Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 15/12/2022, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2022, proposto da
TO PO, NZ NC, SI PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolangelo Zurlo, Nunzia Semerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. NZ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente del Comune di Ostuni n. 113 del 13.7.2022, notificata dal messo comunale il 27.7.2022 a mani proprie del sig. PO Rocco, avente ad oggetto: “ la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per abuso edilizio su area demaniale marittima censita in catasto al foglio 17, p.lla privata 254 e demaniali marittime 1482-1488 ”, nonché di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi quelli ad essa allegati della nota prot. 25758 del 02.05.2022 della Guardia Costiera-Delegazione di Spiaggia di Villanova, della relazione di sopralluogo SUET del 02.02.2022;
nonché per il risarcimento del danno
già procurato e che dovesse ulteriormente derivare dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di Capitaneria di Porto di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che con l’ordinanza impugnata l’Amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate sull’area riportata in catasto al foglio di mappa n. 17, particella privata n. 254 - particelle demaniali 1482 1488, e segnatamente della occupazione abusiva in battuto cementizio, di due cancelli, nonché di una recinzione in muratura con ringhiera metallica;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 113 del 13.7.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.10.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio SC, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio SC |
IL SEGRETARIO