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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 828/2023 del R.G. Trib. in data 13/4/2023, promossa d a
- Parte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rapp.te p.t. sig. , con sede
[...] Parte_2 in 33090 Arba (PN) Via Pascoli, 19 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_1
Martorana;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- Avv. FRANCESCO - C.F.: - P.I.: , con CP_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 studio in Viale Dante n. 19 - 33170 Pordenone, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Zucchiatti
a p p e l l a t o
avente per oggetto: “mandato” – appello avverso la sentenza n. 380/2022 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 4/10/2022 nel procedimento n. 166/2020 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da note scritte depositate in data 18/7/25 e quindi:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: revocarsi l'ordinanza dd 13/10/2023 ove è stata disposta
l'integrazione del contraddittorio con il sig. , in quanto errata;
CP_2
NEL MERITO: in riforma e/o annullamento, totale e/o parziale dell'impugnata sentenza: in via principale: accogliere l'opposizione a d.i. notificata in data 24/1/2020 e per l'effetto voglia
l'Ill.mo sig. Giudice adito, accertata la sussistenza dell'accordo di cui sopra ed anche in considerazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, per un credito di almeno €
1.750,00, o diversa che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'appellane all'avv. e, per l'effetto dichiarare inammissibile, Controparte_3 inesistente, nullo, inefficace e di nessun effetto e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
in via subordinata: accogliere l'opposizione a d.i. notificata in data 24/1/2020 e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande ut supra formulate, voglia l'Ill.mo sig.
Giudice, accertati i fatti di cui in narrativa negli atti di causa – anche in considerazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione – accertato il controcredito dell'opponente, nella somma di € 1.750,00, o diversa che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, disporre la proporzionale riduzione delle somme richieste dall'avv. – se dovute – sino alla misura che CP_1 verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, con conseguente compensazione dei rispettivi crediti;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado;
in via istruttoria: ammettersi le prove indicate in memoria ex art. 320 c.p.c. dd 25/02/2021 con i testi ivi indicati.”;
- per parte appellata: come da note scritte depositate in data 18/7/25 e quindi:
“NEL MERITO: respinta ogni domanda ed eccezione siccome infondata in fatto e diritto per quanto esposto in narrativa confermarsi la sentenza n. 380 del 28 aprile 2022 del Giudice di pace di
Pordenone. Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, che in primo grado si era opposta al decreto Parte_1
2 ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 984,86 a favore dell'intimante , ha proposto appello avverso la sentenza n. 380/2022, con la Controparte_3 quale il Giudice di Pace di Pordenone aveva rigettato l'opposizione, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di Pace aveva escluso la prova dell'esistenza dell'accordo verbale dedotto dall'opponente, con il quale le parti avrebbero convenuto che, a fronte dell'incremento della clientela assicurato dai soci indirizzatigli dall'associazione, il legale avrebbe seguito le cause di quest'ultima senza chiedere alcun acconto
(salvo le spese iniziali) e alcun compenso finale, accontentandosi della liquidazione delle spese disposta dall'autorità giudiziaria all'esito dei giudizi.
Con il secondo motivo la sentenza è stata censurata nella parte in cui aveva dato rilievo alla mancata opposizione di analogo decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Avv. CP_1 poiché la vicenda richiamata aveva riguardato altra associazione e quindi parti diverse.
Analogamente, il terzo motivo ha riguardato la parte della pronuncia che aveva rigettato l'eccezione di compensazione proposta in primo grado (per il credito maturato dall'associazione per il costo delle visure eseguite su richiesta e nell'interesse del legale), richiamando l'esito di un altro giudizio nel quale, in grado di appello, il Tribunale aveva rigettato la domanda di compensazione svolta per gli stessi motivi dall'odierna appellante. Il richiamo operato dalla sentenza appellata è stato ritenuto erroneo dall'appellante, sia perché nel diverso giudizio era stata proposta una vera e propria domanda riconvenzionale (e non eccezione riconvenzionale, come nel caso in esame) con molteplici petita, sia comunque perché la sentenza richiamata non era ancora passata in giudicato.
Anche il quarto motivo ha riguardato il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione, che, in tesi dell'appellante, avrebbe dovuto essere dichiarata in forza dell'arricchimento senza causa di cui avrebbe beneficiato il professionista nel caso di rilevata nullità dell'accordo stipulato tra le parti.
Infine, è stata censurata la parte di sentenza in cui era stata rilevata la congruità della quantificazione del credito azionato dall'opposto/appellato, in quanto tale quantificazione aveva compreso i compensi per l'atto di precetto, in realtà redatto da altro difensore.
3 2. Si è ritualmente costituita nel presente giudizio di impugnazione la parte opposta, che in via preliminare ha eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stato proposto l'atto di appello anche nei confronti di anch'egli opponente in primo grado in CP_2 quanto a sua volta intimato al pagamento del credito a favore dell'avv. CP_1
Nel merito, parte appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando l'assenza di prova dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti, del quale ha subordinatamente eccepito la nullità.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, l' ha osservato che il Giudice di Pace Parte_1 aveva richiamato i precedenti giudiziari non per la loro efficacia di giudicato, ma per la rilevanza logica a sostegno del giudizio circa il difetto di prova dell'accordo invocato dall'opponente.
Il quarto motivo di appello è stato giudicato inammissibile, in quanto fondato su domanda mai proposta in primo grado.
Infine, è stata ribadita la correttezza della decisione impugnata in punto congruità del compenso professionale richiesto.
3. Nella prima udienza il giudice precedente assegnatario ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale peraltro è rimasto contumace. Quindi, la CP_2 causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
A seguito di riassegnazione, il giudice nuovo assegnatario ha differito l'udienza di rimessione in decisione e, con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. adottata alla scadenza del termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ha rilevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 339 ult.co. c.p.c. e, nel trattenere la causa in decisione, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 seconda parte c.p.c., termine di 30 giorni per il deposito telematico di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
Scaduto il termine e preso atto che solo la parte appellata ha presentato osservazioni, concordando sull'inammissibilità dell'appello, va ora assunta la decisione della causa.
4. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., avendo il Giudice di Pace deciso la causa secondo equità cosiddetta necessaria e non essendo stata proposta l'impugnazione per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie, né per violazione dei principi regolatori della materia.
4 La questione d'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione
(tra le altre, Cass. 22256/2017).
Il valore della causa non eccede i 1.100 euro e quindi non è stato superato il valore di riferimento per il giudizio secondo equità, perché il giudizio avanti al Giudice di Pace ha avuto a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per la somma di € 984,86.
Ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., la causa di valore inferiore ai 1.100 euro va decisa secondo equità se, come nel caso in esame, non deriva da rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Il Giudice di Pace non ha esplicitato di aver deciso secondo equità. Non per questo si deve ritenere che abbia deciso secondo diritto, perché la Suprema Corte ha chiarito che, nei casi di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., l'equità è necessaria, nel senso che la decisione non può che derivare dal ricorso a criteri equitativi: “... La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito
(Cass. n. 26528 del 12/12/2006 Rv. 594117 - 01) afferma: «Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato
l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art
360 cod. proc. civ. per violazione di legge...” (in motivazione, Cass. 14609/2020). Nello stesso senso, ancora più esplicitamente, Cass. 769/2021, secondo cui: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma
3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.”
Su tale premessa, va rilevato, ancora, che con l'impugnazione non è stata invocata la violazione delle norme sul procedimento, dovendosi le stesse identificare “... unicamente nelle regole che
5 presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo ...” (Cass. 31830/2022).
Analogamente, escluso che sia stata dedotta la violazione di norme costituzionali o comunitarie, la stessa conclusione vale per i principi regolatori della materia.
A quest'ultimo proposito, l'appello è inammissibile innanzitutto perché non ha indicato il principio regolatore della materia assunto come violato e la regola con esso contrastante applicata dal giudice, così come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass.
18064/2022, così massimata: “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.”). Già questo primo profilo è decisivo e assorbente, precludendo l'accoglimento dell'impugnazione. In ogni caso, va esclusa un'eventuale, ancorché non espressamente dedotta, violazione dei principi regolatori della materia, perché la decisione è stata fondamentalmente motivata con il fallimento dell'onere, gravante sulla parte opponente, della prova della gratuità dell'incarico professionale conferito. In sostanza, con i motivi di appello è stata censurata la ricostruzione dei fatti svolta dal Giudice di
Pace, in tesi dell'appellante travisati per erronea valutazione del materiale probatorio.
Conseguentemente, si può escludere che, sia nell'atto di impugnazione, sia nel prosieguo del giudizio d'appello, siano stati indicati, anche implicitamente, il principio regolatore della materia violato e le ragioni di tale violazione. Più semplicemente, sono state contestate le valutazioni svolte nel merito dal giudice di prime cure, nell'ambito di un giudizio sul fatto di natura tipicamente equitativa. Analogo giudizio equitativo ha poi riguardato la congruità del compenso professionale oggetto della pretesa creditoria.
4. Statuita l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase istruttoria o di trattazione, per la quale non è stata svolta alcuna attività.
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
6 contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 828/23 R.G., così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto conferma la sentenza n. 380/2022 Parte_1 del Giudice di Pace di Pordenone;
2) condanna parte appellante Parte_1
alla rifusione a favore della parte appellata
[...] Controparte_3 delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pordenone, il giorno 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 828/2023 del R.G. Trib. in data 13/4/2023, promossa d a
- Parte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rapp.te p.t. sig. , con sede
[...] Parte_2 in 33090 Arba (PN) Via Pascoli, 19 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_1
Martorana;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- Avv. FRANCESCO - C.F.: - P.I.: , con CP_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 studio in Viale Dante n. 19 - 33170 Pordenone, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Zucchiatti
a p p e l l a t o
avente per oggetto: “mandato” – appello avverso la sentenza n. 380/2022 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 4/10/2022 nel procedimento n. 166/2020 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da note scritte depositate in data 18/7/25 e quindi:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: revocarsi l'ordinanza dd 13/10/2023 ove è stata disposta
l'integrazione del contraddittorio con il sig. , in quanto errata;
CP_2
NEL MERITO: in riforma e/o annullamento, totale e/o parziale dell'impugnata sentenza: in via principale: accogliere l'opposizione a d.i. notificata in data 24/1/2020 e per l'effetto voglia
l'Ill.mo sig. Giudice adito, accertata la sussistenza dell'accordo di cui sopra ed anche in considerazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, per un credito di almeno €
1.750,00, o diversa che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'appellane all'avv. e, per l'effetto dichiarare inammissibile, Controparte_3 inesistente, nullo, inefficace e di nessun effetto e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
in via subordinata: accogliere l'opposizione a d.i. notificata in data 24/1/2020 e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande ut supra formulate, voglia l'Ill.mo sig.
Giudice, accertati i fatti di cui in narrativa negli atti di causa – anche in considerazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione – accertato il controcredito dell'opponente, nella somma di € 1.750,00, o diversa che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, disporre la proporzionale riduzione delle somme richieste dall'avv. – se dovute – sino alla misura che CP_1 verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, con conseguente compensazione dei rispettivi crediti;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado;
in via istruttoria: ammettersi le prove indicate in memoria ex art. 320 c.p.c. dd 25/02/2021 con i testi ivi indicati.”;
- per parte appellata: come da note scritte depositate in data 18/7/25 e quindi:
“NEL MERITO: respinta ogni domanda ed eccezione siccome infondata in fatto e diritto per quanto esposto in narrativa confermarsi la sentenza n. 380 del 28 aprile 2022 del Giudice di pace di
Pordenone. Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, che in primo grado si era opposta al decreto Parte_1
2 ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 984,86 a favore dell'intimante , ha proposto appello avverso la sentenza n. 380/2022, con la Controparte_3 quale il Giudice di Pace di Pordenone aveva rigettato l'opposizione, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di Pace aveva escluso la prova dell'esistenza dell'accordo verbale dedotto dall'opponente, con il quale le parti avrebbero convenuto che, a fronte dell'incremento della clientela assicurato dai soci indirizzatigli dall'associazione, il legale avrebbe seguito le cause di quest'ultima senza chiedere alcun acconto
(salvo le spese iniziali) e alcun compenso finale, accontentandosi della liquidazione delle spese disposta dall'autorità giudiziaria all'esito dei giudizi.
Con il secondo motivo la sentenza è stata censurata nella parte in cui aveva dato rilievo alla mancata opposizione di analogo decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Avv. CP_1 poiché la vicenda richiamata aveva riguardato altra associazione e quindi parti diverse.
Analogamente, il terzo motivo ha riguardato la parte della pronuncia che aveva rigettato l'eccezione di compensazione proposta in primo grado (per il credito maturato dall'associazione per il costo delle visure eseguite su richiesta e nell'interesse del legale), richiamando l'esito di un altro giudizio nel quale, in grado di appello, il Tribunale aveva rigettato la domanda di compensazione svolta per gli stessi motivi dall'odierna appellante. Il richiamo operato dalla sentenza appellata è stato ritenuto erroneo dall'appellante, sia perché nel diverso giudizio era stata proposta una vera e propria domanda riconvenzionale (e non eccezione riconvenzionale, come nel caso in esame) con molteplici petita, sia comunque perché la sentenza richiamata non era ancora passata in giudicato.
Anche il quarto motivo ha riguardato il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione, che, in tesi dell'appellante, avrebbe dovuto essere dichiarata in forza dell'arricchimento senza causa di cui avrebbe beneficiato il professionista nel caso di rilevata nullità dell'accordo stipulato tra le parti.
Infine, è stata censurata la parte di sentenza in cui era stata rilevata la congruità della quantificazione del credito azionato dall'opposto/appellato, in quanto tale quantificazione aveva compreso i compensi per l'atto di precetto, in realtà redatto da altro difensore.
3 2. Si è ritualmente costituita nel presente giudizio di impugnazione la parte opposta, che in via preliminare ha eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stato proposto l'atto di appello anche nei confronti di anch'egli opponente in primo grado in CP_2 quanto a sua volta intimato al pagamento del credito a favore dell'avv. CP_1
Nel merito, parte appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando l'assenza di prova dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti, del quale ha subordinatamente eccepito la nullità.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, l' ha osservato che il Giudice di Pace Parte_1 aveva richiamato i precedenti giudiziari non per la loro efficacia di giudicato, ma per la rilevanza logica a sostegno del giudizio circa il difetto di prova dell'accordo invocato dall'opponente.
Il quarto motivo di appello è stato giudicato inammissibile, in quanto fondato su domanda mai proposta in primo grado.
Infine, è stata ribadita la correttezza della decisione impugnata in punto congruità del compenso professionale richiesto.
3. Nella prima udienza il giudice precedente assegnatario ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale peraltro è rimasto contumace. Quindi, la CP_2 causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
A seguito di riassegnazione, il giudice nuovo assegnatario ha differito l'udienza di rimessione in decisione e, con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. adottata alla scadenza del termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ha rilevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 339 ult.co. c.p.c. e, nel trattenere la causa in decisione, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 seconda parte c.p.c., termine di 30 giorni per il deposito telematico di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
Scaduto il termine e preso atto che solo la parte appellata ha presentato osservazioni, concordando sull'inammissibilità dell'appello, va ora assunta la decisione della causa.
4. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., avendo il Giudice di Pace deciso la causa secondo equità cosiddetta necessaria e non essendo stata proposta l'impugnazione per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie, né per violazione dei principi regolatori della materia.
4 La questione d'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione
(tra le altre, Cass. 22256/2017).
Il valore della causa non eccede i 1.100 euro e quindi non è stato superato il valore di riferimento per il giudizio secondo equità, perché il giudizio avanti al Giudice di Pace ha avuto a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per la somma di € 984,86.
Ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., la causa di valore inferiore ai 1.100 euro va decisa secondo equità se, come nel caso in esame, non deriva da rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Il Giudice di Pace non ha esplicitato di aver deciso secondo equità. Non per questo si deve ritenere che abbia deciso secondo diritto, perché la Suprema Corte ha chiarito che, nei casi di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., l'equità è necessaria, nel senso che la decisione non può che derivare dal ricorso a criteri equitativi: “... La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito
(Cass. n. 26528 del 12/12/2006 Rv. 594117 - 01) afferma: «Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato
l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art
360 cod. proc. civ. per violazione di legge...” (in motivazione, Cass. 14609/2020). Nello stesso senso, ancora più esplicitamente, Cass. 769/2021, secondo cui: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma
3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.”
Su tale premessa, va rilevato, ancora, che con l'impugnazione non è stata invocata la violazione delle norme sul procedimento, dovendosi le stesse identificare “... unicamente nelle regole che
5 presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo ...” (Cass. 31830/2022).
Analogamente, escluso che sia stata dedotta la violazione di norme costituzionali o comunitarie, la stessa conclusione vale per i principi regolatori della materia.
A quest'ultimo proposito, l'appello è inammissibile innanzitutto perché non ha indicato il principio regolatore della materia assunto come violato e la regola con esso contrastante applicata dal giudice, così come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass.
18064/2022, così massimata: “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.”). Già questo primo profilo è decisivo e assorbente, precludendo l'accoglimento dell'impugnazione. In ogni caso, va esclusa un'eventuale, ancorché non espressamente dedotta, violazione dei principi regolatori della materia, perché la decisione è stata fondamentalmente motivata con il fallimento dell'onere, gravante sulla parte opponente, della prova della gratuità dell'incarico professionale conferito. In sostanza, con i motivi di appello è stata censurata la ricostruzione dei fatti svolta dal Giudice di
Pace, in tesi dell'appellante travisati per erronea valutazione del materiale probatorio.
Conseguentemente, si può escludere che, sia nell'atto di impugnazione, sia nel prosieguo del giudizio d'appello, siano stati indicati, anche implicitamente, il principio regolatore della materia violato e le ragioni di tale violazione. Più semplicemente, sono state contestate le valutazioni svolte nel merito dal giudice di prime cure, nell'ambito di un giudizio sul fatto di natura tipicamente equitativa. Analogo giudizio equitativo ha poi riguardato la congruità del compenso professionale oggetto della pretesa creditoria.
4. Statuita l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase istruttoria o di trattazione, per la quale non è stata svolta alcuna attività.
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
6 contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 828/23 R.G., così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto conferma la sentenza n. 380/2022 Parte_1 del Giudice di Pace di Pordenone;
2) condanna parte appellante Parte_1
alla rifusione a favore della parte appellata
[...] Controparte_3 delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pordenone, il giorno 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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