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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Maurizio Savasta giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Cristiano Gambarota, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
- opponente: “1) Preliminarmente, in rito, dichiarare nullo il ricorso e l'ingiunzione notificata perché carente delle attestazioni di conformità; 2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, inesigibilità e, comunque, infondatezza dell'avversa pretesa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Trani – Giudice dott.ssa Sandra Moselli n. 57/2020 (R.G. 6432/2019) emesso in data 13/01/2020, notificato in data
21/01/2020; 3) In estremo subordine, nel merito, ove l'Ill.mo Tribunale ritenga di non acquisire in toto i motivi di opposizione proposti, accertare e dichiarare che la somma richiesta non è comunque dovuta per tutte le ragioni indicate in narrativa e rideterminare l'effettivo importo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e dei pagamenti effettuati, così come determinata in corso i causa;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”;
- opposto: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo;
2) nel merito, rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con la condanna al pagamento della somma ivi indicata oltre rivalutazione interessi e spese;
3) condannare la , al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente Controparte_2 giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.2.2020 (già R.G. 1137/2020) la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 57/2020 emesso da codesto Tribunale in data
[...]
13/01/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto , CP_1 della somma di € 22.069,80 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali di consulenza contabile e fiscale rese dall'opposto in suo favore, giusta incarico conferito dal C.D.A., unitamente al dott. in data 21.11.2014, e non Per_1
corrisposte in relazione alle annualità 2016 (residuo), 2017 e 2018.
Analogo atto di opposizione (R.G. 131/2020) la società attrice aveva formulato avverso il decreto n. 1966/2019 emesso da codesto Tribunale il 28.11.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto della somma di € 23.080,88 oltre interessi e Persona_2
spese del procedimento, per le medesime causali di cui al ricorso avanzato dal . CP_1
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, l'opponente, a sostegno della formulata opposizione: i) in via preliminare la nullità del decreto per esser i relativi allegati notificati privi dell'attestazione di conformità; ii) il difetto di prova e l'insussistenza del credito, non potendo lo stesso fondarsi sulla notula, costituente documentazione unilaterale, né sulla delibera del CdA del 21/11/2014, la quale avrebbe riguardo ad attività straordinaria di riassetto e riorganizzazione contabili espletate e pagate nel biennio 2014-2015, in occasione dell'insediamento del nuovo CDA, mentre non costituirebbe elemento di prova di un'attività continuativa di consulenza;
iii) che per il periodo successivo e terminata l'attività straordinaria, i commercialisti incaricati si erano occupati della sola gestione ordinaria, per la quale non era stato pattuito un compenso, ma era stata corrisposta annualmente la somma di euro 3.000,00 da ripartire tra i due professionisti;
iv) che, inoltre, la pretesa del professionista sarebbe carente di oggettivi riscontri, non avendo fornito alcun elemento per poter dimostrare l'avvenuto espletamento integrale delle attività e poter quantificare l'esattezza del saldo da corrispondere.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Preliminarmente, in rito, dichiarare nullo il ricorso e l'ingiunzione notificata perché carente delle attestazioni di conformità; 2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, inesigibilità e, comunque, infondatezza dell'avversa pretesa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico del
Tribunale di Trani – Giudice dott.ssa Sandra Moselli n. 57/2020 (R.G. 6432/2019) emesso in data
13/01/2020, notificato in data 21/01/2020; 3) In estremo subordine, nel merito, ove l'Ill.mo
Tribunale ritenga di non acquisire in toto i motivi di opposizione proposti, accertare e dichiarare che la somma richiesta non è comunque dovuta per tutte le ragioni indicate in narrativa e rideterminare l'effettivo importo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte dei pagamenti effettuati;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con comparsa del 24.6.2020 si è costituito in giudizio l'opposto Controparte_1
, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) dell'infondatezza
[...] dell'eccezione preliminare, non essendovi incertezza circa la provenienza dell'atto ed essendovi l'attestazione ex art. 3 bis l. 53/1994, nonché trattandosi di irregolarità sanabile e sanata;
ii) che il conferimento dell'incarico era unitario e risultava comprovato dal verbale d'assemblea e dal fatto che l'opponente aveva corrisposto le relative somme sino al 2016, per il quale residuava soltanto un saldo di euro 229,80; iii) che il sollecito inviato aveva finalità meramente transattive.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo;
2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 3) Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con la condanna al pagamento della somma ivi indicata oltre rivalutazione interessi e spese. 4)
Condannare la al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente Controparte_2 giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il giudizio, già iscritto al n. di ruolo 1137/2020, è stato riunito a quello di opposizione già formulato dalla medesima opponente avverso il decreto ottenuto dal concreditore iscritto al Per_1
n. 131/2020, giusta provvedimento del 18.11.2021.
Con ordinanza del 20.6.20222, previa istanza in tal senso delle parti, è stata dichiarata l'estinzione del processo in relazione alla posizione dell'opposto con integrale Persona_2
compensazione delle spese di lite, giusta rinuncia agli atti dell'opponente e relativa accettazione dell'opposto. Il procedimento è quindi proseguito in relazione alla sola posizione del , CP_1
dapprima mediante tentativo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c. (“pagamento al professionista, a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma onnicomprensiva di euro 12.000,00; - abbandono del giudizio;
- compensazione integrale delle spese di lite”), con proposta accettata dall'opposto
[...]
e rifiutata dalla e poi a mezzo di istruttoria documentale e di ctu CP_1 Parte_2
contabile.
Con ordinanza del 14.9.2023 è stata formulata ulteriore proposta conciliativa
(“riconoscimento di un credito dell'opposto pari ad euro 3.500,00 con previsione di un contributo parziale al rimborso delle spese di lite pari a complessivi forfettarie euro 1.500,00, oltre accessori e ctu a carico di entrambe le parti”), rifiutata da entrambe le parti.
All'udienza del 9.1.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. previo deposito ad opera delle parti di note sostitutive contenenti la precisazione delle conclusioni, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
------------
L'opposizione è fondata solo in parte, nei termini di seguito esposti.
1. Preliminarmente, in termini di rito, deve respingersi l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e relativa al difetto di attestazione di conformità.
A tal riguardo, premesso che il rilievo di tale eccezione è limitato, in ogni caso, alla sola incidenza sulla determinazione delle spese della fase monitoria – atteso che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr., di recente, sul punto, Cass.
Civ., sez. VI, 14/07/2022, n. 22253; Cass. Civ., sez. II , 15/12/2021 , n. 40110; Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2021, n. 32792) - vi è che anche al fine menzionato l'eccezione deve ritenersi infondata, per la semplice ragione che l'opponente non ha contestato la conformità all'originale della copia, sicché la censura risulta fine a se stessa e non correlata ad un concreto interesse a supporto.
2. Passando, dunque, al merito della pretesa, giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (e, dunque, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore “in senso sostanziale”) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie deve anzitutto rilevarsi che l'opposto, quale attore in senso sostanziale, ha assolto all'onere della prova su di esso gravante, dando dimostrazione del titolo alla base della propria pretesa, costituito dal contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss cod. civ.) intercorso tra le parti.
A tal riguardo, infatti, l'opposto ha dato prova della sussistenza della delibera del Consiglio di Amministrazione, datata 21.11.2014, con la quale la società opponente, alla presenza del professionista opposto, che ha dichiarato di accettare, ha conferito allo stesso l'incarico di
“consulenza”, “riorganizzazione e riassetto contabile”. L'opponente, dal canto suo, non ha disconosciuto o contestato l'esistenza o la validità del predetto verbale, limitandosi ad eccepire l'insussistenza di un contratto scritto. L'eccezione, tuttavia, non coglie nel segno, sia in ragione del principio della libertà delle forme (art. 1325 e 1350 cod. civ.), sia in considerazione del tenore della predetta delibera, che rende evidente l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra l'organo amministrativo della società opponente e i professionisti intervenuti in sede consiliare.
D'altro canto, l'intervenuto raggiungimento dell'accordo è certificato anche per facta concludentia, essendo incontestato tra le parti che i professionisti ebbero ad adempiere al mandato ricevuto dal C.D.A. oltre che essere comprovata a livello documentale l'attività svolta dagli stessi
(cfr. doc. all. fasc. opposto).
3. In ordine, tuttavia, alla determinazione del compenso dovuto, non può concordarsi con quanto sostenuto dall'opposto – ad avviso del quale il compenso individuato nella predetta delibera
(pari ad euro 21.840,00/annui), essendo stato determinato in misura forfettaria e senza termine di durata, dovrebbe applicarsi anche per le annualità successive, giacché, proprio dall'esame del contenuto della delibera risulta evidente che il conferimento precipuo dell'incarico afferiva allo svolgimento di attività straordinaria (“riorganizzazione e riassetto contabile”), in ragione del cambio di CDA e della cessazione del rapporto di consulenza con i precedenti professionisti, essendo poi incluso in tale compenso “anche tutte le altre incombenze fiscali, contabili ed amministrative cui è gravata la cooperativa”: per modo che, in relazione alle annualità successive, in assenza di attività straordinaria (sulla quale, cfr. infra), non può ritenersi applicabile il medesimo accordo che, in assenza di ulteriori elementi e facendo applicazione anche del criterio interpretativo- integrativo del canone di buona fede, oltre che di quello della condotta concretamente tenuta dalle parti successivamente alla stipula (v. gli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e cfr. la notula inviata nel 2019 dallo stesso opposto, in atti) deve ritenersi limitato al periodo strettamente necessario per il compimento dell'attività straordinaria.
Ne deriva, in buona sostanza, che per l'attività meramente c.d. ordinaria, di consulenza contabile e fiscale, non può ritenersi raggiunto un accordo sul compenso – non potendo desumersi elementi per “scorporare” tale voce dall'importo pattuito forfettariamente – con la conseguenza che, fermo il limite massimo di quanto pattuito, il predetto compenso deve essere giudizialmente determinato, in applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 2233 cod. civ.-
Nello specifico, nel caso di specie, trattandosi di attività svolta da commercialisti, devono trovare applicazione i criteri normativi vigenti e cioè i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.
140, emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in
Legge 24 marzo 2012, n.27, tenendo conto “in ogni caso” della “importanza dell'opera svolta” e del
“decoro della professione”.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter condividere la determinazione del compenso effettuata dal ctu, atteso che l'ausiliario, con relazione amplia, motivata e priva di contraddizioni, ha dato conto, sulla base degli atti, della consistenza dell'attività svolta dal dott. Controparte_1
ed ha provveduto a quantificarne il compenso in adesione dei parametri di cui al citato
[...]
D.M. 140/2012.
All'uopo, preme rilevare che, in estrema sintesi, l'ausiliario ha evidenziato:
- che “non sono emerse contestazioni relative all'attività svolta dal dott. negli CP_1 anni 2014 e 2015, per i quali la società cooperativa “ ” ha corrisposto i compensi CP_2 così come stabiliti e deliberati nel C.d.A. del 21.11.2014”.
- che “il dott. , nello svolgimento del proprio incarico, provvedeva: - alla CP_1
tenuta della contabilità per gli anni 2015, 2016 e 2017; - ad estrapolare i dati utili all'elaborazione dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 con i relativi depositi telematici in CCIAA;
- a redigere ed inviare telematicamente il modello IVA 2017; - a redigere e ad inviare i modelli IRAP 2017 e IRAP
2018;- alla composizione degli elenchi clienti e fornitori semestrali relativi agli anni 2017 e 2018; provvedeva altresì: - al solo invio telematico dei modelli 770/2017, 770/2018 e 770/2019; - al solo invio telematico delle Certificazioni Uniche relative agli anni 2017, 2018 e 2019; - al solo invio telematico del modello IVA 2018 e IVA 2019; - al solo invio telematico delle Liquidazioni
Periodiche (LI.PE) relative agli anni 2017 e 2018; - al solo invio telematico dei modelli UNICO SC
2017 e UNICO SC 2018”. - che, per la tenuta della contabilità, in applicazione dell'onorario di cui all'art. 23 D.M. cit., operata una riduzione del 25% ex art. 18, “in considerazione della tipologia di attività della società cooperativa, nonché in funzione delle esigue scritture contabili effettuate nel corso degli anni oggetto di analisi”, i compensi sono stati così quantificati: “- Compenso per l'anno 2016 pari ad euro 3.765,00; - Compenso per l'anno 2017 pari ad euro 3.792,00; - Compenso per l'anno 2018 pari ad euro 3.493,00 Totale compenso per la tenuta della contabilità pari ad euro 11.050,00”
- che, in relazione alla formazione del bilancio, in applicazione dell'art. 24 D.M. cit. ed applicata analoga riduzione, i compensi sono stati così determinati: “- Compenso per l'anno 2016 pari ad euro 6.600,00; - Compenso per l'anno 2017 pari ad euro 6.636,00; Totale compenso per la formazione dei Bilanci pari ad euro 13.236,00”; con esclusione di quello per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2018, atteso che “la risoluzione del rapporto professionale è avvenuta con decorrenza18.11.2018, antecedente al periodo utile per l'approvazione del bilancio nonché per il deposito in Camera di Commercio”.
- che, per l'assistenza tributaria, “applicando le disposizioni del Riquadro 10.1 della tabella
C”, il compenso è stato individuato nella misura pari ad euro 1.850,00.
- che, in conclusione, “Il totale dei compensi determinati per l'attività di consulenza contabile e fiscale relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 è pari ad euro 26.136,00” e quindi, per la quota di spettanza del dott. , pari alla metà, “è pari ad euro 13.068,00”, sicché, CP_1
considerando che la cooperativa ha corrisposto per gli anni 2016, 2017 e 2018 la somma di euro
10.690,20 (circostanza non oggetto di contestazione), “il residuo credito, eventualmente da corrispondere al dott. , è pari ad euro 2.377,80 oltre oneri di legge”; Controparte_1
- che tale conteggio non tiene conto dell'attività espletata per gli anni 2014 e 2015, in relazione ai quali nulla ha richiesto il ricorrente, che anzi ha dedotto di esser stato integralmente soddisfatto;
- che, laddove si volesse considerare anche l'attività espletata per gli anni 2014-2015, il compenso dovuto al professionista ammonterebbe ad euro 12.590,77, sicché, tenendo conto di quanto corrisposto dalla pari ad euro 11.830,00, residuerebbe in suo favore il maggior CP_2
importo finale pari ad euro 3.138,57, oltre oneri di legge.
Il Tribunale, come detto, ritiene di condividere il primo calcolo effettuato dal ctu, atteso che il medesimo opposto ha dichiarato, di esser stato soddisfatto per le annualità 2014-2015 (cfr. pag. 2 ricorso monitorio: “-che il ricorrente ha ricevuto il compenso pattuito : -per il mese di dicembre dell'anno 2014 : € 910,00 ovvero € 10.920,00: 12; -per l'anno 2015, precisando che, per tale anno, egli ha ricevuto € 10.920,00; -per l'anno 2016 € 10.690,20 percependo in meno €229,80; -che, per tali compensi, venivano emesse regolari fatture;” cfr. pag. 5 comparsa di costituzione: “il ricorrente ha ricevuto il compenso concordato per il mese di dicembre dell'anno 2014 la somma di € 910,00 (€
10.920,00: 12). Per l'anno 2015, ha ricevuto € 10.920,00 e per l'anno 2016 € 10.690,20 percependo in meno €229,80”), agendo in giudizio soltanto per ottenere il saldo dell'anno 2016 e i compensi dovuti per le annualità 2017 e 2018, sicché è all'interno di tali limiti, ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) che deve muoversi il vaglio giudiziale.
Anche le censure formulate dalle parti alla ctu non appaiono condivisibili, ritenendo il
Tribunale che l'ausiliario abbia compiutamente e dettagliatamente risposto alle osservazioni formulate dalle parti, con argomentazioni logiche e congruamente motivate che in questa sede devono intendersi fatte proprie.
Così, in modo estremamente sintetico, è condivisibile la scelta del ctu di non conteggiare alcun compenso per l'attività straordinaria relativa all'anno 2017, non essendo presente documentazione a comprova di tale attività – ed anzi essendo verosimile che, come già detto,
l'attività medesima (di riorganizzazione e riassetto contabile) abbia riguardato soltanto i primi mesi di lavoro dei due professionisti, in ragione del cambio di CDA e del passaggio di consegne tra i precedenti e i nuovi consulenti. Parimenti risultano condivisibili le scelte di non applicare i parametri massimi – ed anzi di conteggiare le riduzioni previste – in ragione della semplicità dell'attività svolta, e di non calcolare alcun compenso per la formazione del bilancio 2018, stante l'intervenuto recesso dal rapporto da parte dello stesso prima del deposito del bilancio, CP_1
avvenuto da parte di altro professionista. Infine, risulta condivisibile anche la limitazione del compenso per l'attività di consulenza tributaria a quei soli atti che risultino documentalmente compiuti dal professionista.
In conclusione, la somma residua dovuta in favore del è pari ad euro 2.377,80 CP_1
oltre oneri di legge.
Tale somma, costituente debito di valuta, non deve esser rivalutata, mentre risultano dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al saldo, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica del difensore, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 1.100,00 ad euro 5.200,00 avuto riguardo alla somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi indicati nelle allegate tabelle (“procedimenti monitori” e “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) per tutte le fasi, in ragione dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, ex artt. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 131/2020, alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n.
1137/2020:
1. accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2020, emesso da codesto Tribunale;
2. pronunziando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata dall'opposto , in accoglimento parziale della stessa, Controparte_1
per le ragioni indicate in motivazione, condanna la , a pagare in favore Parte_1
del primo, la somma di € 2.377,80 oltre oneri di legge e interessi legali con la decorrenza indicata e sino al soddisfo;
3. condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano: a) per la fase monitoria, in euro 145,50 per esborsi ed in euro 450,00 per compensi al difensore, oltre accessori ove dovuti come per legge;
b) per la fase di opposizione, in euro 2.552,00 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Cristiano Gambarotadichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 4 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Maurizio Savasta giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Cristiano Gambarota, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
- opponente: “1) Preliminarmente, in rito, dichiarare nullo il ricorso e l'ingiunzione notificata perché carente delle attestazioni di conformità; 2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, inesigibilità e, comunque, infondatezza dell'avversa pretesa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Trani – Giudice dott.ssa Sandra Moselli n. 57/2020 (R.G. 6432/2019) emesso in data 13/01/2020, notificato in data
21/01/2020; 3) In estremo subordine, nel merito, ove l'Ill.mo Tribunale ritenga di non acquisire in toto i motivi di opposizione proposti, accertare e dichiarare che la somma richiesta non è comunque dovuta per tutte le ragioni indicate in narrativa e rideterminare l'effettivo importo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e dei pagamenti effettuati, così come determinata in corso i causa;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”;
- opposto: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo;
2) nel merito, rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con la condanna al pagamento della somma ivi indicata oltre rivalutazione interessi e spese;
3) condannare la , al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente Controparte_2 giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.2.2020 (già R.G. 1137/2020) la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 57/2020 emesso da codesto Tribunale in data
[...]
13/01/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto , CP_1 della somma di € 22.069,80 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali di consulenza contabile e fiscale rese dall'opposto in suo favore, giusta incarico conferito dal C.D.A., unitamente al dott. in data 21.11.2014, e non Per_1
corrisposte in relazione alle annualità 2016 (residuo), 2017 e 2018.
Analogo atto di opposizione (R.G. 131/2020) la società attrice aveva formulato avverso il decreto n. 1966/2019 emesso da codesto Tribunale il 28.11.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto della somma di € 23.080,88 oltre interessi e Persona_2
spese del procedimento, per le medesime causali di cui al ricorso avanzato dal . CP_1
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, l'opponente, a sostegno della formulata opposizione: i) in via preliminare la nullità del decreto per esser i relativi allegati notificati privi dell'attestazione di conformità; ii) il difetto di prova e l'insussistenza del credito, non potendo lo stesso fondarsi sulla notula, costituente documentazione unilaterale, né sulla delibera del CdA del 21/11/2014, la quale avrebbe riguardo ad attività straordinaria di riassetto e riorganizzazione contabili espletate e pagate nel biennio 2014-2015, in occasione dell'insediamento del nuovo CDA, mentre non costituirebbe elemento di prova di un'attività continuativa di consulenza;
iii) che per il periodo successivo e terminata l'attività straordinaria, i commercialisti incaricati si erano occupati della sola gestione ordinaria, per la quale non era stato pattuito un compenso, ma era stata corrisposta annualmente la somma di euro 3.000,00 da ripartire tra i due professionisti;
iv) che, inoltre, la pretesa del professionista sarebbe carente di oggettivi riscontri, non avendo fornito alcun elemento per poter dimostrare l'avvenuto espletamento integrale delle attività e poter quantificare l'esattezza del saldo da corrispondere.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Preliminarmente, in rito, dichiarare nullo il ricorso e l'ingiunzione notificata perché carente delle attestazioni di conformità; 2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, inesigibilità e, comunque, infondatezza dell'avversa pretesa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico del
Tribunale di Trani – Giudice dott.ssa Sandra Moselli n. 57/2020 (R.G. 6432/2019) emesso in data
13/01/2020, notificato in data 21/01/2020; 3) In estremo subordine, nel merito, ove l'Ill.mo
Tribunale ritenga di non acquisire in toto i motivi di opposizione proposti, accertare e dichiarare che la somma richiesta non è comunque dovuta per tutte le ragioni indicate in narrativa e rideterminare l'effettivo importo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte dei pagamenti effettuati;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con comparsa del 24.6.2020 si è costituito in giudizio l'opposto Controparte_1
, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) dell'infondatezza
[...] dell'eccezione preliminare, non essendovi incertezza circa la provenienza dell'atto ed essendovi l'attestazione ex art. 3 bis l. 53/1994, nonché trattandosi di irregolarità sanabile e sanata;
ii) che il conferimento dell'incarico era unitario e risultava comprovato dal verbale d'assemblea e dal fatto che l'opponente aveva corrisposto le relative somme sino al 2016, per il quale residuava soltanto un saldo di euro 229,80; iii) che il sollecito inviato aveva finalità meramente transattive.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo;
2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 3) Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con la condanna al pagamento della somma ivi indicata oltre rivalutazione interessi e spese. 4)
Condannare la al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente Controparte_2 giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il giudizio, già iscritto al n. di ruolo 1137/2020, è stato riunito a quello di opposizione già formulato dalla medesima opponente avverso il decreto ottenuto dal concreditore iscritto al Per_1
n. 131/2020, giusta provvedimento del 18.11.2021.
Con ordinanza del 20.6.20222, previa istanza in tal senso delle parti, è stata dichiarata l'estinzione del processo in relazione alla posizione dell'opposto con integrale Persona_2
compensazione delle spese di lite, giusta rinuncia agli atti dell'opponente e relativa accettazione dell'opposto. Il procedimento è quindi proseguito in relazione alla sola posizione del , CP_1
dapprima mediante tentativo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c. (“pagamento al professionista, a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma onnicomprensiva di euro 12.000,00; - abbandono del giudizio;
- compensazione integrale delle spese di lite”), con proposta accettata dall'opposto
[...]
e rifiutata dalla e poi a mezzo di istruttoria documentale e di ctu CP_1 Parte_2
contabile.
Con ordinanza del 14.9.2023 è stata formulata ulteriore proposta conciliativa
(“riconoscimento di un credito dell'opposto pari ad euro 3.500,00 con previsione di un contributo parziale al rimborso delle spese di lite pari a complessivi forfettarie euro 1.500,00, oltre accessori e ctu a carico di entrambe le parti”), rifiutata da entrambe le parti.
All'udienza del 9.1.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. previo deposito ad opera delle parti di note sostitutive contenenti la precisazione delle conclusioni, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è fondata solo in parte, nei termini di seguito esposti.
1. Preliminarmente, in termini di rito, deve respingersi l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e relativa al difetto di attestazione di conformità.
A tal riguardo, premesso che il rilievo di tale eccezione è limitato, in ogni caso, alla sola incidenza sulla determinazione delle spese della fase monitoria – atteso che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr., di recente, sul punto, Cass.
Civ., sez. VI, 14/07/2022, n. 22253; Cass. Civ., sez. II , 15/12/2021 , n. 40110; Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2021, n. 32792) - vi è che anche al fine menzionato l'eccezione deve ritenersi infondata, per la semplice ragione che l'opponente non ha contestato la conformità all'originale della copia, sicché la censura risulta fine a se stessa e non correlata ad un concreto interesse a supporto.
2. Passando, dunque, al merito della pretesa, giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (e, dunque, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore “in senso sostanziale”) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie deve anzitutto rilevarsi che l'opposto, quale attore in senso sostanziale, ha assolto all'onere della prova su di esso gravante, dando dimostrazione del titolo alla base della propria pretesa, costituito dal contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss cod. civ.) intercorso tra le parti.
A tal riguardo, infatti, l'opposto ha dato prova della sussistenza della delibera del Consiglio di Amministrazione, datata 21.11.2014, con la quale la società opponente, alla presenza del professionista opposto, che ha dichiarato di accettare, ha conferito allo stesso l'incarico di
“consulenza”, “riorganizzazione e riassetto contabile”. L'opponente, dal canto suo, non ha disconosciuto o contestato l'esistenza o la validità del predetto verbale, limitandosi ad eccepire l'insussistenza di un contratto scritto. L'eccezione, tuttavia, non coglie nel segno, sia in ragione del principio della libertà delle forme (art. 1325 e 1350 cod. civ.), sia in considerazione del tenore della predetta delibera, che rende evidente l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra l'organo amministrativo della società opponente e i professionisti intervenuti in sede consiliare.
D'altro canto, l'intervenuto raggiungimento dell'accordo è certificato anche per facta concludentia, essendo incontestato tra le parti che i professionisti ebbero ad adempiere al mandato ricevuto dal C.D.A. oltre che essere comprovata a livello documentale l'attività svolta dagli stessi
(cfr. doc. all. fasc. opposto).
3. In ordine, tuttavia, alla determinazione del compenso dovuto, non può concordarsi con quanto sostenuto dall'opposto – ad avviso del quale il compenso individuato nella predetta delibera
(pari ad euro 21.840,00/annui), essendo stato determinato in misura forfettaria e senza termine di durata, dovrebbe applicarsi anche per le annualità successive, giacché, proprio dall'esame del contenuto della delibera risulta evidente che il conferimento precipuo dell'incarico afferiva allo svolgimento di attività straordinaria (“riorganizzazione e riassetto contabile”), in ragione del cambio di CDA e della cessazione del rapporto di consulenza con i precedenti professionisti, essendo poi incluso in tale compenso “anche tutte le altre incombenze fiscali, contabili ed amministrative cui è gravata la cooperativa”: per modo che, in relazione alle annualità successive, in assenza di attività straordinaria (sulla quale, cfr. infra), non può ritenersi applicabile il medesimo accordo che, in assenza di ulteriori elementi e facendo applicazione anche del criterio interpretativo- integrativo del canone di buona fede, oltre che di quello della condotta concretamente tenuta dalle parti successivamente alla stipula (v. gli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e cfr. la notula inviata nel 2019 dallo stesso opposto, in atti) deve ritenersi limitato al periodo strettamente necessario per il compimento dell'attività straordinaria.
Ne deriva, in buona sostanza, che per l'attività meramente c.d. ordinaria, di consulenza contabile e fiscale, non può ritenersi raggiunto un accordo sul compenso – non potendo desumersi elementi per “scorporare” tale voce dall'importo pattuito forfettariamente – con la conseguenza che, fermo il limite massimo di quanto pattuito, il predetto compenso deve essere giudizialmente determinato, in applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 2233 cod. civ.-
Nello specifico, nel caso di specie, trattandosi di attività svolta da commercialisti, devono trovare applicazione i criteri normativi vigenti e cioè i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.
140, emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in
Legge 24 marzo 2012, n.27, tenendo conto “in ogni caso” della “importanza dell'opera svolta” e del
“decoro della professione”.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter condividere la determinazione del compenso effettuata dal ctu, atteso che l'ausiliario, con relazione amplia, motivata e priva di contraddizioni, ha dato conto, sulla base degli atti, della consistenza dell'attività svolta dal dott. Controparte_1
ed ha provveduto a quantificarne il compenso in adesione dei parametri di cui al citato
[...]
D.M. 140/2012.
All'uopo, preme rilevare che, in estrema sintesi, l'ausiliario ha evidenziato:
- che “non sono emerse contestazioni relative all'attività svolta dal dott. negli CP_1 anni 2014 e 2015, per i quali la società cooperativa “ ” ha corrisposto i compensi CP_2 così come stabiliti e deliberati nel C.d.A. del 21.11.2014”.
- che “il dott. , nello svolgimento del proprio incarico, provvedeva: - alla CP_1
tenuta della contabilità per gli anni 2015, 2016 e 2017; - ad estrapolare i dati utili all'elaborazione dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 con i relativi depositi telematici in CCIAA;
- a redigere ed inviare telematicamente il modello IVA 2017; - a redigere e ad inviare i modelli IRAP 2017 e IRAP
2018;- alla composizione degli elenchi clienti e fornitori semestrali relativi agli anni 2017 e 2018; provvedeva altresì: - al solo invio telematico dei modelli 770/2017, 770/2018 e 770/2019; - al solo invio telematico delle Certificazioni Uniche relative agli anni 2017, 2018 e 2019; - al solo invio telematico del modello IVA 2018 e IVA 2019; - al solo invio telematico delle Liquidazioni
Periodiche (LI.PE) relative agli anni 2017 e 2018; - al solo invio telematico dei modelli UNICO SC
2017 e UNICO SC 2018”. - che, per la tenuta della contabilità, in applicazione dell'onorario di cui all'art. 23 D.M. cit., operata una riduzione del 25% ex art. 18, “in considerazione della tipologia di attività della società cooperativa, nonché in funzione delle esigue scritture contabili effettuate nel corso degli anni oggetto di analisi”, i compensi sono stati così quantificati: “- Compenso per l'anno 2016 pari ad euro 3.765,00; - Compenso per l'anno 2017 pari ad euro 3.792,00; - Compenso per l'anno 2018 pari ad euro 3.493,00 Totale compenso per la tenuta della contabilità pari ad euro 11.050,00”
- che, in relazione alla formazione del bilancio, in applicazione dell'art. 24 D.M. cit. ed applicata analoga riduzione, i compensi sono stati così determinati: “- Compenso per l'anno 2016 pari ad euro 6.600,00; - Compenso per l'anno 2017 pari ad euro 6.636,00; Totale compenso per la formazione dei Bilanci pari ad euro 13.236,00”; con esclusione di quello per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2018, atteso che “la risoluzione del rapporto professionale è avvenuta con decorrenza18.11.2018, antecedente al periodo utile per l'approvazione del bilancio nonché per il deposito in Camera di Commercio”.
- che, per l'assistenza tributaria, “applicando le disposizioni del Riquadro 10.1 della tabella
C”, il compenso è stato individuato nella misura pari ad euro 1.850,00.
- che, in conclusione, “Il totale dei compensi determinati per l'attività di consulenza contabile e fiscale relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 è pari ad euro 26.136,00” e quindi, per la quota di spettanza del dott. , pari alla metà, “è pari ad euro 13.068,00”, sicché, CP_1
considerando che la cooperativa ha corrisposto per gli anni 2016, 2017 e 2018 la somma di euro
10.690,20 (circostanza non oggetto di contestazione), “il residuo credito, eventualmente da corrispondere al dott. , è pari ad euro 2.377,80 oltre oneri di legge”; Controparte_1
- che tale conteggio non tiene conto dell'attività espletata per gli anni 2014 e 2015, in relazione ai quali nulla ha richiesto il ricorrente, che anzi ha dedotto di esser stato integralmente soddisfatto;
- che, laddove si volesse considerare anche l'attività espletata per gli anni 2014-2015, il compenso dovuto al professionista ammonterebbe ad euro 12.590,77, sicché, tenendo conto di quanto corrisposto dalla pari ad euro 11.830,00, residuerebbe in suo favore il maggior CP_2
importo finale pari ad euro 3.138,57, oltre oneri di legge.
Il Tribunale, come detto, ritiene di condividere il primo calcolo effettuato dal ctu, atteso che il medesimo opposto ha dichiarato, di esser stato soddisfatto per le annualità 2014-2015 (cfr. pag. 2 ricorso monitorio: “-che il ricorrente ha ricevuto il compenso pattuito : -per il mese di dicembre dell'anno 2014 : € 910,00 ovvero € 10.920,00: 12; -per l'anno 2015, precisando che, per tale anno, egli ha ricevuto € 10.920,00; -per l'anno 2016 € 10.690,20 percependo in meno €229,80; -che, per tali compensi, venivano emesse regolari fatture;” cfr. pag. 5 comparsa di costituzione: “il ricorrente ha ricevuto il compenso concordato per il mese di dicembre dell'anno 2014 la somma di € 910,00 (€
10.920,00: 12). Per l'anno 2015, ha ricevuto € 10.920,00 e per l'anno 2016 € 10.690,20 percependo in meno €229,80”), agendo in giudizio soltanto per ottenere il saldo dell'anno 2016 e i compensi dovuti per le annualità 2017 e 2018, sicché è all'interno di tali limiti, ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) che deve muoversi il vaglio giudiziale.
Anche le censure formulate dalle parti alla ctu non appaiono condivisibili, ritenendo il
Tribunale che l'ausiliario abbia compiutamente e dettagliatamente risposto alle osservazioni formulate dalle parti, con argomentazioni logiche e congruamente motivate che in questa sede devono intendersi fatte proprie.
Così, in modo estremamente sintetico, è condivisibile la scelta del ctu di non conteggiare alcun compenso per l'attività straordinaria relativa all'anno 2017, non essendo presente documentazione a comprova di tale attività – ed anzi essendo verosimile che, come già detto,
l'attività medesima (di riorganizzazione e riassetto contabile) abbia riguardato soltanto i primi mesi di lavoro dei due professionisti, in ragione del cambio di CDA e del passaggio di consegne tra i precedenti e i nuovi consulenti. Parimenti risultano condivisibili le scelte di non applicare i parametri massimi – ed anzi di conteggiare le riduzioni previste – in ragione della semplicità dell'attività svolta, e di non calcolare alcun compenso per la formazione del bilancio 2018, stante l'intervenuto recesso dal rapporto da parte dello stesso prima del deposito del bilancio, CP_1
avvenuto da parte di altro professionista. Infine, risulta condivisibile anche la limitazione del compenso per l'attività di consulenza tributaria a quei soli atti che risultino documentalmente compiuti dal professionista.
In conclusione, la somma residua dovuta in favore del è pari ad euro 2.377,80 CP_1
oltre oneri di legge.
Tale somma, costituente debito di valuta, non deve esser rivalutata, mentre risultano dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al saldo, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica del difensore, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 1.100,00 ad euro 5.200,00 avuto riguardo alla somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi indicati nelle allegate tabelle (“procedimenti monitori” e “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) per tutte le fasi, in ragione dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, ex artt. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 131/2020, alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n.
1137/2020:
1. accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2020, emesso da codesto Tribunale;
2. pronunziando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata dall'opposto , in accoglimento parziale della stessa, Controparte_1
per le ragioni indicate in motivazione, condanna la , a pagare in favore Parte_1
del primo, la somma di € 2.377,80 oltre oneri di legge e interessi legali con la decorrenza indicata e sino al soddisfo;
3. condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano: a) per la fase monitoria, in euro 145,50 per esborsi ed in euro 450,00 per compensi al difensore, oltre accessori ove dovuti come per legge;
b) per la fase di opposizione, in euro 2.552,00 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Cristiano Gambarotadichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 4 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Claudio Di Giacinto