CP_5
di Napoli (e di non essere mai più assegnato agli altri nosocomi dell'
[...] CP_8 quali l'Ospedale Pellegrini di Napoli e l'Ospedale San Paolo di Napoli “ben più distanti dal primo e soprattutto presentano una struttura del traffico che impone maggiori tempi di percorrenza”; -con la seconda domanda il ricorrente chiede accertare l'illegittimità delle assegnazione di turni notturni con richiesta di condanna di parte convenuta all'assegnazione a turni diurni secondo le possibilità aziendali.
Per riguarda il primo aspetto esso, come detto riguarda, dunque, tenuto conto del continuo richiamo da parte del ricorrente della disposizione alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 5, legge 104/92, l'adibizione e/o il trasferimento di un lavoratore, accudiente un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità.
Appare, a tal fine, opportuno ricostruire la cornice normativa in cui la vicenda de quo si inscrive e, quindi, analizzare l'evoluzione della disciplina legale inerente le agevolazioni previste dall'ordinamento in favore del lavoratore che debba assistere un familiare con disabilità (cfr., sul punto, Cass., S.U., 16102/2009). L'art. 33 della legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha, come è noto, previsto alcuni benefici per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
il quinto comma del citato articolo dispone che: "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Dalla lettura della norma in esame si evince, inoltre, che le agevolazioni introdotte in tutti i commi dell'art. 33 richiedevano, originariamente, che la correlazione, tra lavoratore e portatore di handicap, fosse fondata sull'assistenza con continuità e sulla convivenza al familiare disabile. La L. 8 marzo 2000, n. 53 ha, poi, modificato il precedente quadro normativo eliminando all'art. 19 il requisito della convivenza e prevedendo, all'art. 20, che l'assistenza debba essere prestata con continuità e in via esclusiva.
Più recentemente le norme contenute nel cd. collegato lavoro (L.
4.11.2010 n.183) hanno previsto che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (cfr. art. 24, comma 1, lettera b che ha modificato l'art. 33, comma 5) e che i requisiti indicati dal comma 3, contestualmente novellato dalla cit. L. n.
183, art. 24, comma 1, lett. a (che ora accomunano la disciplina dei permessi retribuiti a quella del trasferimento) sono i seguenti: "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa...”; occorre, inoltre, ai fini della rituale fruizione di tali agevolazioni che la condizione di disabilità sia accertata, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di , nata ad [...] il [...] e residente in [...] (suocera del ricorrente) mediante le Commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (cfr. doc. n. 2 della produzione attorea).
Appare evidente quale sia la finalità perseguita dal legislatore mediante l'ampia sfera di applicazione della L. 104/92 che è quella di assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti portatori di handicap (con facilitazioni per i lavoratori destinate ad incidere – direttamente o indirettamente – anche sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica); tale primaria esigenza, per essere valutata e soddisfatta in modo normativamente corretto, richiede, pur sempre, nella consueta ottica di effettuazione di un bilanciamento di interessi, una necessaria interrelazione ed integrazione con altri valori espressi dal disegno costituzionale.
In altri termini le agevolazioni previste dal citato art. 33, comma 5, devono comunque intendersi come inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2 - che “deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali”.
Per quanto qui viene in rilievo l'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro nel quale una delle due parti risulta essere il familiare della persona tutelata, laddove il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità a ricevere in modo adeguato ed immutato la necessaria assistenza.
Va, quindi, ribadito che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi valido, in via generale, per tutti i trasferimenti;
l'art. 2103 c.c. prevede, infatti, nel periodo finale del primo comma, che il lavoratore non può essere trasferito (o adibito) da un'unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Allorquando il trasferimento riguardi, però, un lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dal più volte citato comma 5 dell'art. 33 della L.104/92 (caso che ricorre nella fattispecie) deve ritenersi che in capo al datore di lavoro incomba un onere probatorio rafforzato: rafforzamento probatorio che non può che riguardare le esigenze dell'impresa e le comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive che, però, debbano essere di particolare intensità e rilevanza (e ciò anche per distinguere la disciplina del trasferimento
“ordinario” di un dipendente da quello di un dipendente che goda delle agevolazioni di cui alla legge 104/92). Tale bilanciamento, quindi, deve comunque essere effettuato (sia pure con pesi ed oneri probatori diversi) anche quando si è in presenza di un trasferimento di un dipendente che si trovi nelle condizioni da ultimo descritte.
La giurisprudenza di merito e di legittimità anche in pronunce recentissime ha, poi, precisato e stabilito quanto segue: “il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro
- a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”;
“la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle
Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del
2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (entrambe le massime sono tratte dalla sentenza n.9201 della Cassazione civile, sez. lav., 07 giugno 2012).
Come già osservato in precedenza e come ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza appena indicata l'ordinamento pone, dunque, in capo al datore un «onere probatorio rafforzato» proprio in virtù delle ricadute pregiudizievoli che il trasferimento ha sul lavoratore, anche in termini di impatto sugli affetti fondanti la comunità familiare, tanto più pregnanti ove la stessa comunità contempli anche soggetti disabili.
Il datore deve, dunque, dedurre e provare l'esistenza di «particolari ed eccezionali urgenze» che possano giustificate un provvedimento di trasferimento di un siffatto dipendente.
Va ribadito e sottolineato che l'art. 33 comma 5 l. n.104/1992 così come novellato dall'art. 24 l. n.183/2010 accorda al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento
e che il dipendente può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e che egli non può essere trasferito senza il proprio consenso (in tal senso sia la norma contrattuale che l'art. 24, comma 1, lettera b) del collegato lavoro che ha modificato l'art. 33, comma 5). Nelle disposizioni normative di fonte contrattuale e legislativa permane dunque l'allocuzione limitativa “ove possibile” che attenua il vero e proprio diritto soggettivo di cui sopra del dipendente diritto che non può essere fatto valere qualora l'esercizio del medesimo sia in grado di ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative – urgenti ed indefettibili - dell'azienda.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione civile (sentenza della sezione lavoro del 5 settembre 2011, n. 18223) che ha affermato che “l'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato
"ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa;
(cfr. ed in senso sostanzialmente conforme Cass. 20 gennaio 2001 n. 829).
Così inquadrata la fattispecie nei suoi aspetti normativi e giurisprudenziali può essere esaminato il materiale probatorio prodotto dalle parti. A parere dello scrivente appaiono fondate le argomentazioni svolta dalla parte convenuta che ha, come già sopra riportato, sottolineato che il ricorrente è stato assunto dalla società on contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 14 febbraio Controparte_2
2023, inquadrato nel livello IV del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, con qualifica di operaio e svolgente mansioni di guardia giurata e soprattutto che questo non è mai stato adibito all'appalto “dell' ma al ben più ampio appalto Parte_3 dell' che ricomprende, tra i vari presidi, i seguenti nosocomi: Ospedale CP_9 Pt_3 di Napoli, Ospedale di Napoli, Ospedale Pellegrini di Napoli, Ospedale
[...] CP_5
San Paolo di Napoli.
Si legge, infatti, nel contratto stipulato tra le parti nel febbraio 2023 all'art.
3- circa la sede di lavoro quanto segue:
Pertanto dalla lettura del contratto si evince che non solo non è stata pattuita l'adibizione del ricorrente solo all'appalto “dell' ma è stato, al contrario, Parte_3 specificamente previsto che il servizio di vigilanza si svolgerà presso la sede di lavoro nell'ambito territoriale della provincia di Napoli in cui opera la e che Controparte_2 l'”assegnazione ad una postazione non comporterà la cristallizzazione della posizione stessa”; è stato anche pattuito tra le parti anche che “l'assegnazione ad una diversa postazione non configurerà un trasferimento in quanto le postazioni stesse, anche se richiedenti l'impiego di più guardie giurate ovvero servizi articolati o complessi, non costituiscono né costituiranno unità produttive”.
In base alla lettura del contratto (e non essendo stato contestato nel ricorso l'esistenza di differenti unità produttive all'interno del servizio di appalto assegnato alla società datrice di lavoro) nemmeno può parlarsi – nel caso di specie – specificamente di trasferimento ma mera adibizione ad una delle postazioni dei committenti richiedenti.
Inoltre non può che essere evidenziata che la circostanza relativa al riconoscimento del beneficio ex lege 104/92 alla familiare è antecedente alla sottoscrizione Parte_2 del suddetto contratto da parte del ricorrente.
La Commissione Medica riconobbe (suocera del ricorrente) soggetto Parte_2 portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, commi 1 e 3, della legge 104/92 in data 20.6.2022 mentre il contratto – sottoscritto dalla parte attrice – con la previsione delle clausole sopra evidenziate risale, come detto, al febbraio 2023: sicché deve ritenersi che l'istante abbia sottoscritto il contratto già sapendo della circostanza riguardante la familiare quale portatrice di handicap con connotazione di gravità. Persona_2
Le argomentazioni difensive svolte nella memoria, in ogni caso, appaiono fondate anche con riferimento alle distanze tra i singoli nosocomi e la sede di residenza sia del sia Pt_1 della familiare con beneficio ex lege 104/92. Scrive parte convenuta sul punto: “i presidi dove il ricorrente è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa sono collocati, tutti, ad una distanza che va tra i 67,1 km ed i 77,5 km rispetto all'abitazione del familiare bisognoso di assistenza e precisamente (cfr. documento sub n. 4): 69,2 km tempo di percorrenza 1h e 16 minuti;
Parte_3
Ospedale San Paolo 77, 5 km tempo di percorrenza 1 h 21 min;
Ospedale Pellegrini 71,4 km tempo di percorrenza 1h 21 min;
Ospedale 67,1 km tempo di percorrenza CP_5 1h 13 min”. E' evidente che non vi è - tra le varie postazioni di impiego - né eccessiva differenza in termini di chilometraggio con il luogo dell'abitazione del familiare bisognoso di assistenza e precisamente (distanza che varia tra un minimo di 67,1 ed un massimo di 77,5 km) né eccessiva differenza quanto ai tempi di percorrenza (che varia da un minimo di 1h e 13 minuti ad un massimo di 1h e 21). A fronte di tali inattaccabili argomentazioni (anche perché documentalmente comprovate: cfr. doc. n.4 della produzione di parte convenuta) parte ricorrente nelle note di discussione non ha preso alcuna posizione e non ha avanzato alcuna contestazione sui dati sopra riportati e comprovati dalla parte resistente in via documentale.
La distanza tra i vari presidi è, dunque, - come afferma parte convenuta - del tutto
“similare”. Quanto alla domanda relativa alla richiesta di accertare l'illegittimità delle assegnazione del a turni notturni - con richiesta di condanna di parte convenuta all'assegnazione a Pt_1 turni diurni secondo le possibilità aziendali - va detto che tale domanda è palesemente infondata.
Afferma parte convenuta (con argomentazioni anche in questo caso non contestate dal ricorrente nelle note finali di discussione) che il “in conformità con le prescrizioni Pt_1 del medico competente il ricorrente non è mai stato adibito a turni notturni”. Parte resistente ha anche precisato che per lavoro notturno deve intendersi, in base alla definizione contenuta nell'art. 1, co, 2, lettera d del D.Lgs. n. 66/2003, “come un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5:00 del mattino. Al successivo punto “e” è poi specificato che si intende per "periodo notturno": il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
Al punto “f”, infine, è definito "lavoratore notturno": 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”. Quanto alle norme contenute nel CCNL di settore parte convenuta richiama l'articolo 15 che disciplina il lavoro notturno prevedendo che debba intendersi specificamente, per lavoro notturno prestato nel settore in cui operano le parti “ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alle ore 06. Il CCNL non disciplina l'ipotesi del lavoratore che svolga una parte del suo lavoro in orario notturno per cui trova applicazione la previsione legislativa di cui al punto 2 sopra trascritto”. Dal documento n. 6 prodotto dalla parte convenuta si evince, infine, che l'
[...]
con nota 1050 del 26 novembre 2020 ha chiarito che: ““la lettera e) Controparte_10 va quindi intesa nel senso che: a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino); b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l'individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di
“lavoratore notturno”; c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno. Nel caso di cui alla lett. b), laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto 2), senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come
“lavoratore notturno”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l'anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di
“lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l'anno). Alla luce delle norma di legge e di quelle contrattuali sopra riportate non può non concludersi nel ritenersi che l'istante non ha mai svolto lavoro notturno in quanto: - Non ha mai svolto un periodo di lavoro di almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- Non ha mai svolto un periodo di lavoro di almeno otto ore consecutive dalle ore 22 alle ore 06; - Non ha mai svolto durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro - Non ha mai svolto per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno”. Il nell'arco temporale dal 14 febbraio 2023 al 31 dicembre 2024 - allorquando ha Pt_1 lavorato nel turno 23.00/07.00 - ha svolto sempre e solo “una sola ora di lavoro” e ciò in tutte e 22 occasioni in cui ciò è accaduto (ed anche tale deduzione e/o affermazione di parte resistente) non è stata mai contestata dalla parte attrice. Ritiene il Giudice, valutata la documentazione in atti, il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal ricorrente e dalla convenuta e anche le concrete richieste avanzate dalle parti, che è ben possibile, nella fattispecie concreta, giungere alla conclusione di ritenere effettive e reali le specifiche esigenze datoriali “che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte” a fronte delle quali il diritto del ricorrente deve essere considerato recessivo.
A fronte delle argomentazioni svolte dalla parte datoriale precise, analitiche, ragionevoli ed in parte comprovate dalla documentazione esibita (cfr. produzione di parte convenuta) il ricorrente non ha effettuato alcuna specifica contestazione e/o controdeduzione di tal ché esse devono considerarsi, come effettive e rispondenti alla realtà aziendale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento con conseguente rigetto della domanda.
Le spese della procedura possono essere compensate tra le parti stante, la qualità delle parti, gli interessi in rilievo nella presente controversia e l'obiettiva controvertibilità delle questioni sottoposte all'attenzione del Giudice.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Napoli 24.11.2025 Il Giudice
Dr. Federico Bile