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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5253/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: ) a Milano (MI) il 30.04.1967 e residente in Parte_1 C.F._1
AD NO (MI), Via Bolivia n. 15 rappresentata e difesa dall' Avv. Angelica Scolari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Via Mazzini nr. 13, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a ES (MB) Corso Cardinale Federico Borromeo n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in AD NO (MI), Via Roma 15/C, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 3 marzo 2025:
Voglia il Tribunale, su domanda congiunta delle parti, così pronunciare:
- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Pt_1
in data 5/10/2002, atto n. 1096, Parte II, Serie A, con ordine al competente Ufficiale di Stato CP_1
Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- assegnazione della casa coniugale alla sig ra con la quale continueranno a vivere i due figli Pt_1 Per_
di anni 22 ed ormai economicamente indipendente e di anni 20 che frequenta l'università; Per_1
- il figlio ha già sottoscritto preliminare per acquisto casa di abitazione con rogito previsto entro Per_1 il 31/5/25; fino a quella data o comunque finchè non avverrà il trasferimento del figlio nella casa Per_1 di sua proprietà, il sig continuerà a versare alla sig. ra assegno di € 500 per entrambi CP_1 Pt_1
i figli, come statuito in sede di separazione;
Per_
- ad avvenuto trasferimento di , il contributo del sig al mantenimento del figlio Per_1 CP_1 sarà di € 400, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT;
Per_
- spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo da suddividersi al 50% (eccezion fatta per le Per_ spese dentistiche per in corso, la cui percentuale rimarrà del 60% a carico del sig ed il CP_1
40% a carico della sig ra;
Pt_1
- disporre che delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie per il figlio beneficerà il soggetto che ne sosterrà materialmente il pagamento;
- rinuncia della sig ra alla richiesta di assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- quanto ai rapporti patrimoniali fra le parti: ciascuna continuerà a pagare la propria quota parte della rata di mutuo sulla casa coniugale cointestata oltre che il 50% delle spese condominiali straordinarie;
- rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- spese compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal
Tribunale di Monza con sentenza n. 6/2023 pubblicata in data 02.01.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 29.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 05.10.2022 (atto n. 1096 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5253/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: ) a Milano (MI) il 30.04.1967 e residente in Parte_1 C.F._1
AD NO (MI), Via Bolivia n. 15 rappresentata e difesa dall' Avv. Angelica Scolari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Via Mazzini nr. 13, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a ES (MB) Corso Cardinale Federico Borromeo n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in AD NO (MI), Via Roma 15/C, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 3 marzo 2025:
Voglia il Tribunale, su domanda congiunta delle parti, così pronunciare:
- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Pt_1
in data 5/10/2002, atto n. 1096, Parte II, Serie A, con ordine al competente Ufficiale di Stato CP_1
Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- assegnazione della casa coniugale alla sig ra con la quale continueranno a vivere i due figli Pt_1 Per_
di anni 22 ed ormai economicamente indipendente e di anni 20 che frequenta l'università; Per_1
- il figlio ha già sottoscritto preliminare per acquisto casa di abitazione con rogito previsto entro Per_1 il 31/5/25; fino a quella data o comunque finchè non avverrà il trasferimento del figlio nella casa Per_1 di sua proprietà, il sig continuerà a versare alla sig. ra assegno di € 500 per entrambi CP_1 Pt_1
i figli, come statuito in sede di separazione;
Per_
- ad avvenuto trasferimento di , il contributo del sig al mantenimento del figlio Per_1 CP_1 sarà di € 400, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT;
Per_
- spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo da suddividersi al 50% (eccezion fatta per le Per_ spese dentistiche per in corso, la cui percentuale rimarrà del 60% a carico del sig ed il CP_1
40% a carico della sig ra;
Pt_1
- disporre che delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie per il figlio beneficerà il soggetto che ne sosterrà materialmente il pagamento;
- rinuncia della sig ra alla richiesta di assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- quanto ai rapporti patrimoniali fra le parti: ciascuna continuerà a pagare la propria quota parte della rata di mutuo sulla casa coniugale cointestata oltre che il 50% delle spese condominiali straordinarie;
- rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- spese compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal
Tribunale di Monza con sentenza n. 6/2023 pubblicata in data 02.01.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 29.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 05.10.2022 (atto n. 1096 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi